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2002/C 126 E/05
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della
convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici
e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale
(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 28.5.2002)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
COM(2001) 802 def. — 2002/0030(ACC)
(Presentata dalla Commissione il 24 gennaio 2002)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300,
paragrafo 2, primo comma, prima frase e paragrafo 3, primo
comma,
vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) La Commissione ha partecipato, a nome della Comunità, ai
negoziati della convenzione di Rotterdam sulla procedura
di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e
pesticidi, conformemente al mandato conferitole dal Consiglio.
(2) Alla conclusione dei negoziati, la convenzione è stata firmata
a nome della Comunità europea a Rotterdam l'11 settembre 1998.
(3) La convenzione rappresenta un importante passo ai fini di
una più efficiente disciplina internazionale del commercio
di taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi, con l'obiettivo
di proteggere la salute umana e l'ambiente contro i potenziali pericoli che tali sostanze rappresentano e di contribuire
ad incentivarne l'uso compatibile con l'ambiente.
(4) La convenzione è aperta alla ratifica, all'accettazione o
all'approvazione degli Stati e delle organizzazioni d'integrazione
economica regionale.
(5) A norma della convenzione, nello strumento di ratifica, di
accettazione, di approvazione o di adesione, l'organizzazione
d'integrazione economica regionale dichiara l'ambito della sua competenza riguardo alle materie disciplinate
dalla convenzione.
(6) La Comunità può pertanto approvare la convenzione,
DECIDE:
Articolo 1
La convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso
informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel
commercio internazionale, firmata a Rotterdam l'11 settembre
1998, è approvata a nome della Comunità europea.
Il testo della convenzione è riportato nell'allegato della presente
decisione.
Articolo 2
1. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la
persona o le persone abilitate a depositare lo strumento di
approvazione, a nome della Comunità, presso il Segretario
generale delle Nazioni Unite, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo
1 della convenzione.
2. La persona o le persone abilitate a depositare lo strumento
di approvazione depositano nel contempo una dichiarazione
ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3 della convenzione,
da cui risulti che la Comunità è competente per tutte le materie
disciplinate dalla convenzione stessa.
ALLEGATO
Convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici
e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale
LE PARTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE,
CONSAPEVOLI degli effetti nocivi che possono avere sulla salute umana e sull'ambiente taluni prodotti
chimici e pesticidi pericolosi oggetto di scambi internazionali;
RAMMENTANDO le disposizioni pertinenti della dichiarazione di Rio su Ambiente e sviluppo ed il capitolo
19 dell'Agenda 21 sulla «Gestione ecologicamente razionale delle sostanze chimiche tossiche, compresa la
prevenzione del traffico internazionale illegale di prodotti tossici e pericolosi»;
MEMORI delle attività intraprese dal Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e dall'Organizzazione
delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) per l'esecuzione della procedura
volontaria di previo assenso informato (PIC), descritta negli orientamenti di Londra dell'UNEP sullo scambio
di informazioni sui prodotti chimici nel commercio mondiale, modificati (di seguito denominati
«orientamenti di Londra modificati»), e nel codice di condotta internazionale della FAO sulla distribuzione
e l'impiego di pesticidi (di seguito denominato «codice di condotta internazionale»);
TENENDO CONTO delle circostanze e delle particolari esigenze dei paesi in via di sviluppo e dei paesi a
economia in transizione, segnatamente della necessità di potenziare le competenze e le capacità nazionali
in materia di gestione dei prodotti chimici, ivi compresi il trasferimento di tecnologia, l'assistenza tecnica e
finanziaria e la promozione della cooperazione tra le Parti;
PRENDENDO ATTO della specifica esigenza di taluni paesi di essere informati sui movimenti di transito;
RICONOSCENDO che tutti i paesi dovrebbero promuovere buone prassi di gestione dei prodotti chimici,
basate TRA L'ALTRO sulle norme facoltative del codice di condotta internazionale e del codice di etica del
commercio internazionale di prodotti chimici dell'UNEP;
DESIDEROSE di garantire che i prodotti chimici pericolosi esportati dal loro territorio siano imballati ed
etichettati in modo da proteggere adeguatamente la salute umana e l'ambiente, conformemente ai principi
degli orientamenti di Londra modificati e del codice di condotta internazionale;
RICONOSCENDO che le politiche commerciali ed ambientali dovrebbero concorrere vicendevolmente al
conseguimento di uno sviluppo sostenibile;
SOTTOLINEANDO che nessuna disposizione della presente Convenzione deve essere interpretata come
implicante una qualsivoglia modifica dei diritti e degli obblighi delle Parti derivanti dai vigenti accordi
internazionali che disciplinano gli scambi internazionali di prodotti chimici o la tutela dell'ambiente;
PRECISANDO che il precedente paragrafo non è inteso a stabilire una gerarchia tra la presente Convenzione
ed altri accordi internazionali;
DECISE a proteggere la salute umana, compresa la salute dei consumatori e dei lavoratori, nonché l'ambiente
contro gli effetti potenzialmente nocivi di taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio
internazionale,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1 - Obiettivo
La presente Convenzione ha lo scopo di promuovere la responsabilità
solidale e la cooperazione tra le Parti nel commercio internazionale di taluni prodotti chimici pericolosi, a tutela
della salute umana e dell'ambiente contro i potenziali effetti
nocivi di tali sostanze, nonché di contribuire al loro utilizzo
ecologicamente razionale, favorendo gli scambi di informazioni
sulle loro caratteristiche, istituendo una procedura di decisione
nazionale per la loro importazione ed esportazione e prescrivendo
la notifica delle relative decisioni alle Parti.
Articolo 2 - Definizioni
Ai fini della presente Convenzione, si intende per:
a) «prodotto chimico»: qualsiasi sostanza, sia pura, sia sotto
forma di miscela o di preparato, fabbricata o ricavata dalla
natura, ad esclusione di qualsiasi organismo vivente. Comprende
le seguenti categorie: prodotti pesticidi (inclusi i formulati
pesticidi altamente pericolosi) e prodotti chimici industriali;
b) «sostanza chimica vietata»: qualsiasi sostanza chimica il cui
impiego sia stato vietato per qualsiasi fine, in una o in più
categorie, mediante un atto normativo definitivo, per motivi
sanitari o ambientali. Comprende qualsiasi sostanza chimica
cui sia stata rifiutata l'autorizzazione all'immissione sul mercato
o che sia stato ritirata dal fabbricante, dal mercato interno o da ogni ulteriore esame nell'ambito della procedura
nazionale di autorizzazione, ove sia chiaramente dimostrato
che tali provvedimenti sono stati presi al fine di proteggere
la salute umana o l'ambiente;
c) «sostanza chimica soggetta a rigorose restrizioni»: qualsiasi
sostanza chimica il cui impiego sia stato vietato, teoricamente
per qualsiasi fine, in una o più categorie, mediante un atto normativo definitivo, per motivi sanitari o ambientali,
ma il cui utilizzo sia ancora ammesso in alcuni casi particolari. Comprende qualsiasi sostanza chimica cui sia
stata rifiutata l'autorizzazione, teoricamente per qualsiasi
fine, o che sia stato ritirata dal fabbricante, dal mercato
interno o da ogni ulteriore esame nell'ambito della procedura
nazionale di autorizzazione, ove sia chiaramente dimostrato
che tali provvedimenti sono stati presi al fine di proteggere
la salute umana o l'ambiente;
d) «formulato pesticida altamente pericoloso»: qualsiasi sostanza
chimica destinata ad essere utilizzata come pesticida,
che provoca gravi danni alla salute umana o all'ambiente,
osservabili entro un breve lasso di tempo dopo un'applicazione
unica o ripetuta, effettuata in modo conforme alle prescrizioni d'uso;
e) «atto normativo definitivo»: qualsiasi provvedimento adottato
da una delle Parti, che non necessita di ulteriori provvedimenti
normativi della Parte stessa, avente lo scopo di vietare o di assoggettare a rigorose restrizioni una sostanza
chimica;
f) «esportazione» ed «importazione»: qualsiasi movimento, nelle
rispettive accezioni, di una sostanza chimica dal territorio di
una Parte verso il territorio di un'altra Parte, ad esclusione
delle mere operazioni di transito;
g) «Parte»: qualsiasi Stato od organizzazione d'integrazione economica
regionale che abbia accettato di essere vincolato(a) dalla presente Convenzione e per il (la) quale sia in vigore la
Convenzione;
h) «organizzazione d'integrazione economica regionale»: qualsiasi
organizzazione costituita da Stati sovrani di una determinata
regione, alla quale gli Stati membri abbiano conferito
competenze nelle materie disciplinate dalla presente Convenzione
e che sia stata debitamente autorizzata, conformemente
alla proprie procedure interne, a firmare, ratificare,
accettare o approvare la presente Convenzione, ovvero ad
aderirvi;
i) «comitato di esame per i prodotti chimici»: l'organo ausiliario
menzionato all'articolo 18, paragrafo 6 della presente
Convenzione.
Articolo 3 - Campo di applicazione della Convenzione
1. La presente Convenzione si applica:
a) ai prodotti chimici vietati o soggetti a rigorose restrizioni;
b) ai formulati pesticidi altamente pericolosi.
2. La presente Convenzione non si applica:
a) alle sostanze stupefacenti e psicotrope;
b) alle materie radioattive;
c) ai rifiuti;
d) alle armi chimiche;
e) ai prodotti farmaceutici, sia per uso umano che veterinario;
f) ai prodotti chimici utilizzati come additivi alimentari;
g) ai prodotti alimentari;
h) ai prodotti chimici in quantità tali da non nuocere verosimilmente
alla salute umana o all'ambiente, a condizione che siano importate:
i) a fini di ricerca o di analisi, oppure
ii) da un singolo individuo per uso personale in quantità
ragionevoli per il suddetto uso.
Articolo 4 - Autorità nazionali designate
1. Ciascuna delle Parti designa una o più autorità nazionali,
che saranno abilitate ad espletare in suo nome le funzioni
amministrative richieste dalla presente Convenzione.
2. Ciascuna delle Parti provvede affinché la o le autorità da
essa designate dispongano di mezzi sufficienti all'efficace adempimento
delle loro attribuzioni.
3. Al più tardi il giorno dell'entrata in vigore della presente
Convenzione, le Parti notificano al segretariato il nome e l'indirizzo
delle autorità designate. In seguito esse notificano al
segretariato ogni eventuale cambiamento del nome o dell'indirizzo
di dette autorità.
4. Il segretariato informa immediatamente le Parti delle notifiche
ricevute in applicazione del paragrafo 3.
Articolo 5 - Procedure relative ai prodotti chimici vietati o soggetti a
rigorose restrizioni
1. Qualsiasi Parte che abbia adottato un atto normativo
definitivo lo notifica per iscritto al segretariato. La notifica
deve essere trasmessa al più presto possibile e comunque
non oltre novanta giorni dopo l'entrata in vigore dell'atto normativo
definitivo di cui trattasi e deve recare, se possibile, le
informazioni richieste nell'allegato I.
2. Al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione
per una Parte, essa notifica per iscritto al segretariato i
rispettivi atti normativi definitivi vigenti a quella data. Tuttavia,
le Parti che abbiano già notificato i loro atti normativi definitivi
ai sensi degli orientamenti di Londra modificati o del codice di
condotta internazionale non devono più notificarli.
3. Il segretariato verifica quanto prima possibile, e comunque
non oltre sei mesi dopo il ricevimento di una notifica ai
sensi dei paragrafi 1 e 2, che la notifica stessa contenga tutte le
informazioni richieste nell'allegato I. Se la notifica
contiene le informazioni richieste, il segretariato invia immediatamente a
tutte le Parti una sintesi delle informazioni ricevute. Se la notifica
non contiene le informazioni richieste, il segretariato
avvisa in merito la Parte che ha trasmesso la notifica.
4. Ogni sei mesi, il segretariato comunica alle Parti una
sintesi delle informazioni ricevute ai sensi dei paragrafi 1 e
2, comprese le informazioni relative alle notifiche non contenenti
le informazioni richieste nell'allegato I.
5. Dopo che il segretariato ha ricevuto almeno due notifiche
provenienti da regioni partecipanti al sistema di previo assenso
informato concernenti la stessa sostanza chimica, e ne ha verificato
la corrispondenza ai requisiti dell'allegato I, esso trasmette
le notifiche in questione al comitato di esame per i prodotti chimici. La composizione delle regioni aderenti al
sistema internazionale di previo assenso informato sarà definita
mediante decisione da adottarsi all'unanimità in occasione della
prima riunione della Conferenza delle Parti.
6. Il comitato di esame per i prodotti chimici esamina le
informazioni contenute nelle notifiche suddette e, sulla base dei
criteri enunciati nell'allegato II, raccomanda o meno alla Conferenza
delle Parti di assoggettare la sostanza chimica in questione
alla procedura di previo assenso informato e quindi di
includerla nell'allegato III.
Articolo 6 - Procedure relative ai formulati pesticidi altamente
pericolosi
1. Qualsiasi Parte che sia un paese in via di sviluppo o un
paese a economia in transizione e nel cui territorio si verifichino
problemi dovuti all'impiego di un formulato pesticida altamente pericoloso nelle normali condizioni d'uso può proporre
al segretariato l'inclusione di detto formulato pesticida
nell'allegato III. Ai fini di tale proposta, la Parte interessata
può ricorrere a perizie tecniche di qualsiasi fonte attendibile.
La proposta deve recare le informazioni richieste nell'allegato
IV, parte 1.
2. Il segretariato verifica quanto prima, e comunque non
oltre sei mesi dopo il ricevimento di una proposta ai sensi
del paragrafo 1, che la proposta stessa contenga tutte le informazioni
richieste nell'allegato IV, parte 1. Se la proposta contiene
le informazioni richieste, il segretariato invia immediatamente
a tutte le Parti una sintesi delle informazioni ricevute. Se
la proposta non contiene le informazioni richieste, il segretariato
avvisa in merito la Parte proponente.
3. Il segretariato provvede ad acquisire le informazioni supplementari
menzionate nell'allegato IV, parte 2, in merito alle proposte trasmesse in applicazione del paragrafo 2.
4. Se i requisiti di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3 sono
soddisfatti in relazione ad un formulato pesticida altamente
pericoloso, il segretariato trasmette la proposta e le relative
informazioni al comitato per l'esame dei prodotti chimici.
5. Il comitato per l'esame dei prodotti chimici esamina le
informazioni contenute nella proposta nonché le informazioni
supplementari acquisite e, sulla base dei criteri enunciati nell'allegato
IV, parte 3, raccomanda o meno alla Conferenza delle Parti di assoggettare il formulato pesticida in questione alla
procedura di previo assenso informato e quindi di includerlo
nell'allegato III.
Articolo 7 - Inclusione di prodotti chimici nell'allegato III
1. Quando il comitato per l'esame dei prodotti chimici ha
deciso di raccomandare l'inclusione di una sostanza chimica
nell'allegato III, esso elabora un progetto di documento orientativo
per la decisione. Tale documento orientativo si basa, come minimo, sulle informazioni riportate nell'allegato I o, se
del caso, nell'allegato IV e reca informazioni sugli usi della
sostanza chimica in una categoria diversa da quella contemplata
dall'atto normativo definitivo.
2. La raccomandazione di cui al paragrafo 1 è trasmessa alla
Conferenza delle Parti unitamente al progetto di documento
orientativo. Se la Conferenza delle Parti decide che la sostanza
chimica debba essere assoggettata alla procedura di previo assenso
informato, essa ne autorizza l'inclusione nell'allegato III e
approva il progetto di documento orientativo.
3. Dopo che la Conferenza delle Parti ha deciso di includere
una sostanza chimica nell'allegato III ed ha approvato il relativo
documento orientativo, il segretariato ne informa immediatamente
tutte le Parti.
Articolo 8 - Prodotti chimici soggetti alla procedura volontaria di
previo assenso informato
Per qualsiasi sostanza chimica diversa da quelle elencate nell'allegato
III, già soggetta alla procedura volontaria di previo assenso
informato anteriormente alla data della prima riunione
della Conferenza delle Parti, questa decide, in occasione della
sua prima riunione, di includere la sostanza stessa nell'allegato
III, a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti all'uopo
prescritti nel medesimo allegato.
Articolo 9 - Eliminazione di prodotti chimici dall'allegato III
1. Qualora una delle Parti comunichi al segretariato delle
informazioni che non erano disponibili al momento in cui
era stata presa la decisione di includere una sostanza chimica
nell'allegato III, dalle quali risulti che l'indicazione di detta
sostanza nell'allegato III non è più giustificata in base ai criteri
dell'allegato II o eventualmente dell'allegato IV, il segretariato
trasmette tali informazioni al comitato per l'esame dei prodotti
chimici.
2. Il comitato per l'esame dei prodotti chimici esamina le
informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1. Se il comitato
per l'esame dei prodotti chimici decide, alla luce dei pertinenti
criteri enunciati nell'allegato II o, se del caso, nell'allegato IV, di
raccomandare l'eliminazione di una sostanza chimica dall'allegato
III, esso elabora un progetto modificato di documento orientativo per la decisione.
3. La raccomandazione di cui al paragrafo 2 è trasmessa alla
Conferenza delle Parti unitamente al progetto modificato di
documento orientativo. La Conferenza delle Parti decide se la
sostanza chimica debba essere eliminata dall'allegato III e se
approvare il progetto di documento orientativo per la decisione.
4. Dopo che la Conferenza delle Parti ha deciso di eliminare
una sostanza chimica dall'allegato III ed ha approvato il relativo
documento orientativo modificato, il segretariato ne informa
immediatamente tutte le Parti.
Articolo 10 - Obblighi connessi all'importazione di prodotti chimici
elencati nell'allegato III
1. Le Parti adottano gli opportuni provvedimenti legislativi o
amministrativi per garantire che vengano prese decisioni tempestive
in merito all'importazione di prodotti chimici figuranti
nell'allegato III.
2. Ciascuna delle Parti trasmette al segretariato quanto
prima possibile, e comunque non oltre nove mesi dopo la
data di spedizione del documento orientativo di cui all'articolo
7, paragrafo 3, una risposta concernente le future importazioni
della sostanza chimica in oggetto. Se una delle Parti modifica
tale risposta, essa trasmette immediatamente al segretariato il
testo modificato.
3. Alla scadenza del termine di cui al paragrafo 2, il segretariato
invia una lettera di sollecito alle Parti che non abbiano
trasmesso la suddetta risposta. Qualora una Parte sia impossibilitata
a fornire la risposta in parola, il segretariato le presta
assistenza, per quanto possibile, affinché la risposta venga inoltrata
entro il termine fissato all'articolo 11, paragrafo 2, ultimo
comma.
4. La risposta di cui al paragrafo 2 può essere costituita da
uno dei seguenti elementi:
a) una decisione definitiva, conforme alle disposizioni legislative
o amministrative applicabili, la quale:
i) autorizza l'importazione;
ii) non autorizza l'importazione, oppure
iii) autorizza l'importazione solo a determinate condizioni,
oppure
b) una risposta provvisoria, la quale può contenere:
i) una decisione provvisoria che autorizza l'importazione,
con o senza condizioni, ovvero che vieta l'importazione
per un periodo transitorio;
ii) una dichiarazione attestante che è in preparazione una
decisione definitiva;
iii) una richiesta di ulteriori informazioni, rivolta al segretariato
o alla Parte che ha notificato l'atto normativo
definitivo;
iv) una richiesta di assistenza da parte del segretariato ai fini
della valutazione della sostanza chimica.
5. Una risposta redatta ai sensi del paragrafo 4, lettere a) o
b) deve riferirsi alla o alle categorie indicate nell'allegato III per
la sostanza chimica considerata.
6. La decisione definitiva deve essere corredata di una descrizione
delle misure legislative o amministrative su cui è basata.
7. Al più tardi il giorno dell'entrata in vigore della presente
Convenzione, le Parti trasmettono al segretariato le rispettive
risposte riguardo a ciascuno dei prodotti chimici elencati
nell'allegato III. Tuttavia, le Parti che abbiano già inviato le
loro risposte ai sensi degli orientamenti di Londra modificati
o del codice di condotta internazionale non devono presentare
nuove risposte.
8. Le Parti rendono note le risposte inviate ai sensi del
presente articolo ai soggetti interessati nell'ambito della loro
giurisdizione, conformemente alle disposizioni legislative o amministrative
applicabili.
9. Se una delle Parti decide, ai sensi dei precedenti paragrafi
2 e 4 nonché dell'articolo 11, paragrafo 2, di non autorizzare
l'importazione di una sostanza chimica o di autorizzarla soltanto
a determinate condizioni, essa deve simultaneamente vietare
o sottoporre alle medesime condizioni:
a) l'importazione di detta sostanza da qualsiasi provenienza
nonché
b) la produzione nel proprio territorio della sostanza per uso
interno.
10. Ogni sei mesi, il segretariato informa tutte le Parti in
merito alle risposte ricevute. Tale informazione comprende una
descrizione delle misure legislative o amministrative su cui
sono basate le decisioni, ove siano disponibili. Il segretariato
informa inoltre le Parti circa eventuali casi di mancato invio
delle risposte.
Articolo 11 - Obblighi connessi all'esportazione di prodotti chimici
elencati nell'allegato III
1. Ciascuna Parte esportatrice:
a) adotta gli opportuni provvedimenti legislativi o amministrativi
al fine di comunicare ai soggetti interessati nell'ambito
della propria giurisdizione le risposte inviate dal segretariato
a norma dell'articolo 10, paragrafo 10;
b) adotta gli opportuni provvedimenti legislativi o amministrativi
per garantire che gli esportatori soggetti alla sua giurisdizione
si conformino alle decisioni contenute nelle risposte al più tardi sei mesi dopo la data in cui il segretariato ha
notificato per la prima volta le risposte stesse alle Parti in
virtù dell'articolo 10, paragrafo 10;
c) ove necessario, consiglia e assiste le Parti importatrici, dietro
loro richiesta, al fine di:
i) ottenere ulteriori informazioni che possano orientarle
nelle decisioni da prendere a norma dell'articolo 10, paragrafo
4 e del paragrafo 2, lettera c) del presente articolo;
ii) potenziare le loro competenze e capacità in materia di
sicurezza nella gestione dei prodotti chimici durante il
loro ciclo di vita.
2. Le Parti provvedono affinché i prodotti chimici elencati
nell'allegato III non vengano esportati dal loro territorio verso il
territorio di una Parte importatrice la quale abbia eccezionalmente
omesso di trasmettere la propria risposta o abbia trasmesso
una risposta provvisoria non contenente una decisione provvisoria, salvo qualora:
a) si tratti di una sostanza chimica che, al momento dell'importazione,
risulti registrata come sostanza chimica nella Parte importatrice, oppure
b) si tratti di una sostanza chimica di cui sia comprovato che è
già stata utilizzata o importata precedentemente nella Parte
importatrice e il cui impiego non è stato vietato da alcun
atto normativo, oppure
c) l'esportatore abbia chiesto e ottenuto l'esplicito consenso
all'importazione tramite l'autorità nazionale designata della
Parte importatrice. La Parte importatrice risponde a tale
richiesta entro sessanta giorni e notifica la propria decisione
al segretariato nel più breve tempo.
Gli obblighi delle Parti esportatrici in forza del presente paragrafo
si applicano per un anno a decorrere dalla scadenza di un
termine di sei mesi dalla data in cui il segretariato ha informato
per la prima volta le Parti, conformemente all'articolo 10, paragrafo
10, del fatto che una delle Parti non ha trasmesso la propria risposta o ha trasmesso una risposta provvisoria non
contenente una decisione provvisoria.
Articolo 12 - Notifica di esportazione
1. Qualora una sostanza chimica vietata o sottoposta a rigorose
restrizioni da una delle Parti sia esportata dal territorio
della stessa, tale Parte trasmette una notifica di esportazione
alla Parte importatrice. La notifica di esportazione deve recare
le informazioni riportate nell'allegato V.
2. La notifica di esportazione per la sostanza chimica summenzionata
è rilasciata anteriormente alla prima esportazione successiva all'adozione del corrispondente atto normativo definitivo.
In seguito, la notifica di esportazione sarà trasmessa
anteriormente alla prima esportazione che ha luogo nel corso
di un qualunque anno civile. L'autorità nazionale designata
della Parte importatrice può rinunciare ad esigere che la notifica
preceda l'esportazione.
3. La Parte esportatrice invia una notifica di esportazione
aggiornata dopo l'adozione di un atto normativo definitivo
che introduce una modifica sostanziale del divieto o delle rigorose
restrizioni cui è soggetta la sostanza chimica.
4. Allorché la Parte importatrice riceve la prima notifica
dopo l'adozione dell'atto normativo definitivo, essa ne accusa
ricevuta. Se la Parte esportatrice non riceve l'avviso di ricezione
entro trenta giorni dalla data di spedizione della notifica di
esportazione, essa invia una seconda notifica. La Parte esportatrice
si adopera, nella misura delle sue possibilità, affinché la
seconda notifica pervenga regolarmente alla Parte importatrice.
5. Gli obblighi delle Parti in forza del paragrafo 1 cessano
quando:
a) la sostanza chimica viene inclusa nell'allegato III;
b) la Parte importatrice invia al segretariato una risposta relativa
alla sostanza chimica in questione conformemente all'articolo 10, paragrafo 2;
c) il segretariato comunica la risposta alle Parti conformemente
all'articolo 10, paragrafo 10.
Articolo 13 - Informazioni che devono accompagnare i prodotti chimici
esportati
1. La Conferenza delle Parti invita l'Organizzazione mondiale
delle dogane ad assegnare appositi codici doganali del
sistema armonizzato ai singoli prodotti chimici o gruppi di
prodotti chimici elencati nell'allegato III. Le Parti esigono che,
per ogni sostanza chimica alla quale è stato assegnato un codice,
il relativo documento di spedizione rechi, all'atto dell'esportazione, lo stesso codice.
2. Fatte salve eventuali pretese della Parte importatrice, le
Parti esigono che sia i prodotti chimici elencati nell'allegato
III, sia i prodotti chimici vietati o soggetti a rigorose restrizioni
nel loro territorio siano sottoposti, all'atto dell'esportazione, a
requisiti di etichettatura tali da fornire sufficienti informazioni
circa i rischi e/o i pericoli per la salute umana o per l'ambiente,
conformemente alle pertinenti norme internazionali in materia.
3. Fatte salve eventuali pretese della Parte importatrice, le
Parti possono esigere che i prodotti chimici soggetti a particolari
obblighi di etichettatura per motivi ambientali o sanitari
nel loro territorio siano sottoposti, all'atto dell'esportazione, a
requisiti di etichettatura tali da fornire sufficienti informazioni
circa i rischi e/o i pericoli per la salute umana o per l'ambiente,
conformemente alle pertinenti norme internazionali in materia.
4. Relativamente ai prodotti chimici di cui al paragrafo 2,
destinati ad uso professionale, la Parte esportatrice dispone che
venga inviata a ciascun importatore una scheda informativa in
materia di sicurezza compilata secondo un modello internazionalmente
riconosciuto, recante le informazioni più aggiornate di cui si possa disporre.
5. Le informazioni figuranti sull'etichetta e sulla scheda
informativa dovrebbero essere redatte, per quanto possibile, in
una o più delle lingue ufficiali della Parte importatrice.
Articolo 14 - Scambio di informazioni
1. Le Parti, ove necessario e in sintonia con gli obiettivi della
presente Convenzione, favoriscono:
a) lo scambio di informazioni scientifiche, tecniche, economiche
e giuridiche concernenti i prodotti chimici oggetto della
presente Convenzione, comprese le informazioni in materia
di tossicità, ecotossicità e sicurezza;
b) la diffusione di informazioni di pubblico dominio sugli atti
normativi di diritto interno pertinenti agli obiettivi della
presente Convenzione;
c) la comunicazione alle altre Parti, direttamente o tramite il
segretariato, di informazioni relative agli atti normativi interni
he sottopongono a sostanziali restrizioni uno o più usi di una sostanza chimica.
2. La Parti che scambiano informazioni in virtù della presente
Convenzione provvedono a tutelare le informazioni riservate,
secondo quanto convenuto.
3. Le seguenti informazioni non sono considerate riservate
ai fini della presente Convenzione:
a) le informazioni di cui agli allegati I e IV, trasmesse a norma
degli articoli 5 e 6;
b) le informazioni contenute nella scheda informativa in materia
di sicurezza menzionata all'articolo 13, paragrafo 4;
c) la data di scadenza della sostanza chimica;
d) le informazioni sulle misure precauzionali, compresa la
classe di rischio, la natura del rischio e le relative avvertenze
di sicurezza;
e) i risultati sintetici degli esami tossicologici ed ecotossicologici.
4. La data di produzione non è generalmente considerata
come un'informazione riservata ai fini della presente Convenzione.
5. Qualsiasi Parte che desideri ricevere informazioni sui movimenti
di transito attraverso il proprio territorio dei prodotti
chimici elencati nell'allegato III può farne richiesta al segretariato,
che ne informa tutte le Parti.
Articolo 15 - Attuazione della Convenzione
1. Le Parti adottano le misure necessarie per creare e potenziare
le rispettive infrastrutture e istituzioni nazionali ai fini
dell'efficace attuazione della presente Convenzione. Tra queste
misure si annoverano eventualmente l'adozione o la modifica
di atti legislativi o amministrativi nazionali, nonché, se del
caso:
a) la costituzione di registri e basi di dati nazionali contenenti
informazioni sulla sicurezza dei prodotti chimici;
b) la promozione di iniziative dirette ad accrescere la sicurezza
dei prodotti chimici da parte dei fabbricanti;
c) la promozione di accordi volontari, tenuto conto anche del
disposto dell'articolo 16.
2. Le Parti provvedono, nella misura del possibile, affinché il
pubblico sia adeguatamente informato sulle modalità di manipolazione
dei prodotti chimici, sul modo di procedere in caso di incidente e sulle sostanze alternative che risultano più sicure
per l'uomo o per l'ambiente rispetto a quelle dell'allegato
III.
3. Le Parti convengono di cooperare all'attuazione della presente
Convenzione, direttamente o tramite le organizzazioni internazionali competenti a livello subregionale, regionale e
mondiale.
4. Nessuna disposizione della presente Convenzione deve
essere interpretata come limitativa del diritto delle Parti di
adottare provvedimenti più rigorosi di quelli prescritti dalla
presente Convenzione ai fini della protezione della salute
umana e dell'ambiente, a condizione che tali provvedimenti
siano compatibili con le disposizioni della presente Convenzione
e conformi al diritto internazionale.
Articolo 16 - Assistenza tecnica
Le Parti, tenuto conto delle particolari esigenze dei paesi in via
di sviluppo e dei paesi a economia in transizione, cooperano
alla prestazione di assistenza tecnica per lo sviluppo dell'infrastruttura
e del potenziale necessari alla gestione dei prodotti chimici, onde favorire l'attuazione della presente Convenzione.
Le Parti che dispongono di programmi più avanzati in materia
di regolamentazione dei prodotti chimici prestano assistenza
tecnica e formazione alle altre Parti ai fini dello sviluppo della
loro infrastruttura e capacità di gestione dei prodotti chimici
durante tutto il loro ciclo di vita.
Articolo 17 - Inadempienza
La Conferenza delle Parti elabora e approva quanto prima possibile
le procedure e i dispositivi istituzionali per l'accertamento
dei casi di violazione delle disposizioni della presente Convenzione,
nonché le sanzioni applicabili alle Parti inadempienti.
Articolo 18 - La Conferenza delle Parti
1. È istituita una Conferenza delle Parti.
2. La prima riunione della Conferenza delle Parti è convocata
congiuntamente dal direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente e dal direttore generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e
l'agricoltura, al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore della
presente Convenzione. In seguito, la Conferenza delle Parti
tiene riunioni ordinarie ad intervalli regolari, la cui frequenza
è determinata dalla conferenza stessa.
3. La Conferenza delle Parti indice riunioni straordinarie
ogniqualvolta lo ritenga necessario o su richiesta scritta di
una delle Parti, a condizione che tale richiesta sia appoggiata
da almeno un terzo delle Parti.
4. In occasione della sua prima riunione, la Conferenza delle
Parti delibera e adotta all'unanimità il regolamento interno e il
regolamento finanziario applicabili alla conferenza stessa e ai
suoi eventuali organi ausiliari, nonché le disposizioni finanziarie
che disciplinano l'attività del segretariato.
5. La Conferenza delle Parti tiene sotto costante controllo ed
esame l'attuazione della presente Convenzione. Essa espleta le
funzioni che le sono conferite dalla Convenzione e, a questo
fine, essa:
a) istituisce, oltre agli organismi di cui al paragrafo 6, gli
organi ausiliari che reputa necessari per l'attuazione della
Convenzione;
b) coopera, ove necessario, con le competenti organizzazioni
internazionali e con enti intergovernativi e non governativi;
c) progetta e intraprende eventuali azioni complementari che
ritenga necessarie per la realizzazione degli obiettivi della
Convenzione.
6. In occasione della sua prima riunione, la Conferenza delle
Parti istituisce un organo ausiliario denominato comitato per
l'esame dei prodotti chimici, incaricato di espletare le funzioni
ad esso conferite dalla Convenzione. In particolare:
a) i membri del comitato per l'esame dei prodotti chimici sono
nominati dalla Conferenza delle Parti. Il comitato è composto
di un numero ristretto di esperti in gestione dei prodotti
chimici, designati dai governi delle Parti. La nomina dei
membri del comitato è basata su un'equa distribuzione geografica
e su un congruo equilibrio tra paesi sviluppati e in via di sviluppo;
b) la Conferenza delle Parti delibera sullo statuto, sull'organizzazione
e sul funzionamento del comitato;
c) il comitato si adopera per emettere le proprie raccomandazioni
all'unanimità. Qualora, nonostante gli sforzi compiuti,
l'unanimità non possa essere raggiunta in seno al comitato,
la raccomandazione è adottata a maggioranza di due terzi
dei membri presenti e votanti.
7. L'Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue agenzie specializzate
e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, nonché
qualsiasi Stato che non sia Parte della presente Convenzione,
possono essere rappresentati alle riunioni della Conferenza
delle Parti in qualità di osservatori. Qualsiasi ente od
organismo, sia nazionale che internazionale, governativo o
non governativo, qualificato nelle materie disciplinate dalla presente
Convenzione, il quale abbia comunicato al segretariato il
proprio desiderio di essere rappresentato ad una riunione della
Conferenza delle Parti in veste di osservatore, può essere ammesso
ad assistervi, salvo qualora almeno un terzo delle Parti
presenti vi si opponga. L'ammissione e la partecipazione di
osservatori è disciplinata dal regolamento interno adottato dalla
Conferenza delle Parti.
Articolo 19 - Il segretariato
1. È istituito un segretariato.
2. Il segretariato ha le seguenti funzioni:
a) organizzare le riunioni della Conferenza delle Parti e dei
suoi organi ausiliari e procurare i servizi all'uopo richiesti;
b) fornire, su richiesta, l'assistenza alle Parti, in particolare a
quelle in via di sviluppo o a economia in transizione, ai fini
dell'attuazione della presente Convenzione;
c) espletare il necessario coordinamento con i segretariati di
altri organismi internazionali competenti;
d) concludere, sotto la supervisione generale della Conferenza
delle Parti, gli accordi amministrativi o i contratti che siano
necessari all'efficace adempimento delle proprie funzioni;
e) svolgere le altre funzioni conferite al segretariato dalla presente
Convenzione, nonché eventuali altre funzioni determinate
dalla Conferenza delle Parti.
3. Ai fini della presente Convenzione, le funzioni del segretariato
sono eseguite sotto la responsabilità congiunta del direttore
esecutivo dell'UNEP e del direttore generale della FAO,
in base agli accordi tra essi conclusi e approvati dalla Conferenza
delle Parti.
4. La Conferenza delle Parti può decidere, a maggioranza di
tre quarti delle Parti presenti e votanti, di affidare le funzioni
del segretariato ad una o più organizzazioni internazionali
competenti, qualora ritenga che il segretariato non adempia
debitamente il proprio incarico.
Articolo 20 - Composizione delle controversie
1. Le Parti dirimono le eventuali controversie tra loro relative
all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione
mediante trattative o con qualsiasi altro mezzo pacifico
di loro scelta.
2. All'atto della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione
o dell'adesione alla presente Convenzione, o in qualsiasi altro
momento successivo, le Parti che non costituiscono un'organizzazione
d'integrazione economica regionale possono dichiarare,
in un documento scritto inoltrato presso il depositario, che, in
relazione a qualsiasi controversia concernente l'interpretazione
o l'applicazione della presente Convenzione, esse riconoscono
uno o entrambi i seguenti mezzi di composizione delle controversie
come obbligatori nei confronti di qualsiasi Parte che accetti lo stesso obbligo:
a) arbitrato secondo una procedura adottata al più presto dalla
Conferenza delle Parti in allegato alla presente Convenzione;
b) deferimento della controversia alla Corte internazionale di
giustizia.
3. Qualsiasi Parte che è un'organizzazione d'integrazione
economica regionale può rilasciare una dichiarazione di effetto
analogo relativamente all'arbitrato secondo la procedura di cui
al paragrafo 2, lettera a).
4. Una dichiarazione effettuata a norma del paragrafo 2
rimane in vigore fino alla scadenza in essa stabilita o fino ad
un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stato
notificato al depositario un preavviso scritto di revoca della
stessa.
5. La scadenza di una dichiarazione, di un preavviso di
revoca o di una nuova dichiarazione non pregiudica in alcun
modo i procedimenti in corso dinanzi ad un tribunale arbitrale
o alla Corte internazionale di giustizia, salvo se le Parti della
vertenza convengono diversamente.
6. Se le Parti di una controversia non hanno accettato la
stessa procedura o una qualsiasi procedura ai sensi del paragrafo
2 e non sono addivenute ad una composizione della controversia nei dodici mesi successivi alla notifica dell'esistenza
della controversia da una Parte all'altra, la vertenza
può essere deferita ad una commissione di conciliazione su
richiesta di una delle Parti in causa. La commissione di conciliazione
stende una relazione corredata di raccomandazioni.
Ulteriori procedure relative alla commissione di conciliazione
saranno descritte in un allegato che verrà adottato dalla Conferenza
delle Parti al più tardi nella sua seconda riunione.
Articolo 21 - Modifiche della Convenzione
1. Qualsiasi Parte può proporre di modificare la presente
Convenzione.
2. Le modifiche della presente Convenzione sono adottate in
occasione di una riunione della Conferenza delle Parti. Il testo
della modifica proposta è comunicato alle Parti dal segretariato
almeno sei mesi prima della riunione in cui si prevede di
procedere alla sua adozione. Il segretariato comunica altresì
le modifiche proposte ai firmatari della presente Convenzione
e, per informazione, al depositario.
3. Le Parti si adoperano per raggiungere un'intesa unanime
sulle proposte di modifica della presente Convenzione. Qualora,
nonostante gli sforzi compiuti, l'unanimità non possa
essere raggiunta, la modifica sarà adottata a maggioranza di
tre quarti delle Parti presenti e votanti.
4. La modifica è notificata dal depositario a tutte le Parti per
ratifica, accettazione o approvazione.
5. La ratifica, l'accettazione o l'approvazione di una modifica
sono notificate per iscritto al depositario. Una modifica adottata
conformemente al paragrafo 3 entra in vigore per le Parti
che l'hanno accettata il novantesimo giorno successivo alla data
di deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di
approvazione da parte di almeno tre quarti delle Parti. In seguito,
la modifica entra in vigore per qualsiasi altra Parte il
novantesimo giorno successivo alla data in cui detta Parte ha
depositato il proprio strumento di ratifica, di accettazione o di
approvazione della modifica.
Articolo 22 - Adozione e modifica degli allegati
1. Gli allegati della presente Convenzione formano parte
integrante della stessa e, salvo espressa disposizione contraria,
ogni riferimento alla presente Convenzione si intende come
riferimento anche ai relativi allegati.
2. Gli allegati hanno per oggetto esclusivamente questioni
procedurali, scientifiche, tecniche o amministrative.
3. Per la proposta, l'adozione e l'entrata in vigore di nuovi
allegati alla presente Convenzione si applica la procedura seguente:
a) gli allegati aggiuntivi sono proposti e adottati secondo la
procedura esposta all'articolo 21, paragrafi 1, 2 e 3;
b) se una delle Parti non può accettare un allegato aggiuntivo,
essa ne informa per iscritto il depositario entro un anno
dalla data in cui il depositario ha notificato alle Parti l'adozione
dell'allegato. Il depositario notifica immediatamente a
tutte le Parti l'informazione ricevuta. Le Parti possono ritirare
in qualsiasi momento una dichiarazione di non accettazione
di un allegato aggiuntivo precedentemente notificata, nel qual caso l'allegato entra in vigore per la Parte
interessata, fatta salva la lettera c) in prosieguo;
c) al termine di un anno dalla data in cui il depositario ha
comunicato alle Parti l'adozione di un nuovo allegato,
quest'ultimo entra in vigore per tutte le Parti che non hanno
presentato una dichiarazione di non accettazione ai sensi
della precedente lettera b).
4. Eccetto per l'allegato III, la proposta, l'adozione e l'entrata
in vigore di modifiche agli allegati della presente Convenzione
sono soggette alla stessa procedura prevista per la proposta,
l'adozione e l'entrata in vigore di allegati aggiuntivi.
5. Per la proposta, l'adozione e l'entrata in vigore di modifiche
dell'allegato III si applica la procedura seguente:
a) le modifiche dell'allegato III sono proposte e adottate secondo
la procedura esposta agli articoli da 5 a 9 e all'articolo
21, paragrafo 2;
b) la Conferenza delle Parti decide all'unanimità in merito
all'adozione delle modifiche;
c) la decisione di modificare l'allegato III è comunicata immediatamente
alle Parti dal depositario. La modifica entra in vigore per tutte le Parti alla data fissata nella decisione
stessa.
6. Se un allegato aggiuntivo o una modifica di un allegato
sono connessi ad una modifica della Convenzione, il nuovo
allegato o la modifica entrano in vigore soltanto al momento
dell'entrata in vigore della modifica della Convenzione.
Articolo 23 - Votazione
1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, ciascuna delle Parti
della presente Convenzione dispone di un voto.
2. Un'organizzazione d'integrazione economica regionale
esercita il diritto di voto nelle materie di sua competenza
con un numero di voti uguale al numero dei suoi Stati membri
che sono Parti della presente Convenzione. L'organizzazione
non esercita il diritto di voto se uno qualunque dei suoi Stati
membri lo esercita, e viceversa.
3. Ai fini della presente Convenzione, si intende per «Parti
presenti e votanti» le Parti che sono presenti alla votazione e
che esprimono un voto favorevole o contrario.
Articolo 24 - Firma
La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati e
le organizzazioni d'integrazione economica regionale a Rotterdam
l'11 settembre 1998 e presso la sede delle Nazioni Unite a
New York dal 12 settembre 1998 al 10 settembre 1999.
Articolo 25 - Ratifica, accettazione, approvazione o adesione
1. La presente Convenzione è sottoposta alla ratifica, all'accettazione
o all'approvazione degli Stati e delle organizzazioni d'integrazione economica regionale. Essa è aperta all'adesione
degli Stati e delle organizzazioni d'integrazione economica regionale
a partire dal giorno successivo a quello in cui non è più
aperta alla firma. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di
approvazione o di adesione vengono depositati presso il depositario.
2. Qualsiasi organizzazione d'integrazione economica regionale
che diventa Parte della presente Convenzione senza che
alcuno dei suoi Stati membri ne sia Parte è soggetta a tutti gli
obblighi derivanti dalla Convenzione. Se invece uno o più degli
Stati membri di siffatta organizzazione sono Parti della Convenzione,
l'organizzazione e i suoi Stati membri stabiliscono le
rispettive competenze quanto all'adempimento degli obblighi
derivanti dalla Convenzione. In questo caso, l'organizzazione
e gli Stati membri non possono esercitare parallelamente i
diritti conferiti dalla Convenzione.
3. Nel proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione
o di adesione, l'organizzazione d'integrazione economica
regionale dichiara la portata della sua competenza riguardo
alle materie disciplinate dalla Convenzione. Essa informa
il depositario, il quale a sua volta ne informa le Parti,
su ogni eventuale modifica sostanziale del proprio ambito di
competenza.
Articolo 26 - Entrata in vigore
1. La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo
giorno successivo alla data di deposito del cinquantesimo strumento
di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
2. Per ciascuno Stato od organizzazione d'integrazione economica
regionale che ratifica, accetta o approva la Convenzione,
ovvero vi aderisce dopo che è stato depositato il cinquantesimo
strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione
o di adesione, la Convenzione entra in vigore il novantesimo
giorno successivo alla data di deposito dello strumento
di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione da
parte di tale Stato od organizzazione.
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, qualsiasi strumento depositato
da un'organizzazione d'integrazione economica regionale non
si considera complementare agli strumenti depositati dagli Stati
membri di detta organizzazione.
Articolo 27 - Riserve
Non vengono avanzate riserve alla presente Convenzione.
Articolo 28 - Denuncia
1. Dopo tre anni dall'entrata in vigore della Convenzione
per una Parte, quest'ultima può in qualsiasi momento denunciare
la Convenzione inviando notifica scritta al depositario.
2. La denuncia di cui sopra ha effetto al termine di un anno
dalla data in cui il depositario ha ricevuto la notifica della
denuncia, oppure in data ulteriore precisata nella notifica
stessa.
Articolo 29 - Depositario
Il Segretario generale delle Nazioni Unite è il depositario della
presente Convenzione.
Articolo 30 - Testi autentici
L'originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua
araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente
fede, è depositato presso il Segretario generale delle
Nazioni Unite. In fede di che i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati,
hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Rotterdam il dieci settembre millenovecentonovantotto.
Allegato I - Requisiti di informazione per le notifiche effettuate in applicazione dell'articolo 5
Le notifiche devono comprendere:
1. Caratteristiche, identificazione e impieghi
a) denominazione comune;
b) denominazione chimica conformemente ad una nomenclatura internazionalmente riconosciuta, come quella
dell'Unione internazionale di chimica pura e applicata (IUPAC — International Union of Pure and Applied
Chemistry), ove esista;
c) denominazioni commerciali e denominazioni dei preparati;
d) numeri di codice: numero CAS, codice doganale del sistema armonizzato e altri numeri;
e) informazioni sulla classe di rischio, ove la sostanza chimica sia soggetta ai requisiti di classificazione;
f) impiego o impieghi della sostanza chimica;
g) caratteristiche fisico-chimiche, tossicologiche ed
ecotossicologiche.
2. Atto normativo definitivo
a) informazioni riguardanti l'atto normativo definitivo:
i) sintesi dell'atto normativo definitivo;
ii) riferimento al documento normativo;
iii) data di entrata in vigore dell'atto normativo definitivo;
iv) indicazione se l'atto normativo definitivo sia stato adottato in base ad una valutazione del rischio o della
pericolosità e, in tal caso, accludere informazioni su tale valutazione, con il riferimento alla relativa documentazione;
v) motivazione dell'atto normativo definitivo con riferimento alla salute umana, compresa la salute dei consumatori
e dei lavoratori, nonché all'ambiente;
vi) descrizione sintetica dei pericoli e dei rischi che la sostanza chimica presenta per la salute umana, compresa la
salute dei consumatori e dei lavoratori, o per l'ambiente e gli effetti previsti del suddetto atto normativo;
b) categoria o categorie per le quali è stato adottato l'atto normativo definitivo, specificando per ciascuna categoria:
i) l'impiego o gli impieghi vietati dall'atto normativo definitivo;
ii) l'impiego o gli impieghi che rimangono ammessi;
iii) la stima dei quantitativi dei prodotti chimici ottenuti, importati, esportati ed utilizzati, ove possibile;
c) indicazione, nei limiti del possibile, degli effetti previsti dell'atto normativo definitivo sugli altri Stati e sulle altre
regioni;
d) altre informazioni concernenti:
i) la valutazione degli effetti socioeconomici dell'atto normativo definitivo;
ii) ove disponibili, le informazioni sulle alternative e sui relativi rischi, come:
— le strategie integrate di lotta contro i parassiti;
— le pratiche e le procedure industriali, comprese tecnologie più pulite.
Allegato II - Criteri per l'inserimento di prodotti chimici vietati o soggetti a rigorose restrizioni nell'allegato III
Nell'esaminare le notifiche trasmesse dal segretariato in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 5, il comitato per l'esame
dei prodotti chimici deve:
a) confermare che l'atto normativo definitivo è stato adottato al fine di proteggere la salute umana o l'ambiente;
b) stabilire che l'atto normativo definitivo è stato adottato in seguito ad una valutazione dei rischi. Quest'ultima sarà
basata sull'esame dei dati scientifici nell'ambito delle condizioni prevalenti nella Parte interessata. A tal fine la
documentazione presentata deve dimostrare che:
i) i dati sono stati formulati secondo metodi scientificamente riconosciuti;
ii) gli esami dei dati sono stati eseguiti e documentati secondo procedure e principi scientifici riconosciuti;
iii) l'atto normativo definitivo si è basato su una valutazione dei rischi che tiene conto delle condizioni prevalenti
nella Parte che adotta l'atto;
c) valutare se l'atto normativo definitivo costituisca una base sufficientemente ampia da giustificare l'inclusione della
sostanza chimica nell'allegato III, tenendo conto dei seguenti fattori:
i) se l'atto normativo definitivo ha portato o potrebbe portare ad una diminuzione significativa della quantità della
sostanza chimica usata o del numero dei suoi impieghi;
ii) se l'atto normativo definitivo ha portato ad una effettiva riduzione del rischio o se potrebbe prevedibilmente
portare ad una significativa riduzione del rischio per la salute umana o per l'ambiente nella Parte che ha
presentato la notifica;
iii) se le considerazioni che hanno motivato l'adozione dell'atto normativo definitivo sono applicabili soltanto in una
zona geografica circoscritta o in altre circostanze limitate;
iv) se vi siano prove del fatto che è in corso un commercio internazionale della sostanza chimica in questione;
d) tener conto del fatto che l'uso illecito intenzionale di una sostanza chimica non rappresenta di per sé motivo
sufficiente per includere la sostanza nell'allegato
III.
Allegato III - Prodotti chimici soggetti alla procedura di previo assenso informato
| Sostanza chimica |
Numero CAS |
Categoria |
| 2,4,5-T |
93-76-5 |
Pesticida |
| Aldrin |
309-00-2 |
Pesticida |
| Captafol |
2425-06-1 |
Pesticida |
| Clordano |
57-74-9 |
Pesticida |
| Chlordimeform |
6164-98-3 |
Pesticida |
| Clorobenzilato |
510-15-6 |
Pesticida |
| DDT |
50-29-3 |
Pesticida |
| Dieldrin |
60-57-1 |
Pesticida |
| Dinoseb e suoi sali |
88-85-7 |
Pesticida |
| 1,2-dibromoetano (EDB) |
106-93-4 |
Pesticida |
| Fluoroacetamide |
640-19-7 |
Pesticida |
| HCH (isomeri misti) |
608-73-1 |
Pesticida |
| Eptacloro |
76-44-8 |
Pesticida |
| Esaclorobenzene |
118-74-1 |
Pesticida |
| Lindano |
58-89-9 |
Pesticida |
Composti del mercurio, compresi i
composti inorganici di mercurio, i
composti alchilmercurici, i composti
alchilossiachil- ed arilmercurici |
|
Pesticida |
| Pentaclorofenolo |
87-86-5 |
Pesticida |
Monocrotophos
(Formulati liquidi solubili della sostanza
con oltre 600 g di ingrediente attivo/l) |
6923-22-4 |
Formulato pesticida
altamente pericoloso |
Methamidophos
(Formulati liquidi solubili della sostanza
con oltre 600 g di ingrediente attivo/l) |
10265-92-6 |
Formulato pesticida
altamente pericoloso |
Phosphamidon
(Formulati liquidi solubili della sostanza
con oltre 1 000 g di ingrediente attivo/l) |
13171-21-6 [miscela,
(E)&(Z) isomeri]
23783-98-4 [(Z)-isomero]
297-99-4 [(E)-isomero] |
Formulato pesticida
altamente pericoloso |
Methil-parathion
[alcuni formulati di concentrati emulsionabili
(EC) con 19,5 %, 40 %, 50 %,
60 % di ingrediente attivo e polveri
contenenti 1,5 %, 2 % e 3 % di ingrediente
attivo] |
298-00-0 |
Formulato pesticida
altamente pericoloso |
Parathion
[sono inclusi tutti i formulati della sostanza
— aerosol, polvere per aspersione
(DP), concentrato emulsionabile
(EC), granuli (GR) e polveri bagnabili
(WP) —, escluse le sospensioni in capsule
(CS)] |
56-38-2 |
Formulato pesticida
altamente pericoloso |
| Crocidolite |
12001-28-4 |
Industriale |
| Bifenili polibromurati (PBB) |
36355-01-8 (esa-)
27858-07-7 (otta-)
13654-09-6 (deca-)
|
Industriale |
| Bifenili policlorurati (PCB) |
1336-36-3 |
Industriale |
| Trifenili policolorurati (PCT) |
61788-33-8 |
Industriale |
| Fosfato tris (2,3-dibromopropil) |
126-72-7 |
Industriale |
Allegato IV - Informazioni e criteri per l'elencazione di formulati pesticidi altamente pericolosi nell'allegato III
Parte 1: Documentazione che deve essere fornita dalla Parte proponente
Le proposte presentate conformemente all'articolo 6, paragrafo 1 devono essere corredate dell'opportuna documentazione
recante le seguenti informazioni:
a) il nome del formulato pesticida pericoloso;
b) il nome della sostanza o delle sostanze attive contenute nel formulato;
c) il tenore relativo di ciascuna sostanza attiva nel formulato;
d) il tipo di formulato;
e) la denominazione commerciale e il nome del fabbricante, ove disponibili;
f) le condizioni comuni e riconosciute d'impiego del formulato nella Parte proponente;
g) in caso di problemi, una descrizione chiara degli inconvenienti, compresi gli effetti negativi e il modo nel quale il
formulato è stato utilizzato;
h) eventuali misure normative, amministrative o di altro tipo che la Parte proponente ha adottato o intende adottare in
relazione a tali inconvenienti.
Parte 2: Informazioni da raccogliere a cura del segretariato
Conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, il segretariato assume informazioni utili in merito al formulato, tra cui:
a) le caratteristiche fisico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche del formulato;
b) l'esistenza di restrizioni alla manipolazione o all'applicazione del prodotto in altri Stati;
c) informazioni sugli inconvenienti occasionati dal formulato in altri Stati;
d) informazioni presentate da altre Parti, da organizzazioni internazionali, organizzazioni non governative o da altre
fonti autorevoli, sia nazionali che internazionali;
e) valutazioni del rischio e/o della pericolosità, ove disponibili;
f) ove disponibili, indicazioni sull'entità dell'uso del formulato, quali il numero di registrazioni o la quantità prodotta o
venduta;
g) altri formulati del pesticida considerato e gli eventuali problemi legati a tali formulati;
h) pratiche alternative di lotta antiparassitaria;
i) altre informazioni ritenute rilevanti dal comitato per l'esame dei prodotti chimici.
Parte 3: Criteri per l'elencazione dei formulati pesticidi altamente pericolosi nell'allegato III
Nell'esaminare le proposte presentate dal segretariato in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 5, il comitato per l'esame
dei prodotti chimici terrà conto di quanto segue:
a) l'attendibilità delle prove che indicano come l'uso del formulato, secondo le condizioni comuni o riconosciute nella
Parte proponente, abbiano dato luogo agli inconvenienti denunciati;
b) la rilevanza di tali inconvenienti per altri Stati che hanno lo stesso clima, condizioni e modalità d'uso del formulato;
c) l'esistenza di restrizioni alla manipolazione o all'applicazione che presuppongono l'impiego di tecniche o di tecnologie
che non possono essere applicate in maniera sufficientemente ampia o corretta nei paesi sprovvisti dell'infrastruttura
necessaria;
d) l'entità degli effetti denunciati in rapporto alla quantità di prodotto utilizzato;
e) l'uso illecito intenzionale di un formulato non rappresenta di per sé un motivo sufficiente per includere il prodotto
nell'allegato III.
Allegato V - Informazioni richieste per la notifica di esportazione
1. Le notifiche di esportazione devono recare le seguenti informazioni:
a) il nome e l'indirizzo delle autorità nazionali designate della Parte esportatrice e della Parte importatrice;
b) la data prevista dell'esportazione verso la Parte importatrice;
c) la denominazione della sostanza chimica vietata o soggetta a rigorose restrizioni ed una sintesi delle informazioni
specificate nell'allegato I, da presentare al segretariato a norma dell'articolo 5. Qualora più di uno di tali prodotti
chimici siano inclusi in una miscela o in un preparato, tali informazioni devono essere presentate per ciascuna
sostanza chimica;
d) un attestato indicante la categoria prevista della sostanza chimica, se conosciuta, e la sua utilizzazione prevista
nell'ambito di quella categoria nella Parte importatrice;
e) informazioni sulle misure precauzionali volte a ridurre l'esposizione alla sostanza chimica e la sua emissione;
f) nel caso di una miscela o di un preparato, la concentrazione della sostanza chimica o dei prodotti chimici vietati
o soggetti a rigorose restrizioni;
g) il nome e l'indirizzo dell'importatore;
h) eventuali informazioni supplementari facilmente reperibili dall'autorità nazionale designata della Parte esportatrice
e che potrebbero essere utili all'autorità nazionale designata della Parte importatrice.
2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, la Parte esportatrice fornisce i complementi di informazione di cui
all'allegato I eventualmente richiesti dalla Parte importatrice.
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