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MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 9 Maggio 2007
Direttive per l'attuazione
dell'approccio ingegneristico alla sicurezza
antincendio.
(GU n. 117 del 22-5-2007 )
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139,
recante riassetto delle disposizioni relative alle
funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio
2003, n. 229;
Vista la direttiva del Consiglio 89/106/CEE del 21
dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri concernenti i
prodotti da costruzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12
gennaio 1998, n. 37, recante disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a
norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo
1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21
aprile 1993, n. 246, recante il regolamento di
attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai
prodotti da costruzione;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 marzo
2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 74 del
29 marzo 2007, recante prestazioni di resistenza al
fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al
controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 maggio
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 1998, recante
disposizioni relative alle modalità di presentazione
ed al contenuto delle domande per l'avvio dei
procedimenti di prevenzione incendi, nonché
all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi
provinciali dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 marzo
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998, recante
criteri generali di sicurezza antincendio e per la
gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio
1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 98 del 9 aprile 1982,
concernente la determinazione delle attività soggette
alle visite di prevenzione incendi;
Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico
scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art.
10 del decreto del Presidente della Repubblica 29
luglio 1982, n. 577, come modificato dall'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno
2004, n. 200;
Rilevata la necessità di emanare direttive per
l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla
sicurezza antincendio al fine di disciplinare ed
uniformare le modalità di impiego del processo
prestazionale nell'ambito della prevenzione incendi;
Decreta:
Art. 1. - Oggetto
1. Il presente decreto definisce gli aspetti
procedurali e i criteri da adottare per valutare il
livello di rischio e progettare le conseguenti misure
compensative, utilizzando, in alternativa a quanto
previsto dal decreto del Ministro dell'interno 4
maggio 1998, l'approccio ingegneristico alla sicurezza
antincendio, al fine di soddisfare gli obiettivi della
prevenzione incendi.
Art. 2. - Campo di applicazione
1. In presenza di insediamenti di tipo complesso o a
tecnologia avanzata, di edifici di particolare
rilevanza architettonica e/o costruttiva, ivi compresi
quelli pregevoli per arte o storia o ubicati in ambiti
urbanistici di particolare specificità, la metodologia
descritta nel presente decreto può essere applicata:
a) per la individuazione dei provvedimenti da adottare
ai fini del rilascio del certificato di prevenzione
incendi nel caso di attività non regolate da
specifiche disposizioni antincendio;
b) per la individuazione delle misure di sicurezza che
si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo
nell'ambito del procedimento di deroga di cui all'art.
6 del decreto del Presidente della Repubblica 12
gennaio 1998, n. 37.
Art. 3. - Domanda di parere di conformità sul
progetto
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1 del decreto
del Ministro dell'interno 4 maggio 1998, la
documentazione tecnica prevista dall'allegato I,
lettera A), al medesimo decreto deve essere integrata
con quanto stabilito nell'allegato al presente
decreto, ivi compreso il documento contenente il
programma per l'attuazione del sistema di gestione
della sicurezza antincendio.
2. Il Comando provinciale dei vigili del fuoco valuta
l'opportunità di acquisire il parere del Comitato
tecnico regionale, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
3. Per tenere conto del maggiore impegno professionale
richiesto per la valutazione delle scelte progettuali
nonché della rilevante complessità correlata all'esame
dei progetti redatti secondo l'approccio
ingegneristico, la durata del servizio, al fine di
determinare l'importo del corrispettivo dovuto, e'
ottenuta moltiplicando il numero di ore stabilito
nell'allegato VI al decreto del Ministro dell'interno
4 maggio 1998, per un fattore pari a due.
Art. 4. - Domanda di deroga
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 del decreto
del Ministro dell'interno 4 maggio 1998, la
documentazione tecnica prevista dall'allegato I al
medesimo decreto deve essere integrata da una
valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla
mancata osservanza delle disposizioni cui si intende
derogare e dalle misure tecniche che si ritengono
idonee a compensare il rischio aggiuntivo, determinate
utilizzando le metodologie dell'approccio
ingegneristico, ivi compreso il documento contenente
il programma per l'attuazione del sistema di gestione
della sicurezza antincendio.
2. In conformità a quanto stabilito dall'art. 7, comma
2, del decreto del Ministro dell'interno 4 maggio
1998, la durata del servizio al fine di determinare
l'importo del corrispettivo dovuto, e' calcolata sulla
base di quella prevista per il parere di conformità
del progetto - determinata a norma del precedente art.
3, comma 3 - maggiorata del cinquanta per cento.
Art. 5. - Dichiarazione di
inizio attivita'
1. La dichiarazione di cui all'art. 3 del decreto del
Ministro dell'interno 4 maggio 1998 e' comprensiva
anche della dichiarazione in merito all'attuazione del
programma relativo al sistema di gestione della
sicurezza antincendio.
Art. 6. - Sistema di
gestione della sicurezza antincendio
1. La progettazione antincendio eseguita mediante
l'approccio ingegneristico comporta la necessità di
elaborare un documento contenente il programma per
l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza
antincendio (di seguito denominato SGSA) tenuto conto
che le scelte e le ipotesi poste a base del progetto
costituiscono vincoli e limitazioni imprescindibili
per l'esercizio dell'attività.
2. L'attuazione del sistema di gestione della
sicurezza antincendio e' soggetta a verifiche
periodiche da parte del personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco.
3. La prima verifica del SGSA avviene in concomitanza
con il sopralluogo finalizzato al rilascio del
certificato di prevenzione incendi di cui all'art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio
1998, n. 37. Le verifiche successive hanno cadenza
pari alla validità del certificato di prevenzione
incendi e, in ogni caso, non superiore a sei anni.
4. La verifica del SGSA rientra tra i servizi a
pagamento di cui all'art. 23 del decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139. L'importo da corrispondere per la
verifica del SGSA e' uguale a quello dovuto per il
sopralluogo; tale importo va pertanto sommato a quello
previsto per il sopralluogo finalizzato al rilascio
del certificato di prevenzione incendi o a quello
previsto per il rinnovo del certificato medesimo.
5. Qualora l'esito della verifica del SGSA rilevi la
mancanza dei requisiti previsti, il Comando
provinciale dei vigili del fuoco sospende la validità
del certificato di prevenzione incendi e provvede a
darne comunicazione all'interessato, al sindaco, al
prefetto e alle altre autorità competenti ai fini dei
provvedimenti da adottare nei rispettivi ambiti.
Art. 7. - Osservatorio per
l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio
1. E' istituito, presso il Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile,
l'Osservatorio per l'approccio ingegneristico alla
sicurezza antincendio (di seguito denominato
Osservatorio) al fine di favorire la massima
integrazione tra tutti i soggetti chiamati
all'attuazione delle disposizioni inerenti l'approccio
ingegneristico alla sicurezza antincendio.
2. L'Osservatorio espleta attività di monitoraggio,
adotta misure tese ad uniformare le modalità attuative
dell'approccio prestazionale al procedimento di
prevenzione incendi nonché fornisce i necessari
indirizzi e supporto agli organi territoriali del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per garantire
l'uniformità applicativa nella trattazione delle
pratiche, i Comandi provinciali dei vigili del fuoco
comunicano all'Osservatorio i dati inerenti i progetti
esaminati redatti secondo l'approccio ingegneristico.
L'Osservatorio, qualora lo ritenga utile per la
propria attività, può richiedere ai Comandi
provinciali dei vigili del fuoco la produzione della
documentazione tecnica inerente singoli procedimenti.
3. L'Osservatorio opera nell'ambito della Direzione
centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica
avvalendosi dell'Area I - Coordinamento e sicurezza
del lavoro.
4. Con successivo provvedimento a firma del Capo del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono dettate le
disposizioni relative alla composizione e al
funzionamento dell'Osservatorio.
Art. 8. - Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 maggio 2007
Il Ministro: Amato
Allegato
PROCESSO DI VALUTAZIONE E PROGETTAZIONE NELL'AMBITO
DELL'APPROCCIO INGEGNERISTICO ALLA SICUREZZA
ANTINCENDIO
1. Definizioni.
1. Ai fini del presente provvedimento valgono le
seguenti definizioni:
curva di rilascio termico (Heat Release Rate - HRR):
energia termica emessa da un focolare o da un incendio
per unità di tempo;
e' espressa in W;
incendio di progetto: descrizione quantitativa di un
focolare previsto all'interno di uno scenario di
incendio;
livelli di prestazione: criteri di tipo quantitativo e
qualitativo rispetto ai quali si può svolgere una
valutazione di sicurezza;
processo prestazionale: processo finalizzato a
raggiungere obiettivi e livelli di prestazione
specifici;
scenario di incendio: descrizione qualitativa
dell'evoluzione di un incendio che individua gli
eventi chiave che lo caratterizzano e che lo
differenziano dagli altri incendi. Di solito può
comprendere le seguenti fasi: innesco, crescita,
incendio pienamente sviluppato, decadimento. Deve
inoltre definire l'ambiente nel quale si sviluppa
l'incendio di progetto ed i sistemi che possono avere
impatto sulla sua evoluzione, come ad esempio
eventuali impianti di protezione attiva;
scenario di incendio di progetto: specifico scenario
di incendio per il quale viene svolta l'analisi
utilizzando l'approccio ingegneristico.
2. Generalita'.
1. L'approccio ingegneristico alla sicurezza
antincendio e' caratterizzato da una prima fase in cui
sono formalizzati i passaggi che conducono ad
individuare le condizioni più rappresentative del
rischio al quale l'attività' e' esposta e quali sono i
livelli di prestazione cui riferirsi in relazione agli
obiettivi di sicurezza da perseguire. Al termine della
prima fase deve essere redatto un sommario tecnico,
firmato congiuntamente dal progettista e dal titolare
dell'attività', ove e' sintetizzato il processo
seguito per individuare gli scenari di incendio di
progetto ed i livelli di prestazione.
2. Definiti gli scenari di incendio, nella seconda
fase dell'iter progettuale si passa al calcolo, e cioè
all'analisi quantitativa degli effetti dell'incendio
in relazione agli obiettivi assunti, confrontando i
risultati ottenuti con i livelli di prestazione già
individuati e definendo il progetto da sottoporre a
definitiva approvazione.
3. Restano ferme le responsabilità in materia di
prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili
delle attività ed a carico dei soggetti responsabili
dei progetti e della documentazione tecnica richiesta.
3. Analisi preliminare (prima fase).
3.1. Definizione del progetto.
1. In questa fase viene definito il progetto al fine
di identificare e documentare almeno i seguenti punti:
eventuali vincoli progettuali derivanti da previsioni
normative o da esigenze peculiari dell'attività';
individuazione dei pericoli di incendio connessi con
la destinazione d'uso prevista;
descrizione delle condizioni ambientali per
l'individuazione dei dati necessari per la valutazione
degli effetti che si potrebbero produrre;
analisi delle caratteristiche degli occupanti in
relazione alla tipologia di edificio ed alla
destinazione d'uso prevista.
3.2. Identificazione degli obiettivi di sicurezza
antincendio.
1. In questa fase sono identificati ed esplicitati gli
obiettivi di sicurezza antincendio in conformità alle
vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi
ed in relazione alle specifiche esigenze
dell'attività' in esame, ivi compresa la sicurezza
delle squadre di soccorso. Gli obiettivi servono
quindi come capisaldi di riferimento per stabilire i
livelli di prestazione.
3.3. Individuazione dei livelli
di prestazione.
1. In relazione agli obiettivi di sicurezza
individuati, il progettista deve indicare quali sono i
parametri significativi presi a riferimento per
garantire il soddisfacimento degli stessi obiettivi. I
parametri possono includere, ad esempio, temperature
massime dei gas, livelli di visibilità, livelli di
esposizione termica per le persone o per i materiali.
2. Successivamente devono essere quantificati i
livelli di prestazione ossia devono essere definiti i
valori numerici rispetto ai quali verificare i
risultati attesi dal progetto. Tali valori possono
essere desunti dalla letteratura tecnica condivisa tra
cui si citano, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, la norma ISO/TR 13387, la norma BS 7974, il
decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 maggio
2001.
3.4. Individuazione degli scenari di incendio di
progetto.
1. Gli scenari di incendio, che rappresentano la
schematizzazione degli eventi che possono
ragionevolmente verificarsi in relazione alle
caratteristiche del focolaio, dell'edificio e degli
occupanti, svolgono un ruolo fondamentale nell'ambito
del processo di progettazione prestazionale.
2. L'identificazione degli elementi di rischio
d'incendio che caratterizzano una specifica attività,
se condotta in conformità a quanto indicato dal
decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998 e dal
decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998,
permette di definire gli scenari d'incendio, intesi
quali proiezioni dei possibili eventi di incendio. Nel
processo di individuazione degli scenari di incendio
di progetto, devono essere valutati gli incendi
realisticamente ipotizzabili nelle condizioni di
esercizio previste, scegliendo i più gravosi per lo
sviluppo e la propagazione dell'incendio, la
conseguente sollecitazione strutturale, la
salvaguardia degli occupanti e la sicurezza delle
squadre di soccorso. A tal fine risultano
determinanti, tra l'altro, le seguenti condizioni:
stato, tipo e quantitativo del combustibile;
configurazione e posizione del combustibile;
tasso di crescita del fuoco e picco della potenza
termica rilasciata (HRR max);
tasso di sviluppo dei prodotti della combustione;
caratteristiche dell'edificio (geometria del locale,
condizioni di ventilazione interna ed esterna, stato
delle porte e delle finestre, eventuale rottura di
vetri, ecc.);
condizioni delle persone presenti (affollamento, stato
psico-fisico, presenza di disabili, ecc.).
4. Analisi quantitativa (seconda fase).
4.1. Scelta dei modelli.
1. Il primo approccio progettuale consiste nella
scelta dei modelli da applicare al caso in esame per
la valutazione dello sviluppo dell'incendio e delle
sue possibili conseguenze, nonché per la valutazione
delle condizioni di esodo. Il progettista, sulla base
di valutazioni inerenti la complessità del progetto,
può optare tra i modelli che le attuali conoscenze
tecniche di settore mettono a disposizione.
4.2. Risultati delle elaborazioni.
1. L'applicazione del modello scelto all'opera in
esame deve fornire una serie di parametri numerici che
servono a descrivere l'evoluzione dell'incendio ed a
consentire lo sviluppo della progettazione in termini
di raggiungimento dei livelli di prestazione
prefissati.
2. Il documento interpretativo per il requisito
essenziale n. 2 "Sicurezza in caso d'incendio" della
direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da
costruzione, può essere preso a riferimento per
l'individuazione dei principali parametri che
descrivono l'incendio.
3. Ai fini della determinazione del comportamento
strutturale della costruzione soggetta all'azione
derivante dallo scenario di incendio di progetto
ipotizzato, si applicano le disposizioni di cui ai
punti 4.2 e 5 dell'allegato al decreto del Ministro
dell'interno 9 marzo 2007.
4.3. Individuazione del progetto finale.
1. Al Comando provinciale dei vigili del fuoco deve
essere presentato il progetto che e' stato verificato
rispetto agli scenari di incendio prescelti e che
soddisfa i livelli di prestazione individuati.
4.4. Documentazione di progetto.
1. Fatto salvo quanto previsto dall'allegato I al
decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998, la
documentazione di progetto deve essere integrata:
relativamente alla fase preliminare (prima fase), dal
sommario tecnico di cui al precedente punto 2, comma
1, firmato congiuntamente
dal progettista e dal titolare dell'attività', ove e'
sintetizzato il processo seguito per individuare gli
scenari di incendio di progetto ed i livelli di
prestazione;
per quanto attiene la documentazione di progetto
relativa alla fase di analisi quantitativa (seconda
fase), e' richiesta una particolare attenzione alle
modalità di presentazione dei risultati in modo che
questi riassumano, in una sintesi completa ed
efficace, il comportamento del sistema per quel
particolare tipo di analisi.
2. L'esito dell'elaborazione deve essere sintetizzato
in disegni e/o schemi grafici e/o immagini che
presentino in maniera chiara e inequivocabile i
principali parametri di interesse per l'analisi
svolta. Di tali grandezze, unitamente ai diagrammi e
agli schemi grafici, devono essere chiaramente
evidenziati i valori numerici nei punti significativi
ai fini della valutazione dell'andamento dei fenomeni
connessi allo sviluppo dell'incendio, in relazione
alla verifica delle condizioni di sicurezza
necessarie. Nello specifico si devono fornire le
seguenti indicazioni:
modelli utilizzati: il progettista deve fornire
elementi a sostegno della scelta del modello
utilizzato affinché sia dimostrata la coerenza delle
scelte operate con lo scenario di incendio di progetto
adottato;
parametri e valori associati: la scelta iniziale dei
valori da assegnare ai parametri alla base dei modelli
di calcolo, deve essere giustificata in modo adeguato,
facendo specifico riferimento alla letteratura tecnica
condivisa o a prove sperimentali;
origine e caratteristiche dei codici di calcolo:
devono essere fornite indicazioni in merito
all'origine ed alle caratteristiche dei codici di
calcolo utilizzati con riferimento alla denominazione,
all'autore o distributore, alla versione e alle
validazioni sperimentali. Deve essere altresì fornita
idonea documentazione sull'inquadramento teorico della
metodologia di calcolo e sulla sua traduzione numerica
nonché indicazioni riguardanti la riconosciuta
affidabilità dei codici;
confronto fra risultati e livelli di prestazione: in
funzione della metodologia adottata per effettuare le
valutazioni relative allo scenario di incendio
considerato, devono essere adeguatamente illustrati
tutti gli elementi che consentono di verificare il
rispetto dei livelli di prestazione indicati
nell'analisi preliminare, al fine di evidenziare
l'adeguatezza delle misure di protezione che si
intendono adottare.
3. Su richiesta del competente Comando provinciale dei
vigili del fuoco devono essere resi disponibili i
tabulati relativi al calcolo e i relativi dati di
input.
4. Come già richiamato in precedenza, una
documentazione appropriata assicura che tutti i
soggetti interessati comprendano le limitazioni poste
alla base del progetto. A partire da questa
documentazione sarà chiaro il criterio con cui sono
state valutate le condizioni di sicurezza del
progetto, garantendo una realizzazione corretta e
soprattutto il mantenimento nel tempo delle scelte
concordate.
5. Sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA).
1. La metodologia prestazionale, basandosi
sull'individuazione delle misure di protezione
effettuata mediante scenari di incendio valutati ad
hoc, richiede, affinché non ci sia una riduzione del
livello di sicurezza prescelto, un attento
mantenimento nel tempo di tutti i parametri posti alla
base della scelta sia degli scenari che dei progetti.
Conseguentemente e' necessario che venga posto in atto
un sistema di gestione della sicurezza antincendio
definito attraverso uno specifico documento presentato
all'organo di controllo
fin dalla fase di approvazione del progetto e da
sottoporre a verifiche periodiche. Si richiama
pertanto l'attenzione sulla circostanza che l'uso
dell'opera nel rispetto delle limitazioni ipotizzate,
del mantenimento delle misure di protezione previste e
della gestione di eventuali modifiche, impone la
realizzazione di un SGSA adeguato all'importanza
dell'opera stessa.
2. Nell'ambito del programma per l'attuazione del SGSA
devono essere valutati ed esplicitati i provvedimenti
presi relativamente ai
seguenti punti:
organizzazione del personale;
identificazione e valutazione dei pericoli derivanti
dall'attività';
controllo operativo;
gestione delle modifiche;
pianificazione di emergenza;
sicurezza delle squadre di soccorso;
controllo delle prestazioni;
manutenzione dei sistemi di protezione;
controllo e revisione.
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