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SENATO DELLA REPUBBLICA
Disegno di Legge N° 1047
d’iniziativa del senatore BASTIANONI
comunicato alla Presidenza il gennaio 2002
Disciplina di alcune figure professionali della sicurezza del lavoro
e delega al Governo in materia di sorveglianza sanitaria
Introduzione
Il Disegno di Legge
Introduzione
Onorevoli Senatori. – Dall’indagine conoscitiva sull’igiene e sicurezza del lavoro, svolta congiuntamente dalla 11ª Commissione (lavoro, previdenza sociale) del Senato e dalla XI Commissione (lavoro pubblico e privato) della Camera, nel corso della XIII legislatura, è emersa con estrema chiarezza la necessità di puntare, ai fini di una efficace prevenzione, sulla qualità e sulla formazione dei soggetti destinati ad occuparsi della sicurezza e dell’igiene del lavoro. «L’esercito di addetti alla sicurezza», come è stato talvolta definito dalla stampa, deve essere altamente qualificato per far fronte ai compiti sempre più complessi che sono imposti dalle trasformazioni dei processi produttivi, dal delinearsi di nuovi rischi accanto a quelli tradizionali, dall’esigenza di conoscere per tempo quelle malattie «da lavoro», che gli studiosi hanno più volte definito come «malattie perdute» (appunto
perché non tempestivamente individuate e combattute).
Tutto questo comporta la necessità di una corretta e compiuta definizione delle figure professionali degli addetti alla sicurezza e dei requisiti che di volta in volta vengono richiesti per ricoprire determinati ruoli,
nonché di una definizione pertinente dei percorsi formativi necessari per tutti questi soggetti, nessuno escluso.
Peraltro, la normativa in vigore, a partire dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, definisce con chiarezza alcune figure professionali (ad esempio il medico competente, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza), ma sfuma i contorni per quanto riguarda altri soggetti (basti pensare alla generica indicazione dei requisiti richiesti per svolgere l’importantissima funzione di responsabile del servizio di prevenzione) e infine tace del tutto per ciò che attiene ad altre figure (ad esempio i consulenti della sicurezza e gli
ergonomi). Né mancano casi in cui la normativa vigente fornisce indicazioni imprecise nella loro complessità e nel loro riferimento ad una molteplicità di soggetti (è il caso del tecnico della prevenzione nei luoghi di lavoro).
Il presente disegno di legge cerca di fornire una prima risposta ai numerosi interrogativi che sono emersi dall’esperienza di questi anni, da studi, ricerche, convegni di operatori e addetti, indicazioni di associazioni operanti sul campo.
Non tutte le figure rientrano nella previsione del disegno di legge, non già
perché si sia voluta compiere una scelta di priorità, ma
perché in alcuni casi – ad esempio, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – in cui compiti e funzioni sono già definiti con sufficiente chiarezza, i problemi relativi alla formazione appartengono all’autonomia delle parti sociali e rientrano comunque nell’ambito operativo degli organismi paritetici di cui all’articolo 20 del citato decreto legislativo n. 626 del 1994.
Sicché è apparso inopportuno ed inutile soffermarsi ulteriormente sugli aspetti relativi a questa figura, di cui è nota la rilevantissima importanza e per la quale è sicuramente richiesto un complesso di requisiti che sono ormai sufficientemente definiti anche nella pratica sindacale.
È sembrato invece più utile e necessario cercare di sostituire ad una formula eccessivamente generica, come quella di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 626 del 1994, per ciò che attiene al responsabile del servizio di prevenzione, una definizione delle competenze e dei requisiti assai più precisa.
Nel contempo si è cercato di disciplinare il «consulente per la sicurezza», non tanto nel senso di creare un’altra categoria professionale con un proprio albo, quanto nel senso di delineare una figura professionale compiuta, con requisiti ben precisi e indispensabili per poter esercitare tale funzione, che nel passato si è prestata anche a molti abusi, da varie parti segnalati, nel totale silenzio della legge.
Per la prima volta, si è cercato di delineare anche la figura professionale
dell’ergonomo, tenendo conto del fatto che il citato decreto legislativo n.–626 del 1994 – con una forte carica innovativa rispetto al passato – ha fatto finalmente riferimento ai criteri
ergonomici, ma non ha definito i soggetti dotati di conoscenze ed esperienze adeguate in quel campo, ai quali sia consentito di fregiarsi di tale qualifica.
Si è inoltre cercato di definire meglio la figura del tecnico della prevenzione, sulla quale le indicazioni fornite dalla normativa vigente e soprattutto dal decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, sono apparse tutt’altro che esaurienti, forse anche perchè il decreto si riferiva indistintamente a tutti gli operatori dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali
(ASL), sia che operassero nel campo della sicurezza e dell’igiene del lavoro, sia in quello della sanità pubblica ed igiene degli alimenti, laddove il tecnico della prevenzione nei luoghi di lavoro ha e deve avere un proprio specifico profilo.
Il metodo che si è seguito, nella predisposizione del disegno di legge, è quello di fornire un definizione delle singole figure professionali, ogni volta che ciò si rendeva necessario, in relazione a evidenti carenze della disciplina vigente, di indicare analiticamente i requisiti richiesti per lo svolgimento delle specifiche funzioni a ciascuno assegnate, come per lo psicologo del lavoro, di prevedere un sistema di «accreditamento» o certificazione per il riconoscimento – nei singoli soggetti – della sussistenza dei requisiti richiesti.
La forma dell’accreditamento è apparsa la più adeguata, alla luce di altre recenti esperienze normative ed anche in riferimento a pratiche largamente utilizzate nei Paesi dell’Unione europea. Proprio il riferimento a quest’ultimo aspetto ha suggerito di non attribuire la funzione di accreditamento solo ad organismi ed enti pubblici, ma di investirne anche e soprattutto associazioni ed organizzazioni private, dotate di requisiti ben precisi. In questo modo, si dovrebbero evitare inutili appesantimenti burocratici e formalità non necessarie, consentendo – in definitiva – lo svolgimento di una così rilevante funzione proprio agli organismi di natura privatistica più direttamente interessati ad evitare abusi, che creerebbero discredito sull’intera categoria o settore. Ad ogni modo, nell’indicazione dei requisiti richiesti per ottenere il «marchio di qualità», si è avuto cura – di volta in volta – di evidenziare l’impossibilità di definire regole rigide e valevoli per tutte le situazioni, sottolineando invece l’esigenza di rapportare i requisiti richiesti alla specificità delle situazioni, alle dimensioni delle imprese, alla maggiore o minore pericolosità delle lavorazioni.
Nell’intento di non creare appesantimenti burocratici e difficoltà per le aziende e per i singoli, si sono previste norme transitorie di notevole larghezza, tali da consentire un progressivo adeguamento alla nuova normativa.
Sono previsti anche percorsi formativi e di aggiornamento e sistemi di verifica periodica – sia pure a maglie sufficientemente ampie – della persistenza dei requisiti richiesti e del loro adeguamento alle necessità via via emergenti dal progresso e dalla tecnologia.
Una considerazione particolare è dedicata alla figura del medico competente, che resta uno dei soggetti fondamentali dell’intero sistema della prevenzione. In questo caso non c’è bisogno di definizioni nè di precisazione di requisiti, essendo tutto chiaramente già definito dal decreto legislativo n. 626 del 1994 e non essendovi alcuna necessità di recare modifiche sul punto. Una specifica indagine conoscitiva della Commissione lavoro, previdenza sociale del Senato condotta nella scorsa legislatura, conclusa con il documento
XVII, n. 11, approvato il 22 aprile 1999, ha messo chiaramente in evidenza i contorni di questa figura, il ruolo che essa è destinata a svolgere secondo la normativa vigente, l’esigenza di integrare la disciplina al fine di rendere più facile – per le aziende – l’individuazione dei medici competenti disponibili e la necessità di dettare disposizioni per la formazione e l’aggiornamento. Da quella indagine è emersa, sulla base delle indicazioni pervenute dalle associazioni degli operatori, a tutti i livelli, dalle regioni e dagli studiosi, l’esigenza di coordinare la sorveglianza sanitaria prevista dal decreto n. 626 del 1994 con le previsioni, in gran parte superate, delle norme generali per l’igiene del lavoro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303.
Il disegno di legge cerca di raccogliere quelle indicazioni, anzitutto prevedendo la creazione di albi regionali dei medici competenti, evidenziando peraltro che non si tratta di un ulteriore requisito richiesto per svolgere tale funzione, ma solo di una modalità di conoscenza e pubblicità delle risorse disponibili.
Vengono altresì fornite precise indicazioni per un ulteriore ampliamento dei posti di specializzazione post-universitaria nelle materie di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, per lo svolgimento di periodi di tirocinio pratico presso le
ASL, per l’attuazione di processi formativi, e di aggiornamento per tutti coloro che svolgono la funzione di medico competente.
Infine, si prevede una delega al Governo affinché
coordini e riordini la normativa vigente in materia di sorveglianza sanitaria, con una puntuale specificazione dei criteri da seguire nell’attuazione della delega. Nell’intento del disegno di legge, non si tratta tanto di alleggerire i medici competenti di alcune attività ormai superflue, quanto e piuttosto di consentire una sorveglianza sanitaria a tutto campo, quindi sia sui lavoratori sia sull’ambiente di lavoro, fondata più che su criteri rigidi e precostituiti, come era nel decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, su precisi riferimenti alla valutazione del rischio e rapportata non solo alla classica visita medica, ma anche a tutti gli accertamenti ed esami che di volta in volta si rendano necessari.
È del tutto evidente che se l’intento cui si è ispirato il disegno di legge si realizzasse, aumenterebbero le responsabilità del medico competente e quindi si imporrebbe una professionalità sempre più adeguata, approfondita ed aggiornata. Ma è proprio per questo che il tema è trattato contestualmente a quello relativo ai processi formativi.
Si può affermare che il decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modificazioni, ha affrontato il problema della sicurezza sul lavoro intendendola come difesa attiva e passiva contro le minacce all’integrità psico-fisica di chi opera in tutti i settori dell’attività umana e come fattore strategico della ricerca di una qualità più alta della vita sul lavoro.
Si tratta di una rilettura del concetto di sicurezza lavorativa che enfatizza l’interazione dinamica di molteplici fattori di carattere tecnico, organizzativo, umano ed ambientale e che rende pertanto necessaria la costituzione di équipe multidisciplinari in grado di programmare e realizzare interventi in materia. Il contributo della psicologia del lavoro può essere molto significativo e utile per assicurare a questi interventi un carattere di completezza. L’importanza di un approccio multidisciplinare appare evidente, ad esempio, nelle funzioni del responsabile del servizio di protezione e prevenzione il quale deve avere sia una specifica formazione di tipo tecnico e normativo, sia una formazione di tipo relazionale. Possedere competenze relazionali significa infatti saper gestire adeguatamente i rapporti personali, con il datore di lavoro, con gli altri componenti di servizio e con i lavoratori dell’azienda.
Un ambito essenziale di intervento legato alla normativa in esame è dunque quello della formazione alla gestione delle relazioni interpersonali. Si tratta di un tipo di formazione sicuramente di competenza dello psicologo, infatti si pone come obiettivo quello di insegnare a comunicare procedure di sicurezza e motivare i lavoratori nonché a partecipare e a condurre gruppi di lavoro che si propongono di elaborare progetti e procedure a tutela della salute e a favore della sicurezza. Un secondo ambito di intervento dello psicologo è quello della valutazione del rischio derivante da un eccessivo affaticamento mentale e dalle disfunzioni nelle dinamiche interpersonali in azienda. Secondo il decreto legislativo n. 626 del 1994 il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è tenuto ad individuare i fattori di rischio dell’ambiente di lavoro al fine di poter predisporre gli interventi necessari per neutralizzarli. Tra tali rischi, quello psicologico non può essere certo trascurato.
Il presente disegno di legge pertanto si inserisce nel quadro delle modificazioni al decreto legislativo n. 626 del 1994 finalizzate a conferire alla normativa sulla sicurezza maggiore chiarezza e applicabilità. In particolare intende disciplinare alcune figure professionali operanti nel campo della sicurezza, definendone le funzioni e i requisiti in modo più puntuale rispetto a quanto fatto in passato.
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