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SENATO DELLA REPUBBLICA
Disegno di Legge N° 1047
d’iniziativa del senatore BASTIANONI
comunicato alla Presidenza il gennaio 2002
Disciplina di alcune figure professionali della sicurezza del lavoro
e delega al Governo in materia di sorveglianza sanitaria
Introduzione
Il Disegno di Legge
Capo I
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI PREVENZIONE
Art. 1. Definizione e funzioni
1. Il responsabile del servizio di prevenzione e di protezione è la persona designata dal datore di lavoro ai sensi degli articoli 2 e 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, per coordinare e sovrintendere il servizio di prevenzione e di protezione nell’ambito di un sistema di sicurezza aziendale.
Art. 2. Requisiti
1. Il responsabile del servizio di prevenzione e di protezione deve essere in possesso di titoli di studio, conoscenze e capacità adeguati di carattere tecnico, gestionale, organizzativo e in materia di tecniche della comunicazione e, in particolare, dei seguenti requisiti:
a) competenza tecnica nel campo specifico dell’attività svolta dal datore di lavoro;
b) conoscenza della normativa e delle tecniche di prevenzione degli infortuni, sicurezza degli impianti, ergonomia, igiene del lavoro, prevenzione incendi, protezione ambientale;
c) conoscenza delle metodologie di valutazione dei rischi, di individuazione delle misure di sicurezza tecniche, organizzative e procedurali e di verifica dell’efficienza e dell’efficacia nel tempo delle misure di sicurezza adottate, nonchè, ove necessario, in relazione alle dimensioni dell’impresa e alla pericolosità dell’attività svolta, capacità di scegliere ed organizzare i soggetti competenti per la valutazione dei rischi e per l’individuazione e progettazione dei provvedimenti;
d) capacità organizzative necessarie per definire una politica aziendale riguardante la sicurezza e per impartire le direttive necessarie riguardanti la sua attuazione, per organizzare i fattori tecnici e umani che incidono sulle condizioni di sicurezza, per definire e pianificare le misure di sicurezza necessarie, compresa la tenuta di tutti i documenti e le registrazioni riguardanti la sicurezza del lavoro, nonchè, ove necessario in relazione alle dimensioni dell’impresa e alla pericolosità dell’attività svolta, capacità organizzative e gestionali necessarie per realizzare e rendere operativo un sistema di sicurezza aziendale nel quale siano definite le politiche e le strategie dell’azienda, l’articolazione del sistema delle deleghe, incarichi e responsabilità e gli strumenti operativi necessari per raggiungere efficacemente gli obiettivi della prevenzione;
e) conoscenza delle metodologie e delle tecniche di informazione e formazione dei lavoratori, di comunicazione e di ricerca del consenso.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare di concerto con il Ministro della salute entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i titoli di studio, la formazione e l’esperienza occorrenti in relazione alle dimensioni dell’impresa e al tipo di attività svolta dal datore di lavoro per assicurare al responsabile del servizio di prevenzione e di protezione la competenza necessaria. Il decreto si informa ai seguenti criteri:
a) per i casi in cui il datore di lavoro svolge direttamente i compiti del servizio di prevenzione e di protezione ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, definisce i corsi di formazione necessari, relativi alle materie di cui al comma 1, con una durata minima di trentadue ore;
b) per le aziende artigiane e industriali con oltre trenta addetti, per le aziende agricole e zootecniche con oltre dieci addetti, per le aziende della pesca con oltre venti addetti e per le altre aziende con oltre duecento addetti, individua, in relazione alla pericolosità dell’attività svolta, i titoli di studio di scuola media superiore di carattere scientifico e tecnico, i diplomi di laurea o i diplomi di laurea specialistica, la durata dei corsi di formazione relativi alle materie di cui al comma 1 e l’esperienza professionale nel campo della sicurezza necessari;
c) per gli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, i cui gestori sono soggetti agli obblighi di cui agli articoli 5 e 6 del decreto stesso, per le centrali termoelettriche, gli impianti e i laboratori nucleari, per le aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, per le aziende industriali con oltre duecento dipendenti, per le industrie estrattive con oltre cinquanta dipendenti, per le strutture di ricovero e cura sia pubbliche, sia private, individua, in relazione al tipo di attività svolta, i diplomi di scuola media superiore di carattere tecnico e scientifico e i diplomi universitari e di laurea, i corsi di specializzazione e formazione, il tirocinio e l’esperienza professionale necessari;
d) stabilisce che l’esperienza professionale richiesta ai sensi delle lettere b) e c) debba risultare da documentazione che attesti il tipo e la durata della specifica esperienza avuta, rilasciata dal datore di lavoro o dal committente e dalla quale risultino con chiarezza il periodo e le funzioni relative alla sicurezza svolte.
Art. 3. Accreditamento
1. Il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 deve risultare da idoneo accreditamento, rilasciato dagli organismi e dalle associazioni riconosciuti ai sensi del presente articolo.
2. L’accreditamento può essere rilasciato solo da organismi e associazioni in possesso di apposita autorizzazione, concessa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dalla richiesta, previo accertamento dei requisiti di cui al comma 3.
3. I requisiti richiesti per lo svolgimento dell’attività di accreditamento sono i seguenti:
a) disponibilità di uffici e competenze professionali idonee allo svolgimento dell’attività;
b) svolgimento di attività nel campo della prevenzione infortuni, igiene del lavoro, sicurezza degli impianti, ergonomia, prevenzione incendi o protezione ambientale da almeno tre anni, oppure adesione ad associazioni professionali operanti nell’Unione europea e applicazione dei codici deontologici internazionali vigenti, ovvero riconoscimento da parte di organismi comunitari operanti nel campo della prevenzione;
c) applicazione delle norme UNI ed EN in materia di organizzazione e di certificazione del personale;
d) svolgimento dell’attività di accreditamento con la massima integrità professionale e la massima competenza tecnica;
e) possesso, da parte del personale incaricato dell’accreditamento, di una buona formazione tecnica e professionale.
4. Possono altresì rilasciare l’accreditamento:
a) l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
b) le aziende sanitarie locali che hanno svolto corsi di formazione professionale conformi a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 2 dell’articolo 2, limitatamente ai frequentanti i predetti corsi;
c) le associazioni dei datori di lavoro che hanno promosso corsi di formazione per i datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, limitatamente ai frequentanti i corsi organizzati in collaborazione con le aziende sanitarie locali in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 2 dell’articolo 2.
5. L’accreditamento è rilasciato dall’organismo o dall’associazione autorizzati sulla base della valutazione della documentazione presentata dal richiedente ed eventualmente di un colloquio effettuato, a livello centrale o decentrato, con un comitato di valutazione appositamente costituito.
6. L’accreditamento ha validità di cinque anni. Il rinnovo è rilasciato sulla base della documentazione presentata dal richiedente.
7. Le spese relative all’accreditamento sono a totale carico del richiedente.
8. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro di cui all’articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e di rilascio dell’autorizzazione, ai sensi del presente articolo.
Art. 4. Disposizioni transitorie
1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino designati quali responsabili del servizio di prevenzione e di protezione a norma del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, da almeno tre anni, possono continuare a svolgere la loro funzione subordinatamente alla comunicazione all’organo di vigilanza territorialmente competente, corredata della documentazione di cui al comma 2.
2. L’effettivo svolgimento delle funzioni di responsabile del servizio di prevenzione e di protezione deve risultare dalle dichiarazioni trasmesse ai sensi degli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, all’organo di vigilanza territorialmente competente.
Capo II
CONSULENTE PER LA SICUREZZA
Art. 5. Definizione
1. Il consulente per la sicurezza è la persona esterna all’azienda che, sulla base di un rapporto libero-professionale o di qualsiasi altro contratto, stipulato anche con società, associazioni o altre strutture, collabora e assiste il datore di lavoro e il responsabile del servizio di prevenzione e di protezione nelle attività di valutazione dei rischi, di individuazione e di attuazione delle misure di sicurezza necessarie, e in ogni altra attività rilevante ai fini della sicurezza e dell’igiene del lavoro,
nonché la persona esterna all’azienda designata dal datore di lavoro responsabile o membro del servizio di prevenzione e di protezione ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
Art. 6. Requisiti
1. Il consulente per la sicurezza deve possedere adeguata esperienza e specializzazione nel settore della prevenzione degli infortuni, dell’igiene del lavoro, della sicurezza degli impianti e della prevenzione degli incendi.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare di concerto con il Ministro della salute entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i diplomi di scuola media superiore di carattere scientifico o tecnico, i diplomi universitari, di laurea e i corsi di specializzazione richiesti, nonchè la formazione specifica di base, riguardante le materie di cui all’allegato A) e un periodo di esperienza documentata nel campo, comunque non inferiore ai tre anni.
3. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce altresì i titoli di studio e i requisiti di formazione e di esperienza professionale necessari per lo svolgimento dell’attività di consulenza degli specialisti in protezione ambientale, prevenzione grandi rischi e sicurezza delle attività marittime.
Art. 7. Accreditamento
1. Il possesso dei requisiti di cui all’articolo 6 deve risultare da idoneo accreditamento, rilasciato dagli organismi o associazioni riconosciuti a norma dell’articolo 3, commi 2 e 3, agli specialisti che dimostrino che il tempo dedicato alla pratica professionale nel settore è pari ad almeno il 50 per cento dell’attività svolta.
2. Possono altresì rilasciare l’accreditamento:
a) l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
b) il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e l’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente, limitatamente alle materie di propria competenza.
3. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 5, 6 e 7.
Art. 8. Disposizioni transitorie
1. In deroga a quanto stabilito all’articolo 6, possono richiedere l’accreditamento i consulenti per la sicurezza che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato un’esperienza specifica nel campo di almeno tre anni o che abbiano superato il colloquio con il comitato di valutazione previsto dall’articolo 3, comma 5.
2. L’esperienza professionale richiesta a norma del presente articolo deve risultare da una documentazione che attesti il tipo e la durata della specifica esperienza maturata, rilasciata dal datore di lavoro o dal committente, e dalla quale risultino con chiarezza il periodo e le funzioni relative alla sicurezza svolte.
Capo III
ERGONOMO
Art. 9. Definizione
1. L’ergonomo è la persona competente a progettare e valutare i requisiti ergonomici di ambienti, strumenti, apparecchiature, posti di lavoro, prodotti, servizi e attività.
2. Ai fini della presente legge si intende per progettazione e valutazione ergonomica l’azione volta sia alla concezione di nuovi ambienti, strumenti, apparecchiature, posti di lavoro, prodotti, servizi, attività,
nonché alla definizione di materiali di lavoro e produzione, sia all’intervento su sistemi esistenti, allo scopo di ottenere l’adattamento di tali sistemi alle esigenze dell’uomo oltre ad un miglioramento dell’efficienza dell’attività lavorativa complessiva, in condizioni di sicurezza e di tutela della personalità dei singoli.
Art. 10. Requisiti
1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare di concerto con il Ministro della salute entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i diplomi universitari, i corsi di laurea, le specializzazioni post-laurea o i dottorati di ricerca necessari per lo svolgimento dell’attività di ergonomo.
2. L’ergonomo deve avere svolto due periodi di tirocinio, ciascuno dei quali della durata di un semestre, in ambiti di esperienza diversi l’uno dall’altro e sotto la supervisione di due ergonomi in possesso dell’accreditamento di cui all’articolo 11.
Art. 11. Accreditamento
1. Lo svolgimento dell’attività di ergonomo è subordinato al possesso di idoneo accreditamento, rilasciato dagli organismi e associazioni operanti nel campo dell’ergonomia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, agli ergonomi che dimostrino che il tempo dedicato alla pratica professionale nel settore specifico è pari ad almeno il 50 per cento dell’attività svolta e che possiedano almeno una pubblicazione a stampa sui temi dell’ergonomia, su riviste o su testi accreditati a livello nazionale o internazionale.
Art. 12. Disposizioni transitorie
1. In deroga a quanto stabilito all’articolo 10, possono altresì richiedere l’accreditamento gli ergonomi che dimostrino di avere svolto la pratica professionale per almeno tre anni e abbiano seguito un corso di formazione di almeno trecentoventi ore;
nonché i laureati che abbiano seguito un corso di formazione della durata minima di un anno a tempo pieno, per un minimo di ottocento ore teoriche nelle materie di cui all’allegato B), e il periodo di tirocinio previsto dall’articolo 10, comma 2.
Capo IV
TECNICO DELLA PREVENZIONE
NEI LUOGHI DI LAVORO
Art. 13. Definizione
1. Il tecnico della prevenzione nei luoghi di lavoro opera con rapporto di lavoro dipendente nell’ambito dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali e di ogni altro servizio pubblico di prevenzione, controllo e vigilanza sugli ambienti di lavoro.
Art. 14. Funzioni
1. Il tecnico della prevenzione nei luoghi di lavoro è responsabile di tutte le attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza del lavoro riconducibili alle seguenti aree:
a) informazione e formazione;
b) assistenza;
c) vigilanza e controllo;
d) valutazione di progetti.
2. Nell’ambito delle attività di cui al comma 1, il tecnico della prevenzione svolge, autonomamente o cooperando con altre professionalità, i seguenti compiti:
a) analisi e ricostruzione dei cicli lavorativi, dei processi produttivi e dei sistemi di organizzazione aziendale, con particolare riferimento al sistema di prevenzione aziendale;
b) valutazione del sistema di prevenzione aziendale e degli altri sistemi di impresa che possono avere ricadute sul processo di prevenzione;
c) valutazione in sede di progettazione – per quanto di competenza – di strumenti urbanistici, nuovi insediamenti produttivi, piani di rimozione amianto, ristrutturazioni, riconversioni, adeguamenti;
d) analisi delle valutazioni dei rischi operate dalle imprese e delle conseguenti misure di prevenzione e di protezione adottate;
e) valutazione delle azioni e dei programmi informativi messi in atto dalle imprese;
f) valutazione dei percorsi e delle iniziative formative messi in atto dalle imprese;
g) controllo della rispondenza delle situazioni esaminate alla legislazione ed alla normativa tecnica di riferimento;
h) individuazione dei pericoli e valutazione delle situazioni di rischio;
i) esecuzione di indagini strumentali di primo livello e valutazione della necessità e utilità di attivare indagini ed analisi specialistiche di secondo livello;
l) interazione con figure specialistiche;
m) individuazione delle misure di prevenzione e di protezione più aggiornate e più idonee per l’eliminazione o la riduzione dei rischi individuati, anche al fine di emanare prescrizioni specifiche;
n) attivazione delle procedure di polizia giudiziaria per le contestazioni di irregolarità;
o) supporto dell’azione della Magistratura;
p) progettazione e realizzazione di azioni e di programmi informativi per tutti i componenti del sistema di prevenzione aziendale, relativamente alle competenze di carattere tecnico e per gli altri operatori della prevenzione presenti sul territorio;
q) progettazione e realizzazione di iniziative e di percorsi formativi per tutti i componenti del sistema di prevenzione aziendale, relativamente alle competenze di carattere tecnico e per gli altri operatori della prevenzione presenti sul territorio;
r) utilizzazione di sistemi informativi e dei relativi supporti informatici.
3. Il tecnico della prevenzione nei luoghi di lavoro è responsabile, nell’ambito delle proprie attribuzioni e competenze, dell’organizzazione, della pianificazione, dell’esecuzione e della qualità degli atti svolti nell’esercizio della propria attività professionale.
4. Il tecnico della prevenzione collabora con le altre figure professionali all’attività di programmazione e organizzazione del lavoro della struttura in cui opera.
Art. 15. Requisiti
1. Il tecnico della prevenzione deve essere in possesso di diploma universitario di tecnico della prevenzione o di diploma di maturità tecnica e di specializzazione. Con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità ed i contenuti dei corsi di specializzazione, sulla base di quanto indicato all’articolo 10 e all’allegato C) della presente legge.
2. L’abilitazione allo svolgimento dell’attività di tecnico della prevenzione nei luoghi di lavoro è subordinata allo svolgimento di un periodo di tirocinio teorico-pratico di almeno un anno, che deve svolgersi obbligatoriamente presso i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali o presso un altro servizio pubblico di prevenzione, controllo e vigilanza sugli ambienti di lavoro e deve essere articolato sulla base delle funzioni definite all’articolo 14.
3. L’attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è subordinata alla verifica della professionalità acquisita.
Art. 16. Disposizioni transitorie e finali
1. I dipendenti dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali e di altri servizi pubblici di prevenzione, controllo e vigilanza sugli ambienti di lavoro in possesso del diploma di maturità che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono compiti riconducibili a quanto indicato nell’articolo 9 sono direttamente inquadrati nella qualifica di tecnico della prevenzione nei luoghi di lavoro.
2. Restano ferme le disposizioni stabilite dal decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n. 58, concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale del tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, che trovano applicazione nei confronti degli operatori sanitari responsabili delle attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di sicurezza e igiene ambientale nei luoghi di vita, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e di sanità pubblica e veterinaria. Le disposizioni del presente titolo individuano la figura del tecnico della prevenzione nei luoghi di lavoro anche ai fini stabiliti dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
3. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanare di concerto con il Ministro della salute ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono definiti i criteri generali per la predisposizione, da parte degli atenei, degli ordinamenti degli studi dei corsi di diploma universitario di tecnico della prevenzione, tenendo conto dell’esigenza di una formazione specifica per il tecnico della prevenzione nei luoghi di lavoro di carattere interdisciplinare, attuata con la collaborazione di più facoltà universitarie, e adeguata alle competenze di cui all’articolo 14 della presente legge.
Capo V
MEDICO COMPETENTE
Art. 17. Istituzione di un albo regionale
dei medici competenti
1. In ogni regione è istituito un albo dei medici competenti nel quale devono essere iscritti tutti i medici in possesso dei requisiti stabiliti dall’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e che effettivamente intendono esercitare tale attività.
2. Con decreto del Ministro della salute, da emanare di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di inserimento nell’albo di cui al comma 1,
nonché le modalità di formazione, di aggiornamento e di pubblicazione dell’albo, assicurando la pubblicità delle informazioni necessarie per la conoscenza, da parte degli interessati, delle disponibilità effettive dei medici competenti.
Art. 18. Disposizioni per la formazione professionale e l’aggiornamento dei medici
competenti
1. In relazione al presumibile fabbisogno di medici competenti, sulla base delle segnalazioni del Ministro della salute, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca determina annualmente, per le scuole di specializzazione, nelle materie previste dall’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, i posti relativi e la loro ripartizione tra le scuole, tenendo conto di un corretto equilibrio territoriale e della necessità di soddisfare alle esigenze ed alle necessità che si manifestano, ai fini della prevenzione, nelle varie aree. Resta fermo, per gli ulteriori posti da realizzare anche mediante convenzioni, quanto disposto dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e successive modificazioni.
2. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 13, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di concerto con il Ministro della salute, sono definiti i criteri generali
affinché tra i titoli di ammissione alle scuole di specializzazione nelle materie previste dall’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, sia considerata, in modo adeguato, anche l’esperienza pratica – comprovata da idonea documentazione attestante il tipo di attività svolta e i risultati conseguiti – eventualmente svolta dal candidato.
3. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di concerto con il Ministro della salute, sono definiti i criteri generali
affinché gli ordinamenti dei corsi di specializzazione nelle materie di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, assicurino ai soggetti che frequentano i corsi adeguate conoscenze in materia di ergonomia e di epidemiologia occupazionale.
4. Sulla base di apposite linee-guida predisposte dal Ministro della salute d’intesa con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i protocolli d’intesa tra le regioni e le università e le strutture del Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, stabiliscono le modalità per assicurare ai soggetti che frequentano i corsi di specializzazione lo svolgimento di un periodo di tirocinio pratico presso i servizi di prevenzione delle aziende sanitarie locali.
5. I protocolli d’intesa tra le regioni e le università e le strutture del Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, stabiliscono le modalità per assicurare ai medici competenti iscritti all’albo di cui all’articolo 17 della presente legge la frequenza a corsi di aggiornamento e perfezionamento istituiti dalle università ai sensi dell’articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
Art. 19. Disposizioni in materia
di sorveglianza sanitaria
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a riordinare e coordinare le disposizioni che prevedono la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, di cui all’articolo 33 e all’allegato del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modificazioni, al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e alle altre disposizioni vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro, nella parte relativa alla sorveglianza sanitaria e alle visite mediche, sulla base dei seguenti criteri:
a) aderenza alle indicazioni che emergono dall’insieme delle direttive comunitarie in materia di sicurezza e igiene del lavoro;
b) superamento del sistema rigido di periodicità delle visite, in relazione a criteri puramente tabellari, considerando invece come presupposto indispensabile per una corretta programmazione degli accertamenti sanitari la valutazione del rischio;
c) considerazione della sorveglianza sanitaria come un complesso di attività, dalle visite mediche agli esami strumentali, al monitoraggio biologico, alla sistematica raccolta dei dati anamnestici, con specifico riferimento ai precedenti lavorativi, alla elaborazione dei dati ai fini epidemiologici, alla valutazione ed al controllo degli ambienti di lavoro;
d) riferimento della sorveglianza sanitaria non solo a singoli fattori di rischio, ma anche all’insieme di esposizioni a rischio ed alla concomitanza di fattori di rischio anche diversificati;
e) riferimento della sorveglianza sanitaria non solo alle lavorazioni e ai rischi tabellati, ma anche a tutte le situazioni in cui appaia il sospetto di esposizione a rischi quanto meno potenziali, in rapporto di casuualità con le lavorazioni svolte;
f) attribuzione al medico competente della scelta tra le varie tipologie di accertamento e controllo sanitario sugli individui e sugli ambienti di lavoro e dell’individuazione dei livelli di periodicità, in relazione alla valutazione del rischio originario e ad ogni successiva modifica o sopravvenienza, con predisposizione di appositi protocolli di sorveglianza sanitaria;
g) individuazione delle ipotesi specifiche di particolare rischiosità, per le quali si rende necessaria una previsione normativa più rigorosa e generalizzata, anche con periodicità prestabilite, all’interno della quale siano previste anche possibilità di deroghe motivate da parte del medico competente.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l’esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine previsto per il parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l’esercizio della delega, o successivamente, quest’ultimo è prorogato di sessanta giorni.
3. Il decreto di cui al comma 1 è aggiornato con lo stesso procedimento di cui al comma 2 ogni qualvolta ciò sia necessario in relazione all’evoluzione delle conoscenze scientifiche. Il decreto può essere altresì aggiornato, in caso di acquisizioni ed esperienze segnalate da enti o istituti specializzati, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministro della salute, secondo le procedure di cui al presente comma.
Capo VI
PSICOLOGO DEL LAVORO
Art. 20. Definizione di psicologo del lavoro
1. Lo psicologo del lavoro è la persona competente a diagnosticare e ad intervenire sugli aspetti psicosociali delle organizzazioni pubbliche e private produttive di beni e servizi, nonché a valutare le situazioni di rischio per la salute causate da disfunzioni organizzative proprie dell’ambiente di lavoro e del relativo affaticamento mentale.
Art. 21. Funzioni
1. Lo psicologo del lavoro assolve ai compiti di:
a) insegnare a comunicare procedure di sicurezza e di salute nell’ambiente di lavoro;
b) valutare la necessità di elaborare con cura le informazioni date ai lavoratori sul sistema di sicurezza;
c) valutare le conoscenze e le capacità del personale relativamente alle situazioni di rischi da macchinari o ambientali;
d) valutare la corrispondenza dei comportamenti individuli alle norme;
e) far fronte in condizioni mutevoli ad una soddisfacente comunicazione e ad istruzioni corrette;
f) motivare il lavoratore alla sicurezza;
g) motivare i lavoratori a partecipare e a condurre gruppi di lavoro che si propongono di elaborare progetti e procedure a tutela della salute;
h) valutare le difficoltà di lavoro (monotonia, intensità, burn out);
i) analizzare situazioni conflittuali o ambiguità di ruoli;
j) dare un contributo al processo decisionale con conseguenze sul lavoro e sulle mansioni;
k) intervenire in situazioni di lavoro molto esigente o di scarso controllo;
l) facilitare accordi adeguati per far fronte agli incidenti e a situazioni di emergenza;
m) prevenire e curare disagi e malesseri di salute mentale;
n) contribuire al miglioramento dei climi psicologico e organizzativo dell’ambiente di lavoro.
Art. 22. Requisiti e certificazione
1. Per svolgere le funzioni e i compiti relativi, lo psicologo del lavoro deve essere in possesso di:
a) iscrizione all’albo professionale degli psicologi;
b) specializzazione post-lauream nell’ambito della psicologia del lavoro;
c) esperienza biennale, guidata da uno psicologo del lavoro;
d) idonea certificazione rilasciata dall’Ordine nazionale degli psicologi di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56, e successive modificazioni.
Art. 23. Disposizioni transitorie
1. In fase di prima applicazione della presente legge possono richiedere la certificazione anche gli iscritti all’albo professionale degli psicologi che abbiano svolto per almeno tre anni anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge pratica professionale nel campo della psicologia del lavoro con particolare riferimento alla:
a) valutazione delle conoscenze dei lavoratori relativamente alle situazioni di rischio sia di natura impiantistica sia ambientale;
b) valutazione delle resistenze psicologiche all’applicazione delle norme per la sicurezza in uffici o imprese;
c) analisi del clima organizzativo esistente in uffici o imprese in relazione alle variabili che condizionano i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Allegati
Allegato A -
CONTENUTI DEI CORSI DI FORMAZIONE PER GLI SPECIALISTI IN PREVENZIONE INFORTUNI, IGIENE DEL LAVORO, SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E PREVENZIONE INCENDI
a) Normativa prevenzionistica, con particolare riguardo al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e successive modificazioni, al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni;
b) metodologie per la valutazione dei rischi sui posti di lavoro;
c) metodologie per l’analisi degli infortuni/incidenti e per la adozione di provvedimenti migliorativi e correttivi;
d) metodologie per l’analisi e il controllo del fenomeno infortunistico e delle malattie da lavoro;
e) valutazione, scelta, addestramento all’uso dei dispositivi di protezione individuale;
f) segnaletica di sicurezza;
g) valutazione e scelta della etichettatura, delle apparecchiature e linee che contengono sostanze pericolose;
h) adempimenti amministrativi in materia di impianti elettrici, apparecchi a pressione, di sollevamento, idroestrattori centrifughe e scale aeree; ulteriori adempimenti documentali;
i) procedure di sicurezza per lavori pericolosi;
l) normativa antincendio;
m) metodologie per la valutazione dei rischi incendio;
n) progettazione, realizzazione e controllo dell’impiantistica antincendio: valutazione, scelta, idoneità, conformità agli standard e alla normativa;
o) agenti estinguenti;
p) controlli periodici degli impianti fissi e mobili antincendio e delle uscite di sicurezza;
q) addestramento sull’utilizzo degli estintori e dei mezzi mobili antincendio;
r) adempimenti amministrativi;
s) primo soccorso.
Allegato B - CONTENUTI DEI CORSI DI FORMAZIONE DI ERGONOMIA
a) Principi ergonomici;
b) caratteristiche dell’uomo;
c) strumenti operativi;
d) relazioni uomo/tecnologia/organizzazione;
e) metodologie e pratiche di progettazione e intervento;
f) procedure di prevenzione e sicurezza;
g) princìpi giuridici e diritto dell’ergonomia;
h) aspetti deontologici e professionali.
Allegato C - CONTENUTI DEI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER IL TECNICO DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
a) Legislazione:
1) il quadro normativo in materia di prevenzione e sicurezza;
2) compiti del datore di lavoro, del dirigente e del preposto;
3) il servizio di prevenzione e protezione:
4) il medico competente;
5) i servizi di prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e pronto soccorso;
6) i lavoratori e le organizzazioni sindacali; il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
7) il consulente per la sicurezza;
8) gli enti pubblici competenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro;
b) aspetti organizzativi:
1) analisi organizzativa e gestionale;
2) articolazione delle deleghe;
3) le procedure per la gestione della sicurezza:
procedure operative;
procedure di manutenzione;
procedure di controllo;
procedure di intervento;
procedure di emergenza;
4) gli strumenti informatici per la gestione della sicurezza;
c) aspetti economici:
1) elementi di economia;
2) analisi dei costi della sicurezza;
3) strategie di intervento e priorità operative;
d) analisi dei cicli di lavoro;
e) analisi dei rischi:
1) tecniche di risk assessment;
2) requisiti di sicurezza degli ambienti, delle macchine, delle apparecchiature e degli impianti;
3) metodologia di analisi e individuazione dei rischi per la sicurezza;
4) norme di buona tecnica;
5) tecniche di valutazione degli infortuni;
6) epidemiologia;
7) tossicologia;
8) patologie del lavoro;
9) limiti di esposizione;
10) tecniche di verifica dell’esposizione agli agenti chimici;
11) tecniche di verifica dell’esposizione agli agenti fisici;
f) ergonomia;
g) analisi dei rischi rilevanti;
h) la gestione delle emergenze;
i) metodologie di comunicazione:
l) programmazione dei corsi di formazione, informazione e addestramento.
Allegato D -
CONTENUTI DEL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE
PER LO PSICOLOGO DEL LAVORO PER LA SICUREZZA
1. Legislazione sulla sicurezza:
il decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modificazioni;
fattori di rischio;
fattori nocivi;
le direttive comunitarie;
gli standard della qualità.
2. Psicologi del lavoro e delle organizzazioni:
clima psicologico;
clima organizzativo;
la psicopatologia;
lo stress;
il burn-out;
le malattie psicosomatiche.
3. Ergonomia cognitiva:
le basi psicologiche della job evaluation;
lo schema di job analysis;
lo schema di job specification;
lo schema di task analysis;
psicometria;
la struttura, il clima e la cultura: fattori, diagnosi e interventi;
antropometria e prossemica, ovvero lo studio delle distanze culturali e socio-lavorativi.
4. Psicosociologia dei gruppi:
stili di comando e task forces;
la negoziazione applicata alla sicurezza.
5. La comunicazione di sicurezza:
pragmatica della comunicazione umana;
il problema solving.
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