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DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2003,
n.195
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, per l'individuazione delle capacità e dei requisiti
professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi
di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell'articolo 21
della legge 1° marzo 2002, n. 39.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, legge comunitaria per l'anno
2001, ed in particolare l'articolo 21;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 31 gennaio 2003;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 giugno 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, della
giustizia, della salute, delle attività produttive, per la funzione
pubblica e per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
1. Al comma 1, lettera e), dell'articolo 2 del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, le parole:
«attitudini e capacità adeguate» sono sostituite dalle seguenti:
«delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo
8-bis».
2. Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni, le parole: «di attitudini e
capacità adeguate» sono sostituite dalle seguenti: «delle
capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 8-bis».
3. Al comma 8, dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni, le parole: «attitudini e
capacita' adeguate» sono sostituite dalle seguenti: «le
capacità e i requisiti professionali di cui all'articolo 8-bis».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine, di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non
può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 1° marzo 2002, n. 39, reca: «Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001.
L'art. 21, così recita: «Art. 21 (Delega al Governo per l'esecuzione della
sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee
del 15 novembre 2001, nella causa C-49/00 e parziale attuazione).
1. Il Governo e' delegato ad emanare, nel
termine di cui al comma 1 dell'art. 1 della presente legge,
un decreto legislativo recante le modifiche al decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, necessarie ai fini dell'adeguamento ai
principi e criteri affermati dalla sentenza della Corte di
giustizia delle Comunità europee del 15 novembre 2001,
nella causa C-49/00. Il decreto legislativo e' emanato con
le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1, e nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti nell'art. 2.
2. L'art. 4, comma 1, del citato decreto legislativo n.
626 del 1994, e' sostituito dal seguente: "1. Il datore di
lavoro, in relazione alla natura dell'attività' dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva, valuta tutti i
rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi
compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a
rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature
di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici
impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro".
3. All'art. 8, comma 6, del citato decreto legislativo
n. 626 del 1994, dopo la parola: "lavoro", la parola:
"può" e' sostituita dalla seguente: "deve".
4. Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dei
commi 1, 2 e 3 si provvede ai sensi dell'art. 2, comma 1,
lettera d).».
Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, reca: «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24 e 99/38 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
del lavoratori durante il lavoro». Il testo dell'art. 2,
così come modificato dal decreto qui pubblicato, così
recita:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:
a) lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti
ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro
subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di
società, anche di fatto, che prestino la loro attività
per conto delle società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento
o di formazione scolastica, universitaria e professionale
avviati presso datori di lavoro per agevolare o per
perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì
equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed
universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori,
macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere,
agenti chimici, fisici e biologici. I soggetti di cui al
precedente periodo non vengono computati ai fini della
determinazione del numero dei lavoratori dal quale il presente decreto fa discendere particolari obblighi;
b) datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il
soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la
responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unita' produttiva, quale definita ai sensi
della lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali
e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non
avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia
gestionale;
c) servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni
all'azienda finalizzati all'attività' di prevenzione e
protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero
unità produttiva;
d) medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli:
1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in
tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro o
in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e
delle assicurazioni ed altre specializzazioni individuate,
ove necessario, con decreto del Ministro della sanità
di concerto con il Ministro dell'università' e della ricerca
scientifica e tecnologica;
2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in
tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;
3) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
e) responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona designata dal datore di lavoro in
possesso delle capacità e dei requisiti professionali di
cui all'art. 8-bis;
f) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero persone, eletta o designata per
rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti
della salute e della sicurezza durante il lavoro, di seguito denominato rappresentante per la sicurezza;
g) prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi
dell'attività' lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali
nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità' dell'ambiente esterno;
h) agente: l'agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la
salute;
i) unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di
autonomia finanziaria e tecnico-funzionale».
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo n. 626/1994,
così come modificato dal decreto qui pubblicato, così
recita:
«Art. 8 (Servizio di prevenzione e protezione).
1.
Salvo quanto previsto dall'art. 10, il datore di lavoro
organizza all'interno dell'azienda, ovvero dell'unita'
produttiva, il servizio di prevenzione e protezione, o
incarica persone o servizi esterni all'azienda, secondo le
regole di cui al presente articolo.
2. Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda
ovvero dell'unita' produttiva, una o più persone da lui
dipendenti per l'espletamento dei compiti di cui all'art.
9, tra cui il responsabile del servizio in possesso delle
capacità e dei requisiti professionali di cui all'art.
8-bis previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
3. I dipendenti di cui al comma 2 devono essere in numero sufficiente, possedere le
capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento
dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa
dell'attività' svolta nell'espletamento del proprio incarico.
4. Salvo quanto previsto dal comma 2, il datore di lavoro
può avvalersi di persone esterne all'azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie per
integrare l'azione di prevenzione o protezione,
5. L'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unita'
produttiva, e' comunque obbligatoria nei seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del
decreto stesso;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti e laboratori nucleari;
d) nelle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre duecento dipendenti;
f) nelle industrie estrattive con oltre cinquanta lavoratori dipendenti;
g) nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
6. Salvo quanto previsto dal comma 5, se le capacità dei dipendenti all'interno dell'azienda ovvero dell'unita'
produttiva sono insufficienti, il datore di lavoro deve far
ricorso a persone o servizi esterni all'azienda, previa
consultazione del rappresentante per la sicurezza.
7. Il servizio esterno deve essere adeguato alle caratteristiche dell'azienda, ovvero
unità produttiva, a favore della quale e' chiamato a prestare la propria opera,
anche con riferimento al numero degli operatori.
8. Il responsabile del servizio esterno deve possedere
le capacità e i requisiti professionali di cui all'art.
8-bis.
9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto di concerto con i Ministri della
sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita
la commissione consultiva permanente, può individuare
specifici requisiti, modalità e procedure, per la certificazione dei servizi,
nonché il numero minimo degli operatori di cui ai commi 3 e 7.
10. Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni egli non e' per questo liberato dalla
propria responsabilità in materia.
11. Il datore di lavoro comunica all'ispettorato del lavoro e alle
unità sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo della persona designata come
responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ovvero esterno all'azienda. Tale comunicazione e'
corredata da una dichiarazione nella quale si attesti con
riferimento alle persone designate:
a) i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione;
b) il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti;
c) il curriculum professionale.».
Art. 2.
Inserimento dell'art. 8-bis dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
«Art. 8-bis (Capacità e requisiti professionali degli addetti e
dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o
esterni).
1. Le
capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione
interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi
presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività
lavorative.
2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui
al comma 1, e' necessario essere in possesso di un titolo di studio
non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed essere
inoltre in possesso di un attestato di frequenza, con verifica
dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla
natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle
attività lavorative. In sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano sono individuati gli indirizzi ed i requisiti minimi dei
corsi.
3. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle
regioni e province autonome, dalle università, dall'ISPESL,
dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dal
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile, dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola
superiore della pubblica amministrazione, dalle associazioni
sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi
paritetici. Altri soggetti formatori possono essere individuati in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio
prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al comma 2, e'
necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica
dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di
prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e
psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività
tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di
relazioni sindacali.
5. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e
protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo
indirizzi definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con cadenza almeno quinquennale.
6. Coloro che sono in possesso di laurea triennale di "Ingegneria
della sicurezza e protezione" o di "Scienze della sicurezza e
protezione" o di "Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei
luoghi di lavoro" sono esonerati dalla frequenza ai corsi di
formazione di cui al comma 2.
7. E' fatto salvo l'articolo 10.
8. Gli organismi statali di formazione pubblici, previsti al comma
3, organizzano i corsi di formazione secondo tariffe, determinate
sulla base del costo effettivo del servizio, da stabilire, con le
relative modalità di versamento, con decreto del Ministro competente
per materia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
9. Le amministrazioni pubbliche di cui al presente decreto,
organizzano i corsi di formazione nei limiti delle risorse
finanziarie proprie o con le maggiori entrate derivanti
dall'espletamento di dette attività a carico dei partecipanti.
10. La partecipazione del personale delle pubbliche amministrazioni
ai corsi di formazione di cui al presente articolo e' disposta nei
limiti delle risorse destinate dalla legislazione vigente alla
formazione del personale medesimo.».
Art. 3.
Norma transitoria e clausola di cedevolezza
1. Possono svolgere l'attività' di addetto o di responsabile del
servizio di prevenzione e protezione coloro che dimostrino di
svolgere l'attività' medesima, professionalmente o alle dipendenze di
un datore di lavoro, da almeno sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Tali soggetti sono tenuti a conseguire
un attestato di frequenza al corsi di formazione di cui all'articolo
2, primo capoverso, comma 2, entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
2. Fino all'istituzione dei corsi di formazione di cui all'articolo
2, primo capoverso, comma 2, possono svolgere l'attività' di addetto
o di responsabile del servizio di prevenzione e protezione coloro
che, in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di
istruzione secondaria superiore, abbiano frequentato corsi di
formazione organizzati da enti e organismi pubblici o da altri
soggetti ritenuti idonei dalle regioni. Tali corsi devono essere
rispondenti ai contenuti minimi di formazione di cui all'articolo 3
del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del
Ministro della sanità in data 16 gennaio 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1997.
3. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma
della Costituzione, le norme del presente decreto afferenti a materie
di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto ad adeguarsi,
con riferimento al requisiti e capacità dei responsabili e degli
addetti ai servizi di prevenzione e protezione, alla sentenza della
Corte di giustizia della Comunità europea del 15 novembre 2001,
nella causa n. 49/00, si applicano sino alla data di entrata in
vigore della normativa di adeguamento di ciascuna regione e provincia
autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente
decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 giugno 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Marzano, Ministro delle attività produttive
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 3:
- Il decreto del Ministro della sanità 16 gennaio 1997
reca: «Definizioni dei casi di riduzione della frequenza
della visita degli ambienti di lavoro da parte del medico
competente.».
- L'art. 117, quinto comma della Costituzione, così recita:
«Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».esto unico approvato con regio decreto 14 aprile 1970, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.
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