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Decreto
Legislativo del Governo n. 277 del 15 agosto 1991
Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n.
82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n.
88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori
contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti
chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma
dell'art. 7 legge 30 luglio 1990, n. 212.
Capo
1 Capo 2
Capo 3 Capo
4 Capo 5
Capo 6 Allegati
Capo
I - Norme generali
Art.
1. ATTIVITÀ SOGGETTE
1.
Il presente decreto prescrive misure per la tutela
della salute e per la sicurezza dei lavoratori contro
i rischi derivanti dall'esposizione durante il lavoro
agli agenti chimici e fisici di cui ai capi II, III e
IV.
2. Le disposizioni di cui ai capi II, III e IV non
escludono l'applicabilità delle norme di cui al
presente capo. Gli articoli 8 e 9 si applicano
altresì in tutti i casi di esposizione, durante il
lavoro, ad agenti chimici, fisici, nonché biologici.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
alle attività alle quali sono addetti i lavoratori
subordinati o ad essi equiparati ai sensi dell'art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 303.
4. Nei riguardi delle Forze armate, o di Polizia, dei
Servizi di protezione civile e del Servizio sanitario
nazionale per quanto concerne le sale operatorie degli
ospedali, degli istituti di istruzione e di
educazione,le norme del presente decreto sono
applicate tenendo conto delle particolari esigenze
connesse al servizio espletato, individuate con
decreto del Ministro competente, di concerto con i
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della
sanità.
Art.
2. ATTIVITÀ ESCLUSE
1.
Le disposizioni del presente decreto non si applicano
ai lavoratori della navigazione marittima ed aerea.
Art.
3. DEFINIZIONI
1.
Agli effetti delle disposizioni di cui al presente
decreto si intendono per:
a) agente: l'agente chimico, fisico o biologico
presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso
per la salute;
b) valore limite: il limite di esposizione
nell'ambiente di lavoro interessato o il limite di un
indicatore biologico relativo ai lavoratori esposti, a
seconda dell'agente;
c) medico competente: un medico, ove possibile
dipendente del Servizio sanitario nazionale, in
possesso di uno dei seguenti titoli: specializzazione
in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei
lavoratori e psicotecnica o in tossicologia
industriale o specializzazione equipollente; docenza
in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei
lavoratori o in medicina preventiva dei lavoratori e
psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene
industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;
libera docenza nelle discipline suddette;
d) organo di vigilanza: organo del Servizio sanitario
nazionale, salve le diverse disposizioni previste da
norme speciali.
Art.
4. MISURE DI TUTELA
1.
Salvo quanto previsto nei capi II, III e IV, le misure
per la tutela della salute e per la sicurezza dei
lavoratori durante il lavoro nella materia di cui
all'art. 1, comma 1, sono le seguenti:
a) la valutazione da parte del datore di lavoro dei
rischi per la salute e la sicurezza;
b) utilizzazione limitata dell'agente sul luogo di
lavoro;
c) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che
sono o possono essere esposti;
d) controllo dell'esposizione dei lavoratori mediante
la misurazione dell'agente. La campionatura, la
misurazione dell'agente e la valutazione dei risultati
si effettuano con le modalità e i metodi previsti per
ciascun agente. Tali modalità e metodi sono
aggiornati periodicamente con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di iniziativa dei Ministri
del lavoro e della previdenza sociale e della sanità,
di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, in base alle direttive
CEE, nonché in relazione alle conoscenze acquisite in
base al progresso scientifico e tecnologico;
e) misure da attuare, quando sia superato un valore
limite, per identificare le cause del superamento ed
ovviarvi;
f) misure tecniche di prevenzione;
g) misure di protezione collettiva;
h) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
i) misure di protezione comportanti l'applicazione di
procedimenti e metodi di lavoro appropriati;
l) misure di protezione individuale, da adottare
soltanto quando non sia possibile evitare in altro
modo un'esposizione pericolosa;
m) misure di emergenza da attuare in caso di
esposizione anormale;
n) misure igieniche;
o) informazione e formazione completa e periodica dei
lavoratori ovvero dei loro rappresentanti su:
1) i rischi connessi con l'esposizione dei lavoratori
all'agente e le misure tecniche di prevenzione;
2) i metodi per la valutazione dei rischi,
l'indicazione dei valori limite e, ove fissate, le
misure da prendere o già prese per motivi di urgenza,
in caso di loro superamento, per ovviarvi;
p) attuazione di un controllo sanitario dei lavoratori
prima dell'esposizione e, in seguito, ad intervalli
regolari nonché, qualora trattisi di esposizione ad
agenti con effetti a lungo termine, prolungamento del
controllo dopo la cessazione dell'attività
comportante l'esposizione;
q) tenuta e aggiornamento di registri indicanti
livelli di esposizione, di elenchi di lavoratori
esposti e di cartelle sanitarie e di rischio. I
modelli e le modalità di tenuta dei registri, degli
elenchi e delle cartelle relativi all'agente
disciplinato sono determinati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di iniziativa
dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
della sanità;
r) accesso dei lavoratori ovvero dei loro
rappresentanti ai risultati delle misure di
esposizione ed ai risultati collettivi non nominativi
degli esami indicativi dell'esposizione;
s) accesso di ogni lavoratore interessato ai risultati
dei propri controlli sanitari, in particolare a quelle
degli esami biologici indicativi dell'esposizione;
t) accesso dei lavoratori ovvero dei loro
rappresentanti ad un'informazione adeguata, atta a
migliorare le loro conoscenze dei pericoli cui sono
esposti;
u) un sistema di notifica alle competenti autorità
statali, ovvero locali, delle attività che comportano
esposizione all'agente oggetto di disciplina, con
l'indicazione dei dati da comunicare.
2. Ai fini del presente decreto si intendono per
rappresentanti dei lavoratori i loro rappresentanti
nella unità produttiva, ovvero nell'azienda, come
definiti dalla normativa vigente, ovvero dai contratti
collettivi applicabili.
Art.
5. OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI
PREPOSTI
1.
I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che
esercitano o sovraintendono alle attività indicate
all'art. 1, nell'ambito delle rispettive attribuzioni
e competenze:
a) attuano le misure previste nel presente decreto e
nei provvedimenti emanati in attuazione del medesimo;
b) informano i lavoratori nonché i loro
rappresentanti dei rischi specifici dovuti
all'esposizione all'agente ed alle mansioni dei
lavoratori medesimi e delle misure di prevenzione
adottate, anche mediante dettagliate disposizioni e
istruzioni lavorative, volte anche a salvaguardare il
controllo strumentale; forniscono ai medesimi
informazioni anonime collettive contenute nei registri
di cui all'art. 4, comma 1, lettera q), e, tramite il
medico competente, i risultati anonimi collettivi
degli accertamenti clinici e strumentali effettuati,
nonché indicazioni sul significato di detti
risultati; informano altresì i lavoratori sulle
misure da osservare nei casi di emergenza o di guasti;
c) permettono ai lavoratori di verificare, mediante
loro rappresentanti, l'applicazione delle misure di
tutela della salute e di sicurezza;
d) forniscono ai lavoratori i necessari ed idonei
mezzi di protezione;
e) provvedono ad un adeguato addestramento all'uso dei
mezzi individuali di protezione;
f) dispongono ed esigono l'osservanza da parte dei
singoli lavoratori delle disposizioni aziendali e
delle norme, nonché l'uso appropriato dei mezzi
individuali e collettivi di protezione messi a loro
disposizione ed accertano che vi siano le condizioni
per adempiere alle norme e disposizioni aziendali
medesime;
g) esigono l'osservanza da parte del medico competente
degli obblighi previsti dal presente decreto,
informandolo sui procedimenti produttivi e sugli
agenti inerenti all'attività.
2. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti,
nell'ambito delle rispettive attribuzioni e
competenze, informano i lavoratori autonomi ed i
titolari di imprese incaricate a qualsiasi titolo di
prestare la loro opera nell'ambito aziendale dei
rischi specifici dovuti alla presenza di agenti nei
luoghi di lavoro ove i suddetti lavoratori autonomi o
quelli dipendenti dalle imprese incaricate sono
destinati a prestare la loro opera. L'informazione
comprende le modalità per prevenire i rischi e le
specifiche disposizioni, anche aziendali, al riguardo.
3. Fermi restando gli obblighi dei datori di lavoro
dei dirigenti e dei preposti di cui al comma 1 i
titolari delle imprese incaricate a qualsiasi titolo
di prestare la loro opera presso aziende che svolgono
le attività di cui all'articolo 1 assicurano la
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori
propri dipendenti in relazione alla natura dei rischi
risultanti dall'esposizione di questi ultimi, durante
il lavoro, ad agenti di cui ai capi II, III e IV.
4. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che
esercitano, dirigono e sovraintendono alle attività
indicate all'articolo 1, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni e competenze, ed i titolari delle imprese
di cui al comma 3 cooperano all'attuazione delle
misure di cui all'art. 4 e coordinano gli interventi
di protezione e prevenzione dei rischi cui sono
esposti i lavoratori.
Art.
6. OBBLIGHI DEI LAVORATORI
1.
I lavoratori:
a) osservano oltre le norme del presente decreto le
disposizioni e istruzioni impartite dal datore di
lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della
protezione collettiva ed individuale;
b) usano con cura ed in modo appropriato i dispositivi
di sicurezza, i mezzi individuali e collettivi di
protezione, forniti o predisposti dal datore di
lavoro;
c) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al
dirigente ed al preposto le deficienze dei suddetti
dispositivi e mezzi, nonché le altre eventuali
condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza,
adoperandosi direttamente, in caso di urgenza
nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per
eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli;
d) non rimuovono o modificano, senza autorizzazione, i
dispositivi di sicurezza, di segnalazione, di
misurazione ed i mezzi individuali e collettivi di
protezione;
e) non compiono di propria iniziativa operazioni o
manovre non di loro competenza che possono
compromettere la protezione o la sicurezza;
f) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei
loro riguardi.
Art.
7. OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE
1.
Lo stato di salute dei lavoratori esposti agli agenti
di cui all'art. 1, comma 1, è accertato da un medico
competente a cura e spese del datore di lavoro. Gli
eventuali esami integrativi sono anch'essi a cura e
spese del datore di lavoro.
2. Il medico competente esprime i giudizi di idoneità
specifica al lavoro.
3. Per ogni lavoratore di cui al comma 1 il medico
competente istituisce e aggiorna sotto la sua
responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio
da custodire presso il datore di lavoro con
salvaguardia del segreto professionale.
4. Il medico competente fornisce informazioni ai
lavoratori sul significato dei controlli sanitari cui
sono sottoposti; fornisce altresì a richiesta
informazioni analoghe ai loro rappresentanti.
5. Il medico competente informa ogni lavoratore
interessato dei risultati del controllo sanitario ed
in particolare di quelli degli esami biologici
indicativi dell'esposizione relativi alla sua persona.
6. Il medico competente visita gli ambienti di lavoro
almeno due volte l'anno e partecipa alla
programmazione del controllo dell'esposizione dei
lavoratori, i cui risultati gli sono forniti con
tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri
di competenza.
Art.
8. ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DALL'ESPOSIZIONE AD
AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI
1.
Nel caso in cui il lavoratore per motivi sanitari
inerenti la sua persona, connessi all'esposizione ad
un agente chimico o fisico o biologico, sia
allontanato temporaneamente da un'attività
comportante esposizione ad un agente, in conformità
al parere del medico competente è assegnato, in
quanto possibile, ad un altro posto di lavoro
nell'ambito della stessa azienda. Avverso il parere
del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta
giorni dalla data di comunicazione del parere
medesimo, all'organo di vigilanza. Tale organo
riesamina la valutazione degli esami degli
accertamenti effettuati dal medico competente
disponendo, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la
conferma o la modifica o la revoca delle misure
adottate nei confronti dei lavoratori.
2. Il lavoratore di cui al comma 1 che viene adibito a
mansioni inferiori conserva la retribuzione
corrispondente alle mansioni precedentemente svolte,
nonché la qualifica originaria.
Si applicano le norme di cui all'art. 13 della legge
20 maggio 1970, n. 300, qualora il lavoratore venga
adibito a mansioni equivalenti o superiori.
3. I contratti collettivi di lavoro stipulati dalle
associazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative, sul piano nazionale, dei datori di
lavoro e dei lavoratori determinano il periodo massimo
dell'allontanamento temporaneo agli effetti del comma
2.
Art.
9. ALTRE MISURE
1.
Fatto salvo quanto previsto dalla normativa per la
protezione dell'ambiente esterno, il datore di lavoro,
il dirigente ed il preposto adottano, nell'ambito
delle rispettive competenze, provvedimenti appropriati
per evitare che le misure tecniche per la tutela della
salute e della sicurezza possano causare rischi per la
salute della popolazione o deteriorare l'ambiente
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