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Decreto
Legislativo del Governo n. 277 del 15 agosto 1991
Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n.
82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n.
88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori
contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti
chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma
dell'art. 7 legge 30 luglio 1990, n. 212.
Capo
1 Capo 2 Capo
3 Capo 4
Capo 5 Capo
6 Allegati
Capo
II - Protezione dei lavoratori contro i rischi
connessi all'esposizione al piombo metallico ed ai
suoi composti ionici durante il lavoro
Art.
10. ATTIVITÀ SOGGETTE
1.
Le norme del presente capo si applicano a tutte le
attività lavorative nelle quali vi è il rischio di
esposizione al piombo metallico od ai suoi composti
ionici, qui di seguito indicati come
"piombo".
2. Le norme del presente capo non si applicano alle
attività estrattive di minerali contenenti piombo ed
alla preparazione di concentrati di minerali di piombo
nel sito della miniera.
3. Nell'allegato I sono indicate a titolo
esemplificativo le attività lavorative che comportano
rischio di esposizione al piombo.
Art.
11. VALUTAZIONE DEL RISCHIO
1.
Per tutte le attività lavorative di cui all'art. 10
il datore di lavoro effettua una valutazione
dell'esposizione dei lavoratori al piombo al fine di
adottare le idonee misure preventive e protettive.
2. Detta valutazione tende, in particolare, ad
accertare l'inquinamento ambientale prodotto dal
piombo aerodisperso, individuando i punti di emissione
ed i punti a maggior rischio delle aree lavorative, e
comprende una determinazione dell'esposizione
personale dei lavoratori al piombo ed una
determinazione della piombemia.
3. Il datore di lavoro attua le disposizioni di cui
agli articoli 12 commi 2 e 3, 13, 14 commi 2, 15, 17 e
21 qualora dalla valutazione di cui al comma 2 risulti
l'esistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) esposizione dei lavoratori e concentrazione di
piombo nell'aria superiore a 40 microgrammi di piombo
per metro cubo di aria, espressa come media ponderata
in funzione del tempo su un periodo di riferimento di
otto ore giornaliere;
b) livelli individuali di piombemia uguali o superiori
a 35 microgrammi di piombo per 100 millilitri di
sangue, effettivamente correlabili all'esposizione.
4. Il datore di lavoro effettua nuovamente la
valutazione ogni volta che si verifichino nelle
lavorazioni delle modifiche che possono comportare un
aumento significativo dell'esposizione al piombo e,
comunque, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione
effettuata.
5. Nuove valutazioni sono inoltre effettuate, ogni
qualvolta l'organo di vigilanza lo disponga con
provvedimento motivato.
6. Per le imprese già in attività la valutazione di
cui al comma 1 è effettuata entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Per le imprese che intraprendono le attività
lavorative di cui all'articolo 10, la valutazione è
effettuata non prima di 90 giorni dalla data
dell'effettivo inizio dell'attività e non oltre
centottanta giorni dalla data medesima.
7. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono
consultati prima dell'effettuazione della valutazione
di cui ai precedenti commi e sono informati dei
risultati. Detti risultati sono riportati su un
apposito registro da tenere a disposizione dei
lavoratori ovvero dei loro rappresentanti e
dell'organo di vigilanza.
Art.
12. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI
1.
In tutte le attività di cui all'art. 10 il datore di
lavoro fornisce ai lavoratori prima che essi vengano
adibiti a dette attività, nonché ai loro
rappresentanti, informazioni su:
a) i rischi per la salute dovuti all'esposizione al
piombo, compresi i rischi per il nascituro ed il
neonato;
b) le norme igieniche da adottare per evitare
l'introduzione di piombo, ivi compresa la necessità
di non assumere cibi o bevande e di non fumare sul
luogo di lavoro;
c) le precauzioni particolari per ridurre al minimo
l'esposizione al piombo.
L'informazione è ripetuta con periodicità triennale
e comunque ogni qualvolta vi siano delle modifiche
nelle lavorazioni che comportino un mutamento
significativo nell'esposizione.
2. Nelle attività che comportano le condizioni di
esposizione di cui all'art. 11, comma 3, il datore di
lavoro fornisce altresì informazioni, per iscritto e
con periodicità annuale, circa:
a) l'esistenza dei valori limite di cui agli articoli
16 e 18 e la necessità del controllo dell'esposizione
dei lavoratori al piombo nell'aria e del controllo
biologico;
b) il corretto uso degli indumenti protettivi e dei
mezzi individuali di protezione.
3. Nelle attività di cui al comma 2 il datore di
lavoro inoltre informa ogni singolo lavoratore,
tramite il medico competente, dei risultati, delle
misurazioni della piombemia e di altri indicatori
biologici che lo riguardano, nonché
dell'interpretazione data a tali risultati, ed i
lavoratori ovvero i loro rappresentanti dei risultati
statistici non nominativi del controllo biologico.
Art.
13. MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE, PROCEDURALI
1.
Nelle attività lavorative che comportano le
condizioni di esposizione indicate all'articolo 11,
comma 3, il datore di lavoro:
a) assicura che gli edifici, i locali e gli impianti
in cui avvengono le lavorazioni abbiano
caratteristiche tali da poter essere sottoposti ad
efficace pulizia e manutenzione;
b) assicura che nelle varie operazioni lavorative
siano impiegati quantitativi di piombo non superiori
alle necessità delle lavorazioni e che il piombo in
attesa di impiego, se in forma fisica tale da
presentare rischio di introduzione, non sia accumulato
sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle
necessità predette;
c) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori
esposti o che possono essere esposti al piombo, anche
isolando le lavorazioni in aree predeterminate;
d) in relazione alle conoscenze acquisite in base al
progresso tecnico, adotta le misure concretamente
attuabili per evitare o ridurre l'emissione di piombo
e la sua diffusione negli ambienti di lavoro. Se tali
misure comprendono l'installazione di dispositivi di
aspirazione o di abbattimento del piombo, questi sono
sistemati quanto più possibile vicino al punto di
emissione. Sono eseguite delle misurazioni della
concentrazione del piombo nell'aria, onde verificare
l'efficacia delle misure adottate;
e) mette a disposizione dei lavoratori:
1. indumenti di lavoro o protettivi, tenendo conto
delle proprietà chimico-fisiche del piombo o dei
composti del piombo cui i lavoratori sono esposti;
2. mezzi per la protezione delle vie respiratorie da
usarsi in operazioni con manipolazione dei prodotti
polverosi e nelle pulizie;
3. mezzi individuali di protezione da usarsi secondo
le previsioni di cui agli articoli 18, comma 4, 19,
comma 1, e 20.
Art.
14. MISURE IGIENICHE
1.
In tutte le attività di cui all'articolo 10 il datore
di lavoro:
a) assicura l'igiene degli ambienti di lavoro mediante
regolare ed adeguata pulizia dei locali, dei
macchinari e degli impianti;
b) predispone, in particolare, aree speciali senza
rischio di contaminazione da piombo che consentano ai
lavoratori di sostare, fumare, assumere cibi e bevande
nelle pause di lavoro e nelle quali siano inoltre a
disposizione dei lavoratori acqua potabile ed altre
bevande non contaminate dal piombo presente sul posto
di lavoro.
2. Nel caso di attività che comportano le condizioni
di esposizione di cui all'art. 11, comma 3, il datore
di lavoro, inoltre:
a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi
sanitari adeguati, provvisti di docce;
b) dispone che gli indumenti di lavoro o protettivi
siano riposti in luogo separato da quello destinato
agli abiti civili.
Il lavaggio è effettuato dall'impresa in lavanderie
appositamente attrezzate, con una macchina adibita
esclusivamente a questa attività. Il trasporto, sia
all'interno sia all'esterno dello stabilimento, è
effettuato in imballaggi chiusi, opportunamente
etichettati. L'attività di lavaggio è comunque
compresa fra quelle indicate all'art. 10.
Art.
15. CONTROLLO SANITARIO
1.
Nelle attività lavorative che comportano le
condizioni di esposizione indicate all'art. 11, comma
3, i lavoratori sono sottoposti a controllo sanitario
(clinico e biologico).
2. Il controllo clinico, da effettuarsi in conformità
ai criteri di cui all'allegato II, comprende:
a) una visita medica preventiva, per accertare
l'assenza di controindicazioni al lavoro specifico ai
fini della valutazione dell'idoneità dei lavoratori;
b) visite mediche periodiche, per controllare il loro
stato di salute ed esprimere il giudizio di idoneità.
Le visite mediche periodiche hanno frequenza annuale,
salvo i casi particolari indicati all'art. 16. Le
visite mediche includono indagini diagnostiche mirate,
stabilite dal medico competente. Esse tengono conto,
oltre che dell'entità dell'esposizione, anche della
sensibilità individuale del lavoratore al piombo.
3. Il controllo biologico comprende la misurazione
della piombemia, effettuata con il metodo di analisi
riportato nell'allegato III.
4. Il controllo biologico può inoltre comprendere, se
il medico competente lo ritiene necessario, la
misurazione, effettuata con i metodi di analisi
riportati nell'allegato III, di uno o più indicatori
di effetto, in particolare:
a) escrezione urinaria dell'acido
deltaamminolevulinico (A.L.A.U.);
b) protoporfirine di zinco (Z.P.P.).
5. La misurazione dell'A.L.A.U. e delle Z.P.P. è
obbligatoria nei casi particolari indicati all'art.
16.
6. I metodi di analisi di cui ai commi 3 e 4 sono
aggiornati periodicamente con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di iniziativa dei Ministri
del lavoro e della previdenza sociale e della sanità,
in base alle direttive CEE e in relazione alle
conoscenze acquisite in base al progresso scientifico
e tecnologico.
7. Salvo i casi particolari indicati all'articolo 16,
il controllo biologico avviene con le frequenze
sottoindicate:
a) annualmente, per valori di piombemia inferiori o
uguali a 40 microgrammi di piombo per 100 millilitri
di sangue;
b) ogni sei mesi, per valori di piombemia superiori a
40 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue
ed inferiori o uguali a 50 microgrammi di piombo per
100 millilitri di sangue;
c) ogni tre mesi, per valori di piombemia superiori a
50 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue
ed inferiori o uguali a 60 microgrammi di piombo per
100 millilitri di sangue.
Art.
16. SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE BIOLOGICI
1.
Quando la piombemia individuale supera il valore di 60
microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue, il
medico competente sottopone immediatamente il
lavoratore interessato ad una visita medica, nonché
ad un controllo dell'A.L.A.U. o delle Z.P.P. e ne
informa il datore di lavoro.
2. Il datore di lavoro adotta immediatamente le misure
necessarie per identificare e rimuovere le cause di
tale superamento, anche con eventuali ulteriori
misurazioni della concentrazione di piombo nell'aria,
informando i lavoratori interessati del superamento e
delle misure che intende adottare.
In conformità al parere del medico competente, le
misure cautelative possono consistere in una riduzione
del tempo di esposizione o nell'allontanamento del
lavoratore dall'esposizione stessa.
3. Il lavoratore che non sia stato allontanato
dall'esposizione viene sottoposto ad un nuovo
controllo della piombemia e dell'A.L.A.U. o delle
Z.P.P. entro il termine di tre mesi. Se il valore di
60 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue
continua ad essere superato, egli non può essere
mantenuto al suo posto di lavoro abituale per tutta la
durata dell'orario lavorativo e la durata di tale
permanenza è convenientemente ridotta, su indicazione
del medico competente.
Il lavoratore può essere assegnato in alternativa, su
conforme parere del medico competente, ad un'altra
mansione che comporti una esposizione minore.
4. Le misure cautelative di cui al comma 3 possono non
essere applicate nel caso in cui il valore dell'A.L.A.U.
o delle Z.P.P. del lavoratore interessato sono, a
giudizio del medico competente, compatibili con la sua
normale attività lavorativa.
5. Tutti i lavoratori che si trovano nelle condizioni
indicate ai commi precedenti sono sottoposti a visita
medica ed al controllo della piombemia e dell'A.L.A.U.
o delle Z.P.P. ad intervalli stabiliti dal medico
competente e comunque inferiori a tre mesi, fino a che
i valori dei parametri misurati non risultano, a
giudizio del medico competente, compatibili con
l'attività lavorativa normalmente svolta dagli
stessi.
6. Se risulta superato almeno uno dei seguenti valori:
Piombemia: 70 microgrammi di piombo per 100 millilitri
di sangue;
A.L.A.U.: 15 milligrammi per grammo di creatinina;
Z.P.P.: 12 microgrammi per grammo di emoglobina,
il datore di lavoro allontana al più presto il
lavoratore interessato da qualsiasi esposizione al
piombo. Per tale lavoratore si continua ad applicare
il controllo clinico e biologico previsto al comma 5.
7. Contro le misure adottate nei loro riguardi, i
lavoratori interessati dalle disposizioni di cui ai
commi precedenti possono inoltrare ricorso all'organo
di vigilanza entro trenta giorni, informandone per
iscritto il datore di lavoro.
8. L'organo di vigilanza provvede a norma dell'art. 8,
comma 1.
9. Per le lavoratrici in età fertile il riscontro di
valori di piombemia superiori a 40 microgrammi di
piombo per 100 millilitri di sangue comporta,
comunque, l'allontanamento dall'esposizione.
Art.
17. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI
1.
Nelle attività lavorative che comportano le
condizioni di esposizione indicate all'art. 11, comma
3, il datore di lavoro effettua un controllo periodico
dell'esposizione dei lavoratori al piombo nell'aria.
2. Detto controllo è effettuato attraverso la
misurazione della concentrazione del piombo nell'aria,
espressa come media ponderata su un periodo di
riferimento di otto ore giornaliere, utilizzando i
metodi di prelievo e di dosaggio riportati
nell'allegato IV.
3. Ogni misurazione, per un lavoratore o per un gruppo
di lavoratori, deve essere rappresentativa
dell'esposizione media giornaliera al piombo
nell'aria.
4. Nel caso di attività che comportano variazione
dell'esposizione nelle diverse giornate lavorative, il
campionamento è effettuato nelle giornate in cui tale
esposizione è verosimilmente maggiore.
5. La durata del campionamento non può essere, di
norma, inferiore a quattro ore. Il campionamento può
essere costituito da uno o più prelievi.
6. Se un gruppo di lavoratori esegue mansioni
identiche o simili nello stesso luogo ed è perciò
esposto a rischi per la salute analoghi, il
campionamento può effettuarsi su base di gruppo. In
tal caso è prelevato un campione per almeno un
lavoratore su dieci.
7. Il controllo è effettuato con frequenza
trimestrale. Se non interviene alcuna modifica che
possa provocare un mutamento significativo
dell'esposizione dei lavoratori, il controllo avrà
frequenza annuale previa comunicazione all'organo di
vigilanza qualora sussistano le condizioni
sottoindicate:
a) i risultati delle misurazioni hanno indicato, nei
due controlli immediatamente precedenti, una
concentrazione di piombo nell'aria inferiore a 100
microgrammi per metro cubo d'aria od una fluttuazione
irrilevante nelle condizioni di esposizione;
b) il livello individuale di piombemia di ciascun
lavoratore non è superiore a 60 microgrammi di piombo
per 100 millilitri di sangue.
8. I lavoratori o i loro rappresentanti sono
consultati in riferimento a quanto previsto dal comma
4 e sono informati sui risultati delle misurazioni
effettuate e sul significato di detti risultati.
Art.
18. SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE
1.
L'esposizione dei lavoratori al piombo nell'aria non
può superare il valore limite di 150 microgrammi di
piombo per metro cubo di aria, espressa come media
ponderata in funzione del tempo su un periodo di
riferimento di otto ore giornaliere. In caso di
superamento di detto valore il datore di lavoro
identifica e rimuove le cause dell'evento, adottando
quanto prima le misure appropriate. In conformità al
parere del medico competente, lo stesso procede ad una
determinazione immediata dei parametri biologici dei
lavoratori interessati.
2. Per verificare l'efficacia delle misure di cui al
comma 1 il datore di lavoro procede ad una nuova
determinazione della concentrazione di piombo
nell'aria.
3. Se le misure di cui al comma 1 non possono essere
adottate immediatamente per motivi tecnici, il lavoro
può proseguire nella zona interessata soltanto se
vengono adottate adeguate misure per la protezione dei
lavoratori interessati, anche in conformità al parere
del medico competente.
4. In ogni caso, se l'esposizione dei lavoratori
interessati non può venire ridotta con altri mezzi,
quali ad esempio la riduzione della permanenza
giornaliera nell'area interessata e si rende
necessario l'uso di mezzi individuali di protezione,
tale uso non può essere permanente e la sua durata,
per ogni lavoratore, è limitata al minimo
strettamente necessario.
5. L'organo di vigilanza è informato tempestivamente,
e comunque non oltre cinque giorni, delle rilevazioni
effettuate e delle misure adottate o che si intendono
adottare. Trascorsi trenta giorni dall'accertamento
del superamento del valore di cui al comma 1, il
lavoro può proseguire nella zona interessata soltanto
se l'esposizione dei lavoratori risulta nuovamente
inferiore al suddetto valore limite.
6. Il datore di lavoro informa al più presto i
lavoratori interessati ovvero i loro rappresentanti
dell'evento di cui al comma 1 e delle cause dello
stesso e li consulta sulle misure che intende
adottare, anche in relazione al comma 3; in casi di
particolare urgenza, che richiedano interventi
immediati, il datore di lavoro li informa al più
presto delle misure già adottate.
Art.
19. MISURE DI EMERGENZA
1.
Se si verificano eventi che possono provocare un
incremento rilevante dell'esposizione al piombo, i
lavoratori debbono abbandonare immediatamente la zona
interessata. Potranno accedervi unicamente i
lavoratori addetti ai necessari interventi, con
l'obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione.
2. Il datore di lavoro comunica all'organo di
vigilanza il verificarsi di tali eventi e riferisce
sulle misure adottate per ridurre al minimo le
conseguenze.
Art.
20. OPERAZIONI LAVORATIVE PARTICOLARI
1.
Nel caso di determinate operazioni lavorative per la
cui natura è prevedibile che l'esposizione dei
lavoratori al piombo nell'aria superi il valore limite
di cui all'articolo 18, comma 1, e per le quali non si
possono attuare misure tecniche preventive per
limitare l'esposizione dei lavoratori, il datore di
lavoro predispone un piano di lavoro contenente tutte
le misure destinate a garantire la protezione dei
lavoratori e dell'ambiente.
2. L'organo di vigilanza è informato di quanto sopra
prima dell'inizio delle operazioni e può disporre
l'attuazione di ulteriori misure o modifiche rispetto
a quelle previste dal datore di lavoro.
3. Al termine delle operazioni i lavoratori sono
sottoposti ad un controllo dell'A.L.A.U. Se il medico
competente, tenuto anche conto dei risultati della
misurazione dell'A.L.A.U., ne ravvisa la necessità,
il lavoratore è sottoposto ad ulteriori esami clinici
e biologici.
4. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono
previamente consultati ai fini della predisposizione
del piano di cui al comma 1.
Art.
21. REGISTRAZIONE DELL'ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI
1.
I lavoratori incaricati di svolgere le attività che
comportano le condizioni di esposizione indicate
nell'articolo 11, comma 3, sono iscritti nel registro
di cui all'art. 4, comma 1, lettera q).
2. Il registro di cui sopra è istituito ed aggiornato
dal datore di lavoro che ne cura la tenuta.
3. Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL
e alla USL competente per territorio, cui comunica
ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta l'ISPESL e la
USL ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;
b) consegna, a richiesta, all'organo di vigilanza ed
all'Istituto superiore di sanità copia del predetto
registro;
c) comunica all'ISPESL e alla USL competente per
territorio la cessazione del rapporto di lavoro, con
le variazioni sopravvenute dall'ultima comunicazione;
d) consegna all'ISPESL e alla USL competente per
territorio, in caso di cessazione dell'attività
dell'impresa, il registro di cui al comma 1;
e) richiede all'ISPESL e alla USL competente per
territorio copia delle annotazioni individuali in caso
di assunzione dei lavoratori che abbiano in precedenza
esercitato attività che comportano le condizioni di
esposizione di cui all'art. 11, comma 3;
f) tramite il medico competente, comunica ai
lavoratori interessati le relative annotazioni
individuali contenute nel registro e nella cartella
sanitaria e di rischio di cui all'art. 4, comma 1,
lettera q).
4. I dati relativi a ciascun singolo lavoratore sono
riservati. |