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Decreto
Legislativo del Governo n. 277 del 15 agosto 1991
Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n.
82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n.
88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori
contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti
chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma
dell'art. 7 legge 30 luglio 1990, n. 212.
Capo
1 Capo 2
Capo 3 Capo
4 Capo 5
Capo 6 Allegati
Capo
III - Protezione dei lavoratori contro i rischi
connessi all'esposizione ad amianto durante il lavoro
Art.
22. ATTIVITÀ SOGGETTE
1.
Le norme del presente capo si applicano a tutte le
attività lavorative nelle quali vi è rischio di
esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o
dai materiali contenenti amianto.
Art.
23. DEFINIZIONI
1.
Ai sensi del presente decreto il termine amianto
designa i seguenti silicati fibrosi:
actinolite (n. CAS 77536-66-4);
amosite (n. CAS 12172-73-5);
antofillite (n. CAS 77536-67-5);
crisotilo (n. CAS 12001-29-5);
crocidolite (n. CAS 12001-78-4);
tremolite (n. CAS 77536-68-6).
Art.
24. VALUTAZIONE DEL RISCHIO
1.
In tutte le attività lavorative di cui all'art. 22 il
datore di lavoro effettua una valutazione del rischio
dovuto alla polvere proveniente dall'amianto e dai
materiali contenenti amianto, al fine di stabilire le
misure preventive e protettive da attuare. Si applica
l'art. 11, comma 6.
2. Detta valutazione tende, in particolare, ad
accertare l'inquinamento ambientale prodotto dalla
polvere proveniente dall'amianto o dai materiali
contenenti amianto, individuando i punti di emissione
di dette polveri ed i punti a maggior rischio delle
aree lavorative, e comprende una determinazione
dell'esposizione personale dei lavoratori alla polvere
di amianto.
3. Se l'esposizione personale dei lavoratori alla
polvere di amianto, espressa come numero di fibre per
centimetro cubo in rapporto ad un periodo di
riferimento di otto ore, supera 0,1 fibre per
centimetro cubo, il datore di lavoro attua le
disposizioni degli artt. 25, comma 1, 26, comma 2, 27,
comma 2, 28, comma 2, 30 e 35. Tuttavia nel caso di
attività che comportano l'impiego di amianto come
materia prima gli articoli 25 e 30 sono in ogni caso
applicabili.
4. Nel caso di attività a carattere saltuario e
qualora l'amianto sia costituito da crisotilo, la
determinazione dell'esposizione personale dei
lavoratori alla polvere di amianto è sostituita dalla
determinazione della dose cumulata in rapporto ad un
periodo di riferimento di otto ore, su un periodo di
quaranta ore, misurata o calcolata ai sensi del comma
3.
5. Se detta dose supera 0,5 giorni-fibra per
centimetro cubo, il datore di lavoro attua le
disposizioni degli articoli 25 comma 1, 26, comma 2,
27, comma 2, 28, comma 2, 30 e 35.
6. La valutazione di cui al comma 2 può prescindere
dall'effettuazione di misurazioni strumentali nelle
attività per le quali, a motivo delle caratteristiche
delle lavorazioni effettuate o della natura e del tipo
dei materiali trattati, si può fondatamente ritenere
che l'esposizione dei lavoratori non supera i valori
di cui ai commi precedenti. Per tale valutazione è
possibile fare riferimento a dati ricavati da
attività della medesima natura svolte in condizioni
analoghe.
7. Il datore di lavoro effettua nuovamente la
valutazione ogni qualvolta si verifichino nelle
lavorazioni delle modifiche che possono comportare un
mutamento significativo dell'esposizione dei
lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai
materiali contenenti amianto e, comunque, trascorsi
tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
8. Nuove valutazioni sono inoltre effettuate ogni
qualvolta l'organo di vigilanza lo disponga, con
provvedimento motivato.
9. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono
consultati prima dell'effettuazione della valutazione
di cui al presente articolo e sono informati dei
risultati riportati su un apposito registro da tenere
a loro disposizione.
Art.
25. NOTIFICA
1.
Fermo restando quanto previsto all'art. 48 del decreto
del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303,
ove applicabile, il datore di lavoro, che esercita
attività nelle quali l'esposizione dei lavoratori
alla polvere di amianto risulta uguale o superiore ai
valori indicati ai commi 3 o 5 dell'art. 24, notifica
all'organo di vigilanza le risultanze della
valutazione di cui allo stesso articolo, unitamente
alle seguenti informazioni:
a) attività svolte e procedimenti applicati;
b) varietà e quantitativi annui di amianto
utilizzati;
c) prodotti fabbricati;
d) numero di lavoratori addetti;
e) misure di protezione previste, con specificazione
dei criteri per la manutenzione periodica e dei
sistemi di prevenzione adottati.
2. Il datore di lavoro che esercita attività nelle
quali l'amianto è impiegato come materia prima è
comunque tenuto ad effettuare la notifica di cui al
comma 1 a prescindere dal livello di esposizione dei
lavoratori.
3. Il datore di lavoro effettua la notifica di cui ai
commi precedenti entro trenta giorni dalla scadenza
dei termini di cui all'art. 11, comma 6. Nel caso di
nuove attività, l'inizio delle stesse è comunicato
con lettera raccomandata all'organo di vigilanza entro
quindici giorni.
4. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti hanno
accesso alla documentazione oggetto della notifica di
cui ai commi precedenti.
Art.
26. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI
1.
Nelle attività di cui all'art. 22 il datore di lavoro
fornisce ai lavoratori, prima che essi siano adibiti a
dette attività, nonché ai loro rappresentanti,
informazioni su:
a) i rischi per la salute dovuti all'esposizione alla
polvere proveniente dall'amianto o dei materiali
contenenti amianto;
b) le specifiche norme igieniche da osservare, ivi
compresa la necessità di non fumare;
c) le modalità di pulitura e di uso degli indumenti
protettivi e dei mezzi individuali di protezione;
d) le misure di precauzione particolari da prendere
per ridurre al minimo l'esposizione.
L'informazione è ripetuta con periodicità triennale
e comunque ogni qualvolta vi siano delle modifiche
nelle lavorazioni che comportino un mutamento
significativo dell'esposizione.
2. Nelle attività che comportano le condizioni di
esposizione indicate all'art. 24, commi 3 o 5,
l'informazione è ripetuta con periodicità annuale e
comprende altresì l'esistenza dei valori limite di
cui all'art. 31 e la necessità del controllo
dell'esposizione dei lavoratori alla polvere di
amianto nell'aria.
Art.
27. MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE, PROCEDURALI
1.
In tutte le attività di cui all'art. 22 il datore di
lavoro:
a) assicura che gli edifici, i locali e gli impianti
in cui avvengono le lavorazioni dell'amianto e dei
materiali contenenti amianto abbiano caratteristiche
tali da poter essere sottoposti ad efficace pulitura e
manutenzione;
b) assicura che nelle varie operazioni lavorative
siano impiegati quantitativi di amianto non superiori
alle necessità delle lavorazioni e che l'amianto in
attesa di impiego, se in forma fisica tale da
presentare rischio di introduzione, non sia accumulato
sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle
necessità predette;
c) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori
esposti o che possono essere esposti alla polvere
proveniente dall'amianto o da materiali contenenti
amianto, anche isolando le lavorazioni in aree
predeterminate;
d) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in
modo che non vi sia emissione di polvere di amianto
nell'aria. Se ciò non è tecnicamente possibile,
l'eliminazione della polvere deve avvenire il più
possibile vicino al punto di emissione. Sono eseguite
misurazioni della concentrazione della polvere di
amianto nell'aria, onde verificare l'efficacia delle
misure adottate;
e) mette a disposizione dei lavoratori:
1) adeguati indumenti di lavoro o protettivi;
2) mezzi di protezione delle vie respiratorie da
usarsi in operazioni con manipolazioni di prodotti
polverosi e nelle pulizie;
f) assicura che l'amianto allo stato grezzo ed i
materiali polverosi che lo contengono siano conservati
e trasportati in adeguati imballaggi chiusi;
g) provvede a che gli scarti ed i residui delle
lavorazioni siano raccolti e rimossi dal luogo di
lavoro il più presto possibile in appositi imballaggi
chiusi e non deteriorabili, oppure con applicazione di
rivestimenti idonei sui quali deve essere apposta
un'etichetta indicante che essi contengono amianto.
Questa misura non si applica alle attività
estrattive.
Egli provvede, inoltre, a che essi siano smaltiti in
conformità alle norme di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915
, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Nel caso di attività che comportano le condizioni
di esposizione indicate all'art. 24, commi 3 o 5, il
datore di lavoro provvede altresì a che:
a) i luoghi nei quali si svolgono dette attività
siano chiaramente delimitati e contrassegnati da
apposita segnaletica di sicurezza;
b) detti luoghi siano accessibili esclusivamente ai
lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro
lavoro o delle loro mansioni;
c) siano messi a disposizione dei lavoratori mezzi
individuali di protezione da usarsi secondo le
previsioni di cui all'art. 31, comma 7.
Art.
28. MISURE IGIENICHE
1.
Nelle attività di cui all'art. 22, il datore di
lavoro:
a) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei
locali, delle attrezzature e degli impianti,
effettuando l'asportazione della polvere a mezzo di
aspiratori adeguati;
b) predispone aree speciali che consentano ai
lavoratori di mangiare, bere e sostarvi senza rischio
di contaminazione da polvere di amianto. E' permesso
fumare soltanto in dette aree.
2. Nel caso di attività che comportano le condizioni
di esposizione di cui all'art. 24, commi 3 o 5, fatto
salvo quanto disposto dal comma 6 dello stesso
articolo, il datore di lavoro inoltre:
a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi
igienici adeguati, provvisti di docce. Ove possibile,
queste sono ad uso esclusivo dei lavoratori addetti,
con percorsi separati per l'ingresso e l'uscita
dall'area di lavoro;
b) dispone che gli indumenti di lavoro o protettivi
siano riposti in luogo separato da quello destinato
agli abiti civili.
Il lavaggio è effettuato dall'impresa in lavanderie
appositamente attrezzate, con una macchina adibita
esclusivamente a questa attività. Il trasporto è
effettuato in imballaggi chiusi, opportunamente
etichettati. L'attività di lavaggio è comunque
compresa fra quelle indicate all'art. 22;
c) provvede a che i mezzi individuali di protezione di
cui all'art. 27, comma 2, lettera c), siano custoditi
in locali all'uopo destinati, controllati e puliti
dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far
riparare o sostituire quelli difettosi prima di ogni
nuova utilizzazione. La pulitura di detti mezzi è
effettuata mediante aspirazione.
Art.
29. CONTROLLO SANITARIO
1.
Fermo restando quanto previsto in tema di prevenzione
sanitaria dell'asbestosi dal decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, integrato
dal decreto ministeriale 21 gennaio 1987, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 1987,
il datore di lavoro, in conformità al parere del
medico competente, adotta, se necessario, misure
preventive e protettive per singoli lavoratori, sulla
base delle risultanze degli esami clinici effettuati.
Tali misure possono comprendere l'allontanamento anche
temporaneo del lavoratore interessato da qualsiasi
esposizione all'amianto.
2. Contro le misure adottate nei loro riguardi i
lavoratori interessati dalle disposizioni di cui al
comma 1 possono inoltrare ricorso all'organo di
vigilanza entro trenta giorni, informandone per
iscritto il datore di lavoro.
3. L'organo di vigilanza provvede a norma dell'art. 8,
comma 1.
4. Il medico competente fornisce ai lavoratori ovvero
ai loro rappresentanti adeguate informazioni sul
significato delle visite mediche alle quali essi sono
sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad
accertamenti sanitari anche dopo la cessazione
dell'attività che comporta esposizione alla polvere
proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti
amianto.
Art.
30. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI
1.
In tutte le attività che comportano le condizioni di
esposizione indicate all'art. 24, commi 3 e 5, il
datore di lavoro effettua un controllo periodico
dell'esposizione dei lavoratori alla polvere di
amianto nell'aria. Nelle attività nelle quali
l'amianto è impiegato come materia prima tale
controllo è effettuato comunque, a prescindere dal
grado di esposizione.
2. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato
attraverso la misurazione della concentrazione delle
fibre di amianto nell'aria, espressa come media
ponderata in rapporto ad un periodo di riferimento di
otto ore, usando i metodi di prelievo e di analisi
riportati nell'allegato V.
3. Ai fini della misurazione si prendono in
considerazione unicamente le fibre che hanno una
lunghezza superiore a 5 micron, un larghezza inferiore
a 3 micron ed il cui rapporto lunghezza/larghezza è
superiore a 3:1.
4. Le misurazioni sono opportunamente programmate. Il
campionamento è eseguito da personale in possesso di
idonee qualifiche. I campioni sono analizzati in
laboratori pubblici o privati all'uopo attrezzati ed
autorizzati. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e
della previdenza sociale, della sanità e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono
stabiliti i requisiti minimi per l'esercizio delle
attività di campionamento e di analisi e per il
rilascio delle autorizzazioni laboratori di analisi da
parte del Ministro della sanità.
5. Il campionamento deve essere relativo
all'esposizione personale del singolo lavoratore e
può comprendere uno o più prelievi. Esso è
effettuato in modo da permettere la valutazione
dell'esposizione giornaliera del lavoratore ed è
integrato da un campionamento ambientale se questo è
necessario per identificare le cause ed il grado
dell'inquinamento.
6. Se la durata del campionamento non si estende
all'intero periodo di riferimento di otto ore, è
comunque effettuato un prelievo per ciascuna fase del
ciclo lavorativo in modo da poter calcolare il valore
della media ponderata della concentrazione delle fibre
di amianto nell'aria per l'intero periodo di otto ore.
In ogni caso, la durata del campionamento non è
complessivamente inferiore a due ore.
7. Se un gruppo di lavoratori esegue mansioni
identiche o simili nello stesso luogo ed è perciò
esposto a rischi per la salute analoghi, il
campionamento può effettuarsi su base di gruppo.
8. Le misurazioni sono, di norma, eseguite ogni tre
mesi e comunque ogni volta che intervengono mutamenti
che possono provocare una variazione significativa
dell'esposizione dei lavoratori alla polvere di
amianto. La frequenza delle misurazioni può essere
ridotta fino ad una volta all'anno, previa
comunicazione all'organo di vigilanza, quando:
a) non interviene nessuna modifica sostanziale nelle
condizioni del luogo di lavoro;
b) i risultati delle due misurazioni precedenti non
hanno superato la metà dei valori limite indicati
all'art. 31.
9. Nelle attività a carattere saltuario la frequenza
delle misure è adattata alle condizioni esistenti,
tenendo conto, in particolare, del numero annuo di
giornate lavorative e della distribuzione di queste
nel corso dell'anno. Detta frequenza è, in ogni caso,
almeno annuale.
10. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono
informati sui risultati delle misurazioni effettuate e
sul significato di detti risultati e sono consultati
prima dell'effettuazione del campionamento.
Art.
31. SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE
1.
I valori limite di esposizione alla polvere di amianto
nell'aria, espressi come media ponderata in funzione
del tempo su un periodo di riferimento di otto ore,
sono:
a) 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo;
b) 0,2 fibre per centimetro cubo per tutte le altre
varietà di amianto, sia isolate sia in miscela, ivi
comprese le miscele contenenti crisotilo.
2. [A decorrere dal 1° gennaio 1993 il valore limite
di esposizione per crisotilo è di 0,6 fibre per
centimetro cubo, eccezion fatta per le attività
estrattive. A decorrere dal 1° gennaio 1996 lo stesso
valore limite di cui sopra è esteso alle attività
estrattive].
3. Nel caso di lavorazioni che possono comportare
sensibili variazioni della concentrazione della
polvere di amianto nell'aria, tale concentrazione non
deve in ogni caso superare il quintuplo dei valori di
cui ai commi precedenti per misure effettuate su un
periodo di 15 minuti.
4. Se si verifica un superamento dei valori limite di
esposizione di cui ai commi precedenti, il datore di
lavoro identifica e rimuove la causa dell'evento
adottando quanto prima misure appropriate.
5. Il lavoro può proseguire nella zona interessata
solo se sono state prese le misure adeguate per la
protezione dei lavoratori interessati e dell'ambiente.
Se le misure di cui al comma 4 non possono essere
adottate immediatamente per motivi tecnici, il lavoro
può proseguire nella zona interessata soltanto se
sono state adottate tutte le misure per la protezione
dei lavoratori addetti e dell'ambiente, tenuto conto
del parere del medico competente.
6. Per verificare l'efficacia delle misure di cui al
comma 4, il datore di lavoro procede ad una nuova
misurazione della concentrazione delle fibre di
amianto nell'aria non appena sia ragionevole ritenere
ultimata la deposizione dei quantitativi anomali di
fibre preesistenti agli interventi medesimi.
7. In ogni caso, se l'esposizione dei lavoratori
interessati non può venire ridotta con altri mezzi e
si rende necessario l'uso dei mezzi individuali di
protezione, tale uso non può essere permanente e la
sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al minimo
strettamente necessario.
8. L'organo di vigilanza è informato tempestivamente
e comunque non oltre cinque giorni delle rilevazioni
effettuate e delle misure adottate o che si intendono
adottare. Trascorsi novanta giorni dall'accertamento
del superamento dei valori di cui ai commi 1, 2 e 3,
il lavoro può proseguire nella zona interessata
soltanto se l'esposizione dei lavoratori risulta
nuovamente inferiore ai suddetti valori limite.
9. Il datore di lavoro informa al più presto i
lavoratori interessati ed i loro rappresentanti
dell'evento e delle cause dello stesso e li consulta
sulle misure che intende adottare, anche ai sensi del
comma 5; in casi di particolare urgenza, che
richiedono interventi immediati, li informa al più
presto delle misure già adottate.
Art.
32. MISURE D'EMERGENZA
1.
Se si verificano eventi che possono provocare un
incremento rilevante dell'esposizione alla polvere
proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti
amianto, i lavoratori devono abbandonare
immediatamente la zona interessata. Potranno accedervi
unicamente i lavoratori addetti ai necessari
interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di
protezione.
2. Il datore di lavoro comunica all'organo di
vigilanza il verificarsi di tali eventi e riferisce
sulle misure adottate per ridurre al minimo le
conseguenze.
Art.
33. OPERAZIONI LAVORATIVE PARTICOLARI
1.
Nel caso di determinate operazioni lavorative per la
cui natura particolare è prevedibile che
l'esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto
superi i valori limite di cui all'art. 31 e per le
quali non è possibile attuare misure tecniche di
prevenzione atte a limitare l'esposizione dei
lavoratori, il datore di lavoro adotta adeguate misure
per la protezione dei lavoratori addetti.
In particolare, oltre ad applicare le misure generali
indicate nei precedenti articoli:
a) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e mezzi
individuali di protezione destinati ad essere usati
durante tali lavori;
b) provvede al rigoroso isolamento dell'area di lavoro
ed all'installazione di adeguati sistemi di ricambio
dell'aria con filtri assoluti;
c) provvede all'affissione di appositi cartelli
segnaletici, recanti la scritta: "ATTENZIONE ZONA
AD ALTO RISCHIO - POSSIBILE PRESENZA DI POLVERE DI
AMIANTO IN CONCENTRAZIONE SUPERIORE AI VALORI LIMITE
DI ESPOSIZIONE";
d) predispone, consultando i lavoratori ovvero i loro
rappresentanti, un piano di lavoro contenente tutte le
misure destinate a garantire la protezione dei
lavoratori e dell'ambiente e lo trasmette
preventivamente all'organo di vigilanza.
Art.
34. LAVORI DI DEMOLIZIONE E DI RIMOZIONE DELL'AMIANTO
1.
Il datore di lavoro predispone un piano di lavoro
prima dell'inizio dei lavori di demolizione o di
rimozione dell'amianto, ovvero dei materiali
contenenti amianto, dagli edifici, strutture,
apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto.
2. Il piano di cui al comma 1 prevede le misure
necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei
lavoratori e la protezione dell'ambiente esterno.
3. Il piano, in particolare, prevede:
a) la rimozione dell'amianto ovvero dei materiali
contenenti amianto prima dell'applicazione delle
tecniche di demolizione, se opportuno;
b) la fornitura ai lavoratori di appositi mezzi
individuali di protezione;
c) adeguate misure per la protezione e la
decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
d) adeguate misure per la protezione dei terzi e per
la raccolta e lo smaltimento dei materiali;
e) l'adozione, nel caso in cui sia previsto il
superamento dei valori limite di cui all'art. 31,
delle misure di cui all'art. 33, adattandole alle
particolari esigenze del lavoro specifico.
4. Copia del piano di lavoro è inviata all'organo di
vigilanza, unitamente a informazioni circa:
a) natura dei lavori e loro durata presumibile;
b) luogo ove i lavori verranno effettuati;
c) tecniche lavorative per attuare quanto previsto
alla lettera a) del comma 3;
d) natura dell'amianto contenuto nei materiali di
coibentazione nel caso di demolizioni;
e) caratteristiche degli impianti che si intende
utilizzare per attuare quanto previsto dalla lettera
c) del comma 3;
f) materiali previsti per le operazioni di
decoibentazione.
5. Se l'organo di vigilanza non rilascia prescrizioni
entro novanta giorni dall'invio della documentazione
di cui al comma 4, i datori di lavoro possono eseguire
i lavori, ferma restando la loro responsabilità per
quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni del
presente decreto.
6. L'invio della documentazione di cui al comma 4
sostituisce gli adempimenti di cui all'art. 25.
7. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti hanno
accesso alla documentazione di cui al comma 4.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, della sanità e dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sono fissate le
norme tecniche da rispettare nell'esecuzione dei
lavori di decoibentazione.
Art.
35. REGISTRAZIONE DELL'ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI
1.
I lavoratori incaricati di svolgere attività che
comportano le condizioni di esposizione indicate
all'art. 24, commi 3 o 5, sono iscritti nel registro
di cui all'art. 4, comma 1, lettera q).
2. Il registro di cui sopra è istituito ed aggiornato
dal datore di lavoro, che è responsabile della sua
tenuta.
3. Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL
e alla USL competente per territorio, cui comunica
ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta l'ISPESL o la
USL ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;
b) consegna, a richiesta, all'organo di vigilanza ed
all'Istituto superiore di sanità copia del predetto
registro;
c) comunica all'ISPESL e alla USL competente per
territorio la cessazione del rapporto di lavoro, con
le variazioni sopravvenute dall'ultima comunicazione;
d) consegna, in caso di cessazione dell'attività
dell'impresa, il registro di cui al comma 1 all'ISPESL
e alla USL competente per territorio;
e) richiede all'ISPESL e alla USL competente per
territorio copia delle annotazioni individuali in caso
di assunzione di lavoratori che abbiano in precedenza
esercitato attività che comportano le condizioni di
esposizione di cui all'articolo 24, commi 3 o 5;
f) comunica ai lavoratori interessati tramite il
medico competente le relative annotazioni individuali
contenute nel registro e nella cartella sanitaria e di
rischio di cui all'art. 4, comma 1, lettera q).
4. E' istituito presso l'ISPESL, che ne cura
l'aggiornamento, un registro nazionale dei lavoratori
addetti alle attività che comportano le condizioni di
esposizione di cui all'art. 24, commi 3 o 5.
5. I dati relativi a ciascun singolo lavoratore sono
riservati.
Art.
36. REGISTRO DEI TUMORI
1.
Presso l'ISPESL è istituito un registro dei casi
accertati di asbestosi e di mesotelioma
asbesto-correlati.
2. Gli organi del Servizio sanitario nazionale,
nonché gli istituti previdenziali assicurativi
pubblici e privati trasmettono all'ISPESL copia della
documentazione clinica ovvero anatomopatologica
riguardante ciascun caso di asbestosi e di mesotelioma
asbesto-correlato.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e della sanità, sono determinati
il modello e le modalità di tenuta del registro,
nonché le modalità di trasmissione della
documentazione di cui al comma 2.
Art.
37. ATTIVITÀ VIETATE
1.
E' vietato l'uso dell'amianto in applicazione a
spruzzo.
2. A decorrere dal 1° gennaio 1993 sono vietate le
attività che implicano l'incorporazione di materiali
isolanti o insonorizzati a bassa densità (inferiore a
1 g/cm3)) che contengono amianto. |