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Decreto
Legislativo del Governo n. 277 del 15 agosto 1991
Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n.
82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n.
88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori
contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti
chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma
dell'art. 7 legge 30 luglio 1990, n. 212.
Capo
1 Capo 2
Capo 3 Capo
4 Capo 5
Capo 6 Allegati
Capo
IV - Protezione dei lavoratori contro i rischi di
esposizione al rumore durante il lavoro
ART
38. FINALITÀ
1.
Le norme del presente capo sono dirette alla
protezione dei lavoratori contro i rischi per l'udito
e, laddove sia espressamente previsto, contro i rischi
per la
salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al
rumore durante il lavoro.
Art.
39. DEFINIZIONI
1.
Ai sensi delle presenti norme si intende per:
a) esposizione quotidiana personale di un lavoratore
al rumore (LEP,d), l'esposizione quotidiana personale
di un lavoratore al rumore espressa in dB(A) misurata,
calcolata e riferita ad 8 ore giornaliere.
Essa si esprime con la formula:

Te
= durata quotidiana dell'esposizione personale di un
lavoratore al rumore, ivi compresa la quota
giornaliera di lavoro straordinario;
T0 = 8h = 28800 s;
P0 = 20 µPa;
PA = pressione acustica istantanea ponderata A, in
Pascal, cui è esposta, nell'aria a pressione
atmosferica, una persona che potrebbe o meno spostarsi
da un punto ad un altro del posto di lavoro; tale
pressione si determina basandosi su misurazioni
eseguite all'altezza dell'orecchio della persona
durante il lavoro, preferibilmente in sua assenza,
mediante una tecnica che minimizzi l'effetto sul campo
sonoro.
Se il microfono deve essere situato molto vicino al
corpo, occorre procedere ad opportuni adattamenti per
consentire la determinazione di un campo di pressione
non perturbato equivalente.
L'esposizione quotidiana personale non tiene conto
degli effetti di un qualsiasi mezzo individuale di
protezione;
b) esposizione settimanale professionale di un
lavoratore al rumore (LEP,w), la media settimanale dei
valori quotidiani LEP,d , valutata sui giorni
lavorativi della settimana.
Essa è calcolata mediante la formula:

dove
(LEP,d)k rappresenta i valori di LEP,d per ognuno
degli m giorni di lavoro della settimana considerata.
Art.
40. VALUTAZIONE DEL RISCHIO
1.
Il datore di lavoro procede alla valutazione del
rumore durante il lavoro, al fine di identificare i
lavoratori ed i luoghi di lavoro considerati dai
successivi articoli e di attuare le misure preventive
e protettive, ivi previste. Si applica l'art. 11,
comma 6.
2. Se a seguito della valutazione di cui al comma 1
può fondatamente ritenersi che l'esposizione
quotidiana personale ovvero quella media settimanale,
se quella quotidiana è variabile nell'arco della
settimana, supera il valore di cui all'art. 42, la
valutazione comprende una misurazione effettuata
nell'osservanza dei criteri riportati nell'allegato
VI.
3. La valutazione è programmata ed effettuata ad
opportuni intervalli da personale competente, sotto la
responsabilità del datore di lavoro.
4. I metodi e le strumentazioni utilizzati devono
essere adeguati, considerate in particolare le
caratteristiche del rumore da misurare, la durata
dell'esposizione, i fattori ambientali e le
caratteristiche dell'apparecchio di misura. Essi
devono permettere in ogni caso di stabilire se i
valori indicati ai successivi articoli sono superati.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 3, la
valutazione deve essere comunque nuovamente effettuata
ogni qualvolta vi è un mutamento nelle lavorazioni
che influisce in modo sostanziale sul rumore prodotto
ed ogni qualvolta l'organo di vigilanza lo dispone con
provvedimento motivato.
6. Il datore di lavoro redige e tiene a disposizione
dell'organo di vigilanza un rapporto nel quale sono
indicati i criteri e le modalità di effettuazione
delle valutazioni e sono in particolare riportati gli
elementi di cui ai commi 3 e 4.
7. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono
consultati in ordine a quanto previsto dal comma 3.
Art.
41. MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE, PROCEDURALI
1.
Il datore di lavoro riduce al minimo, in relazione
alle conoscenze acquisite in base al progresso
tecnico, i rischi derivanti dall'esposizione al rumore
mediante misure tecniche, organizzative e procedurali,
concretamente attuabili, privilegiando gli interventi
alla fonte.
2. Nei luoghi di lavoro che possono comportare, per un
lavoratore che vi svolga la propria mansione per
l'intera giornata lavorativa, un'esposizione
quotidiana personale superiore a 90 dBA oppure un
valore della pressione acustica istantanea non
ponderata superiore a 140 dB (200 Pa) è esposta una
segnaletica appropriata.
3. Tali luoghi sono inoltre perimetrati e soggetti ad
una limitazione di accesso qualora il rischio di
esposizione lo giustifichi e tali provvedimenti siano
possibili.
Art.
42. INFORMAZIONE E FORMAZIONE
1.
Nelle attività che comportano un valore
dell'esposizione quotidiana personale di un lavoratore
al rumore superiore a 80 dBA, il datore di lavoro
provvede a che i lavoratori ovvero i loro
rappresentanti vengano informati su:
a) i rischi derivanti all'udito dall'esposizione al
rumore;
b) le misure adottate in applicazione delle presenti
norme;
c) le misure di protezione cui i lavoratori debbono
conformarsi;
d) la funzione dei mezzi individuali di protezione, le
circostanze in cui ne è previsto l'uso e le modalità
di uso a norma dell'art. 43;
e) il significato ed il ruolo del controllo sanitario
di cui all'art. 44 per mezzo del medico competente;
f) i risultati ed il significato della valutazione di
cui all'art. 40.
2. Se le suddette attività comportano un valore
dell'esposizione quotidiana personale al rumore
superiore a 85 dBA, il datore di lavoro provvede a che
i lavoratori ricevano altresì un'adeguata formazione
su:
a) l'uso corretto dei mezzi individuali di protezione
dell'udito;
b) l'uso corretto, ai fini della riduzione al minimo
dei rischi per l'udito, degli utensili, macchine,
apparecchiature che, utilizzati in modo continuativo,
producono un'esposizione quotidiana personale di un
lavoratore al rumore pari o superiore a 85 dBA.
Art.
43. USO DEI MEZZI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE DELL'UDITO
1.
Il datore di lavoro fornisce i mezzi individuali di
protezione dell'udito a tutti i lavoratori la cui
esposizione quotidiana personale può verosimilmente
superare 85 dBA.
2. I mezzi individuali di protezione dell'udito sono
adattati al singolo lavoratore ed alle sue condizioni
di lavoro, tenendo conto della sicurezza e della
salute.
3. I mezzi individuali di protezione dell'udito sono
considerati adeguati ai fini delle presenti norme se,
correttamente usati, mantengono un livello di rischio
uguale od inferiore a quello derivante da
un'esposizione quotidiana personale di 90 dBA.
4. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 41, comma 1,
i lavoratori la cui esposizione quotidiana personale
supera 90 dBA devono utilizzare i mezzi individuali di
protezione dell'udito fornitigli dal datore di lavoro.
5. Se l'applicazione delle misure di cui al comma 4
comporta rischio di incidente, a questo deve ovviarsi
con mezzi appropriati;
6. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono
consultati per la scelta dei modelli dei mezzi di cui
al comma 1.
Art.
44. CONTROLLO SANITARIO
1.
I lavoratori la cui esposizione quotidiana personale
al rumore supera 85 dBA, indipendentemente dall'uso di
mezzi individuali di protezione, sono sottoposti a
controllo sanitario.
2. Detto controllo comprende:
a) una visita medica preventiva, integrata da un esame
della funzione uditiva eseguita nell'osservanza dei
criteri riportati nell'allegato VII, per accertare
l'assenza di controindicazioni al lavoro specifico ai
fini della valutazione dell'idoneità dei lavoratori;
b) visite mediche periodiche, integrate dall'esame
della funzione uditiva, per controllare lo stato di
salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di
idoneità. Esse devono tenere conto, oltre che
dell'esposizione, anche della sensibilità acustica
individuale. La prima di tali visite è effettuata non
oltre un anno dopo la visita preventiva.
3. La frequenza delle visite successive è stabilita
dal medico competente. Gli intervalli non possono
essere comunque superiori a due anni per lavoratori la
cui esposizione quotidiana personale non supera 90 dBA
e ad un anno nei casi di esposizione quotidiana
personale superiore a 90 dBA, di cui agli articoli 47
e 48.
4. Il controllo sanitario è esteso ai lavoratori la
cui esposizione quotidiana personale sia compresa tra
80 dBA e 85 dBA qualora i lavoratori interessati ne
facciano richiesta e il medico competente ne confermi
l'opportunità, anche al fine di individuare eventuali
effetti extrauditivi.
5. Il datore di lavoro, in conformità al parere del
medico competente, adotta misure preventive e
protettive per singoli lavoratori, al fine di favorire
il recupero audiologico. Tali misure possono
comprendere la riduzione dell'esposizione quotidiana
personale del lavoratore, conseguita mediante
opportune misure organizzative.
6. Contro le misure adottate nei loro riguardi i
lavoratori interessati dalle disposizioni di cui al
comma 5 possono inoltrare ricorso all'organo di
vigilanza entro trenta giorni, informandone per
iscritto il datore di lavoro.
7. L'organo di vigilanza provvede a norma dell'art. 8,
comma 1.
Art.
45. SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE
1.
Se nonostante l'applicazione delle misure di cui
all'art. 41, comma 1, l'esposizione quotidiana
personale di un lavoratore al rumore risulta superiore
a 90 dBA od il valore della pressione acustica
istantanea non ponderata risulta superiore a 140 dB
(200Pa), il datore di lavoro comunica all'organo di
vigilanza, entro trenta giorni dall'accertamento del
superamento, le misure tecniche ed organizzative
applicate in conformità al comma 1 dell'art. 41,
informando i lavoratori ovvero i loro rappresentanti.
Art.
46. NUOVE APPARECCHIATURE, NUOVI IMPIANTI E
RISTRUTTURAZIONI
1.
La progettazione, la costruzione e la realizzazione di
nuovi impianti, macchine ed apparecchiature, gli
ampliamenti e le modifiche sostanziali di fabbriche ed
impianti esistenti avvengono in conformità all'art.
41, comma 1.
2. I nuovi utensili, macchine e apparecchiature
destinati ad essere utilizzati durante il lavoro che
possono provocare ad un lavoratore che li utilizzi in
modo appropriato e continuativo un'esposizione
quotidiana personale al rumore pari o superiore ad 85
dBA sono corredati da un'adeguata informazione
relativa al rumore prodotto nelle normali condizioni
di utilizzazione ed ai rischi che questa comporta.
3. Il datore di lavoro privilegia, all'atto
dell'acquisto di nuovi utensili, macchine,
apparecchiature, quelli che producono, nelle normali
condizioni di funzionamento, il più basso livello di
rumore.
Art.
47. LAVORAZIONI CHE COMPORTANO VARIAZIONI
CONSIDEREVOLI DELL'ESPOSIZIONE QUOTIDIANA PERSONALE
1.
Laddove le caratteristiche intrinseche di un posto di
lavoro comportano una variazione notevole
dell'esposizione quotidiana di un lavoratore al rumore
da una giornata lavorativa all'altra, il datore di
lavoro può richiedere, per lavoratori che svolgono
particolari compiti, deroghe all'applicazione del
disposto dell'art. 43, a condizione che adeguati
controlli mostrino che la media settimanale dei valori
quotidiani di esposizione del lavoratore al rumore non
supera il valore di 90 dBA.
2. La richiesta di deroga è inoltrata all'organo di
vigilanza corredata da una descrizione della mansione
svolta, con una indicazione dei valori
dell'esposizione quotidiana personale che questa
comporta e da una relazione del medico competente,
contenente anche una valutazione degli esami della
funzione uditiva.
3. Qualora l'organo di vigilanza non rilasci
prescrizioni entro trenta giorni dalla ricezione della
documentazione di cui al comma 2, il datore di lavoro
può usufruire della deroga di cui al comma 1, fermo
restando la sua responsabilità per quanto riguarda
l'osservanza delle disposizioni di cui al presente
decreto.
Art.
48. DEROGHE PER SITUAZIONI LAVORATIVE PARTICOLARI
1.
Il datore di lavoro può richiedere deroghe:
a) all'applicazione dell'art. 43, per situazioni
eccezionali, nelle quali non sia possibile mediante
misure tecniche ovvero organizzative, ivi compresa la
riduzione del tempo di esposizione, ridurre
l'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al
di sotto di 90 dBA anche con l'uso dei mezzi
individuali di protezione di cui allo stesso art. 43;
b) all'applicazione dell'art. 43, per lavoratori che
svolgono compiti particolari, che comportano
un'esposizione quotidiana personale superiore a 90 dBA
se l'applicazione di detta misura provoca un
aggravamento complessivo del rischio per la salute e
la sicurezza dei lavoratori considerati e non è
possibile evitare tale rischio con altri mezzi.
2. Le richieste di deroga sono inviate al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, ovvero al
Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato per ciò che attiene alle attività
estrattive, e comprendono:
a) per i casi di cui al comma 1, lettera a):
1) la descrizione dell'attività lavorativa;
2) le misure preventive e protettive previste;
3) i mezzi individuali di protezione dell'udito da
utilizzare;
4) l'esposizione quotidiana personale dei lavoratori
interessati;
5) la certificazione del medico competente, contenente
anche una valutazione degli esami della funzione
uditiva dei lavoratori interessati;
b) per i casi di cui al comma 1, lettera b):
1) la descrizione delle mansioni che comportano la
esposizione anomala, con la specificazione delle cause
che determinano un aggravamento del rischio
complessivo in caso di utilizzazione dei mezzi
personali di protezione:
2) le misure previste per ridurre, per quanto
possibile, il rischio complessivo;
3) l'esposizione quotidiana personale dei lavoratori
interessati;
4) la certificazione del medico competente, contenente
anche una valutazione degli esami della funzione
uditiva dei lavoratori interessati.
3. La concessione delle deroghe di cui al comma 1,
lettere a) e b), è condizionata dall'intensificazione
del controllo sanitario da parte del medico
competente.
4. Le deroghe sono concesse dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con i Ministri
della sanità e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita la commissione consultiva
per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del
lavoro di cui all'art. 393 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 . Per le
attività estrattive le deroghe sono concesse dal
Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con i Ministri della
sanità e del lavoro e della previdenza sociale,
sentito il Consiglio superiore delle miniere. Tali
deroghe sono comunicate al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale per la compilazione del
prospetto di cui al comma 6.
5. L'accertamento del venir meno di una delle
condizioni previste per le deroghe di cui al comma 1,
lettere a) e b), comporta la revoca nella stessa forma
di cui al comma 4.
6. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
trasmette ogni due anni alla Commissione delle
Comunità europee il prospetto globale delle deroghe
concesse ai sensi del presente articolo.
Art.
49. REGISTRAZIONE DELL'ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI
1.
I lavoratori che svolgono le attività di cui all'art.
41 sono iscritti nel registro di cui all'art. 4, comma
1, lettera q).
2. Il registro di cui sopra è istituito ed aggiornato
dal datore di lavoro che ne cura la tenuta.
3. Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL
e alla USL competente per territorio, cui comunica,
ogni tre anni e comunque ogni qualvolta l'ISPESL
medesimo ne faccia richiesta, le variazioni
intervenute;
b) consegna, a richiesta, all'organo di vigilanza ed
all'Istituto superiore di sanità copia del predetto
registro;
c) comunica all'ISPESL e alla USL competente per
territorio la cessazione del rapporto di lavoro, con
le variazioni sopravvenute dall'ultima comunicazione;
d) consegna all'ISPESL e alla USL competente per
territorio, in caso di cessazione di attività
dell'impresa, il registro di cui al comma 1;
e) richiede all'ISPESL e alla USL competente per
territorio copia delle annotazioni individuali in caso
di assunzione di lavoratori che abbiano in precedenza
esercitato attività che comportano le condizioni di
esposizione di cui all'art. 41;
f) comunica ai lavoratori interessati tramite il
medico competente le relative annotazioni individuali
contenute nel registro e nella cartella sanitaria e di
rischio, di cui all'art. 4, comma 1, lettera q).
4. I dati relativi a ciascun singolo lavoratore sono
riservati. |