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Decreto
Legislativo del Governo n. 277 del 15 agosto 1991
Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n.
82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n.
88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori
contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti
chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma
dell'art. 7 legge 30 luglio 1990, n. 212.
Capo
1 Capo 2
Capo 3 Capo
4 Capo 5
Capo 6 Allegati
Capo
VI - Disposizioni transitorie e finali
Art.
55. ESERCIZIO DELL'ATTIVITĄ DI MEDICO COMPETENTE
1.
I laureati in medicina e chirurgia che, pur non
possedendo i requisiti di cui all'art. 3, comma 1,
lettera c), alla data di entrata in vigore del
presente decreto abbiano svolto l'attivitą di medico
del lavoro per almeno quattro anni, sono autorizzati
ad esercitare la funzione di medico competente.
2. L'esercizio della funzione di cui al comma 1 č
subordinato alla presentazione, all'assessorato
regionale alla sanitą territorialmente competente, di
apposita domanda corredata dalla documentazione
comprovante lo svolgimento dell'attivitą di medico
del lavoro per almeno quattro anni.
3. La domanda č presentata entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
L'assessorato alla sanitą provvede entro novanta
giorni dalla data di ricezione della domanda stessa.
Art.
56. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1.
Sino al decorso del termine di cui agli articoli 11,
comma 6, 24, comma 1, e 40, comma 1, i datori di
lavoro e i dirigenti sono tenuti ad adottare le misure
necessarie ad evitare un incremento anche temporaneo
dell'esposizione dei lavoratori al piombo, alla
polvere proveniente dall'amianto o dai materiali
contenenti amianto, ed al rumore.
Art.
57. TERMINE PER L'ADOZIONE DEI DECRETI DEL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
1.
In prima applicazione i decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui agli articoli 4, comma
1, lettera d), 30, comma 4, 34, comma 8, e 36, comma
3, sono adottati entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
Art.
58. ALTRI AGENTI NOCIVI
1.
L'esposizione dei lavoratori alle radiazioni
ionizzanti resta disciplinata dalle norme speciali
vigenti.
2. Per quanto non espressamente o diversamente
disciplinato, per gli agenti di cui ai capi II, III o
IV, si applicano le norme vigenti ed in particolare
quelle contenute nel del decreto n. 303 del Presidente
della Repubblica 19 marzo 1956.
3. Le disposizioni per la tutela della salute e per la
sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti
dall'esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici
non disciplinati dal presente decreto sono adottate:
a) in conformitą alle misure di cui all'art. 4
tenendo conto della natura dell'agente, delle
conoscenze tecnico-scientifiche disponibili,
dell'intensitą e durata dell'esposizione e della
gravitą del rischio e prevedendo la fissazione di
divieti parziali o totali quando il ricorso agli altri
mezzi disponibili non consenta una protezione
sufficiente;
b) tenendo conto, nella fissazione del valore limite
di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del valore
limite indicativo fissato dalla CEE;
c) stabilendo la conformitą delle modalitą e dei
metodi di misurazione e campionatura dell'agente a
quelli previsti dall'allegato VIII e prevedendone la
modifica nei termini di cui all'art. 4, comma 1,
lettera d).
4. L'adozione delle disposizioni di cui al comma 3
avviene previa consultazione delle organizzazioni dei
datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente
rappresentative a livello nazionale.
Art.
59. ABROGAZIONI
1.
Sono abrogate tutte le norme incompatibili con quelle
contenute nel presente decreto. In particolare:
a) limitatamente all'esposizione al piombo, non si
applicano gli articoli 4, 5, 18, terzo comma, 19 e 20
del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 303 . Č soppressa, inoltre, la voce
"piombo" nella tabella allegata al suddetto
decreto;
b) limitatamente all'esposizione alla polvere
proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti
amianto, non si applicano gli articoli 4, 5, 18, terzo
comma, 19 e 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n 303.
Esse abrogano, inoltre, il decreto del 16 ottobre
1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del
29 novembre 1986: "Integrazione delle norme del
decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959,
n. 128, in materia di controllo dell'aria ambiente
nelle attivitą estrattive dell'amianto";
c) limitatamente all'esposizione al rumore, non si
applicano gli articoli 4 e 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303;
limitatamente al danno uditivo non si applica l'art.
24 dello stesso decreto; la voce rumori nella tabella
allegata al suddetto decreto č soppressa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarą inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. Č fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. |