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Gazzetta Ufficiale N. 198 del 27
Agosto 2003
DECRETO LEGISLATIVO 8 luglio
2003, n.235
Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai
requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso
delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare
l'articolo 1, commi 1, 3 e 5;
Vista la direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 giugno 2001, che modifica la
direttiva 89/655/CE del Consiglio relativa ai
requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso
delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori
durante il lavoro;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei
Ministri, adottate nelle riunioni del 12 marzo e del
23 maggio 2003;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 3 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze, della salute, delle attività produttive e per
gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. All'articolo 89, comma 2, del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni,
di seguito denominato «decreto legislativo», sono
apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) dopo le parole: «36, comma 8-ter,»,
sono inserite le seguenti: «36-bis, commi 5, 6;
36-ter; 36-quater, commi 5 e 6; 36-quinquies, comma
2,»;
b) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis)
con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro
258
a euro 1.032 per la violazione degli articoli 36-bis,
commi 1, 2, 3, 4 e 7, 36-ter, 36-quater, commi 1, 3 e
4, 36-quinquies, comma 1.».
2. All'articolo 1, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché
dalle disposizioni del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee).
Note al titolo:
- Il testo della direttiva 2001/45/CE (Direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa ai
requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso
delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori
durante il lavoro. Seconda direttiva particolare ai
sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Comunità europea 19 luglio 2001, n. L 195.
- Il testo della direttiva 89/655/CEE (Direttiva del
Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e
di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da
parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda
direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo
1 della direttiva 89/391/CEE) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Comunità europea 30 dicembre
1989, n. L 393.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 76 della Costituzione e' il
seguente:
«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non
può essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e
soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi
valore di legge e i regolamenti.
- Il testo dell'art. 1, commi 1, 3 e 5 della legge 1°
marzo 2002, n. 39 (Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunità europee. Legge comunitaria 2001), e' il
seguente:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitari). –
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine
di un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i decreti legislativi recanti le norme
occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese
negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. (Omissis).
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B nonché, qualora sia previsto il ricorso
a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione
delle direttive elencate nell'allegato A, sono
trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri
previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica perché su di essi sia
espresso, entro quaranta giorni dalla data di
trasmissione, il parere dei competenti organi
parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono
emanati anche in mancanza del parere. Qualora il
termine previsto per il parere dei competenti organi
parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di
novanta giorni.
4. (Omissis).
5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117,
quinto comma, della Costituzione, i decreti
legislativi eventualmente adottati nelle materie di
competenza legislativa regionale e provinciale entrano
in vigore, per le regioni e province autonome nelle
quali non sia ancora in vigore la propria normativa di
attuazione, alla data di scadenza del termine
stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa
comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere
dalla data di entrata in vigore della normativa di
attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.».
- Per i riferimenti della citata direttiva 2001/45/CE
si veda nota al titolo.
- Il testo del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE,
89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,
90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42,
98/24 e 99/38 riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il
lavoro), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n. 265,
supplemento ordinario.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 89, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 626 del 1994, come modificato dal
presente
decreto, e' il seguente:
«Art. 89 (Contravvenzioni commesse dai datori di
lavoro e dai dirigenti). –
1. (Omissis).
2. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione
degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l),
n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed e) e
4; 15, comma 1; 22, commi da 1 a 5; 30, commi 3, 4, 5
e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 4-bis,
4-ter, 4-quater e 5; 36, comma 8-ter, 36-bis, commi 5,
6; 36-ter; 36-quater, commi 5 e 6; 36-quinquies, comma
2; 38; 41; 43, commi 3, 4, lettere a), b), d) e g) e
5; 48; 49, comma 2; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e
4; 56, comma 2; 58; 72-quater, commi da 1 a 3, 6 e 7;
72-sexies; 72-septies; 72-novies, commi 1, 3, 4 e 5;
72-decies, comma 7; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1;
66, comma 2; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1, 2 e 5,
lettera b); 77, comma 1; 78, comma 2; 79; 80, comma 1;
81, commi 2 e 3; 82; 83; 85, comma 2; 86, commi 1 e 2;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda
da lire un milione a lire cinque milioni per la
violazione degli articoli 4, commi 4, lettere b) e c),
5, lettere c), f), g), i), m) e p); 7, commi 1 e 3; 9,
comma 2; 10; 12, comma 1, lettere a), b) e c); 21; 37;
43, comma 4, lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56,
comma 1; 57; 72-octies, commi 1, 2 e 3, 72-decies,
commi 1, 2, 3, e 5; 66, commi 1 e 4; 67, comma 3; 70,
comma 1; 76, commi 1, 2 e 3; 77, comma 4; 84, comma 2;
85, commi 1 e 4; 87, commi 1 e 2; b-bis) con l'arresto
fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 258 a euro
1.032 per la violazione degli articoli 36-bis, commi
1, 2, 3, 4, 7; 36-ter; 36-quater, commi 1, 3, 4;
36-quinquies, comma 1.».
- Il testo dell'art. 1, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164
(Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzioni), come modificato dal presente
decreto, e' il seguente: «Art. 1 (Attività). - La
prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle
costruzioni e' regolata dalle norme del presente
decreto e, per gli argomenti non espressamente
disciplinati, da quelle del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, nonché dalle
disposizioni del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni.».
Art. 2.
1. Al titolo del decreto legislativo dopo le parole:
«99/38/CE» sono aggiunte le seguenti: «2001/45/CE».
Nota all'art. 2:
- Il testo del titolo del citato decreto legislativo
n. 626 del 1994, come modificato dal presente decreto,
e' il seguente:
«Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,
90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42,
98/24, 99/38 e 2001/45/CE riguardanti il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori durante
il lavoro».
Art. 3.
1. Il presente decreto determina i requisiti minimi di
sicurezza e salute per l'uso delle attrezzature di
lavoro per l'esecuzione di lavori temporanei in quota.
Art. 4.
1. All'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo,
dopo la lettera c) viene aggiunta la seguente:
«c-bis) lavoro in quota: attività lavorativa che
espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota
posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano
stabile».
Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 34, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 626 del 1994, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 34 (Definizioni). - 1. Agli effetti delle
disposizioni di cui al presente titolo si intendono
per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina,
apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere
usato durante il lavoro;
b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi
operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di
lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio,
l'impiego, il trasporto, la riparazione, la
trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo
smontaggio;
c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero
in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella
quale la presenza di un lavoratore costituisce un
rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;
c-bis) lavoro in quota: attività lavorativa che espone
il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta
ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano
stabile.».
Art. 5.
1. Dopo l'articolo 36 del decreto legislativo, sono
aggiunti i seguenti:
«Art. 36-bis (Obblighi del datore di lavoro nell'uso
di attrezzature per lavori in quota). - 1. Il datore
di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in
quota non possono essere eseguiti in condizioni di
sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a
partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le
attrezzature di lavoro più idonee a garantire e
mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità
ai seguenti criteri:
a) priorità alle misure di protezione collettiva
rispetto alle misure di protezione individuale;
b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti
alla natura dei lavori da eseguire, alle
sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva
di rischi.
2. Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di
sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in
quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al
dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di
accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso
di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di
accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e
viceversa non deve comportare rischi ulteriori di
caduta.
3. Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata
una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo
nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro
considerate più sicure non e' giustificato a causa del
limitato livello di rischio e della breve durata di
impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei
siti che non può modificare.
4. Il datore di lavoro dispone affinché siano
impiegati sistemi di accesso e di posizionamento
mediante funi alle quali il lavoratore e' direttamente
sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito
della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro
può essere effettuato in condizioni di sicurezza e
l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro
considerata più sicura non e' giustificato a causa
della breve durata di impiego e delle caratteristiche
esistenti dei siti che non può modificare. Lo stesso
datore di lavoro prevede l'impiego di un sedile munito
di appositi accessori in funzione dell'esito della
valutazione dei rischi ed, in particolare, della
durata dei lavori e dei vincoli di carattere
ergonomico.
5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di
attrezzature di lavoro adottate in base ai commi
precedenti, individua le misure atte a minimizzare i
rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in
questione, prevedendo, ove necessario, l'installazione
di dispositivi di protezione contro le cadute. I
predetti dispositivi devono presentare una
configurazione ed una resistenza tali da evitare o da
arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da
prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei
lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva
contro le cadute possono presentare interruzioni
soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli
o a gradini.
6. Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di
un lavoro di natura particolare richiede
l'eliminazione temporanea di un dispositivo di
protezione collettiva contro le cadute, adotta misure
di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro e'
eseguito previa adozione di tali misure. Una volta
terminato definitivamente o temporaneamente detto
lavoro di natura particolare, i dispositivi di
protezione collettiva contro le cadute devono essere
ripristinati.
7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in
quota soltanto se le condizioni meteorologiche non
mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei
lavoratori.
Art. 36-ter (Obblighi del datore di lavoro relativi
all'impiego delle scale a pioli).
1. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli
siano sistemate in modo da garantire la loro
stabilita' durante l'impiego e secondo i seguenti
criteri:
a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un
supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e
immobile, in modo da garantire la posizione
orizzontale dei pioli;
b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate
in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in
maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi
movimento di oscillazione;
c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli
portatili, durante il loro uso, deve essere impedito
con fissaggio della parte superiore o inferiore dei
montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o
ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia
equivalente;
d) le scale a pioli usate per l'accesso devono essere
tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di
accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una
presa sicura;
e) le scale a pioli composte da piu' elementi
innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo
da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi;
f) le scale a pioli mobili devono essere fissate
stabilmente prima di accedervi.
2. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli
siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori
di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di
una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano
di pesi su una scala a pioli non deve precludere una
presa sicura.
Art. 36-quater (Obblighi del datore di lavoro relativi
all'impiego dei ponteggi).
1. Il datore di lavoro procede alla redazione di un
calcolo di resistenza e di stabilità e delle
corrispondenti configurazioni di impiego, se nella
relazione di calcolo del ponteggio scelto non sono
disponibili specifiche configurazioni strutturali con
i relativi schemi di impiego.
2. Il datore di lavoro e' esonerato dall'obbligo di
cui al comma 1, se provvede all'assemblaggio del
ponteggio in conformità ai capi IV, V e VI del decreto
del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n.
164.
3. Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di
persona competente un piano di montaggio, uso e
smontaggio, in funzione della complessità del
ponteggio scelto. Tale piano può assumere la forma di
un piano di applicazione generalizzata integrato da
istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi
speciali costituenti il ponteggio, ed e' messo a
disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e
dei lavoratori interessati.
4. Il datore di lavoro assicura che:
a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di un
ponteggio e' impedito tramite fissaggio su una
superficie di appoggio, o con un dispositivo
antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di
efficacia equivalente;
b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio
hanno una capacità portante sufficiente;
c) il ponteggio e' stabile;
d) dispositivi appropriati impediscono lo spostamento
involontario dei ponteggi su ruote durante
l'esecuzione dei lavori in quota;
e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli
impalcati di un ponteggio sono idonee alla natura del
lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare
e tali da consentire un'esecuzione dei lavori e una
circolazione sicure;
f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi e' tale
da impedire lo spostamento degli elementi componenti
durante l'uso, nonché la presenza di spazi vuoti
pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli
impalcati e i dispositivi verticali di protezione
collettiva contro le cadute.
5. Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le
parti di ponteggio non pronte per l'uso, in
particolare durante le operazioni di montaggio,
smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di
avvertimento di pericolo generico ai sensi del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 493, e delimitandole
con elementi materiali che impediscono l'accesso alla
zona di pericolo.
6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano
montati, smontati o trasformati sotto la sorveglianza
di un preposto e ad opera di lavoratori che hanno
ricevuto una formazione adeguata e mirata alle
operazioni previste.
7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere
teorico-pratico e deve riguardare:
a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio
o trasformazione del ponteggio;
b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio,
smontaggio o trasformazione del ponteggio con
riferimento alla legislazione vigente;
c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di
persone o di oggetti;
d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle
condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla
sicurezza del ponteggio;
e) le condizioni di carico ammissibile;
f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni
di montaggio, smontaggio o trasformazione possono
comportare.
8. In sede di Conferenza Stato-Regioni e province
autonome sono individuati i soggetti formatori, la
durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di
validità dei corsi.
9. I lavoratori che alla data di entrata in vigore del
presente decreto hanno svolto per almeno due anni
attività di montaggio smontaggio o trasformazione di
ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi di
formazione di cui al comma 8 entro i due anni
successivi alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
10. I preposti che alla data di entrata in vigore del
presente decreto hanno svolto per almeno tre anni
operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione
di ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi di
formazione di cui al comma 8 entro i due anni
successivi alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Art. 36-quinquies (Obblighi dei datori di lavoro
concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di
posizionamento mediante funi). - 1. Il datore di
lavoro impiega sistemi di accesso e di posizionamento
mediante funi in conformità ai seguenti requisiti:
a) sistema comprendente almeno due funi ancorate
separatamente, una per l'accesso, la discesa e il
sostegno (fune di lavoro) e l'altra con funzione di
dispositivo ausiliario (fune di sicurezza). E' ammesso
l'uso di una fune in circostanze eccezionali in cui
l'uso di una seconda fune rende il lavoro piu'
pericoloso e se sono adottate misure adeguate per
garantire la sicurezza;
b) lavoratori dotati di un'adeguata imbracatura di
sostegno collegata alla fune di sicurezza;
c) fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di
ascesa e discesa e dotata di un sistema autobloccante
volto a evitare la caduta nel caso in cui
l'utilizzatore perda il controllo dei propri
movimenti. La fune di sicurezza deve essere munita di
un dispositivo mobile contro le cadute che segue gli
spostamenti del lavoratore;
d) attrezzi ed altri accessori utilizzati dai
lavoratori, agganciati alla loro imbracatura di
sostegno o al sedile o ad altro strumento idoneo;
e) lavori programmati e sorvegliati in modo adeguato,
anche al fine di poter immediatamente soccorrere il
lavoratore in caso di necessità. Il programma dei
lavori definisce un piano di emergenza, le tipologie
operative, i dispositivi di protezione individuale, le
tecniche e le procedure operative, gli ancoraggi, il
posizionamento
degli operatori, i metodi di accesso, le squadre di
lavoro e gli attrezzi di lavoro;
f) il programma di lavoro deve essere disponibile
presso i luoghi di lavoro ai fini della verifica da
parte dell'organo di vigilanza competente per
territorio di compatibilità ai criteri di cui
all'articolo 36-bis, commi 1 e 2.
2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori
interessati una formazione adeguata e mirata alle
operazioni previste, in particolare in materia di
procedure di salvataggio.
3. La formazione di cui al comma 2 ha carattere
teorico-pratico e deve riguardare:
a) l'apprendimento delle tecniche operative e dell'uso
dei dispositivi necessari;
b) l'addestramento specifico sia su strutture
naturali, sia su manufatti;
c) l'utilizzo dei dispositivi di protezione
individuale, loro caratteristiche tecniche,
manutenzione, durata e conservazione;
d) gli elementi di primo soccorso;
e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e
protezione;
f) le procedure di salvataggio.
4. In sede di Conferenza Stato-Regioni e province
autonome saranno individuati i soggetti formatori, la
durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di
validità dei corsi.
5. I lavoratori che alla data di entrata in vigore del
presente decreto hanno svolto per almeno 2 anni
attività con impiego di sistemi di accesso e
posizionamento mediante funi devono partecipare ai
corsi di formazione di cui al comma 4 entro i due anni
successivi alla data di entrata in vigore del presente
decreto.».
Art. 6.
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117,
quinto comma, della Costituzione le norme del presente
decreto afferenti a materie di competenza legislativa
delle regioni e delle province autonome di Trento e
Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al
recepimento della direttiva 2001/45 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, si
applicano sino alla data di entrata in vigore della
normativa di attuazione di ciascuna regione e
provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dei principi
fondamentali desumibili dal presente decreto.
Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 117, quinto comma della
Costituzione, e' il seguente:
«Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano
alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e
all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura
stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalità di
esercizio del potere sostitutivo in caso di
inadempienza.».
- Per i riferimenti della citata direttiva 2001/45 si
veda la nota al titolo.
Art. 7.
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in
vigore il 19 luglio 2005.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 luglio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Frattini, Ministro degli affari esteri Castelli,
Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Sirchia, Ministro della salute
Marzano, Ministro delle attività produttive
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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