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D. Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25
Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e
della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti
chimici durante il lavoro.
(Supplemento n. 40/L alla G. U. n. 57 dell’8 marzo 2002)
Art. 1.
1. Il titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo
19 marzo 1996, n. 242, d’ora in avanti denominato: “decreto legislativo n. 626/94”, è sostituito dal
seguente: “Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24 e 99/38
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro”.
Art. 2
1. Al titolo VII del decreto legislativo n. 626/94 è aggiunto il seguente:
"Titolo VII-bis
PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI”
Art. 60-bis (Campo di applicazione).
1. Il presente titolo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la
salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul
luogo di lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa che comporti la presenza di agenti
chimici.
2. I requisiti individuati dal presente titolo si applicano a tutti gli agenti chimici pericolosi che sono
presenti sul luogo di lavoro, fatte salve le disposizioni relative agli agenti chimici per i quali
valgono provvedimenti di protezione radiologica regolamentati dal decreto legislativo n. 230 del
1995, e successive modifiche.
3. Per gli agenti cancerogeni sul lavoro, si applicano le disposizioni del presente titolo, fatte salve le
disposizioni specifiche contenute nel titolo VII del decreto legislativo n. 626/94, come modificato
dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 66.
4. Le disposizioni del presente titolo si applicano altresì al trasporto di agenti chimici pericolosi,
fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei decreti ministeriali 4 settembre 1996, 15 maggio
1997, 28 settembre 1999 e decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, di attuazione della direttiva
94/55/CE, nelle disposizioni del codice IMDG del codice IBC e nel codice IGC, quali definite
dall’articolo 2 della direttiva 93/75/CEE, nelle disposizioni dell’accordo europeo relativo al
trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN) e del regolamento per
il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), quali incorporate nella normativa
comunitaria e nelle istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di merci pericolose emanate alla data
del 25 maggio 1998.
5. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle attività comportanti esposizione ad
amianto che restano disciplinate dalla normativa specifica.
Art. 60-ter (Definizioni)
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato
naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi
attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato;
b) agenti chimici pericolosi:
1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3
febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche, nonché gli agenti che corrispondono ai
criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse
le sostanze pericolose solo per l’ambiente;
2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 16 luglio
1998, n. 285, e successive modifiche, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di
classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati
pericolosi solo per l’ambiente;
3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai punti 1) e 2),
possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro
proprietà chimico-fisiche chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o
presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore
limite di esposizione professionale;
c) attività che comporta la presenza di agenti chimici: ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati
agenti chimici, o se ne prevede l’utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la
manipolazione, l’immagazzinamento, il trasporto o l’eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che
risultino da tale attività lavorativa;
d) valore limite di esposizione professionale: se non diversamente specificato, il limite della
concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell’aria all’interno della zona di
respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento; un primo elenco
di tali valori è riportato nell’allegato VIII-ter;
e) valore limite biologico: il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o
di un indicatore di effetto, nell’appropriato mezzo biologico; un primo elenco di tali valori è
riportato nell’allegato VIII-quater;
f) sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione
dell’esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro;
g) pericolo: la proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi;
h) rischio: la probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o
esposizione.
Art. 60-quater (Valutazione dei rischi)
1. Nella valutazione di cui all’art. 4, il datore di lavoro determina, preliminarmente l’eventuale
presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in
particolare:
a) le loro proprietà pericolose;
b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore tramite la
relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52
e 16 luglio 1998, n. 285 e successive modifiche;
c) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione;
d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità
degli stessi;
e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco è
riportato negli allegati VIII-ter ed VIII-quater;
f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.
2. Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali misure sono state adottate ai sensi
dell’articolo 60-quinquies e, ove applicabile, dell’articolo 60-sexies. Nella valutazione medesima
devono essere incluse le attività, ivi compresa la manutenzione, per le quali è prevedibile la
possibilità di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la
salute e la sicurezza, anche dopo che sono state adottate tutte le misure tecniche.
3. Nel caso di attività lavorative che comportano l’esposizione a più agenti chimici pericolosi, i
rischi sono valutati in base al rischio che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici.
4. Fermo restando quanto previsto dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 16 luglio 1998, n.
285, e successive modifiche, il fornitore o il produttore di agenti chimici pericolosi è tenuto a
fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa
valutazione del rischio.
5. La valutazione del rischio può includere la giustificazione che la natura e l’entità dei rischi
connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono non necessaria un’ulteriore valutazione
maggiormente dettagliata dei rischi.
6. Nel caso di un’attività nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, la valutazione
dei rischi che essa presenta e l’attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte
preventivamente. Tale attività comincia solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi
che essa presenta e all’attuazione delle misure di prevenzione.
7. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di notevoli
mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica
ne mostrino la necessità.
Art. 60-quinquies (Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, devono essere eliminati i rischi derivanti da
agenti chimici pericolosi o ridotti al minimo mediante le seguenti misure:
a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;
b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione
adeguate;
c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;
d) riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’esposizione;
e) misure igieniche adeguate;
f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle
necessità della lavorazione;
g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella
manipolazione, nell’immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici
pericolosi nonchè dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.
2. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un
agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul
luogo di lavoro, vi è solo un rischio moderato per la sicurezza e la salute dei lavoratori e che le
misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli
articoli 60-sexies, 60-septies, 60-decies, 60-undecies.
Art. 60-sexies (Misure specifiche di protezione e di prevenzione).
1. Il datore di lavoro, sulla base dell’attività e della valutazione dei rischi di cui all’articolo 60-bis,
provvede affinché il rischio sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione, qualora la natura
dell’attività lo consenta, con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono o sono
meno pericolosi per la salute dei lavoratori. Quando la natura dell’attività non consente di eliminare
il rischio attraverso la sostituzione il datore di lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante
l’applicazione delle seguenti misure nell’indicato ordine di priorità:
a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici,
nonché uso di attrezzature e materiali adeguati;
b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio;
c) misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora non
si riesca a prevenire con altri mezzi l’esposizione;
d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli 60-decies e 60-undecies.
2. Salvo che non possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di
prevenzione e di protezione, il datore di lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate
le condizioni che possono influire sull’esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli
agenti che possono presentare un rischio per la salute, con metodiche standardizzate di cui è
riportato un elenco non esaustivo nell’allegato VIII-sexties o in loro assenza, con metodiche
appropriate o con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi
rappresentativi dell’esposizione in termini spazio temporali.
3. Se è stato superato un valore limite di esposizione professionale stabilito dalla normativa vigente
il datore di lavoro identifica e rimuove le cause dell’evento, adottando immediatamente le misure
appropriate di prevenzione e protezione.
4. I risultati delle misurazioni di cui al comma 2 sono allegati ai documenti di valutazione dei rischi
e resi noti ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro tiene conto delle
misurazioni effettuate ai sensi del comma 2 per l’adempimento degli obblighi conseguenti alla
valutazione dei rischi di cui all’articolo 60-quater. Sulla base della valutazione dei rischi e dei
principi generali di prevenzione e protezione, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e
organizzative adeguate alla natura delle operazioni, compresi l’immagazzinamento, la
manipolazione e l’isolamento di agenti chimici incompatibili fra di loro; in particolare, il datore di
lavoro previene sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze
infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili.
5. Laddove la natura dell’attività lavorativa non consenta di prevenire sul luogo di lavoro la
presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze
chimicamente instabili, il datore di lavoro deve in particolare:
a) evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni, o
l’esistenza di condizioni avverse che potrebbero provocare effetti fisici dannosi ad opera di
sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili;
b) limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative previste dalla normativa
vigente, gli effetti pregiudizievoli sulla salute e la sicurezza dei lavoratori in caso di
incendio o di esplosione dovuti all’accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi
derivanti da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili;
6. Il datore di lavoro mette e disposizione attrezzature di lavoro ed adotta sistemi di protezione
collettiva ed individuale conformi alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti, in
particolare per quanto riguarda l’uso dei suddetti mezzi in atmosfere potenzialmente esplosive.
7. Il datore di lavoro adotta misure per assicurare un sufficiente controllo degli impianti, apparecchi
e macchinari, anche mettendo a disposizione sistemi e dispositivi finalizzati alla limitazione del
rischio di esplosione o dispositivi per limitare la pressione delle esplosioni.
8. Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione
professionale, delle cause dell’evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate e ne dà
comunicazione all’organo di vigilanza.
Art. 60-septies (Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze)
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 e al decreto ministeriale 10 marzo 1998,
il datore di lavoro, per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di
incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro,
predispone procedure di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di tali eventi. Tale misure
comprendono esercitazioni di sicurezza da effettuarsi a intervalli regolari e la messa a disposizione
di appropriati mezzi di pronto soccorso.
2. Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di lavoro adotta immediate misure dirette ad
attenuarne gli effetti ed in particolare, di assistenza, di evacuazione e di soccorso e ne informa i
lavoratori. Il datore di lavoro adotta inoltre misure adeguate per porre rimedio alla situazione quanto
prima.
3. Ai lavoratori cui è consentito operare nell’area colpita o ai lavoratori indispensabili
all’effettuazione delle riparazioni e delle attività necessarie, sono forniti indumenti protettivi,
dispositivi di protezione individuale ed idonee attrezzature di intervento che devono essere
utilizzate sino a quando persiste la situazione anomala.
4. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per approntare sistemi d’allarme e altri sistemi di
comunicazione necessari per segnalare tempestivamente l’incidente o l’emergenza.
5. Le misure di emergenza devono essere contenute nel piano di cui al decreto 10 marzo 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998. In particolare
nel piano vanno inserite:
a) informazioni preliminari sulle attività pericolose, sugli agenti chimici pericolosi, sulle misure
per l’identificazione dei rischi, sulle precauzioni e sulle procedure, in modo tale che servizi
competenti per le situazioni di emergenza possano mettere a punto le proprie procedure e
misure precauzionali;
b) qualunque altra informazione disponibile sui rischi specifici derivanti o che possano derivare
dal verificarsi di incidenti o situazioni di emergenza, comprese le informazioni sulle procedure
elaborate in base al presente articolo.
6. Nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti non protetti devono immediatamente abbandonare
la zona interessata.
Art. 60-octies (Informazione e formazione per i lavoratori)
1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 21 e 22, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori
o i loro rappresentanti dispongano di:
a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta
modifiche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati;
b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l’identità degli
agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale e
altre disposizioni normative relative agli agenti;
c) formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per
proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro;
d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal fornitore ai sensi dei
decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche.
2. Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano:
a) fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio di cui all’articolo 60-quater.
Tali informazioni possono essere costituite da comunicazioni orali o dalla formazione e
dall’addestramento individuali con il supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e
del grado di rischio rivelato dalla valutazione del rischio;
b) aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze.
3. Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro
non siano contrassegnati da segnali di sicurezza in base a quanto disposto dal decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 493, il datore di lavoro provvede affinché
la natura del contenuto dei contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili.
4. Il produttore e il fornitore devono trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni concernenti
li agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dai decreti legislativi 3
febbraio 1997 n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche.
Art. 60-novies (Divieti)
1. Sono vietate la produzione, la lavorazione e l’impiego degli agenti chimici sul lavoro e le attività
indicate all’allegato VIII-quinquies.
2. Il divieto non si applica se un agente è presente in un preparato, o quale componente di rifiuti,
purché la concentrazione individuale sia inferiore al limite indicato nello stesso allegato.
3. In deroga al divieto di cui al comma 1, possono essere effettuate, previa autorizzazione, le
seguenti attività:
a) attività a fini esclusivi di ricerca e sperimentazione scientifica, ivi comprese le analisi;
b) attività volte ad eliminare gli agenti chimici che sono presenti sotto forma di sottoprodotto o
di rifiuti;
c) produzione degli agenti chimici destinati ad essere usati come intermedi.
4. Ferme restando le disposizioni di cui al presente titolo, nei casi di cui al comma 3, lettera c), il
datore di lavoro evita l’esposizione dei lavoratori, stabilendo che la produzione e l’uso più rapido
possibile degli agenti come prodotti intermedi avvenga in un sistema chiuso dal quale gli stessi
possono essere rimossi soltanto nella misura necessaria per il controllo del processo o per la
manutenzione del sistema.
5. Il datore di lavoro che intende effettuare le attività di cui al comma 3 deve inviare una richiesta di
autorizzazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che la rilascia sentito il Ministero
della salute e la regione interessata. La richiesta di autorizzazione è corredata dalle seguenti
informazioni:
a) i motivi della richiesta di deroga;
b) i quantitativi dell’agente da utilizzare annualmente;
c) il numero dei lavoratori addetti;
d) descrizione delle attività e delle reazioni o processi;
e) misure previste per la tutela della salute e sicurezza e per prevenire l’esposizione dei
lavoratori.
Art. 60-decies (Sorveglianza sanitaria)
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 60-quinquies, comma 2, sono sottoposti alla
sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 16 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la
salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi,
sensibilizzanti, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo.
2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:
a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione;
b) periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità diversa decisa dal medico
competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e
resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, in funzione della valutazione del
rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria;
c) all’atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il medico competente deve
fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.
3. Il monitoraggio biologico è obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato
fissato un valore limite biologico. Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore
interessato. I risultati di tal monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati al documento di
valutazione dei rischi e comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.
4. Gli accertamenti sanitari devono essere a basso rischio per il lavoratore.
5. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e
protettive particolari per singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici
effettuati. Le misure possono comprendere l’allontanamento del lavoratore secondo le procedure
dell’articolo 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
6. Nel caso in cui all’atto della sorveglianza sanitaria si evidenzi, in un lavoratore o in un gruppo di
lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l’esistenza di effetti pregiudizievoli per
la salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico, il medico
competente informa individualmente i lavoratori interessati ed il datore di lavoro.
7. Nei casi di cui al comma 6, il datore di lavoro deve:
a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi effettuata a norma dell’articolo 60-quater;
b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;
c) tenere conto del parere del medico competente nell’attuazione delle misure necessarie per
eliminare o ridurre il rischio;
d) prendere le misure affinché sia effettuata una visita medica straordinaria per tutti gli altri
lavoratori che hanno subito un’esposizione simile.
8. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della
sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli definiti dal medico competente.
Art. 60-undecies (Cartelle sanitarie e di rischio)
1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all’articolo 60-decies istituisce ed
aggiorna una cartella sanitaria e di rischio custodita presso l’azienda, o l’unità produttiva, secondo
quanto previsto dall’articolo 17, comma 1, lettera d), e fornisce al lavoratore interessato tutte le
informazioni previste dalle lettere e) ed f) dello stesso articolo. Nella cartella di rischio sono, tra
l’altro, indicati i livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e
protezione.
2. Su richiesta, è fornita agli organi di vigilanza copia dei documenti di cui al comma 1.
3. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le cartelle sanitarie e di rischio sono trasmesse
all’ISPESL.
Art. 60-duodecies (Consultazione e partecipazione dei lavoratori)
1. La consultazione e partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti sono attuate ai sensi
delle disposizioni di cui al Titolo I, Capo V.
Art. 60-ter decies (Adeguamenti normativi)
1. Con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, è istituito
senza oneri per lo Stato, un comitato consultivo per la determinazione e l’aggiornamento dei valori
limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici. Il
Comitato è composto da nove membri esperti nazionali di chiara fama in materia tossicologica e
sanitaria di cui tre in rappresentanza del Ministero della salute su proposta dell’Istituto superiore di
sanità, dell’ISPESL e della Commissione tossicologica nazionale, tre in rappresentanza della
Conferenza dei Presidenti delle regioni e tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, anche su proposta dell’Istituto italiano di medicina sociale. Il Comitato si avvale
del supporto organizzativo e logistico della direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Con uno e più decreti dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentiti il
Ministro per le attività produttive, la Commissione di cui al comma 1 e le parti sociali, sono recepiti
i valori di esposizione professionale e biologici obbligatori predisposti dalla Commissione europea,
sono altresì stabiliti i valori limite nazionali anche tenuto conto dei valori limite indicativi
predisposti dalla Commissione medesima e sono aggiornati gli allegati VIII-ter, quater, quinquies e
sexies in funzione del progresso tecnico, dell’evoluzione di normative e specifiche comunitarie o
internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti chimici pericolosi.
3. Con i decreti di cui al comma 2 è inoltre determinato il rischio moderato di cui all’articolo 60-
quinquies, comma 2, in relazione al tipo, alle quantità ed alla esposizione di agenti chimici, anche
tenuto conto dei valori limite indicativi fissati dalla Unione europea e dei parametri di sicurezza.
4. Nelle more dell’emanazione dei decreti di cui al comma 2, con uno o più decreti dei Ministri del
lavoro e delle politiche sociali e della salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome, possono essere stabiliti, entro quarantacinque giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i parametri per l’individuazione del rischio
moderato di cui all’articolo 60-quinquies, comma 2, sulla base di proposte delle associazioni di
categoria dei datori di lavoro interessate comparativamente rappresentative, sentite le associazioni
dei prestatori di lavoro interessate comparativamente rappresentative. Scaduto inutilmente il
termine di cui al precedente periodo, la valutazione del rischio moderato è comunque effettuata dal
datore di lavoro”.
Art. 3. - Sanzioni
1. All’articolo 89, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 626/1994 dopo le parole: “56,
comma 2; 58;” aggiungere le seguenti: “60-quater, commi da 1 a 3, 6 e 7; 60-sexies; 60-septies; 60-novies, commi 1, 3, 4 e 5; 60-decies,
comma 7;”.
2. All’articolo 89, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 626/1994 dopo le parole: “56,
comma 1; 57:” aggiungere le seguenti: “60-octies, commi 1, 2 e 3, 60-decies, commi 1, 2, 3, e 5;”.
3. All’articolo 90, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 626/1994 dopo le parole: “55,
comma 1, 3 e 4; 58;” aggiungere le seguenti: “60-quater, commi da 1 a 3, 6 e 7; 60-sexies; 60-
septies; 60-novies, commi 1, 3, 4 e 5; 60-decies, comma 7,”.
4. All’articolo 90, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 626/1994 dopo le parole: “56,
comma 1, 57:” aggiungere le seguenti: “60-sexies, comma 8; 60-decies, commi 1, 2, 3, e 5;”.
5. All’articolo 92, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 626/1994 dopo le parole: “17,
comma 1, lettere b), d), h) e l)” aggiungere le seguenti: “60-decies, comma 3, primo periodo e
comma 6; 60-undecies;”.
Art. 4.
1. I datori di lavoro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, già svolgono attività
rientranti nel suo campo di applicazione, devono conformarsi alle presenti disposizioni entro tre
mesi dalla predetta data.
Art. 5. - Abrogazioni
1. Il Capo II e gli allegati I, II, III, IV e VIII del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 sono
abrogati.
2. Il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77, è abrogato.
3. Le voci da 1 a 44 e 47 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 303, sono abrogate.
Art. 6. - Disposizioni finali
1. In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, comma quinto, della Costituzione e fatto salvo
quanto previsto dalla legge di procedura dello Stato di cui al medesimo articolo 117, le disposizioni
del presente decreto si applicano per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che
non abbiano ancora provveduto per la parte di propria competenza al recepimento della direttiva
98/24/CE, fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e
provincia autonoma. Tale normativa di attuazione è adottata nel rispetto dei principi fondamentali
desumibili dal presente decreto.
Art. 7.
1. Al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti
allegati:
Allegato VIII-ter (articolo 60-ter, comma 1, lettera d)
VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE
| EINECS1 |
CAS2 |
NOME AGENTE |
NOME AGENTE |
NOTAZIONE |
| |
|
|
8 ore4 |
Breve Termine5 |
|
| |
|
|
mg/m3 5 |
Ppm |
mg/m3 6 |
ppm 7 |
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Piombo inorganico e suoi composti 0,15 |
0,15 |
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1. EINECS European Inventory of Existing Chemical Substances.
2. CAS Chemical Abstract Service Registry Number.
3. La notazione Pelle attribuita ai valori limite di esposizione indica la possibilità di assorbimento
significativo attraverso la pelle.
4. Misurato e calcolato rispetto ad un periodo di riferimento di 8 ore.
5. Valore limite al di sopra del quale non vi deve essere esposizione e si riferisce ad un periodo di
15 minuti se non altrimenti specificato.
6. mg/m3 milligrammi per metro cubo di aria a 20o C e 101,3 Kpa.
7. ppm parti per milione di aria (ml/m2).
Allegato VIII-quater (art. 60-ter, comma 1, lettera e)
VALORI LIMITE BIOLOGICI OBBLIGATORI E PROCEDURE DI SORVEGLIANZA
SANITARIA
Piombo e suoi composti ionici.
1. Il monitoraggio biologico comprende la misurazione del livello di piombo nel sangue (PdB) con
l’ausilio della spettroscopia ad assorbimento atomico o di un metodo che dia risultati equivalenti. Il
valore limite biologico è il seguente: 60 mg Pb/100 ml di sangue. Per le lavoratrici in età fertile il
riscontro di valori di piombemia superiori a 40 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue
comporta, comunque, allontanamento dall’esposizione.
2. La sorveglianza sanitaria si effettua quando:
l’esposizione a una concentrazione di piombo nell’aria, espressa come media ponderata nel tempo
calcolata su 40 ore alla settimana, è superiore a 0,075 mg/m3; nei singoli lavoratori è riscontrato un
contenuto di piombo nel sangue superiore a 40 mg Pd/100 ml di sangue.
Allegato VIII-quinquies (art. 60-novies, comma 1)
DIVIETI
a) Agenti chimici
| N. EINECS (1) |
N. CAS (2) |
Nome dell’agente |
Limite di concentrazione
per l’esenzione |
| 202-080-4 |
91-59-8 |
2-naftilammina e suoi sali |
0.1% in peso |
| 202-177-1 |
92-67-1 |
4-amminodifenile e suoi
sali |
0,1% in peso |
| 202-199-1 |
92-87-5 |
Benzidina e suoi sali |
0,1% in peso |
| 202-204-7 |
92-93-3 |
4-nitrodifenile |
0,1% in peso |
(1) EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substance
(2) CAS Chemical Abstracts Service
b) Attività lavorative: Nessuna
Allegato VIII-sexties (articolo 60-sexies, comma 2)
Atmosfera nell’ambiente di lavoro.
| UNI EN 481:1994 |
Definizione delle frazioni granulometriche per la misurazione
delle particelle aerodisperse |
| UNI EN 482:1998 |
Requisiti generali per le prestazioni dei procedimenti di
misurazione degli agenti chimici |
| UNI EN 689 1997 |
Guida alla valutazione dell’esposizione per inalazione a
composti chimici ai fini del confronto con i valori
limite e strategia di misurazione. |
| UNI EN 838 1998 |
Campionatori diffusivi per la determinazione di gas e vapori.
Requisiti e metodi di prova. |
| UNI EN 1076:1999 |
Tubi di assorbimento mediante pompaggio per la
determinazione di gas e vapori. Requisiti e metodi
di prova. |
| UNI EN 1231 1999 |
Sistemi di misurazione di breve durata con tubo di
rivelazione. Requisiti e metodi di prova. |
| UNI EN 1232: 1999 |
Pompe per il campionamento personale di agenti chimici.
Requisiti e metodi di prova. |
| UNI EN 1540:2001 |
Terminologia |
| UNI EN 12919:2001 |
Pompe per il campionamento di agenti chimici con portate
maggiori di 5 l/min. Requisiti e metodi di prova. |
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