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Decreto
Legislativo del Governo n. 475 del 4 dicembre 1992
Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio
del 21 dicembre 1989,
in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative ai dispositivi di protezione
individuale.
Testo
del D.Lgs.
Allegato
1
Allegato
2
Allegato
3
Allegato
4
Allegato
5
Allegato
6
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto
l'articolo 42 della legge 19 febbraio 1992, n. 142,
recante delega al Governo per l'attuazione della
direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre
1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative ai dispositivi di
protezione individuale;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 4 dicembre 1992;
Sulla
proposta dei Ministri per il coordinamento delle
politiche comunitarie e dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art.
1 - Campo di applicazione e definizione.
1.
Le norme del presente decreto si applicano ai
dispositivi di protezione individuale, nel seguito
indicati con la sigla DPI.
2.
Agli effetti di cui al comma 1, si intendono per DPI i
prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la
persona che l'indossi o comunque li porti con sé da
rischi per la salute e la sicurezza.
3.
Sono anche considerati DPI:
a)
l'insieme costituito da prodotti diversi, collegati
ad opera del costruttore, destinato a tutelare la
persona da uno o più rischi simultanei;
b)
un DPI collegato, anche se separabile, ad un
prodotto non specificamente destinato alla
protezione della persona che lo indossi o lo porti
con sé;
c)
i componenti intercambiabili di un DPI, utilizzabili
esclusivamente quali parti di quest'ultimo e
indispensabili per il suo corretto funzionamento;
d)
i sistemi di collegamento di un DPI ad un
dispositivo esterno, commercializzati
contemporaneamente al DPI, anche se non destinati ad
essere utilizzati per l'intero periodo di
esposizione a rischio.
4.
Sono esclusi dal campo di applicazione del presente
decreto i DPI riportati nell'allegato I.
Art.
2 - Norme armonizzate e norme nazionali.
1.
Ai sensi del presente decreto, si intendono per norme
armonizzate le disposizioni di carattere tecnico
adottate da organismi di normazione europei su
incarico della Commissione CEE.
2.
I riferimenti delle norme nazionali che traspongono le
norme armonizzate sono emanati con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato di concerto con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, da pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.[(v.
nota)]
3.
In assenza di norme armonizzate, il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato di
concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale individua con decreto da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale le norme nazionali compatibili con
i requisiti essenziali di sicurezza di cui
all'allegato II del presente decreto.
4.
Gli enti normatori italiani, in sede di elaborazione
delle norme armonizzate, consultano preventivamente le
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori maggiormente rappresentative a livello
nazionale.
5.
[ Rif. 1 ] I DPI che rispondono
ai requisiti previsti dalle norme di cui al comma 2 si
presumono conformi ai requisiti essenziali di
sicurezza nell'allegato II.
Art.
3 - Requisiti essenziali di sicurezza [ Rif.
2 ].
1.
I DPI non possono essere immessi sul mercato e in
servizio se non rispondono ai requisiti essenziali di
sicurezza specificati nell'allegato II.
2.
Si considerano conformi ai requisiti essenziali di cui
al comma 1 i DPI muniti della marcatura CE per i quali
il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel
territorio comunitario sia in grado di presentare, a
richiesta, la documentazione di cui all'articolo 11,
nonché, relativamente ai DPI di seconda e terza
categoria, l'attestato di certificazione di cui
all'articolo 7.
3.
E' consentita l'immissione sul mercato di componenti
di DPI non muniti della marcatura CE se sono destinati
ad essere incorporati in altri DPI, purché tali
componenti non siano essenziali o indispensabili per
il buon funzionamento del DPI.
4.
In occasione di fiere, di esposizioni, di
dimostrazioni o analoghe manifestazioni pubbliche, e'
consentita la presentazione di DPI che non sono
conformi alle disposizioni del presente decreto, purché
un apposito cartello apposto in modo visibile indichi
chiaramente la non conformità degli stessi e
l'impossibilita' di acquistarli prima che siano resi
conformi dal fabbricante o dal suo rappresentante
stabilito nel territorio comunitario. Al momento delle
dimostrazioni devono essere prese le misure di
sicurezza adeguate per assicurare la protezione delle
persone.
Art.
4 - Categorie di DPI.
1.
I DPI sono suddivisi in tre categorie.
2.
Appartengono alla prima categoria, i DPI di
progettazione semplice destinati a salvaguardare la
persona da rischi di danni fisici di lieve entità.
Nel progetto deve presupporsi che la persona che usa
il DPI abbia la possibilità di valutarne l'efficacia
e di percepire, prima di riceverne pregiudizio, la
progressiva verificazione di effetti lesivi.
3.
[ Rif. 3 ] Rientrano
esclusivamente nella prima categoria i DPI che hanno
la funzione di salvaguardare da:
a)
azioni lesive con effetti superficiali prodotte da
strumenti meccanici;
b)
azioni lesive di lieve entità e facilmente
reversibili causate da prodotti per la pulizia;
c)
rischi derivanti dal contratto o da urti con oggetti
caldi, che non espongano ad una temperatura
superiore ai 50°C;
d)
ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività
professionali;
e)
urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere
organi vitali ed a provocare lesioni a carattere
permanente;
f)
azione lesiva dei raggi solari.
4.
Appartengono alla seconda categoria i DPI che non
rientrano nelle altre due categorie.
5.
Appartengono alla terza categoria i DPI di
progettazione complessa destinati a salvaguardare da
rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere
permanente. Nel progetto deve presupporsi porsi che la
persona che usa il DPI non abbia la possibilità di
percepire tempestivamente la verificazione istantanea
di effetti lesivi.
6.
Rientrano esclusivamente nella terza categoria:
a)
gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti
contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas
irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici;
b)
gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi
quelli destinati all'immersione subacquea;
c)
i DPI che assicurano una protezione limitata nel
tempo contro le aggressioni chimiche e contro le
radiazioni ionizzanti;
d)
i DPI per attività in ambienti con condizioni
equivalenti ad una temperatura d'aria non inferiore
a 100 °C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme
o materiali in fusione;
e)
i DPI per attività in ambienti con condizioni
equivalenti ad una temperatura d'aria non superiore
a -50 °C;
f)
i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute
dall'alto;
g)
i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi
ad attività che espongano a tensioni elettriche
pericolose o utilizzati come isolanti per alte
tensioni elettriche;
h)
Soppressa [ Rif.
4 ].
Art.
5 - Procedure di certificazione CE.
1.
[ Rif. 5 ] Prima di procedere
alla produzione di DPI di seconda o di terza
categoria, il fabbricante o il rappresentante
stabilito nel territorio comunitario deve chiedere il
rilascio dell'attestato di certificazione CE di cui
all'articolo 7.
2.
Prima di commercializzare un DPI di qualsiasi
categoria, il costruttore o un suo rappresentante
residente nella Comunità europea deve preparare la
documentazione tecnica di costruzione di cui
all'allegato III, anche al fine di esibirla, a
richiesta, all'organismo di controllo o
all'amministrazione di vigilanza.
3.
I DPI di qualsiasi categoria sono oggetto della
dichiarazione di conformità CE di cui all'art. 11.
4.
I DPI di terza categoria sono soggetti alle procedure
di cui agli articoli 8, 9 e 10.
Art.
6 - Organismi di controllo.
1.
Le attività di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 sono
effettuate da organismi di controllo autorizzati ai
sensi del presente articolo.
2.
Possono essere autorizzati organismi in possesso dei
requisiti minimi di cui all'allegato V e degli altri
requisiti stabiliti, unitamente al contenuto della
domanda di autorizzazione, con decreto del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato da
emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto.
3.
La domanda di autorizzazione è presentata
all'Ispettorato tecnico dell'industria del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4.
L'autorizzazione è rilasciata con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
5.
Le spese per le attività di cui al comma 1 sono a
totale carico del costruttore o del suo rappresentante
stabilito nella Comunità europea.
6.
Le amministrazioni che hanno rilasciato
l'autorizzazione vigilano sull'attività degli
organismi di controllo autorizzati e hanno facoltà di
procedere, anche attraverso i propri uffici
periferici, ad ispezioni e verifiche per accertare la
permanenza dei requisiti di cui al comma 1 e il
regolare svolgimento delle procedure previste dal
presente decreto.
7.
Qualora l'organismo di controllo non soddisfi più i
requisiti di cui al comma 1, l'autorizzazione è
revocata con decreto interministeriale nelle stesse
forme di cui al comma 4.
8.
[ Rif. 6 ] Il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
tramite il Ministero degli affari esteri, comunica
alla Commissione europea e agli altri Stati membri
l'elenco degli organismi autorizzati di cui al comma
1, indicandone i compiti specifici. Il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana dell'elenco degli organismi e dei
relativi aggiornamenti pubblicati dalla Commissione
europea nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee, completi del numero di identificazione loro
attribuito dalla Commissione europea.
Art.
7 - Attestato di certificazione CE.
1.
L'attestato di certificazione CE è l'atto con il
quale un organismo di controllo autorizzato attesta
che un modello di DPI è stato realizzato in
conformità alle disposizioni del presente decreto.
2.
La domanda di certificazione CE è presentata dal
costruttore o da un suo rappresentante residente nella
Comunità europea, ad un solo organismo di controllo
per ogni modello di DPI.
3.
Nella domanda sono compresi:
a)
il nome e l'indirizzo del costruttore e, se diverso,
del richiedente, nonché la ditta e la sede
dell'impresa, se il costruttore è un imprenditore
individuale; la ragione o la denominazione sociale e
la sede principale, se trattasi di società;
b)
il luogo di produzione del DPI;
c)
la documentazione tecnica di costruzione indicata
nell'allegato III.
4.
La domanda è corredata da sufficienti esemplari del
modello per cui si chiede la certificazione.
5.
L'organismo di controllo verifica la conformità della
documentazione tecnica di fabbricazione alle norme
armonizzate di cui all'art. 2.
6.
Qualora non esistano norme armonizzate o il
costruttore non le abbia applicate o le abbia
applicate solo parzialmente, l'organismo di controllo
verifica la conformità delle specifiche tecniche di
costruzione ai requisiti essenziali di cui
all'allegato II e, successivamente, la conformità
della documentazione tecnica di fabbricazione alle
specifiche tecniche.
7.
Completate le verifiche di cui ai commi 5 e 6 e
accertato che il modello sia stato realizzato
conformemente alla documentazione tecnica di
fabbricazione e che sia adoperabile in sicurezza
secondo l'impiego previsto, l'organismo di controllo
effettua gli esami e le prove necessarie per stabilire
la rispondenza del modello alle norme armonizzate di
cui all'art. 2.
8.
Nelle ipotesi di cui al comma 6, accertata la
conformità delle specifiche tecniche di costruzione
ai requisiti essenziali di cui all'allegato II,
l'organismo di controllo effettua gli esami e le prove
necessarie per stabilire la rispondenza del modello a
dette specifiche.
9.
In caso di esito positivo degli accertamenti
effettuati, l'organismo di controllo rilascia al
richiedente l'attestato di certificazione CE.
Nell'attestato sono indicati i risultati e le
conclusioni dei controlli effettuati, nonché le
descrizioni ed i disegni necessari per individuare il
modello oggetto di certificazione.
10.
In caso di esito negativo degli accertamenti,
l'organismo di controllo comunica al richiedente i
motivi del mancato accoglimento della domanda di
certificazione e ne informa, altresì, gli altri
organismi di controllo.
11.
Il richiedente non può presentare nuova domanda di
certificazione allo stesso o ad altro organismo di
controllo se non abbia apportato al modello le
modifiche eventualmente indicate nella comunicazione
di cui al comma 10 e, comunque, quelle necessarie a
renderlo conforme alle norme armonizzate di cui
all'art. 2 o ai requisiti essenziali di cui
all'allegato II.
12.
Nelle forme di cui al comma 8 dell'art. 6, si dà
notizia alla Commissione CEE ed agli altri Stati
membri dei provvedimenti di revoca degli attestati di
certificazione CE da parte degli organismi di
controllo.
13.
La documentazione deve essere tenuta a disposizione
dell'amministrazione di vigilanza per dieci anni dalla
commercializzazione del DPI.
Art.
8 - Sistemi di controllo della produzione di DPI di
terza categoria.
1.
I DPI della terza categoria sono sottoposti, a scelta
del costruttore, ad uno dei sistemi di controllo
previsti rispettivamente dagli articoli 9 e 10.
Art.
9 - Controllo del prodotto finito.
1.
Il costruttore adotta tutte le misure necessarie
affinché il sistema di fabbricazione, ivi comprese
l'ispezione finale dei DPI e le prove, garantisca
l'omogeneità della produzione e la corrispondenza dei
DPI con il modello descritto nell'attestato di
certificazione CE.
2.
Le verifiche di cui al comma 3 sono effettuate senza
preavviso da un organismo di controllo scelto dal
costruttore, di regola ad intervalli di almeno un
anno.
3.
L'organismo di controllo accerta la conformità ai
requisiti essenziali di cui all'allegato II dei DPI
prodotti dal costruttore e la loro corrispondenza con
il modello oggetto di certificazione CE, esaminandone
un numero sufficiente di esemplari ed effettuando le
prove previste dalle norme armonizzate e quelle
comunque necessarie.
4.
Qualora sorgano difficoltà nella valutazione di
conformità, l'organismo di controllo, se diverso da
quello che ha rilasciato l'attestato di certificazione
CE, può assumere da quest'ultimo tutte le
informazioni ed i chiarimenti necessari.
5.
L'organismo di controllo redige un resoconto delle
attività svolte e ne dà copia al costruttore.
6.
Qualora l'organismo di controllo accerti che la
produzione non è omogenea o che i DPI esaminati non
corrispondano al modello descritto nell'attestato CE e
non siano conformi ai requisiti essenziali di cui
all'allegato II, adotta i provvedimenti necessari in
relazione a quanto verificato e ne informa
immediatamente il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato per gli eventuali
provvedimenti di cui all'art. 13.
Art.
10 - Controllo del sistema di qualità.
1.
Il costruttore presenta ad un organismo di controllo
domanda di approvazione del proprio sistema di
qualità.
2.
Nell'ambito del sistema di qualità sono effettuati
per ciascun DPI gli esami e le prove di cui al comma 3
dell'art. 9 per verificare la rispondenza dei DPI ai
requisiti essenziali di cui all'allegato II.
3.
La domanda di cui al comma 1, comprende:
a)
tutte le informazioni relative al genere di DPI
prodotti, ivi compresa, se necessaria, la
documentazione inerente al modello oggetto di
certificazione CE;
b)
la documentazione sul sistema di qualità;
c)
un impegno a mantenere adeguato ed efficace il
sistema di qualità.
4.
La documentazione sul sistema di qualità comprende la
descrizione:
a)
degli obiettivi del sistema di qualità,
dell'organigramma con l'indicazione per ciascun
dipendente dei loro poteri e delle loro
responsabilità;
b)
dei controlli e delle prove previsti sui DPI
prodotti;
c)
dei mezzi di controllo dell'efficienza del sistema
di qualità.
5.
L'organismo di controllo effettua ogni necessaria
verifica della struttura del sistema di qualità e ne
accerta la capacità di rispettare quanto previsto dal
comma 2, in particolare per quanto riguarda la
corrispondenza tra DPI prodotti e il modello oggetto
di certificazione CE.
6.
La decisione dell'organismo di controllo è comunicata
al richiedente. Nella comunicazione sono riportati i
risultati dei controlli effettuati e la motivazione
della decisione.
7.
Il costruttore informa l'organismo di controllo che ha
approvato il sistema di qualità di ogni progetto di
modifica del sistema.
8.
L'organismo di controllo valuta il progetto e comunica
la propria decisione nelle forme di cui al comma 6.
9.
All'organismo di controllo è demandata la
sorveglianza sul sistema di qualità.
10.
L'organismo di controllo procede periodicamente ad
effettuare degli accertamenti per verificare che il
costruttore mantenga gli impegni assunti relativamente
al sistema di qualità. Il costruttore è tenuto a far
accedere l'organismo di controllo nei locali di
ispezione, prova ed immagazzinamento dei DPI e
fornisce ogni informazione necessaria e, in
particolare, la documentazione sul sistema di qualità
e la documentazione tecnica. L'organismo di controllo
redige una relazione e ne dà copia al costruttore.
11.
L'organismo di controllo può in ogni momento
effettuare accessi senza preavviso presso il
costruttore al quale viene data copia del resoconto
dell'accesso.
Art.
11 - Dichiarazione di conformità CE [ Rif.
7 ].
1.
Il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel
territorio comunitario, prima di iniziare la
commercializzazione, effettua una dichiarazione di
conformità CE da allegare alla documentazione tecnica
del modello, secondo le indicazioni riportate
nell'allegato VI, con la quale attesta che gli
esemplari di DPI prodotti sono conformi alle
disposizioni del presente decreto, e appone sul DPI la
marcatura CE di cui all'articolo 12.
Art.
12 - Marcatura CE [ Rif. 8
].
1.
La marcatura CE, il cui modello e' riportato
nell'allegato IV, e' costituita dalla sigla CE.
2.
In caso di intervento di un organismo notificato nella
fase di controllo della produzione, come previsto
dall'articolo 10, viene aggiunto il suo numero di
identificazione.
3.
La marcatura CE deve essere apposta su ogni DPI in
modo visibile, leggibile ed indelebile per tutto il
prevedibile periodo di durata del DPI. Tuttavia, se ciò
risulta impossibile date le caratteristiche del
prodotto, la marcatura CE può essere apposta
sull'imballaggio.
4.
E' vietato apporre sul DPI marcature che possano
indurre in errore i terzi circa il significato ed il
simbolo grafico della marcatura CE. Sul DPI o sul suo
imballaggio può essere apposto ogni altro marchio
purché questo non limiti la visibilità o la
leggibilità della marcatura CE.
Art.
12 bis - Disposizioni comuni per la marcatura CE [
Rif. 9 ].
1.
Qualora i DPI siano disciplinati da altre norme
relative ad aspetti diversi e che prevedano
l'apposizione della marcatura CE, quest'ultima indica
che il DPI si presume conforme a tali norme.
Tuttavia,
nel caso in cui sia lasciata al fabbricante la facoltà
di scegliere il regime da applicare durante un periodo
transitorio, la marcatura CE indica che gli apparecchi
soddisfano soltanto le norme applicate dal
fabbricante; in questo caso, nei documenti, nelle
avvertenze o nei fogli d'istruzione che devono
accompagnare i DPI, sono riportati i riferimenti alle
norme comunitarie applicate.
2.
La documentazione relativa ai metodi di attestazione
di conformità nonché le istruzioni e le avvertenze
dei DPI prodotti o commercializzati in Italia devono
essere redatte in lingua italiana o anche in lingua
italiana.
3.
Gli organismi di cui all'articolo 6 trasmettono al
Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale le approvazioni rilasciate e le
loro revoche nonché l'indicazione delle domande
respinte.
4.
In caso di diniego della certificazione da parte degli
organismi cui all'articolo 6, l'interessato puo'
rivolgersi alle amministrazioni vigilanti che, entro
sessanta giorni, procedono al riesame, comunicandone
l'esito alle parti, con conseguente addebito delle
spese.
Art.
13 - Compiti di vigilanza delle amministrazioni dello
Stato.
1.
Il controllo della conformità ai requisiti essenziali
di sicurezza di cui all'allegato II dei DPI in
commercio è operato dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale attraverso i propri
organi ispettivi in coordinamento permanente tra loro.
2.
Le amministrazioni di cui al comma 1 potranno
avvalersi per gli accertamenti di carattere tecnico di
uffici tecnici dello Stato.
3.
Qualora gli organismi di prevenzione nello svolgimento
dei compiti istituzionali accertino la difformità di
un DPI dai requisiti essenziali di sicurezza di cui
all'allegato II, ne danno immediata comunicazione al
Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato ed al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
4.
Qualora sia segnalata la potenziale pericolosità o
inefficacia di un DPI correttamente utilizzato, il
Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, previa verifica delle circostanze
segnalate, ne ordina il ritiro temporaneo dal mercato
ed il divieto di utilizzazione anche in via immediata.
5.
Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato informa la Commissione CEE dei
provvedimenti di cui al comma 4, precisando se
l'accertamento riguardi:
a)
la difformità dai requisiti essenziali di sicurezza
di cui all'allegato II;
b)
una applicazione non corretta delle norme di cui
all'art. 2;
c)
una lacuna delle norme di cui all'art. 2.
6.
A seguito delle conclusioni delle consultazioni
avviate dalla Commissione CEE, i provvedimenti di cui
al comma 4 possono essere definitivamente confermati,
modificati o revocati.
7.
[ Rif. 10 ] Qualora si constati
che apparecchi o dispositivi circolano senza essere
stati legittimamente muniti della marcatura CE o della
dichiarazione di conformità o ne sono privi, o
risultano difformi dai dispositivi sottoposti
all'esame CE del tipo, il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato assegna al
fabbricante o al suo rappresentante stabilito nel
territorio comunitario o al responsabile della
commercializzazione un termine perentorio, comunque
non superiore a trenta giorni, per la regolarizzazione
o il ritiro dal mercato. Decorso inutilmente il
predetto termine, lo stesso Ministero vieta la
ulteriore commercializzazione del prodotto ed adotta
tutte le misure necessarie per garantirne il ritiro
dal mercato.
8.
I provvedimenti previsti dal presente articolo sono
adeguatamente motivati e notificati ai destinatari,
unitamente all'indicazione dei mezzi di ricorso ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni.
9.
Gli oneri relativi ai provvedimenti previsti dal
presente articolo sono a carico del produttore, del
suo rappresentante stabilito nel territorio
comunitario e del responsabile della
commercializzazione del DPI.
Art.
14 - Sanzioni e disposizioni penali.
1.
Il costruttore o il rappresentante del costruttore che
produce o pone in commercio DPI non conformi ai
requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato
II del presente decreto è punito:
a)
se trattasi di DPI di prima categoria, con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire quindici milioni a lire novanta milioni;
b)
se trattasi di DPI di seconda categoria, con
l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda da lire
diciotto milioni a lire trenta milioni;
c)
se trattasi di DPI di terza categoria, con l'arresto
da sei mesi a tre anni.
2.
Il costruttore che inizi la produzione di DPI di
seconda o terza categoria prima che sia stato
richiesto o rilasciato l'attestato di certificazione
CE è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire
sessanta milioni.
3.
La sanzione di cui al comma 2 si applica altresì al
costruttore di DPI di terza categoria che omette di
richiedere i controlli di cui agli articoli 9 e 10 ed
al costruttore di DPI di qualsiasi categoria che
omette di effettuare la dichiarazione di cui all'art.
11 o di apporre la marcatura CE di cui all'art. 12.
4.
Fatto salvo quanto disposto al comma 1 ed al comma 3,
chiunque pone in commercio DPI privi della marcatura
CE di cui all'art. 12 è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinque milioni a lire trenta milioni.
5.
[ Rif. 11 ] Chi non osserva i
provvedimenti legalmente adottati di cui ai commi 4 e
7 dell'articolo 13 e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
quindici milioni a lire novanta milioni.
6.
Agli effetti delle norme penali, le persone che
effettuano le attività previste dagli articoli 7, 8,
9 e 10 per conto degli organismi di controllo
autorizzati di cui all'art. 6 si considerano
incaricati di pubblico servizio.
Art.
14 bis - Adeguamento degli allegati alle norme
comunitarie [ Rif. 12].
1.
Con regolamento adottato dal Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono adottate le modifiche agli allegati
al presente decreto necessarie in attuazione di nuove
direttive comunitarie, in materia di DPI
Art.
15 - Norme finali e transitorie.
1.
I DPI, già prodotti alla data di entrata in vigore
del presente decreto conformemente alle normative
vigenti nazionali o di altri Paesi della Comunità
europea, possono essere commercializzati fino alla
data del 31 dicembre 1994.
2.
Gli uffici provinciali della motorizzazione civile che
già svolgono l'attività di omologazione dei caschi e
visiere per motociclisti in base al regolamento ECE
Ginevra n. 22 possono continuare tale attività fino
al termine del periodo transitorio di cui al primo
comma.
RIFERIMENTI
ESPLICATIVI
Rif.
1 - Il comma
5, dell'art. 2 è stato aggiunto dall'art.
2 del D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10
Rif.
2 - L'art.
3 è stato così sostituito dall'3 del
D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10.
Rif.
3 - La lettera a e
b, del comma 3, dell'art. 4 sono state così
modificate dall'art. 4 del D.Lgs. 2 gennaio
1997, n. 10.
Rif.
4 - La lettera h,
del comma 6, dell'art. 4 è stata soppressa dall'art.
4 del D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10.
Rif.
5 - Il comma
1, dell'art. 5 è stato così sostituito
dall'art. 5 del D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10.
Rif.
6 - Il comma 8,
dell'art. 6 è stato così modificato dall'art.
6 del D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10.
Rif.
7 - L'art. 11 è
stato così modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 2
gennaio 1997, n. 10.
Rif.
8 - L'art. 12 è
stato così modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 2
gennaio 1997, n. 10.
Rif.
9 - L'art. 12
bis è stato aggiunto dall'art. 9 del D.Lgs. 2
gennaio 1997, n. 10.
Rif.
10 - Il comma 7,
dell'art. 13 è stato sostituito dai commi 7, 8,
9 dall'art. 10 del D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10.
Rif.
11 - Il comma
5, dell'art. 14 è stato così modificato
dall'art. 11 del D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10.
Rif.
12 - L'art. 14
bis è stato aggiunto dall'art. 11 del D.Lgs. 2
gennaio 1997, n. 10. |