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Decreto
Legislativo del Governo n. 475 del 4 dicembre 1992
Testo
del D.Lgs.
Allegato
1
Allegato
2
Allegato
3
Allegato
4
Allegato
5
Allegato
6
ALLEGATO
II - Requisiti essenziali di salute e di sicurezza
1.
REQUISITI DI CARATTERE GENERALE APPLICABILI A TUTTI I
DPI
I
DPI devono assicurare una protezione adeguata contro i
rischi.
1.1.
Principi di progettazione
1.1.1.
Ergonomia
I
DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale
che, nelle condizioni di impiego prevedibili cui sono
destinati, l'utilizzatore possa svolgere normalmente
l'attività che lo espone a rischi, disponendo al
tempo stesso di una protezione appropriata e del
miglior livello possibile.
1.1.2.
Livelli e classi di protezione
1.1.2.1.
Livelli di protezione quanto possibile elevati
Il
livello di protezione ottimale da prendere in
considerazione all'atto della progettazione è quello
al di là del quale le limitazioni risultanti dal
fatto di portare il DPI ostacolerebbero la sua
effettiva utilizzazione durante l'esposizione al
rischio o il normale svolgimento dell'attività.
1.1.2.2.
Classi di protezione adeguate a diversi livelli di un
rischio
Qualora
le diverse condizioni di impiego prevedibili portino a
distinguere vari livelli di uno stesso rischio,
all'atto della progettazione del DPI devono essere
prese in considerazione classi di protezione adeguate.
1.2.
Innocuità dei DPI
1.2.1.
Assenza di rischi e altri fattori di disturbo
"autogeni"
I
DPI devono essere progettati e fabbricati in modo da
non provocare rischi e altri fattori di disturbo nelle
condizioni prevedibili di impiego.
1.2.1.1.
Materiali costitutivi appropriati
I
materiali costitutivi dei DPI e i loro eventuali
prodotti di decomposizione non devono avere effetti
nocivi per l'igiene o la salute dell'utilizzatore.
1.2.1.2.
Stato di superficie adeguato di ogni parte di un DPI a
contatto con l'utilizzatore
Ogni
parte di un DPI a contatto, o suscettibile di entrare
a contatto con l'utilizzatore durante l'impiego non
deve avere asperità, spigoli vivi, sporgenze, ecc.,
suscettibili di provocare una irritazione eccessiva o
delle ferite.
1.2.1.3.
Ostacoli massimi ammissibili per l'utilizzatore
I
DPI devono ostacolare il meno possibile i gesti da
compiere, le posizioni da assumere e la percezione
sensoriale e non devono essere all'origine di gesti
che possano mettere in pericolo l'utilizzatore o altre
persone.
1.3.
Fattori di comfort e di efficacia
1.3.1.
Adeguamento dei DPI alla morfologia dell'utilizzatore
I
DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale
da poter essere messi il più comodamente possibile
sull'utilizzatore, nella posizione appropriata e
restarvi durante il periodo necessario e prevedibile
dell'impiego, tenendo conto dei fattori ambientali,
dei gesti da compiere e delle posizioni da assumere. A
tal fine i DPI devono rispondere il più possibile
alla morfologia dell'utilizzatore mediante ogni mezzo
opportuno: adeguati sistemi di regolazione e di
fissazione o una gamma sufficiente di misure e numeri.
1.3.2.
Leggerezza e solidità di costruzione
I
DPI devono essere il più possibile leggeri senza
pregiudizio per la solidità di costruzione e la loro
efficacia.
Oltre
ai requisiti supplementari specifici previsti al punto
3, cui i DPI devono rispondere per assicurare una
protezione efficace contro i rischi da prevenire essi
devono possedere una resistenza sufficiente nei
confronti dei fattori ambientali inerenti alle
condizioni d'impiego prevedibili.
1.3.3.
Compatibilità necessaria tra i DPI destinati ad
essere indossati simultaneamente dall'utilizzatore
Se
diversi modelli di DPI, di categoria o tipo diversi
sono immessi sul mercato da uno stesso fabbricante per
assicurare simultaneamente la protezione di parti
contigue del corpo, tali modelli devono essere
compatibili.
1.4.
Nota informativa del fabbricante
La
nota informativa preparata e rilasciata
obbligatoriamente dal fabbricante per i DPI immessi
sul mercato deve contenere, oltre al nome e
all'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario
nella Comunità, ogni informazione utile concernente:
a)
le istruzioni di deposito, di impiego, di pulizia,
di manutenzione, di revisione e di disinfezione. I
prodotti di pulizia, di manutenzione o di
disinfezione consigliati dal fabbricante non devono
avere nell'ambito delle loro modalità di uso alcun
effetto nocivo per i DPI o per l'utilizzatore;
b)
le prestazioni ottenute agli esami tecnici
effettuati per verificare i livelli o le classi di
protezione dei DPI;
c)
gli accessori utilizzabili con i DPI e le
caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati;
d)
le classi di protezione adeguate a diversi livelli
di rischio e i corrispondenti limiti di
utilizzazione;
e)
la data o il termine di scadenza dei DPI o di alcuni
dei loro componenti;
f)
il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto
dei DPI;
g)
il significato della marcatura, se questa esiste
(vedi punto 2.12).
h)
[ Rif. 1 ] se del caso, i
riferimenti delle direttive applicate conformemente
all'articolo 12-bis, comma 1;
i)
[ Rif. 1 ] nome, indirizzo,
numero di identificazione degli organismi notificati
che intervengono nella fase di certificazione dei
DPI.
La
nota informativa deve essere redatta in modo preciso,
comprensibile e almeno nella o nelle lingue ufficiali
dello Stato membro destinatario.
2.
REQUISITI SUPPLEMENTARI COMUNI A DIVERSE CATEGORIE O
TIPI DI DPI
2.1.
DPI dotati di sistemi di regolazione
I
DPI dotati di sistemi di regolazione devono essere
progettati e fabbricati in modo tale che dopo
regolazione non possano spostarsi, nelle condizioni
prevedibili di impiego, indipendentemente dalla
volontà dell'utilizzatore.
2.2.
DPI "che avvolgono" le parti del corpo da
proteggere
I
DPI che "avvolgono" le parti del corpo da
proteggere devono essere sufficientemente aerati, per
quanto possibile, onde limitare il sudore derivante
dal fatto di portarli; oppure devono essere dotati, se
possibile, di dispositivi per assorbire il sudore.
2.3.
DPI del viso, degli occhi o delle vie respiratorie
I
DPI del viso, degli occhi o delle vie respiratorie,
devono limitare il meno possibile il campo visivo e la
vista dell'utilizzatore.
I
sistemi oculari di queste categorie di DPI devono
avere un grado di neutralità ottica compatibile con
la natura delle attività più o meno minuziose e/o
prolungate dell'utilizzatore.
Se
necessario, devono essere trattati o dotati di
dispositivi che consentano di evitare la formazione di
vapore.
I
modelli di DPI destinati ad utilizzatori con
correzione oculare devono essere compatibili con l'uso
di occhiali o di lenti a contatto che apportino tale
correzione.
2.4.
DPI soggetti a invecchiamento
Se
le prestazioni previste dal progettatore per i DPI
allo stato nuovo possono diminuire notevolmente a
seguito di un fenomeno di invecchiamento, su ogni
esemplare o componente intercambiabile di DPI immesso
sul mercato e sull'imballaggio deve figurare la data
di fabbricazione e/o, se possibile, quella di scadenza
impressa in modo indelebile e senza possibilità di
interpretazione erronea.
Se
il fabbricante non può impegnarsi per quanto riguarda
la "durata" di un DPI, egli deve indicare
nella sua nota informativa ogni dato utile che
permetta all'acquirente o all'utilizzatore di
determinare un termine di scadenza ragionevolmente
praticabile in relazione alla qualità del modello e
alle condizioni effettive di deposito, di impiego, di
pulizia, di revisione e di manutenzione.
Qualora
si constatasse che i DPI subiscono un'alterazione
rapida e sensibile delle prestazioni a causa
dell'invecchiamento provocato dall'applicazione
periodica di un processo di pulitura raccomandato dal
fabbricante, quest'ultimo deve apporre, se possibile,
su ciascun dispositivo posto in commercio,
l'indicazione del numero massimo di pulitura al di là
del quale è opportuno revisionare o sostituire il DPI;
in mancanza di ciò il fabbricante deve fornire tale
dato nella nota informativa.
2.5.
DPI suscettibili di restare impigliati durante
l'impiego
Se
le condizioni di impiego prevedibili comportano in
particolare il rischio che il DPI resti impigliato in
un oggetto in movimento e ponga in tal modo in
pericolo l'utilizzatore, il DPI deve avere una soglia
di resistenza superata la quale la rottura di uno
degli elementi costitutivi consenta di eliminare il
pericolo.
2.6.
DPI destinati ad un impiego in atmosfere esplosive
I
DPI destinati ad essere utilizzati in atmosfere
esplosive devono essere progettati e fabbricati in
modo tale che non vi si possa verificare nessun arco o
scintilla di energia di origine elettrica,
elettrostatica o risultante da un urto che possa
infiammare una miscela esplosiva.
2.7.
DPI destinati ad interventi rapidi o che devono essere
indossati e/o tolti rapidamente
Questi
tipi di DPI devono essere progettati e fabbricati in
modo da poter essere indossati e/o tolti il più
rapidamente possibile.
Se
sono dotati di sistemi di fissazione e di estrazione
atti a mantenerli nella posizione giusta
sull'utilizzatore o a toglierli, tali sistemi devono
poter essere manovrati agevolmente e rapidamente.
2.8.
DPI d'intervento in situazioni estremamente pericolose
La
nota informativa rilasciata dal fabbricante con i DPI
per interventi in situazioni estremamente pericolose
di cui all'articolo 8, paragrafo 4, lettera a) deve
comprendere in particolare informazioni destinate
all'uso di persone competenti, addestrate e
qualificate per interpretarle e farle applicare
dall'utilizzatore.
Nella
nota inoltre deve essere descritta la procedura da
seguire per verificare sull'utilizzatore che indossa
il DPI che esso sia debitamente regolato e pronto per
l'impiego.
Se
un DPI è dotato di un dispositivo di allarme che
scatta in mancanza del livello di protezione
normalmente assicurato, tale dispositivo deve essere
progettato e strutturato in modo tale che l'allarme
possa essere avvertito dall'utilizzatore nelle
condizioni prevedibili di impiego per le quali il DPI
è immesso sul mercato.
2.9.
DPI dotati di componenti regolabili o amovibili da
parte dell'utilizzatore
Se
dei DPI comprendono componenti regolabili o amovibili
da parte dell'utilizzatore, per motivi di ricambio,
questi ultimi devono essere progettati e fabbricati in
modo tale da poter essere regolati, montati e smontati
facilmente a mano.
2.10.
DPI raccordabili a un altro dispositivo complementare
esterno al DPI
Se
i DPI sono dotati di un sistema di collegamento
raccordabile ad un altro dispositivo, complementare,
tale elemento di raccordo deve essere progettato e
fabbricato in modo da poter essere montato solamente
su un dispositivo adatto
.
2.11.
DPI con un sistema di circolazione di fluido
Se
un DPI ha un sistema a circolazione di fluido,
quest'ultimo deve essere scelto o progettato e
strutturato in modo da garantire un debito rinnovo del
fluido nelle vicinanze dell'insieme della parte del
corpo da proteggere, indipendentemente dai gesti,
dalle posizioni o dai movimenti dell'utilizzatore,
nelle condizioni prevedibili di impiego.
2.12.
DPI con una o più indicazioni di localizzazione o di
segnalazione riguardanti direttamente o indirettamente
la salute e la sicurezza
Le
indicazioni di localizzazione o di segnalazione
riguardanti direttamente o indirettamente la salute e
la sicurezza, apposte su queste categorie o tipi di
DPI devono essere preferibilmente pittogrammi o
ideogrammi armonizzati perfettamente leggibili e
restare tali per tutta la durata prevedibile di questi
DPI. Queste indicazioni devono essere inoltre
complete, precise, comprensibili per evitare qualsiasi
interpretazione erronea. In particolare, se tali
indicazioni comprendono parole o frasi, queste ultime
devono essere redatte nella o nelle lingue ufficiali
dello Stato membro utilizzatore.
Se
a causa delle piccole dimensioni di un DPI (o
componente di DPI) non è possibile apporre
interamente o in parte l'indicazione necessaria,
questa deve figurare sull'imballaggio e nella nota
informativa del fabbricante.
2.13.
Indumenti DPI dotati di adeguati elementi di
segnalazione visiva
Gli
indumenti DPI destinati ad essere utilizzati in
condizioni in cui si prevede sia necessario segnalare
individualmente e visivamente la presenza
dell'utilizzatore devono essere dotati di uno o più
dispositivi o mezzi di segnalazione opportunamente
collocati, che emettano una radiazione visibile,
diretta o riflessa, con intensità luminosa e
opportune caratteristiche fotometriche e
colorimetriche.
2.14.
DPI "multirischio"
Ogni
DPI destinato a proteggere l'utilizzatore contro
diversi rischi suscettibili di verificarsi
simultaneamente, deve essere progettato e fabbricato
in modo da soddisfare in particolare i requisiti
essenziali specifici per ciascuno di questi rischi
(vedi punto 3).
3.
REQUISITI SUPPLEMENTARI SPECIFICI PER I RISCHI DA
PREVENIRE
3.1
Protezione contro gli urti meccanici
3.1.1.
Urti derivanti da cadute o proiezioni di oggetti e
dall'impatto di una parte del corpo contro un ostacolo
I
DPI adatti a questo genere di rischi devono poter
assorbire gli effetti di un urto evitando ogni lesione
a seguito di schiacciamento o penetrazione della parte
protetta, perlomeno fino ad un livello di energia
dell'urto al di là del quale le dimensioni o la massa
eccessiva del dispositivo ammortizzatore impedirebbero
l'impiego effettivo dei DPI durante il periodo
necessario e prevedibile in cui vengono adoperati.
3.1.2.
Cadute di persone
3.1.2.1.
Prevenzione delle cadute a causa di scivolamento
Le
suole di usura delle calzature atte a prevenire gli
scivolamenti devono essere progettate, fabbricate o
dotate di dispositivi applicati appropriati, in modo
da assicurare una buona aderenza mediante
ingranamento o sfregamento, in funzione della natura
o dello stato del suolo.
3.1.2.2.
Prevenzione delle cadute dall'alto
I
DPI destinati a prevenire le cadute dall'alto o i
loro effetti devono comprendere un dispositivo di
presa del corpo e un sistema di collegamento
raccordabile a un punto di ancoraggio sicuro. Essi
devono essere progettati e fabbricati in modo tale
che, se utilizzati nelle condizioni prevedibili di
impiego, il dislivello del corpo sia il minore
possibile per evitare qualsiasi impatto contro un
ostacolo, senza che la forza di frenatura raggiunga
la soglia in cui sopravvengono lesioni corporali o
quella di apertura o di rottura di un componente dei
DPI per cui possa prodursi la caduta
dell'utilizzatore.
Essi
devono inoltre garantire che al termine della
frenatura l'utilizzatore abbia una posizione
corretta, che gli consenta se necessario di
attendere i soccorsi.
Nella
sua nota informativa il fabbricante deve in
particolare precisare i dati utili relativi:
-
alle caratteristiche necessarie per il punto di
ancoraggio sicuro, nonché al "tirante
d'aria" minimo necessario al di sotto
dell'utilizzatore;
-
al modo adeguato di indossare il dispositivo di
presa del corpo e di raccordarne il sistema di
collegamento al punto di ancoraggio sicuro.
3.1.3.
Vibrazioni meccaniche
I
DPI destinati a prevenire gli effetti delle vibrazioni
meccaniche devono poter attenuare in modo adeguato le
componenti di vibrazione nocive per la parte del corpo
da proteggere.
Il
valore efficace delle accelerazioni trasmesse da
queste vibrazioni all'utilizzatore non deve mai
superare i valori limite raccomandati in funzione
della durata di esposizione quotidiana massima
prevedibile della parte del corpo da proteggere.
3.2.
Protezione contro la compressione (statica) di una
parte del corpo
I
DPI destinati a proteggere una parte del corpo contro
sollecitazioni di compressione (statica) devono
poterne attenuare gli effetti in modo da prevenire
lesioni gravi o affezioni croniche.
3.3.
Protezione contro le aggressioni meccaniche
superficiali (sfregamento, punture, tagli,
morsicature)
I
materiali costitutivi e altri componenti dei DPI
destinati a proteggere interamente o parzialmente il
corpo contro aggressioni meccaniche superficiali quali
sfregamenti, punture, tagli o morsicature, devono
essere scelti o progettati e strutturati in modo tale
che questi tipi di DPI siano resistenti all'abrasione,
alla perforazione e alla tranciatura (vedi anche punto
3.1) in relazione alle condizioni prevedibili di
impiego.
3.4.
Prevenzione di annegamenti (gilè di sicurezza, giubbe
e tute di salvataggio)
I
DPI destinati a prevenire gli annegamenti devono poter
far risalire il più presto possibile in superficie,
senza nuocere alla sua salute l'utilizzatore
eventualmente privo di forze o di conoscenza, immerso
in un ambiente liquido e tenerlo a galla in una
posizione che gli consenta di respirare in attesa di
soccorsi.
I
DPI possono presentare una galleggiabilità intrinseca
totale o parziale o ancora ottenuta gonfiandoli con un
gas liberato automaticamente o manualmente, o con il
fiato.
Nelle
condizioni di impiego prevedibili:
-
i DPI devono poter resistere, senza pregiudicare la
loro idoneità al funzionamento, agli effetti
dell'impatto con l'ambiente liquido e ai fattori
ambientali inerenti a tale ambiente;
-
i DPI gonfiabili devono poter gonfiarsi rapidamente
e completamente.
Qualora
particolari condizioni d'impiego prevedibili lo
esigano, alcuni tipi di DPI devono inoltre soddisfare
una o più delle seguenti condizioni complementari:
-
devono essere muniti di tutti i dispositivi per il
gonfiaggio di cui al secondo comma e/o di un
dispositivo di segnalazione luminosa o sonora;
-
devono essere muniti di un dispositivo di ancoraggio
e di presa del corpo che consenta di estrarre
l'utilizzatore dall'ambiente liquido;
-
devono essere idonei ad un uso protratto per tutta
la durata dell'attività che espone l'utilizzatore
eventualmente vestito ad un rischio di caduta in
ambiente liquido.
3.4.1.
Sostegni alla galleggiabilità
Un
indumento che assicuri un grado di galleggiabilità
efficace in funzione dell'impiego prevedibile, sicuro
da portare e che dia un sostegno positivo nell'acqua.
Nelle condizioni prevedibili d'impiego questo DPI non
deve intralciare la libertà di movimento
dell'utilizzatore permettendogli in particolare di
nuotare o di agire per sfuggire ad un pericolo o per
soccorrere altre persone.
3.5.
Protezione contro gli effetti nefasti del rumore
I
DPI destinati a prevenire gli effetti nefasti del
rumore devono poter attenuare quest'ultimo in modo che
i livelli sonori equivalenti, avvertiti
dall'utilizzatore, non superino mai i valori limite di
esposizione quotidiana prescritti per la protezione
dei lavoratori nella direttiva 86/188/CEE del
Consiglio, del 12 maggio 1986, in materia di
protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti
dall'esposizione al rumore durante il lavoro.
Ogni
DPI deve avere un'etichetta in cui sia indicato il
livello di diminuzione acustica, nonché il valore
dell'indice di comfort offerto dal DPI; ove ciò non
sia possibile, questa etichetta deve essere apposta
sull'imballaggio.
3.6.
Protezione contro il calore e (o) il fuoco
I
DPI destinati a proteggere interamente o parzialmente
il corpo contro gli effetti del calore e (o) del fuoco
devono avere un potere di isolamento termico e una
resistenza meccanica adeguati alle condizioni
prevedibili di impiego.
3.6.1.
Materiali costitutivi e altri componenti dei DPI
I
materiali costituti e altri componenti appropriati
alla protezione contro il calore raggiante e
convettivo devono essere caratterizzati da un adeguato
coefficiente di trasmissione del flusso termico
incidente e da un grado di incombustibilità
sufficientemente elevato, per evitare ogni rischio di
autoinfiammazione nelle condizioni prevedibili di
impiego.
Se
la superficie esterna di tali materiali e componenti
deve avere un potere riflettente, esso deve essere
adeguato al flusso di calore emesso mediante
irraggiamento nella regione dell'infrarosso.
I
materiali e altri componenti di dispositivi destinati
a interventi di breve durata all'interno di ambienti
caldi e i DPI suscettibili di ricevere proiezioni di
prodotti caldi, ad esempio grandi proiezioni di
materie in fusione, devono inoltre avere una capacità
calorifica sufficiente per restituire la maggior parte
del calore immagazzinato soltanto dopo che
l'utilizzatore si sia allontanato dal luogo di
esposizione ai rischi e abbia rimosso il suo DPI.
I
materiali e gli altri componenti di DPI, suscettibili
di ricevere grandi proiezioni di prodotti caldi devono
inoltre assorbire sufficientemente gli urti meccanici
(vedi punto 3.1).
I
materiali e gli altri componenti di DPI suscettibili
di venire accidentalmente a contatto con la fiamma e
quelli che rientrano nella fabbricazione di
dispositivi di lotta antincendio devono inoltre essere
caratterizzati da un grado di ininfiammabilità
corrispondente alla classe dei rischi incorsi nelle
condizioni prevedibili di impiego. Essi non devono
fondere sotto l'azione della fiamma, né contribuire a
propagarla.
3.6.2.
DPI completi, pronti per l'uso
In
condizioni prevedibili d'impiego:
1)
La quantità di calore trasmessa all'utilizzatore
attraverso il DPI deve essere sufficientemente bassa
affinché il calore accumulato per tutta la durata
di impiego nella parte del corpo da proteggere non
raggiunga mai la soglia di dolore o quella in cui si
verifichi un qualsiasi effetto nocivo per la salute.
2)
I DPI devono impedire, se necessario, la
penetrazione di liquidi o di vapori e non devono
causare ustioni derivanti da contatti puntuali tra
il loro rivestimento protettivo e l'utilizzatore.
Se
dei DPI sono dotati di dispositivi di refrigerazione
in grado di assorbire il calore incidente mediante
evaporazione di un liquido o sublimazione di un
solido, essi devono essere progettati in modo tale che
le sostanze volatili che si formano siano evacuate
all'esterno dell'involucro di protezione e non verso
l'utilizzatore.
Se
dei DPI comprendono un apparecchio di protezione
respiratoria, esso deve garantire in modo
soddisfacente, nelle condizioni prevedibili di
impiego, la funzione di protezione stabilita.
Il
fabbricante deve in particolare indicare, nella nota
informativa allegata ad ogni modello di DPI destinato
ad interventi di breve durata in ambienti caldi,
qualsiasi dato utile ai fini della determinazione
della durata massima ammissibile dell'esposizione
dell'utilizzatore al calore trasmesso attraverso i
dispositivi utilizzati conformemente al loro impiego.
3.7.
Protezione contro il freddo
I
DPI destinati a difendere dagli effetti del freddo
tutto il corpo o parte di esso devono possedere un
isolamento termico e una resistenza meccanica adeguata
alle prevedibili condizioni di impiego per cui sono
immessi sul mercato.
3.7.1.
Materiali costitutivi e altri componenti dei DPI
I
materiali costituenti e gli altri componenti dei DPI
destinati a proteggere dal freddo devono possedere
coefficienti di trasmissione del flusso termico
incidente tanto bassi quanto lo richiedono le
condizioni di impiego prevedibili. I materiali e gli
altri componenti flessibili dei DPI da utilizzare per
interventi all'interno di ambienti freddi devono
conservare un grado di flessibilità che permetta
all'operatore di compiere i gesti necessari e di
assumere determinate posizioni.
Inoltre,
i materiali e gli altri componenti del DPI che
potrebbero essere interessati da proiezioni importanti
di prodotti freddi devono poter ammortizzare
sufficientemente gli urti meccanici (vedi punto 3.1).
3.7.2.
DPI completi, pronti all'uso
Nelle
prevedibili condizioni d'impiego:
1)
Il flusso trasmesso all'utilizzatore attraverso il
DPI deve essere tale che il freddo accumulato
durante il periodo di impiego sulle parti del corpo
da proteggere, comprese le punte delle dita dei
piedi e delle mani, non raggiunga in alcun caso la
soglia di dolore o quella in cui si manifesta un
qualsiasi effetto nocivo per la salute.
2)
I DPI devono impedire quanto possibile la
penetrazione di liquidi, quali, ad esempio, la
pioggia, e non devono essere all'origine di lesioni
in seguito a contatti puntuali tra il loro
rivestimento di protezione e l'utilizzatore.
Se
i DPI sono dotati di un apparecchio di protezione per
la respirazione, quest'ultimo deve assolvere in modo
soddisfacente, nelle condizioni prevedibili di
impiego, la sua funzione di protezione.
Il
fabbricante deve in particolare indicare, nella nota
informativa relativa ad ogni modello di DPI destinato
ad interventi di breve durata in ambienti freddi,
qualsiasi dato utile ai fini della determinazione
della durata massima ammissibile dell'esposizione
dell'utilizzatore al freddo trasmesso attraverso
l'attrezzatura.
3.8.
Protezione contro gli shock elettrici
I
DPI destinati a proteggere tutto il corpo o parte di
esso dagli effetti della corrente elettrica, devono
possedere un grado di isolamento adeguato ai valori di
tensione ai quali l'utilizzatore è esposto nelle più
sfavorevoli condizioni di impiego prevedibili.
A
tal fine, i materiali costituenti e gli altri
componenti di questo tipo di DPI devono essere scelti,
o concepiti, e combinati in modo che la corrente di
fuga, misurata attraverso l'involucro protettore in
condizioni di prova effettuate a tensioni
corrispondenti a quelle che possono incontrarsi
"in situ", sia quanto più bassa possibile e
in ogni caso inferiore a un valore convenzionale
massimo ammissibile, corrispondenti alla soglia di
tolleranza.
I
tipi di DPI destinati esclusivamente ad attività o
interventi su impianti elettrici sotto tensione o che
possono essere sotto tensione devono portare
l'indicazione, ripetuta anche sulla confezione, della
classe di protezione e/o della tensione d'impiego, del
numero di serie e della data di fabbricazione; sui DPI
si deve inoltre prevedere, all'esterno dell'involucro
di protezione, uno spazio sul quale si possa segnare
ulteriormente la data di messa in servizio e quelle
delle prove o dei controlli da effettuare
periodicamente.
Il
fabbricante deve indicare nella sua nota
d'informazione l'uso esclusivo di questi tipi di DPI,
nonché la natura e la frequenza delle prove
dielettriche alle quali devono essere assoggettati
durante il loro "periodo di vita".
3.9.
Protezione contro le radiazioni
3.9.1.
Radiazioni non ionizzanti
I
DPI destinati a prevenire gli effetti acuti o cronici
delle sorgenti di radiazioni non ionizzanti
sull'occhio, devono poter assorbire o riflettere la
maggior parte dell'energia irradiata nelle lunghezze
d'onda nocive, senza per ciò alterare in modo
eccessivo la trasmissione della parte non nociva dello
spettro visibile, la percezione dei contrasti e la
distinzione dei colori qualora le condizioni
prevedibili di impiego lo richiedano.
A
tale scopo, le lenti protettrici devono essere
progettate e fabbricate in modo da disporre in
particolare, per ogni onda nociva, di un fattore
spettrale di trasmissione tale che la densità di
illuminamento energetico della radiazione suscettibile
di raggiungere l'occhio dell'utilizzatore attraverso
il filtro sia la più bassa possibile e non superi mai
il valore limite di esposizione massima ammissibile.
Le
lenti inoltre non devono deteriorarsi o perdere le
loro proprietà, per effetto dell'irraggiamento emesso
in condizioni di impiego prevedibili e ogni esemplare
immesso sul mercato deve essere caratterizzato dal
numero di grado di protezione cui corrisponde la curva
della distribuzione spettrale del suo fattore di
trasmissione.
Le
lenti adatte a sorgenti di radiazione dello stesso
genere, devono essere classificate in ordine crescente
secondo i loro numeri di grado di protezione e il
fabbricante deve in particolare nella sua nota
informativa indicare le curve di trasmissione che
consentano di scegliere il DPI più appropriato
tenendo conto di fattori inerenti alle condizioni
effettive di impiego, ad esempio della distanza
rispetto alla sorgente e della distribuzione spettrale
dell'energia irradiata a tale distanza.
Il
numero di grado di protezione di ogni esemplare di
lente filtrante deve essere indicato dal fabbricante.
3.9.2.
Radiazioni ionizzanti
3.9.2.1.
Protezione contro la contaminazione radioattiva
esterna
I
materiali costitutivi e gli altri componenti dei DPI
destinati a proteggere tutto il corpo o parte di esso
contro le polveri, i gas, i liquidi radioattivi o le
loro miscele, devono essere scelti o progettati e
strutturati in modo tale che questi dispositivi
impediscano efficacemente la penetrazione delle
sostanze contaminanti nelle condizioni prevedibili di
impiego.
La
necessaria tenuta stagna può essere ottenuta, in
relazione alla natura o allo stato delle sostanze
contaminanti, attraverso l'impermeabilità dell'
"involucro" di protezione e (o) attraverso
qualsiasi altro mezzo appropriato, ad esempio sistemi
di ventilazione e di pressurizzazione che impediscano
la retrodiffusione di queste sostanze contaminanti.
Se
è possibile decontaminare i DPI, la decontaminazione
deve avvenire in modo da non pregiudicare il loro
eventuale reimpiego durante la "durata"
prevedibile di questo genere di dispositivi.
3.9.2.2.
Protezione limitata contro l'irradiazione esterna
I
DPI intesi a proteggere interamente l'utilizzatore
contro l'irradiazione esterna o, se ciò non è
possibile, ad attenuare sufficientemente quest'ultima
possono essere progettati soltanto per radiazioni
elettroniche (ad esempio, radiazioni beta) o fotoniche
(X, gamma) di energia relativamente limitata.
I
materiali costitutivi e altri componenti di questi DPI
devono essere scelti o progettati e strutturati in
modo tale che il livello di protezione offerto
all'utilizzatore sia tanto alto quanto lo richiedono
le condizioni prevedibili di impiego senza che perciò
gli impedimenti ai gesti, alle posizioni o agli
spostamenti di quest'ultimo implichino un aumento
della durata di esposizione (vedi punto 1.3.2).
Sui
DPI devono essere indicati le caratteristiche e lo
spessore del materiale o dei materiali costituenti
adatti alle condizioni prevedibili di impiego.
3.10.
Protezione dalle sostanze pericolose e gli agenti
infettivi
3.10.1.
Protezione respiratoria
I
DPI destinati a proteggere le vie respiratorie devono
fornire all'utilizzatore aria respirabile se
quest'ultimo è esposto ad un'atmosfera inquinata e
(o) la cui concentrazione di ossigeno sia
insufficiente.
L'aria
respirabile fornita all'utilizzatore dal DPI è
ottenuta con i mezzi adatti, ad esempio: dopo
filtrazione dell'aria inquinata attraverso il
dispositivo o mezzo di protezione o mediante un
apporto proveniente da una sorgente non inquinata.
I
materiali costitutivi e altri componenti di questi DPI
devono essere scelti o progettati e strutturati in
modo tale che la funzione e l'igiene delle vie
respiratorie dell'utilizzatore siano assicurate
debitamente durante il periodo di utilizzazione, nelle
condizioni prevedibili di impiego.
Il
grado di tenuta stagna della parte facciale, le
perdite di carico all'inspirazione e, per gli
apparecchi filtranti, il potere di depurazione, devono
essere tali che nel caso di atmosfera inquinata la
penetrazione dei contaminanti sia sufficientemente
bassa da non pregiudicare la salute o l'igiene
dell'utilizzatore.
I
DPI devono possedere un marchio di identificazione del
fabbricante e un'etichetta con le caratteristiche di
ciascun tipo di dispositivo in modo tale da permettere
a qualsiasi utilizzatore sperimentato e qualificato,
con l'ausilio delle istruzioni per l'uso, di farne un
impiego appropriato.
Nella
nota informativa degli apparecchi filtranti il
fabbricante deve inoltre indicare la data limite di
deposito in magazzino del filtro nuovo, come
conservato nella confezione d'origine.
3.10.2.
Protezione dai contatti epidermici o oculari
I
DPI destinati a evitare contatti superficiali di tutto
il corpo o di una parte di esso con sostanze
pericolose e agenti infettivi devono impedire la
penetrazione o la diffusione di tali sostanze
attraverso l'involucro di protezione nelle condizioni
prevedibili di impiego per le quali tali DPI sono
immessi sul mercato.
A
tal fine, i materiali costituenti e gli altri
componenti di questo tipo di DPI devono essere scelti,
o concepiti e combinati in modo da garantire per
quanto possibile una chiusura ermetica totale che ne
consenta se necessario un uso quotidiano eventualmente
prolungato o, in caso contrario, una chiusura stagna
limitata con conseguente limitazione della durata di
impiego.
Qualora,
per loro natura e per le condizioni prevedibili di
impiego, talune sostanze pericolose o agenti infettivi
avessero un potere di penetrazione elevato e
limitassero quindi il tempo di protezione offerto dai
DPI, questi ultimi devono essere sottoposti a prove di
tipo convenzionale che permettano di classificarli in
funzione della loro efficacia. I DPI risultanti
conformi alle specifiche di prova devono possedere
un'etichetta contenente i nomi o, in mancanza di
questi, i codici delle sostanze utilizzate per le
prove, nonché il corrispondente tempo di protezione
convenzionale. Il fabbricante deve inoltre fornire,
nella sua nota di informazione, il significato
eventuale dei codici, la descrizione particolareggiata
delle prove convenzionali e qualsiasi dato utile alla
determinazione della durata massima ammissibile
d'impiego del DPI nelle diverse condizioni
prevedibili.
3.11.
Dispositivi di sicurezza delle attrezzature per
l'immersione
1)
Apparecchio respiratorio
L'apparecchio
respiratorio deve consentire di alimentare
l'utilizzatore con una miscela gassosa respirabile,
nelle condizioni prevedibili d'impiego e tenuto conto,
segnatamente, della profondità massima di immersione.
2)
Qualora le condizioni prevedibili d'impiego lo
richiedano, i dispositivi devono comprendere:
a)
una tuta che assicuri la protezione
dell'utilizzatore contro la pressione dovuta alla
profondità di immersione (vedi punto 3.2) e/o
contro il freddo (vedi punto 3.7);
b)
un dispositivo d'allarme destinato ad avvertire in
tempo utile l'utilizzatore della mancanza di
ulteriore alimentazione della miscela gassosa
respirabile (vedi punto 2.8);
c)
una tuta di salvataggio che consenta
all'utilizzatore di risalire in superficie (vedi
punto 3.4.1).
RIFERIMENTI
ESPLICATIVI
Rif.
1 - Le lettere h) e
i) sono state aggiunte dall'art. 12 del D.Lgs. 2
gennaio 1997, n. 10 |