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Decreto
Legislativo del Governo n. 475 del 4 dicembre 1992
Testo
del D.Lgs.
Allegato
1
Allegato
2
Allegato
3
Allegato
4
Allegato
5
Allegato
6
ALLEGATO
III - Documentazione tecnica del fabbricante
La
documentazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1,
deve comprendere i dati utili sui mezzi impiegati dal
fabbricante per ottenere la conformità di un DPI ai
pertinenti requisiti essenziali.
Nel
caso dei modelli di DPI di cui all'articolo 8,
paragrafo 2, la documentazione deve comprendere in
particolare:
1)
un fascicolo tecnico di fabbricazione così
costituito:
a)
i progetti generali e dettagliati del DPI,
accompagnati eventualmente dalle note di calcolo e
dai risultati delle prove di prototipi entro i
limiti del necessario alla verifica dell'osservanza
dei requisiti essenziali;
b)
l'elenco esaustivo dei requisiti essenziali per la
sicurezza e la salute, nonchè delle norme
armonizzate o altre specifiche tecniche, tenuti
presenti al momento della progettazione del modello;
2)
la descrizione dei mezzi di controllo e di prova
applicati nello stabilimento del fabbricante;
3)
una copia della nota informativa di cui al punto 1.4
dell'allegato II. |