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Decreto
Legislativo del Governo n. 475 del 4 dicembre 1992
Testo
del D.Lgs.
Allegato
1
Allegato
2
Allegato
3
Allegato
4
Allegato
5
Allegato
6
ALLEGATO
V - Requisiti minimi che gli Stati membri devono
prendere in considerazione per la designazione degli
organismi autorizzati
1.
Gli organismi incaricati di esaminare le attrezzature
devono disporre del personale qualificato in numero
sufficiente e dei mezzi necessari per assolvere
adeguatamente le mansioni tecniche ed amministrative
connesse con il rilascio degli attestati ed avere
accesso alle apparecchiature necessarie per gli esami
eccezionali previsti dalle direttive particolari.
2.
L'organismo, il direttore e il personale non possono
essere né il progettista, né il costruttore, né il
fornitore, né l'installatore delle attrezzature, né
il mandatario di una di queste persone. Essi non
possono intervenire, né direttamente né come
mandatari, nella progettazione, nella costruzione,
nella commercializzazione, nella rappresentanza o
nella manutenzione di tali attrezzature. Ciò non
esclude la possibilità di uno scambio di informazioni
tecniche tra il costruttore e l'organismo autorizzato.
3.
Il personale incaricato di esaminare le attrezzature,
in vista del rilascio dell'attestato di certificazione
CEE, deve eseguire i suoi compiti con la massima
integrità e competenza tecnica e deve essere libero
da qualsiasi pressione o incentivo, soprattutto di
carattere finanziario, che possa influire sul suo
giudizio o sui risultati dei lavori, in particolare da
parte di persone o gruppi interessati ai risultati
dell'esame.
4.
Il personale incaricato degli esami deve possedere:
-
una buona formazione tecnica e professionale;
-
una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni
relative agli esami che esegue e una pratica
sufficiente su tali lavori;
-
l'attitudine richiesta per redigere i verbali e le
relazioni riguardanti i lavori effettuati.
5.
Deve essere garantita l'indipendenza del personale
incaricato dell'esame. La retribuzione di ogni agente
non deve essere proporzionata né al numero dei
controlli effettuati, né ai risultati ottenuti.
6.
[ Rif. 1 ] L'organismo, non
pubblico, deve essere assicurato in materia di
responsabilità civile.
7.
Il personale dell'organismo è vincolato dal segreto
professionale per tutto ciò che apprende
nell'esercizio delle sue funzioni.
RIFERIMENTI
ESPLICATIVI
Rif.
1 - Il punto 6 è
stato così modificato dall'art. 12 del D.Lgs. 2
gennaio 1997, n. 10 |