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Decreto
Legislativo del Governo n. 626 del 19 settembre 1994
Attuazione delle direttive 89/391/CEE,
89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE,
97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori durante
il lavoro.
Sommario
Testo
del D.Lgs.
Allegati
SOMMARIO
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista
la legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare
l'articolo 43, recante delega al Governo per
l'attuazione delle direttive del Consiglio 89/391/CEE,
89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE in materia di
sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro;
Vista
la legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante proroga del
termine della delega legislativa contemplata dall'art.
43 della citata legge n. 142 del 1992, nonché delega
al Governo per l'attuazione delle direttive
particolari già adottate, ai sensi dell'art. 16
paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE,
successivamente alla medesima legge 19 febbraio 1992,
n. 142;
Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 1994;
Acquisiti
i pareri delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 16 settembre 1994;
Sulla
proposta del Ministro per il coordinamento delle
politiche dell'Unione europea, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia,
del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale,
della sanità, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, dell'interno e per la funzione
pubblica e gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
INDICE
dei titoli del D.Lgs. 626/94
TITOLO
I
Capo
I - Disposizioni generali: (
Art. 1- Campo di applicazione; Art. 2 - Definizioni;
Art. 3 - Misure generali di tutela; Art. 4 - Obblighi
del datore di lavoro, del dirigente e del preposto;
Art. 5 - Obblighi dei lavoratori; Art. 6 - Obblighi
dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e
degli installatori; Art. 7 - Contratto di appalto o
contratto d'opera).
Capo
II - Servizio di prevenzione e
protezione: ( Art. 8 -
Servizio di prevenzione e protezione; Art. 9
- Compiti del servizio di prevenzione e protezione;
Art. 10 - Svolgimento diretto da parte del datore di
lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai
rischi; Art. 11 - Riunione periodica di prevenzione e
protezione di rischi).
Capo
III - Prevenzione incendi,
evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso:
( Art. 12 - Disposizioni generali; Art. 13 -
Prevenzione incendi; Art. 14 - Diritti dei lavoratori
in caso di pericolo grave ed immediato; Art. 15
- Pronto soccorso).
Capo
IV - Sorveglianza sanitaria:
( Art. 16 - Contenuto della sorveglianza sanitaria;
Art. 17 - Il medico competente).
Capo
V - Consultazione e partecipazione
dei lavoratori: ( Art. 18 - Rappresentante
per la sicurezza; Art. 19 - Attribuzioni del
rappresentante per la sicurezza; Art. 20 -
Organismi paritetici).
Capo
VI - Informazione e formazione dei
lavoratori: ( Art. 21 - Informazione dei
lavoratori; Art. 22 - Formazione dei lavoratori).
Capo
VII - Disposizioni concernenti la
Pubblica Amministrazione: ( Art. 23 -
Vigilanza; Art. 24 - Informazione, consulenza,
assistenza; Art. 25 - Coordinamento; Art. 26 -
Commissione consultiva permanente per la prevenzione
degli infortuni e l'igiene del lavoro; Art. 27 -
Comitati regionali di coordinamento; Art. 28 -
Adeguamenti al progresso tecnico).
Capo
VIII - Statistiche degli infortuni e
delle malattie professionali: ( Art. 29 -
Statistiche degli infortuni e delle malattie
professionali).
TITOLO
II - LUOGHI DI LAVORO
(Art.
30 - Definizioni; Art. 31 - Requisiti di sicurezza e
di salute; Art. 32 - Obblighi del datore di lavoro;
Art. 33 - Adeguamenti di norme).
TITOLO
III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
(
Art. 34 - Definizioni; Art. 35 - Obblighi del
datore di lavoro; Art. 36 - Disposizioni concernenti
le attrezzature di lavoro; Art. 37 - Informazione;
Art. 38 - Formazione ed addestramento; Art. 39 -
Obblighi dei lavoratori).
TITOLO
IV - USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
(
Art. 40 - Definizioni; Art. 41 - Obbligo di uso; Art.
42 - Requisiti dei DPI; Art. 43 - Obblighi del datore
di lavoro; Art. 44 - Obblighi dei lavoratori; Art. 45
- Criteri per l'individuazione e l'uso; Art. 46 -
Norma transitoria).
TITOLO
V - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI
CARICHI
(
Art. 47 - Campo di applicazione; Art. 48 - Obblighi
dei datori di lavoro; Art. 49 - Informazione e
formazione).
TITOLO
VI - USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI
VIDEOTERMINALI
(
Art. 50 - Campo d applicazione; Art. 51 - Definizioni;
Art. 52 - Obblighi del datore di lavoro; Art. 53 -
Organizzazione del lavoro; Art. 54 - Svolgimento
quotidiano del lavoro; Art. 55 - Sorveglianza
sanitaria; Art 56. - Informazione e formazione; Art.
57 - Consultazione e partecipazione; Art. 58 -
Adeguamento alle norme; Art. 59 - Caratteristiche
tecniche).
TITOLO
VII - PROTEZIONE DA AGENTI
CANCEROGENI
Capo
I - Disposizioni generali: (
Art. 60 - Campo di applicazione; Art. 61 -
Definizioni).
Capo
II - Obblihi del datore di lavoro:
( Art. 62 - Sostituzione e riduzione; Art. 63 -
Valutazione del rischio; Art. 64 - Misure tecniche,
organizzative, procedurali; Art. 65 - Misure
igieniche; Art. 66 - Informazione e formazione; Art.
67 - Esposizione non prevedibile; Art. 68 - Operazioni
lavorative particolari).
Capo
III - Sorveglianza sanitaria:
( Art. 69 - Accertamenti sanitari e norme preventive e
protettive specifiche; Art. 70 - Registro di
esposizione e cartelle sanitarie; Art. 71 -
Registrazione dei tumori; Art. 72 - Adeguamenti
normativi).
TITOLO
VIII - PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI
Capo
I: ( Art. 73 - Campo di applicazione; Art. 74
- Definizioni; Art. 75 - Classificazione degli agenti
biologici; Art. 76 - Comunicazione; Art. 77 -
Autorizzazione).
Capo
II - Obblighi del datore di lavoro:
( Art. 78 - Valutazione del rischio; Art. 79 - Misure
tecniche, organizzative, procedurali; Art. 80 - Misure
igieniche; Art. 81 - Misure specifiche per le
strutture sanitarie e veterinarie; Art. 82 - Misure
specifiche per i laboratori e gli stabulari; Art. 83 -
Misure specifiche per i processi industriali; Art. 84
- Misure di emergenza; Art. 85 - Informazioni e
formazione).
Capo
III - Sorveglianza sanitaria:
( Art. 86 - Prevenzione e controllo; Art. 87 -
Registri degli esposti e degli eventi accidentali;
Art. 88 - Registro dei casi di malattia e di decesso).
TITOLO
IX - S A N Z I O N I
(
Art. 89 - Contravvenzioni commesse dai datori
di lavoro e dai dirigenti; Art. 90 - Contravvenzioni
commesse dai preposti; Art. 91 - Contravvenzioni
commesse dai progettisti, dai fabbricanti e dagli
installatori; Art. 92 - Contravvenzioni commesse dal
medico competente; Art. 93 - Contravvenzioni commesse
dai lavoratori; Art. 94 - Violazioni amministrative).
TITOLO
X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
(
Art. 95 - Norma transitoria; Art. 96 -
Decorrenza degli obblighi di cui all'art. 4; Art. 96
bis. - Attuazione degli obblighi; Art. 97 - Obblighi
d'informazione. Art. 98 - Norma finale).
INDICE
ALLEGATI
ALLEGATO
I - Casi in cui è consentito lo svolgimento
diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di
prevenzione e protezione dai rischi (art. 10).
ALLEGATO
II - Prescrizioni di sicurezza e di salute
per i luoghi di lavoro.
ALLEGATO
III - Schema indicativo per l'inventario dei
rischi ai fini dell'impiego di attrezzature di
protezione individuale.
ALLEGATO
IV - Elenco indicativo e non esauriente delle
attrezzature di protezione individuale.
ALLEGATO
V - Elenco indicativo e non esauriente delle
attività e dei settori di attività per i quali può
rendersi necessario mettere a disposizione
attrezzature di protezione individuale.
ALLEGATO
VI - Elementi di riferimento.
ALLEGATO
VII - Prescrizioni minime.
ALLEGATO
VIII - Elenco di sistemi, preparati e
procedimenti.
ALLEGATO
IX - Elenco esemplificativo di attività
lavorative che possono comportare la presenza di
agenti biologici.
ALLEGATO
X - Segnale di rischio biologico.
ALLEGATO
XI - Elenco degli agenti biologici
classificati.
ALLEGATO
XII - Specifiche sulle misure di contenimento
e sui livelli di contenimento.
ALLEGATO
XIII - Specifiche per processi industriali. |