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Leggi e decreti sulla sicurezza > D.Lgs. 626 del 19/09/1994

Decreto Legislativo del Governo n. 626 del 19 settembre 1994

Sommario

Testo del D.Lgs.

Allegato 1   Allegato 2   Allegato 3   Allegato 4   Allegato 5   Allegato 6   Allegato 7   Allegato 8   Allegato 8bis   Allegato 9   Allegato 10   Allegato 11   Allegato 12   Allegato 13   Allegato 14   Allegato 15


ALLEGATO I [ Nota 1 ]

 

Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 10).

 

1.

Aziende artigiane e industriali (1) ..

fino a 30 addetti

2.

Aziende agricole e zootecniche .....

fino a 10 addetti (2)

3.

Aziende della pesca ....................

fino a 20 addetti

4.

Altre aziende .............................

fino a 200 addetti

 

(1) Escluse le aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

(2) Addetti assunti a tempo indeterminato.

 


Nota 1) L'allegato è stato così modificato dall'art. 26 del D.Lgs. 242/96

 

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