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Decreto Legislativo del
Governo n. 626 del 19 settembre 1994
Sommario
Titolo1
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
Titolo 6
Titolo 7
Titolo 8
Titolo 9
Titolo 10
Allegati
TITOLO
I
Capo
I - Disposizioni generali
Art.
1 - Campo di applicazione
1.
Il presente decreto legislativo prescrive misure
per la tutela della salute e per la sicurezza dei
lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di
attività privati o pubblici.
2.
[ nota 1 ] Nei
riguardi delle Forze armate e di Polizia e dei servizi
di protezione civile, nonché nell'ambito delle
strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle
destinate per finalità istituzionali alle attività
degli organi con compiti in materia di ordine e
sicurezza pubblica, delle università, degli istituti
di istruzione universitaria, degli istituti di
istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli
archivi, delle biblioteche, dei musei e delle aree
archeologiche dello Stato, delle rappresentanze
diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto
aerei e marittimi, le norme del presente decreto sono
applicate tenendo conto delle particolari esigenze
connesse al servizio espletato individuate con decreto
del ministro competente di concerto con i ministri del
Lavoro e della Previdenza Sociale, della Sanità e
della Funzione Pubblica.
3.
Nei riguardi dei lavoratori di cui alla legge 18
dicembre 1973, n. 877, nonché dei lavoratori con
rapporto contrattuale privato di portierato, le norme
del presente decreto si applicano nei casi
espressamente previsti.
4.
Le disposizioni di cui al presente decreto si
applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle
province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente
con i rispettivi statuti e relative norme di
attuazione.
4.
bis. [ nota 2
] Il datore di lavoro che esercita le attività di cui
ai commi 1, 2, 3 e 4 e, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti
che dirigono o sovraintendono le stesse attività,
sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del
presente decreto.
4
ter. [ nota 2 ]
Nell'ambito degli adempimenti previsti dal presente
decreto, il datore di lavoro non può delegare quelli
previsti dall'art. 4, commi 1, 2, 4 lettera a), e 11,
primo periodo.
Art.
2 - Definizioni
[
nota 3 ] 1. Agli
effetti delle disposizioni di cui al presente decreto
si intendono per:
a)
lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle
dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti
ai servizi domestici e familiari, con rapporto di
lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i
soci lavoratori di cooperative o di società, anche di
fatto, che prestino la loro attività per conto delle
società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi
di orientamento o di formazione scolastica,
universitaria e professionale avviati presso datori di
lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte
professionali. Sono altresì equiparati gli allievi
degli istituti di istruzione ed universitari e i
partecipanti a corsi di formazione professionale nei
quali si faccia uso di laboratori, macchine,
apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti
chimici, fisici e biologici. I soggetti di cui al
precedente periodo non vengono computati ai fini della
determinazione del numero di lavoratori dal quale il
presente decreto fa discendere particolari obblighi;
b)
datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di
lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che,
secondo il tipo e l'organizzazione dell' impresa, ha
la responsabilità dell'impresa stessa ovvero
dell'unità produttiva, quale definita ai sensi della
lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali
e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si intende
il dirigente al quale spettano i poteri di gestione,
ovvero il funzionario non avente qualifica
dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia
preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale;
c)
servizio di prevenzione e protezione dai rischi:
insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o
interni all'azienda finalizzati all'attività di
prevenzione e protezione dai rischi professionali
nell'azienda, ovvero unità produttiva;
d)
medico competente: medico in possesso di uno dei
seguenti titoli:
1)
specializzazione in medicina del lavoro o in medicina
preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in
tossicologia industriale o in igiene industriale o in
fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del
lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove
necessario, con decreto del Ministro della sanità di
concerto con il Ministro dell'Università e della
ricerca scientifica e tecnologica;
2)
docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in
medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in
tossicologia industriale o in igiene industriale o in
fisiologia ed igiene del lavoro;
3)
autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
e)
responsabile del servizio di prevenzione e protezione:
persona designata dal datore di lavoro in possesso di
attitudini e capacità adeguate;
f)
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
persona, ovvero persone, eletta o designata per
rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli
aspetti della salute e della sicurezza durante il
lavoro, di seguito denominato rappresentante per la
sicurezza;
g)
prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure
adottate o previste in tutte le fasi dell'attività
lavorativa per evitare o diminuire i rischi
professionali nel rispetto della salute della
popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
h)
agente: l'agente chimico, fisico o biologico, presente
durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la
salute;
i)
unità produttiva: stabilimento o struttura
finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata
di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale.
Art.
3 - Misure generali di tutela
1.
Le misure generali per la protezione della salute e
per la sicurezza dei lavoratori sono:
a)
valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
b)
eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non
è possibile, loro riduzione al minimo;
c)
riduzione dei rischi alla fonte;
d)
programmazione della prevenzione mirando ad un
complesso che integra in modo coerente nella
prevenzione le condizioni tecniche produttive ed
organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei
fattori dell'ambiente di lavoro;
e)
sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò
che non lo è, o è meno pericoloso;
f)
rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei
posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e
nella definizione dei metodi di lavoro e produzione,
anche per attenuare il lavoro monotono e quello
ripetitivo;
g)
priorità delle misure di protezione collettiva
rispetto alle misure di protezione individuale;
h)
limitazione al minimo del numero dei lavoratori che
sono, o che possono essere, esposti al rischio;
i)
utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e
biologici, sui luoghi di lavoro;
l)
controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei
rischi specifici;
m)
allontanamento del lavoratore dall'esposizione a
rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;
n)
misure igieniche;
o)
misure di protezione collettiva ed individuale;
p)
misure di emergenza da attuare in caso di prono
soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei
lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
q)
uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
r)
regolare manutenzione di ambienti, attrezzature,
macchine ed impianti, con particolare riguardo ai
dispositivi di sicurezza in conformità alla
indicazione dei fabbricanti;
s)
informazione, formazione, consultazione e
partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro
rappresentanti, sulle questioni riguardanti la
sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
t)
istruzioni adeguate ai lavoratori.
2.
Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla
salute durante il lavoro non devono in nessun caso
comportare oneri finanziari per i lavoratori.
Art.
4 - Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del
preposto
[
nota 4 ] 1. Il
datore di lavoro in relazione alla natura
dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità
produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzature di
lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici
impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di
lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei
lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi
di lavoratori esposti a rischi particolari.
2.
All'esito della valutazione di cui al comma 1, il
datore di lavoro elabora un documento contenente:
a)
una relazione sulla valutazione dei rischi per la
sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale
sono specificati i criteri adottati per la valutazione
stessa;
b)
l'individuazione delle misure di prevenzione e di
protezione e dei dispositivi di protezione
individuale, conseguente alla valutazione di cui alla
lettera a);
c)
il programma delle misure ritenute opportune per
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza.
3.
Il documento è custodito presso l'azienda ovvero
unità produttiva.
4.
Il datore di lavoro:
a)
designa il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione interno o esterno all'azienda secondo le
regole di cui all'art. 8;
b)
designa gli addetti al servizio di prevenzione e
protezione interno o esterno all'azienda secondo le
regole di cui all'art. 8;
c)
nomina, nei casi previsti dall'articolo 16, il medico
competente.
5.
Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la
sicurezza e la salute dei lavoratori, ed in
particolare:
a)
designa preventivamente i lavoratori incaricati
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e
lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in
caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio di
pronto soccorso e, comunque, di gestione
dell'emergenza;
b)
aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai
mutamenti organizzativi e produttivi che hanno
rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del
lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione
della tecnica, della prevenzione e della protezione;
c)
nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto
delle capacità e delle condizioni degli stessi in
rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d)
fornisce ai lavoratori i necessari e idonei
dispositivi di protezione individuale sentito il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione
;
e)
prende le misure appropriate affinché soltanto i
lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni
accedano alle zone che li espongono ad un rischio
grave e specifico;
f)
richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori
delle norme vigenti, nonché delle disposizioni
aziendali in materia di sicurezza e di igiene del
lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e
dei dispositivi di protezione individuale messi a loro
disposizione;
g)
richiede l'osservanza da parte del medico competente
degli obblighi previsti dal presente decreto,
informandolo sui processi e sui rischi connessi
all'attività produttiva;
h)
adotta le misure per il controllo delle situazioni di
rischio in caso di emergenza e dà istruzioni
affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave,
immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di
lavoro o la zona pericolosa;
i)
informa il più presto possibile i lavoratori esposti
al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il
rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere
in materia di protezione;
l)
si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal
richiedere ai lavoratori di riprendere la loro
attività in una situazione di lavoro in cui persiste
un pericolo grave ed immediato;
m)
permette ai lavoratori di verificare, mediante il
rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle
misure di sicurezza e di protezione della salute e
consente al rappresentante per la sicurezza di
accedere alle informazioni ed alla documentazione
aziendale di cui all'art. 19 comma 1 lettera e);
n)
prende appropriati provvedimenti per evitare che le
misure tecniche adottate possano causare rischi per la
salute della popolazione o deteriorare l'ambiente
esterno;
o)
tiene un registro nel quale sono annotati
cronologicamente gli infortuni sul lavoro che
comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno.
Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la
qualifica professionale dell'infortunato, le cause e
le circostanze dell'infortunio, nonché la data di
abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è
redatto conformemente al modello approvato con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentita la commissione consultiva permanente, di cui
all'art. 394 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive
modifiche ed è conservato sul luogo di lavoro a
disposizione dell'organo di vigilanza. Fino
all'emanazione di tale decreto il registro è redatto
in conformità ai modelli già disciplinati dalle
leggi vigenti;
p)
consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi
previsti dall'art. 19, comma 1, lettere b), c) e d) ;
q)
adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione
incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per
il caso di pericolo grave ed immediato. Tali misure
devono essere adeguate alla natura dell'attività,
alle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità
produttiva, e al numero delle persone presenti.
6.
Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al
comma 1 ed elabora il documento di cui al comma 2 in
collaborazione con il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione e con il medico competente,
nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza
sanitaria, previa consultazione del rappresentante per
la sicurezza.
7.
La valutazione di cui al comma 1 ed il documento di
cui al comma 2 sono rielaborati in occasione di
modifiche del processo produttivo significative ai
fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.
8.
Il datore di lavoro custodisce, presso l'azienda
ovvero l'unità produttiva, la cartella sanitaria e di
rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza
sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale,
e ne consegna copia al lavoratore stesso al momento
della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero
quando lo stesso ne faccia richiesta.
9.
Per le piccole e medie aziende, con uno o più decreti
da emanarsi entro il 31 marzo 1996 da parte dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
della sanità, sentita la Commissione consultiva
permanente per la prevenzione degli infortuni e per
l'igiene del lavoro, in relazione alla natura dei
rischi e alle dimensioni dell'azienda, sono definite
procedure standardizzate per gli adempimenti
documentali di cui al presente articolo. Tali
disposizioni non si applicano alle attività
industriali di cui all'art.1 del decreto del
Presidente della Repubblica del 17 maggio 1988, n.
175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di
dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6
del decreto stesso, alle centrali termoelettriche,
agli impianti e laboratori nucleari, alle aziende
estrattive ed altre attività minerarie, alle aziende
per la fabbricazione e il deposito separato di
esplosivi, polveri e munizioni, e alle strutture di
ricovero e cura sia pubbliche sia private.
10.
Per le medesime aziende di cui al comma 9, primo
periodo, con uno o più decreti dei Ministri del
lavoro e della previdenza sociale, dell'industria del
commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita
la Commissione consultiva permanente per la
prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro,
possono essere altresì definiti:
a)
i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosità, nei
quali è possibile lo svolgimento diretto dei compiti
di prevenzione e protezione in aziende ovvero unità
produttive che impiegano un numero di addetti
superiore a quello indicato nell'Allegato I;
b)
[ Nota 22 ] i
casi in cui è possibile la riduzione a una sola volta
all'anno della visita di cui all'art.17, lettera h),
degli ambienti di lavoro da parte del medico
competente, ferma restando l'obbligatorietà di visite
ulteriori, allorché si modificano le situazioni di
rischio.
11.
Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota (1)
dell'Allegato I, il datore di lavoro delle aziende
familiari nonché delle aziende che occupano fino a
dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai
commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad autocertificare
per iscritto l'avvenuta effettuazione della
valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi
ad essa collegati. L'autocertificazione deve essere
inviata al rappresentante per la sicurezza. Sono in
ogni caso soggette agli obblighi di cui ai commi 2 e 3
le aziende familiari nonché le aziende che occupano
fino a dieci addetti, soggette a particolari fattori
di rischio, individuate nell'ambito di specifici
settori produttivi con uno o più decreti del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
i Ministri della sanità, dell'industria del commercio
e dell'artigianato, delle risorse agricole alimentari
e forestali e dell'interno, per quanto di rispettiva
competenza.
12.
Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di
manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del
presente decreto, la sicurezza dei locali e degli
edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o
a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni
scolastiche ed educative, restano a carico
dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o
convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In
tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto,
relativamente ai predetti interventi, si intendono
assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti
agli uffici interessati, con la richiesta del loro
adempimento all'amministrazione competente o al
soggetto che ne ha l'obbligo giuridico ».
Art.
5 - Obblighi dei lavoratori
1.
Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria
sicurezza e della propria salute e di quella delle
altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui
possono ricadere gli effetti delle sue azioni o
omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle
istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2.
In particolare i lavoratori:
a)
osservano le disposizioni e le istruzioni impartite
dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai
fini della protezione collettiva ed individuale;
b)
utilizzano correttamente i macchinari, le
apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i
preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre
attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di
sicurezza;
c)
utilizzano in modo appropriato i dispositivi di
protezione messi a loro disposizione;
d)
segnalano immediatamente al datore di lavoro, al
dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e
dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le
altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono
a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di
urgenza, nell'ambito delle loro competenze e
possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze
o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza;
e)
non rimuovono o modificano senza autorizzazione i
dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di
controllo;
f)
non compiono di propria iniziativa operazioni o
manovre che non sono di loro competenza ovvero che
possono compromettere la sicurezza propria o di altri
lavoratori;
g)
si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei
loro confronti;
h)
contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai
dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli
obblighi imposti dall'autorità competente o comunque
necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei
lavoratori durante il lavoro.
Art.
6 - Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei
fornitori e degli installatori
1.
[ nota 5 ] I
progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli
impianti rispettano i principi generali di prevenzione
in materia di sicurezza e di salute al momento delle
scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine
nonché dispositivi di protezione rispondenti ai
requisiti essenziali di sicurezza previsti «
nelle disposizioni legislative e regolamentari
vigenti.
2.
[ nota 6 ] Sono
vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la
concessione in uso di macchine, di attrezzature di
lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di
sicurezza. Chiunque concede in locazione finanziaria
beni assoggettati a forme di certificazione o di
omologazione obbligatoria è tenuto a che gli stessi
siano accompagnati dalle previste certificazioni o
dagli altri documenti previsti dalla legge.
3.
Gli installatori e montatori di impianti, macchine o
altri mezzi tecnici devono attenersi alle norme di
sicurezza e di igiene del lavoro, nonché alle
istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei
macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di
loro competenza.
Art.
7 - Contratto di appalto o contratto d'opera
1.
Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori
all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità
produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori
autonomi:
a)
verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di
commercio, industria e artigianato, l'idoneità
tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei
lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare
in appalto o contratto d'opera;
b)
fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni
sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui
sono destinati ad operare e sulle misure di
prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla
propria attività.
2.
Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro:
a)
cooperano all'attuazione delle misure di
prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro
incidenti sull'attività lavorativa oggetto
dell'appalto;
b)
coordinano gli interventi di protezione e prevenzione
dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi
reciprocamente anche al fine di eliminare rischi
dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse
imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera
complessiva.
3.
[ nota 7 ] Il
datore di lavoro committente promuove la cooperazione
ed il coordinamento di cui al comma 2. Tale obbligo
non si estende ai rischi specifici propri
dell'attività delle imprese appaltatrici o dei
singoli lavoratori autonomi.
Capo
II - Servizio di prevenzione e di protezione
Art.
8 - Servizio di prevenzione e protezione
1.
Salvo quanto previsto dall'art. 10, il datore di
lavoro organizza all'interno dell'azienda, ovvero
dell'unità produttiva, il servizio di prevenzione e
protezione, o incarica persone o servizi esterni
all'azienda, secondo le regole di cui al presente
articolo.
2.
Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda
ovvero dell'unità produttiva, una o più persone da
lui dipendenti per l'espletamento dei compiti di cui
all'articolo 9, tra cui il responsabile del servizio
in possesso di attitudini e capacità adeguate, previa
consultazione del rappresentante per la sicurezza.
3.
I dipendenti di cui al comma 2 devono essere in numero
sufficiente, possedere le capacità necessarie e
disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo
svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non
possono subire pregiudizio a causa dell'attività
svolta nell'espletamento del proprio incarico.
4.
[ nota 8 ]
Salvo quanto previsto dal comma 2, il datore di lavoro
può avvalersi di persone esterne all'azienda in
possesso delle conoscenze professionali necessarie per
integrare l'azione di prevenzione e protezione.
5.
[ nota 9 ]
L'organizzazione del servizio di prevenzione e
protezione all'interno dell'azienda, ovvero
dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei
seguenti casi:
a)
nelle aziende industriali di cui all'art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio
1988, n. 175 e successive modifiche, soggette
all'obbligo di dichiarazione o notifica, ai sensi
degli articoli 4 e 6 del decreto stesso;
b)
nelle centrali termoelettriche;
c)
negli impianti e laboratori nucleari;
d)
nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito
separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e)
nelle aziende industriali con oltre duecento
lavoratori dipendenti;
f)
nelle industrie estrattive con oltre cinquanta
lavoratori dipendenti;
g)
nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia
private.
6.
[ nota 10 ] Salvo
quanto previsto dal comma 5, se la capacità dei
dipendenti all'interno dell'azienda ovvero dell'unità
produttiva, sono insufficienti, il datore di lavoro
può far ricorso a persone o servizi esterni
all'azienda, previa consultazione del rappresentante
per la sicurezza.
7.
Il servizio esterno deve essere adeguato alle
caratteristiche dell'azienda, ovvero unità
produttiva, a favore della quale è chiamato a
prestare la propria opera, anche con riferimento al
numero degli operatori.
8.
Il responsabile del servizio esterno deve possedere
attitudini e capacità adeguate.
9.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con
decreto di concerto con i Ministri della sanità e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita la commissione consultiva permanente, può
individuare specifici requisiti, modalità e
procedure, per la certificazione dei servizi, nonché
il numero minimo degli operatori di cui ai commi 3 e
7.
10.
Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o
servizi esterni egli non è per questo liberato dalla
propria responsabilità in materia.
11.
Il datore di lavoro comunica all'ispettorato del
lavoro e alle unità sanitarie locali territorialmente
competenti il nominativo della persona designata come
responsabile del servizio di prevenzione e protezione
interno ovvero esterno all'azienda. Tale comunicazione
è corredata da una dichiarazione nella quale si
attesti con riferimento alle persone designate:
a)
i compiti svolti in materia di prevenzione e
protezione;
b)
il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti;
c)
il curriculum professionale.
Art.
9 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione
1.
Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi
professionali provvede:
a)
all'individuazione dei fattori di rischio, alla
valutazione dei rischi e all'individuazione delle
misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti
di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla
base della specifica conoscenza dell'organizzazione
aziendale;
b)
ad elaborare, per quanto di competenza, le misure
preventive e protettive e i sistemi di cui all'art. 4,
comma 2, lettera b) e i sistemi di controllo di tali
misure;
c)
ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie
attività aziendali;
d)
a proporre i programmi di informazione e formazione
dei lavoratori;
e)
a partecipare alle consultazioni in materia di tutela
della salute e di sicurezza di cui all'art. 11;
f)
a fornire ai lavoratori le informazioni di cui
all'art. 21.
2.
Il datore di lavoro fornisce ai servizi di prevenzione
e protezione informazioni in merito a:
a)
la natura dei rischi;
b)
l'organizzazione del lavoro, la programmazione e
l'attuazione delle misure preventive e protettive;
c)
la descrizione degli impianti e dei processi
produttivi;
d)
i dati del registro degli infortuni e delle malattie
professionali;
e)
le prescrizioni degli organi di vigilanza.
3.
I componenti del servizio di prevenzione e protezione
e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
sono tenuti al segreto in ordine ai processi
lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio
delle funzioni di cui al presente decreto.
4.
Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato
dal datore di lavoro.
Art.
10 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro
dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
1.
Il datore di lavoro può svolgere direttamente i
compiti propri del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi nonché di prevenzione incendi e
di evacuazione, nei casi previsti nell'allegato I,
dandone preventiva informazione al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui
ai commi successivi. Esso può avvalersi della
facoltà di cui all'art. 8, comma 4.
2.
[ nota 11 ] Il
datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui
al comma 1, deve frequentare apposito corso di
formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo
di lavoro, promosso anche dalle associazioni dei
datori di lavoro e trasmettere all'organo di vigilanza
competente per territorio:
a)
una dichiarazione attestante la capacità di
svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione
dai rischi;
b)
una dichiarazione attestante gli adempimenti di cui
all'art. 4 commi 1, 2, 3 e 11;
c)
una relazione sull'andamento degli infortuni e delle
malattie professionali della propria azienda elaborata
in base ai dati degli ultimi tre anni del registro
infortuni o, in mancanza dello stesso, di analoga
documentazione prevista dalla legislazione vigente;
d)
l'attestazione di frequenza del corso di formazione in
materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
Art.
11 - Riunione periodica di prevenzione e protezione di
rischi
1.
Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano
più di 15 dipendenti, il datore di lavoro,
direttamente o tramite il servizio di prevenzione e
protezione dai rischi, indice almeno una volta
all'anno una riunione cui partecipano:
a)
il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b)
il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi;
c)
il medico competente ove previsto;
d)
il rappresentante per la sicurezza.
2.
Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone
all'esame dei partecipanti:
a)
il documento, di cui all'art. 4, commi 2 e 3;
b)
l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;
c)
i programmi di informazione e formazione dei
lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione
della loro salute.
3.
La riunione ha altresì luogo in occasione di
eventuali significative variazioni delle condizioni di
esposizione al rischio, compresa la programmazione e
l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi
sulla sicurezza e salute di lavoratori.
4.
Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano
fino a 15 dipendenti, nelle ipotesi di cui al comma 3,
il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può
chiedere la convocazione di una apposita riunione.
5.
Il datore di lavoro, anche tramite il servizio di
prevenzione e protezione dai rischi, provvede alla
redazione del verbale della riunione che è tenuto a
disposizione dei partecipanti per la sua
consultazione.
Capo
III - Prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori,
pronto soccorso.
Art.
12 - Disposizioni generali
1.
[ nota 12 ] Ai
fini degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 5,
lettera q), il datore di lavoro:
a)
organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici
competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio,
lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
b)
designa preventivamente i lavoratori incaricati di
attuare le misure di cui all'art. 4 comma 5 lettera
a);
c)
informa tutti i lavoratori che possono essere esposti
ad un pericolo grave ed immediato circa le misure
predisposte ed i comportamenti da adottare;
d)
programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà
istruzioni affinché i lavoratori possano, in caso di
pericolo grave ed immediato che non può essere
evitato, cessare la loro attività, ovvero mettersi al
sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di
lavoro;
e)
prende i provvedimenti necessari affinché qualsiasi
lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per
la propria sicurezza ovvero per quella di altre
persone e nell'impossibilità di contattare il
competente superiore gerarchico, possa prendere le
misure adeguate per evitare le conseguenze di tale
pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei
mezzi tecnici disponibili.
2.
Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera
b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni
dell'azienda ovvero dei rischi specifici dell'azienda
ovvero dell'unità produttiva.
3.
I lavoratori non possono, se non per giustificato
motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere
formati, essere in numero sufficiente e disporre di
attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni
ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero
dell'unità produttiva.
4.
Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente
motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di
riprendere la loro attività in una situazione di
lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.
Art.
13 - Prevenzione incendi
1.
Fermo restando quanto previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, i
Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza
sociale, in relazione al tipo di attività, al numero
dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio,
adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:
a)
i criteri diretti ad individuare:
1)
misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio e
a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
2)
misure precauzionali di esercizio;
3)
metodi di controllo e manutenzione degli impianti e
delle attrezzature antincendio;
4)
criteri per la gestione delle emergenze;
b)
le caratteristiche dello specifico servizio di
prevenzione e protezione antincendio di cui all'art.
12, compresi i requisiti del personale addetto e la
sua formazione.
2.
Per il settore minerario il decreto di cui al comma 1
è adottato dai Ministri dell'interno, del lavoro e
della previdenza sociale e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
Art.
14 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave
ed immediato
1.
Il lavoratore che, in caso di pericolo grave,
immediato e che non può essere evitato, si allontana
dal posto di lavoro ovvero da una zona pericolosa, non
può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto
da qualsiasi conseguenza dannosa.
2.
Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e
immediato e nell'impossibilità di contattare il
competente superiore gerarchico, prende misure per
evitare le conseguenze di tale pericolo, non può
subire pregiudizio per tale azione, a meno che non
abbia commesso una grave negligenza.
Art.
15 - Pronto soccorso
1.
Il datore di lavoro, tenendo conto della natura
dell'attività e delle dimensioni dell'azienda ovvero
dell'unità produttiva, sentito il medico competente
ove previsto, prende i provvedimenti necessari in
materia di pronto soccorso e di assistenza medica di
emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone
presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari
rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto
dei lavoratori infortunati.
2.
Il datore di lavoro, qualora non vi provveda
direttamente, designa uno o più lavoratori incaricati
dell'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1.
3.
Le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto
soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua
formazione sono individuati in relazione alla natura
dell'attività, al numero dei lavoratori occupati e ai
fattori di rischio, con decreto dei Ministri della
sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della
funzione pubblica e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita la commissione consultiva
permanente e il Consiglio superiore di sanità.
4.
Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3 si
applicano le disposizioni vigenti in materia.
Capo
IV - Sorveglianza sanitaria
Art.
16 - Contenuto della sorveglianza sanitaria
1.
La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi
previsti dalla normativa vigente.
2.
La sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata dal
medico competente e comprende:
a)
accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza
di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono
destinati, ai fini della valutazione della loro
idoneità alla mansione specifica;
b)
accertamenti periodici per controllare lo stato di
salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di
idoneità alla mansione specifica.
3.
Gli accertamenti di cui l comma 2 comprendono esami
clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al
rischio ritenti necessari dal medico competente.
Art.
17 - Il medico competente
1.
Il medico competente:
a)
collabora con il datore di lavoro e con il servizio di
prevenzione e protezione di cui all'art. 8, sulla base
della specifica conoscenza dell'organizzazione
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva e delle
situazioni di rischio, alla predisposizione
dell'attuazione delle misure per la tutela della
salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
b)
effettua gli accertamenti sanitari di cui all'art. 16;
c)
esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica
al lavoro, di cui all'art. 16;
d)
istituisce ed aggiorna, sotto la propria
responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a
sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di
rischio da custodire presso il datore di lavoro con
salvaguardia del segreto professionale;
e)
fornisce informazioni ai lavoratori sul significato
degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel
caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo
termine, sulla necessità di sottoporsi ad
accertamenti sanitari anche dopo la cessazione
dell'attività che comporta l'esposizione a tali
agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni
analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza;
f)
informa ogni lavoratore interessato dei risultati
degli accertamenti sanitari di cui alla lettera b) e,
a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della
documentazione sanitaria;
g)
comunica, in occasione delle riunioni di cui all'art.
11, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati
anonimi collettivi degli accertamenti clinici e
strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul
significato di detti risultati;
h)
congiuntamente al responsabile del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi, visita gli
ambienti di lavoro almeno due volte all'anno e
partecipa alla programmazione del controllo
dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli
sono forniti con tempestività ai fini delle
valutazioni e dei pareri di competenza;
i)
fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera
b), effettua le visite mediche richieste dal
lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai
rischi professionali;
l)
collabora con il datore di lavoro alla predisposizione
del servizio di pronto soccorso di cui all'art. 15; m)
collabora all'attività di formazione e informazione
di cui al capo VI.
2.
Il medico competente può avvalersi, per motivate
ragioni, della collaborazione di medici specialisti
scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
3.
[ nota 13
]Qualora il medico competente, a seguito degli
accertamenti di cui all'art. 16, comma 2, esprima un
giudizio sull'inidoneità parziale o temporanea o
totale del lavoratore, ne informa per iscritto il
datore di lavoro e il lavoratore.
4.
Avverso il giudizio di cui al comma 3 è ammesso
ricorso, entro trenta giorni dalla data di
comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di
vigilanza territorialmente competente che dispone,
dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la
modifica o la revoca del giudizio stesso.
5.
Il medico competente svolge la propria opera in
qualità di:
a)
dipendente da una struttura esterna pubblica o privata
convenzionata con l'imprenditore per lo svolgimento
dei compiti di cui al presente capo;
b)
libero professionista;
c)
dipendente del datore di lavoro.
6.
Qualora il medico competente sia dipendente del datore
di lavoro, questi gli fornisce i mezzi e gli assicura
le condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi
compiti.
7.
Il dipendente di una struttura pubblica non può
svolgere l'attività di medico competente qualora
esplichi attività di vigilanza.
Capo
V - Consultazione e partecipazione dei lavoratori
Art.
18 - Rappresentante per la sicurezza
1.
In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o
designato il rappresentante per la sicurezza.
2.
Nella aziende, o unità produttive, che occupano sino
a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è
eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.
Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il
rappresentante per la sicurezza può essere
individuato per più aziende nell'ambito territoriale
ovvero del comparto produttivo. Esso può essere
designato o eletto dai lavoratori nell'ambito delle
rappresentanze sindacali, così come definite dalla
contrattazione collettiva di riferimento.
3.
Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di
15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è
eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle
rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di
tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori
dell'azienda al loro interno.
4.
Il numero, le modalità di designazione o di elezione
del rappresentante per la sicurezza, nonché il tempo
di lavoro retribuito e gli strumenti per
l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede
di contrattazione collettiva.
5.
In caso di mancato accordo nella contrattazione
collettiva di cui al comma 4, il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, sentite le parti, stabilisce
con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla
comunicazione del mancato accordo, gli standard
relativi alle materie di cui al comma 4. Per le
amministrazioni pubbliche provvede il Ministro per la
funzione pubblica sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
6.
In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di
cui al comma 1 è il seguente:
a)
un rappresentante nelle aziende ovvero unità
produttive sino a 200 dipendenti;
b)
tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità
produttive da 201 a 1000 dipendenti;
c)
sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero
unità produttive.
7.
Le modalità e i contenuti specifici della formazione
del rappresentante per la sicurezza sono stabiliti in
sede di contrattazione collettiva nazionale di
categoria con il rispetto dei contenuti minimi
previsti dal decreto di cui all'art.22, comma 7.
Art.
19 - Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
1.
Il rappresentante per la sicurezza:
a)
accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le
lavorazioni;
b)
è consultato preventivamente e tempestivamente
in ordine alla valutazione dei rischi, alla
individuazione, programmazione, realizzazione e
verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità
produttiva;
c)
è consultato sulla designazione degli addetti al
servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione
incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei
lavoratori;
d)
è consultato in merito all'organizzazione della
formazione di cui all'art. 22, comma 5;
e)
riceve le informazioni e la documentazione aziendale
inerente la valutazione dei rischi e le misure di
prevenzione relative, nonché quelle inerenti le
sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli
impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro,
gli infortuni e le malattie professionali;
f)
riceve le informazioni provenienti dai servizi di
vigilanza;
g)
riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore
a quella prevista dall'art. 22;
h)
promuove l'elaborazione, l'individuazione e
l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a
tutelare la salute e l'integrità fisica dei
lavoratori;
i)
formula osservazioni in occasione di visite e
verifiche effettuate dalle autorità competenti;
l)
partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11;
m)
fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
n)
avverte il responsabile dell'azienda dei rischi
individuati nel corso della sua attività;
o)
può fare ricorso alle autorità competenti qualora
ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai
rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi
impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la
sicurezza e la salute durante il lavoro.
2.
Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del
tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza
perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari
per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà
riconosciutegli.
3.
Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al
comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione
collettiva nazionale.
4.
Il rappresentante per la sicurezza non può subire
pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della
propria attività e nei suoi confronti si applicano le
stesse tutele previste dalla legge per le
rappresentanze sindacali.
5.
Il rappresentante per la sicurezza ha accesso, per
l'espletamento della sua funzione, al documento di cui
all'art. 4, commi 2 e 3, nonché al registro degli
infortuni sul lavoro di cui all'art. 4, comma 5,
lettera o).
Art.
20 - Organismi paritetici
1.
A livello territoriale sono costituiti organismi
paritetici tra le organizzazioni sindacali dei datori
di lavoro e dei lavoratori, con funzioni di
orientamento e di promozione di iniziative formative
nei confronti dei lavoratori. Tali organismi sono
inoltre prima istanza di riferimento in merito a
controversie sorte sull'applicazione dei diritti di
rappresentanza, informazione e formazione, previsti
dalle norme vigenti.
2.
Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi
bilaterali o partecipativi previsti da accordi
interconfederali, di categoria, nazionali,
territoriali o aziendali.
3.
Agli effetti dell'art. 10 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, gli organismi di cui al comma 1
sono parificati alla rappresentanza indicata nel
medesimo articolo.
Capo
VI - Informazione e formazione dei lavoratori
Art.
21 - Informazione dei lavoratori
1.
Il datore di lavoro provvede affinché ciascun
lavoratore riceva un'adeguata informazione su:
a)
i rischi per la sicurezza e la salute connessi
all'attività dell'impresa in generale;
b)
le misure e le attività di protezione e prevenzione
adottate;
c)
i rischi specifici cui è esposto in relazione
all'attività svolta, le normative di sicurezza e le
disposizioni aziendali in materia;
d)
i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei
preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati
di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle
norme di buona tecnica;
e)
le procedure che riguardano il pronto soccorso, la
lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
f)
il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione ed il medico competente;
g)
i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le
misure di cui agli articoli 12 e 15.
2.
Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al
comma 1, lettere a), b), c), anche ai lavoratori di
cui all'art. 1, comma 3.
Art.
22 - Formazione dei lavoratori
1.
[ nota 14 ] Il
datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi
compresi i lavoratori di cui all'art. 1, comma 3,
riceva una formazione sufficiente ed adeguata in
materia di sicurezza e di salute, con particolare
riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie
mansioni.
2.
La formazione deve avvenire in occasione:
a)
dell'assunzione;
b)
del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c)
dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di
nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati
pericolosi.
3.
La formazione deve essere periodicamente ripetuta in
relazione all'evoluzione dei rischi ovvero
all'insorgenza di nuovi rischi.
4.
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una
formazione particolare in materia di salute e
sicurezza, concernente la normativa in materia di
sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel
proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli
adeguate nozioni sulle principali tecniche di
controllo e prevenzione dei rischi stessi.
5.
[ nota 15 ] I
lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione
incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei
lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di
salvataggio, di pronto soccorso e, comunque di
gestione dell'emergenza devono essere adeguatamente
formati.
6.
La formazione dei lavoratori e quella dei loro
rappresentanti di cui al comma 4 deve avvenire, in
collaborazione con gli organismi paritetici di cui
all'art. 20, durante l'orario di lavoro e non può
comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
7.
I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
della sanità, sentita la commissione consultiva
permanente, possono stabilire i contenuti minimi della
formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la
sicurezza e dei datori di lavoro di cui all'art. 10,
comma 3, tenendo anche conto delle dimensioni e della
tipologia delle imprese.
Capo
VII - Disposizioni concernenti la pubblica
amministrazione
Art.
23 - Vigilanza
[
nota 16 ]1. La
vigilanza sull'applicazione della legislazione in
materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è
svolta dalla unità sanitaria locale e, per quanto di
specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, nonché, per il settore minerario, dal
Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, e per le industrie estrattive di
seconda categoria e le acque minerali e termali dalle
regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.
2.
Ferme restando le competenze in materia di vigilanza
attribuite dalla legislazione vigente all'ispettorato
del lavoro, per attività lavorative comportanti
rischi particolarmente elevati, da individuare con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e della sanità, sentita la commissione
consultiva permanente, l'attività di vigilanza
sull'applicazione della legislazione in materia di
sicurezza può essere esercitata anche
dall'ispettorato del lavoro che ne informa
preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza
della unità sanitaria locale competente per
territorio.
3.
Il decreto di cui al comma 2 è emanato entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
4.
Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e
salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni
vigenti agli uffici di sanità aerea e marittima e
alle autorità marittime, portuali e aeroportuali, per
quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di
navi e di aeromobili e in ambito portuale e
aeroportuale, e ai servizi sanitari e tecnici
istituiti per le Forze armate e per le Forze di
polizia; i predetti servizi sono competenti altresì
per le aree riservate o operative e per quelle che
presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche
per quel che riguarda le modalità di attuazione, con
decreto del Ministro competente di concerto con i
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della
sanità. L'amministrazione della giustizia può
avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e
di polizia, anche mediante convenzione con i
rispettivi ministeri, nonché dei servizi istituiti
con riferimento alle strutture penitenziarie.
Art.
24 - Informazione, consulenza, assistenza
[
nota 17 ] 1. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
il Ministero dell'interno tramite le strutture del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'Istituto
Superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro
anche mediante i propri dipartimenti periferici, il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per
mezzo degli ispettorati del lavoro, il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per
il settore estrattivo, tramite gli uffici della
Direzione generale delle miniere, l'Istituto italiano
di medicina sociale, l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e gli
enti di patronato, svolgono attività di informazione,
consulenza ed assistenza in materia di sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei
confronti delle imprese artigiane e delle piccole e
medie imprese e delle rispettive associazioni dei
datori di lavoro.
2.
L'attività di consulenza non può essere prestata dai
soggetti che svolgono attività di controllo e di
vigilanza.
Art.
25 - Coordinamento
1.
[ nota 18 ] Con
atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi, su
proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e della sanità, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono
individuati criteri al fine di assicurare unità ed
omogeneità di comportamenti in tutto il territorio
nazionale nell'applicazione delle disposizioni in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori e
di radioprotezione.
Art.
26 - Commissione consultiva permanente per la
prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro
1.
L'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente: [ nota
19 ]
Art.
393 - Costituzione della commissione
1. Presso il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale è istituita una commissione
consultiva permanente per la prevenzione degli
infortuni e per l'igiene del lavoro. Essa è
presieduta dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale o dal direttore generale della
Direzione generale dei rapporti di lavoro da lui
delegato, ed è composta da:
a)
cinque funzionari esperti designati dal Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di cui tre
ispettori del lavoro, laureati uno in ingegneria,
uno in medicina e chirurgia e uno in chimica o
fisica;
b)
il direttore e tre funzionari dell'Istituto
superiore per la prevenzione e sicurezza del
lavoro;
c)
un funzionario dell'Istituto superiore di sanità;
d)
il direttore generale competente del Ministero
della sanità ed un funzionario per ciascun dei
seguenti Ministeri: industria, commercio ed
artigianato; interno; trasporti; risorse agricole
alimentari e forestali; ambiente e della
Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e degli
affari regionali;
e)
sei rappresentanti delle regioni e province
autonome designati dalla Conferenza Stato-regioni;
f)
un rappresentante dei seguenti organismi: Istituto
nazionale assicurazioni e infortuni sul lavoro;
Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Consiglio
nazionale delle ricerche; UNI; CEI; Agenzia
nazionale protezione ambiente; Istituto italiano
di medicina sociale;
g)
otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale su designazione delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori
maggiormente rappresentative a livello nazionale;
h)
otto esperti nominati dal Ministro per il lavoro e
della previdenza sociale su designazione delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro,
anche dell'artigianato e della piccola e media
impresa, maggiormente rappresentative a livello
nazionale;
i)
un esperto nominato dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale su designazione delle
organizzazioni sindacali dei dirigenti d'azienda
maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Ai
predetti componenti, per le riunioni o giornate di
lavoro, non spetta il gettone di presenza di cui
al D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 5, e successive
modificazioni.
2.
Per ogni rappresentante effettivo è designato un
membro supplente.
3.
All'inizio di ogni mandato la commissione può
istituire comitati speciali permanenti dei quali
determina la composizione e la funzione.
4.
La commissione può chiamare a far parte dei
comitati di cui al comma 3 persone particolarmente
esperte, anche su designazione delle associazioni
professionali, dell'università e degli enti di
ricerca, in relazione alle materie trattate.
5.
Le funzioni inerenti alla segreteria della
commissione sono disimpegnate da due funzionari del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
6.
I componenti della commissione consultiva permanente
ed i segretari sono nominati con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale su
designazione degli organismi competenti e durano in
carica tre anni.
2.
L'art. 394 del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:
[ nota 20
]
Art.
394 - Compiti della commissione
1. La commissione consultiva permanente ha il
compito di:
a)
esaminare i problemi applicativi della normativa
in materia di sicurezza e salute sul posto di
lavoro e predisporre una relazione annuale al
riguardo;
b)
formulare proposte per lo sviluppo e il
perfezionamento della legislazione vigente e per
il suo coordinamento con altre disposizioni
concernenti la sicurezza e la protezione della
salute dei lavoratori, nonché per il
coordinamento degli organi preposti alla
vigilanza;
c)
esaminare le problematiche evidenziate dai
comitati regionali sulle misure preventive e di
controllo dei rischi adottate nei luoghi di
lavoro;
d)
proporre linee guida applicative della normativa
di sicurezza;
e)
esprimere parere sugli adeguamenti di natura
strettamente tecnica relativi alla normativa CEE
da attuare a livello nazionale;
f)
esprimere parere sulle richieste di deroga
previste dall'art. 48 del decreto legislativo 15
agosto 1991, n. 277;
g)
esprimere parere sulle richieste di deroga
previste dall'art. 8 del decreto legislativo 25
gennaio 1992, n. 77;
h)
esprimere parere sul riconoscimento della
conformità alle vigenti norme per la sicurezza e
la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di
mezzi e sistemi di sicurezza;
i)
esprimere il parere sui ricorsi avverso le
disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro
nell'esercizio della vigilanza, sulle attività
comportanti rischi particolarmente elevati,
individuate ai sensi dell'art. 43, comma 1,
lettera g), n. 4, della legge 19 febbraio 1991, n.
142, secondo le modalità di cui all'art. 402;
l)
esprimere parere, su richiesta del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale o del Ministero
della sanità o delle regioni, su qualsiasi
questione relativa alla sicurezza del lavoro e
alla protezione della salute dei lavoratori.
2.
La relazione di cui al comma precedente, lettera a),
è resa pubblica ed è trasmessa alle commissioni
parlamentari competenti ed ai presidenti delle
regioni.
3.
La commissione, per l'espletamento dei suoi compiti,
può chiedere dati o promuovere indagini e, su
richiesta o autorizzazione del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, effettuare sopralluoghi.
3.
L'art. 395 del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1995, n. 547, è soppresso.
Art.
27 - Comitati regionali di coordinamento
1.
Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi
entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni,
su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e della sanità, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sono individuati criteri
generali relativi all'individuazione di organi
operanti nella materia della sicurezza e della salute
sul luogo di lavoro al fine di realizzare uniformità
di interventi ed il necessario raccordo con la
commissione consultiva permanente.
2.
Alle riunioni della Conferenza Stato-regioni,
convocate per i pareri di cui al comma 1, partecipano
i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNICEM.
Art.
28 - Adeguamenti al progresso tecnico
1.
[ nota 21 ]Con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri della sanità e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita la commissione consultiva permanente:
a)
è riconosciuta la conformità alle vigenti norme per
la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di
lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza;
b)
si dà attuazione alle direttive in materia di
sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
della Comunità europea per le parti in cui modificano
modalità esecutive e caratteristiche di ordine
tecnico di altre direttive già recepite
nell'ordinamento nazionale;
c)
si provvede all'adeguamento della normativa di
natura strettamente tecnica e degli allegati al
presente decreto in relazione al progresso
tecnologico.
Capo
VIII - Statistiche degli infortuni e delle malattie
professionali
Art.
29 - Statistiche degli infortuni e delle malattie
professionali
1.
L'INAIL e l'ISPESL si forniscono reciprocamente i dati
relativi agli infortuni ed alle malattie professionali
anche con strumenti telematici.
2.
L'ISPESL e L'INAIL indicono una conferenza permanente
di servizio per assicurare il necessario coordinamento
in relazione a quanto previsto dall'art. 8, comma 3,
del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517,
nonché per verificare l'adeguatezza dei sistemi di
prevenzione ed assicurativi, e per studiare e proporre
soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il
fenomeno degli infortuni e delle malattie
professionali.
3.
I criteri per la raccolta ed elaborazione delle
informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti
da infortunio durante l'attività lavorativa sono
individuati nelle norme UNI, riguardanti i parametri
per la classificazione dei casi di infortunio, ed i
criteri per il calcolo degli indici di frequenza e
gravità e loro successivi aggiornamenti.
4.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale e del Ministro della sanità, sentita la
commissione consultiva permanente, possono essere
individuati criteri integrativi di quelli di cui al
comma 3 in relazione a particolari rischi.
5.
I criteri per la raccolta e l'elaborazione delle
informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti
dalle malattie professionali, nonché ad altre
malattie e forme patologiche eziologicamente collegate
al lavoro, sono individuati con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro
della sanità, sentita la commissione consultiva
permanente, sulla base delle norme di buona tecnica.
Nota
1) Il comma 2 dell'art. 1 è stato così
sostituito dall'art. 1, comma 1 del D.Lgs. 242/96 e
successivamente modificato dall'art. 9, comma 22 del
D.L. 1° ottobre 1996, n. 510 convertito in legge con
modificazioni dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608.
Nota
2) I commi 4 bis e 4 ter dell'art. 1 sono
stati aggiunti dall'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 242/96
Nota
3) L'art. 2 è stato così sostituito
dall'art. 2 del D.Lgs. 242/96
Nota
4) l'art. 4 è stato così sostituito
dall'art. 3 del D.Lgs. 242/96
Nota
5) Il comma 1 dell'art. 6 è stato così
modificato dall'art. 4, comma 1 del D.Lgs. 242/96
Nota
6) Il comma 2 dell'art. 6 è stato così
sostituito dall'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 242/96
Nota
7) Il comma comma 3 dell'art. 7 è stato
così sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 242/96
Nota
8) Il comma 4 dell'art. 8 è stato così
sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 242/96
Nota
9) Il comma 5 dell'art. 8 è stato così
sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 242/96
Nota
10) Il comma 6 dell'art. 8 è stato così
sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 242/96
Nota
11) Il comma comma 2 dell'art. 10 è
stato così modificato dall'art. 7, comma 1 del D.Lgs.
242/96
Nota
12) Il comma 1 dell'art. 12 è stato
così modificato dall'art. 7, comma 2 del D.Lgs.
242/96
Nota
13) Il comma 3 dell'art. 17 è stato
così modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 242/96
Nota
14) Il comma 1 dell'art. 22 è stato
così sostituito dall'art. 9, comma 1 del D.Lgs.
242/96
Nota
15) Il comma 5 dell'art. 22 è stato
così sostituito dall'art. 9, comma 5 del D.Lgs.
242/96
Nota
16) L'art. 23 è stato così sostituito
dall'art. 10 del D.Lgs. 242/96
Nota
17) Il comma 1 dell'art. 24 è stato
così sostituito dall'art. 11 del D.Lgs. 242/96
Nota
18) Il comma 1 dell'art. 25 è stato
così modificato dall'art. 12 del D.Lgs. 242/96.
Nota
19) Art. 393 del D.P.R.
27 aprile 1955, n. 547 aggiornato con le modifiche.
Nota
20) Art.
394 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 aggiornato con
le modifiche.
Nota
21) Il comma 1, lett. a) dell'art. 28 è
stato così sostituito dall'art. 14 del D.Lgs. 242/96
Nota
22) Vedere il Decreto 16 gennaio 1997 -
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale,
Ministero dell'Industria del Commercio e
dell'Artigianato, Ministero della Sanità -
Definizione dei casi di riduzione della frequenza
della visita degli ambienti di lavoro da parte del
medico competente. (Pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1997) |