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DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30-4-2008 - Suppl.
Ordinario n.108
Titolo I - PRINCIPI COMUNI
Titolo II - LUOGHI DI LAVORO
Titolo III - USO DELLE ATTREZZATURE
DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE
Titolo IV - CANTIERI TEMPORANEI O
MOBILI
Titolo V - SEGNALETICA DI SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO
Titolo VI - MOVIMENTAZIONE MANUALE
DEI CARICHI
Titolo VII - ATTREZZATURE MUNITE DI
VIDEOTERMINALI
Titolo VIII - AGENTI FISICI
Titolo IX - SOSTANZE PERICOLOSE
Titolo X - ESPOSIZIONE AD AGENTI
BIOLOGICI
Titolo XI - PROTEZIONE DA ATMOSFERE
ESPLOSIVE
Titolo XII -DISPOSIZIONI IN
MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE
Titolo XIII - NORME TRANSITORIE E
FINALI
Titolo I - PRINCIPI COMUNI
Capo I - Disposizioni generali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante:
misure in tema di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il
riassetto e la riforma della normativa in materia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547, recante: norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7
gennaio 1956, n. 164, recante: norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle
costruzioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1956, n. 303, recante norme generali per
l'igiene del lavoro;
Visto il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277,
recante: attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE,
n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n.
88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori
contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti
chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a
norma dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n.
212;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, recante: attuazione delle direttive 89/391/CEE,
89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE,
95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE,
2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della
salute dei lavoratori durante il lavoro;
Visto il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.
758, recante: modificazioni alla disciplina
sanzionatoria in materia di lavoro;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493,
recante attuazione della direttiva 92/58/CEE
concernente le prescrizioni minime per la
segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di
lavoro;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494,
recante attuazione della direttiva 92/57/CEE
concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di
salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
recante disciplina della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle
società e delle associazioni anche prive di
personalità giuridica, a norma dell'articolo 11
della legge 29 settembre 2000, n. 300;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, recante attuazione delle deleghe in materia di
occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge
14 febbraio 2003, n. 30;
Vista la direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle
prescrizioni minime di sicurezza e salute relative
all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti
dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187,
recante attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle
prescrizioni minime di sicurezza e di salute
relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti da vibrazioni meccaniche;
Vista la direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente le
prescrizioni minime di sicurezza e salute relative
all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti
dagli agenti fisici (radiazioni ottiche);
Vista la legge comunitaria 2006 del 6 febbraio 2007,
n. 13 recante disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunità europee;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n.
257, recante attuazione della direttiva 2004/40/CE
sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute
relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici (campi
elettromagnetici);
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 2008;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative dei lavoratori e dei datori di
lavoro;
Acquisito il parere del Garante per la protezione
dei dati personali;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella
riunione del 12 marzo 2008;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni
parlamentari della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 1° aprile 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, della salute, delle
infrastrutture, dello sviluppo economico, di
concerto con i Ministri per le politiche europee,
della giustizia, delle politiche agricole alimentari
e forestali, dell'interno, della difesa, della
pubblica istruzione, della solidarietà sociale,
dell'università e della ricerca, per gli affari
regionali e le autonomie locali e dell'economia e
delle finanze;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1. - Finalità
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto
legislativo costituiscono attuazione dell'articolo 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto
e la riforma delle norme vigenti in materia di
salute e sicurezza delle lavoratrici e dei
lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il
riordino e il coordinamento delle medesime in un
unico testo normativo. Il presente decreto
legislativo persegue le finalità di cui al presente
comma nel rispetto delle normative comunitarie e
delle convenzioni internazionali in materia, nonché
in conformità all'articolo 117 della Costituzione e
agli statuti delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, e
alle relative norme di attuazione, garantendo
l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei
lavoratori sul territorio nazionale attraverso il
rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali, anche con
riguardo alle differenze di genere, di età e alla
condizione delle lavoratrici e dei lavoratori
immigrati.
2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117,
quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 16,
comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le
disposizioni del presente decreto legislativo,
riguardanti ambiti di competenza legislativa delle
regioni e province autonome, si applicano,
nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e
con carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle
province autonome nelle quali ancora non sia stata
adottata la normativa regionale e provinciale e
perdono comunque efficacia dalla data di entrata in
vigore di quest'ultima, fermi restando i principi
fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma
, della Costituzione.
3. Gli atti, i provvedimenti e gli adempimenti
attuativi del presente decreto sono effettuati nel
rispetto dei principi del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196.
Art. 2. - Definizioni
1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui
al presente decreto legislativo si intende per:
a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente
dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività
lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un
datore di lavoro pubblico o privato, con o senza
retribuzione, anche al solo fine di apprendere un
mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli
addetti ai servizi domestici e familiari. Al
lavoratore così definito é equiparato: il socio
lavoratore di cooperativa o di società, anche di
fatto, che presta la sua attività per conto delle
società e dell'ente stesso; l'associato in
partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti
del codice civile; il soggetto beneficiario delle
iniziative di tirocini formativi e di orientamento
di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997,
n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle
leggi regionali promosse al fine di realizzare
momenti di alternanza tra studio e lavoro o di
agevolare le scelte professionali mediante la
conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo
degli istituti di istruzione ed universitari e il
partecipante ai corsi di formazione professionale
nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature
di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e
biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite
di videoterminali limitatamente ai periodi in cui
l'allievo sia effettivamente applicato alla
strumentazioni o ai laboratori in questione; il
volontario, come definito dalla legge 1° agosto
1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e della protezione civile; il
volontario che effettua il servizio civile; il
lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre
1997, n. 468, e successive modificazioni;
b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del
rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il
soggetto che, secondo il tipo e l'assetto
dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore
presta la propria attività, ha la responsabilità
dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva
in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente
al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il
funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei
soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un
ufficio avente autonomia gestionale, individuato
dall'organo di vertice delle singole amministrazioni
tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito
funzionale degli uffici nei quali viene svolta
l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali
e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di
individuazione non conforme ai criteri sopra
indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo
di vertice medesimo;
c) «azienda»: il complesso della struttura
organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;
d) «dirigente»: persona che, in ragione delle
competenze professionali e di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell'incarico
conferitogli, attua le direttive del datore di
lavoro organizzando l'attività lavorativa e
vigilando su di essa;
e) «preposto»: persona che, in ragione delle
competenze professionali e nei limiti di poteri
gerarchici e funzionali adeguati alla natura
dell'incarico conferitogli, sovrintende alla
attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle
direttive ricevute, controllandone la corretta
esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un
funzionale potere di iniziativa;
f) «responsabile del servizio di prevenzione e
protezione»: persona in possesso delle capacità e
dei requisiti professionali di cui all'articolo 32
designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per
coordinare il servizio di prevenzione e protezione
dai rischi;
g) «addetto al servizio di prevenzione e
protezione»: persona in possesso delle capacità e
dei requisiti professionali di cui all'articolo 32,
facente parte del servizio di cui alla lettera l);
h) «medico competente»: medico in possesso di uno
dei titoli e dei requisiti formativi e professionali
di cui all'articolo 38, che collabora, secondo
quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il
datore di lavoro ai fini della valutazione dei
rischi ed é nominato dallo stesso per effettuare la
sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti
di cui al presente decreto;
i) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»:
persona eletta o designata per rappresentare i
lavoratori per quanto concerne gli aspetti della
salute e della sicurezza durante il lavoro;
l) «servizio di prevenzione e protezione dai
rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi
esterni o interni all'azienda finalizzati
all'attività di prevenzione e protezione dai rischi
professionali per i lavoratori;
m) «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti
medici, finalizzati alla tutela dello stato di
salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione
all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio
professionali e alle modalità di svolgimento
dell'attività lavorativa;
n) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o
misure necessarie anche secondo la particolarità del
lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o
diminuire i rischi professionali nel rispetto della
salute della popolazione e dell'integrità
dell'ambiente esterno;
o) «salute»: stato di completo benessere fisico,
mentale e sociale, non consistente solo in
un'assenza di malattia o d'infermità;
p) «sistema di promozione della salute e sicurezza»:
complesso dei soggetti istituzionali che concorrono,
con la partecipazione delle parti sociali, alla
realizzazione dei programmi di intervento
finalizzati a migliorare le condizioni di salute e
sicurezza dei lavoratori;
q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e
documentata di tutti i rischi per la salute e
sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito
dell'organizzazione in cui essi prestano la propria
attività, finalizzata ad individuare le adeguate
misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare
il programma delle misure atte a garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di salute e
sicurezza;
r) «pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un
determinato fattore avente il potenziale di causare
danni;
s) «rischio»: probabilità di raggiungimento del
livello potenziale di danno nelle condizioni di
impiego o di esposizione ad un determinato fattore o
agente oppure alla loro combinazione;
t) «unità produttiva»: stabilimento o struttura
finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione
di servizi, dotati di autonomia finanziaria e
tecnico funzionale;
u) «norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e
pubblicata da un'organizzazione internazionale, da
un organismo europeo o da un organismo nazionale di
normalizzazione, la cui osservanza non sia
obbligatoria;
v) «buone prassi»: soluzioni organizzative o
procedurali coerenti con la normativa vigente e con
le norme di buona tecnica, adottate volontariamente
e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi
e il miglioramento delle condizioni di lavoro,
elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL) e dagli organismi paritetici di cui
all'articolo 51, validate dalla Commissione
consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa
istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a
assicurarne la più ampia diffusione;
z) «linee guida»: atti di indirizzo e coordinamento
per l'applicazione della normativa in materia di
salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle
regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano;
aa) «formazione»: processo educativo attraverso il
quale trasferire ai lavoratori ed agli altri
soggetti del sistema di prevenzione e protezione
aziendale conoscenze e procedure utili alla
acquisizione di competenze per lo svolgimento in
sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla
identificazione, alla riduzione e alla gestione dei
rischi;
bb) «informazione»: complesso delle attività dirette
a fornire conoscenze utili alla identificazione,
alla riduzione e alla gestione dei rischi in
ambiente di lavoro;
cc) «addestramento»: complesso delle attività
dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso
corretto di attrezzature, macchine, impianti,
sostanze, dispositivi, anche di protezione
individuale, e le procedure di lavoro;
dd) «modello di organizzazione e di gestione»:
modello organizzativo e gestionale per la
definizione e l'attuazione di una politica aziendale
per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di
cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice
penale, commessi con violazione delle norme
antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul
lavoro;
ee) «organismi paritetici»: organismi costituiti a
iniziativa di una o più associazioni dei datori e
dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, quali sedi
privilegiate per: la programmazione di attività
formative e l'elaborazione e la raccolta di buone
prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di
azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul
lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata
all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni
altra attività o funzione assegnata loro dalla legge
o dai contratti collettivi di riferimento;
ff) «responsabilità sociale delle imprese»:
integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali
ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle
loro attività commerciali e nei loro rapporti con le
parti interessate.
Art. 3. - Campo di applicazione
1. Il presente decreto legislativo si applica a
tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a
tutte le tipologie di rischio.
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile, dei servizi di
protezione civile, nonché nell'ambito delle
strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle
destinate per finalità istituzionali alle attività
degli organi con compiti in materia di ordine e
sicurezza pubblica, delle università, degli istituti
di istruzione universitaria, delle istituzioni
dell'alta formazione artistica e coreutica, degli
istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine
e grado, delle organizzazioni di volontariato di cui
alla legge 1° agosto 1991, n. 266, e dei mezzi di
trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del
presente decreto legislativo sono applicate tenendo
conto delle effettive particolari esigenze connesse
al servizio espletato o alle peculiarità
organizzative, individuate entro e non oltre dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, dai Ministri competenti di concerto
con i Ministri del lavoro e della previdenza
sociale, della salute e per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione,
acquisito il parere della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sentite le
organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale nonché,
relativamente agli schemi di decreti di interesse
delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri
ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi
a livello nazionale rappresentativi del personale
militare; analogamente si provvede per quanto
riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo
nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di
tutela dei beni artistici storici e culturali. Con i
successivi decreti, da emanare entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei
Ministri competenti, di concerto con i Ministri del
lavoro e della previdenza sociale e della salute,
acquisito il parere della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a
dettare le disposizioni necessarie a consentire il
coordinamento con la disciplina recata dal presente
decreto della normativa relativa alle attività
lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito
portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio
1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca,
di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
298, e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche
di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto
con la disciplina in tema di trasporto ferroviario
contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e
relativi decreti di attuazione.
3. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2,
sono fatte salve le disposizioni attuative
dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, nonché le disposizioni di
cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271,
al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le
disposizioni tecniche del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del
decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio
1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974,
n. 191, e dai relativi decreti di attuazione;
decorso inutilmente tale termine, trovano
applicazione le disposizioni di cui al presente
decreto.
4. Il presente decreto legislativo si applica a
tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e
autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati,
fermo restando quanto previsto dai commi successivi
del presente articolo.
5. Nell'ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito
di un contratto di somministrazione di lavoro di cui
agli articoli 20, e seguenti, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, fermo restando quanto specificamente
previsto dal comma 5 dell'articolo 23 del citato
decreto legislativo n. 276 del 2003, tutti gli
obblighi di prevenzione e protezione di cui al
presente decreto sono a carico dell'utilizzatore.
6. Nell'ipotesi di distacco del lavoratore di cui
all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti gli
obblighi di prevenzione e protezione sono a carico
del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico
del distaccante di informare e formare il lavoratore
sui rischi tipici generalmente connessi allo
svolgimento delle mansioni per le quali egli viene
distaccato. Per il personale delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che
presta servizio con rapporto di dipendenza
funzionale presso altre amministrazioni pubbliche,
organi o autorità nazionali, gli obblighi di cui al
presente decreto sono a carico del datore di lavoro
designato dall'amministrazione, organo o autorità
ospitante.
7. Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui
agli articoli 61, e seguenti, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, e dei collaboratori coordinati e
continuativi di cui all'articolo 409, primo comma,
n. 3, del codice di procedura civile, le
disposizioni di cui al presente decreto si applicano
ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi
di lavoro del committente.
8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano
prestazioni occasionali di tipo accessorio, ai sensi
dell'articolo 70 e seguenti del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni e integrazioni, il presente decreto
legislativo e tutte le altre norme speciali vigenti
in materia di sicurezza e tutela della salute si
applicano con esclusione dei piccoli lavori
domestici a carattere straordinario, compresi
l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza
domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati
e ai disabili.
9. Nei confronti dei lavoratori a domicilio di cui
alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, e dei
lavoratori che rientrano nel campo di applicazione
del contratto collettivo dei proprietari di
fabbricati trovano applicazione gli obblighi di
informazione e formazione di cui agli articoli 36 e
37. Ad essi devono inoltre essere forniti i
necessari dispositivi di protezione individuali in
relazione alle effettive mansioni assegnate.
Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca
attrezzature proprie, o per il tramite di terzi,
tali attrezzature devono essere conformi alle
disposizioni di cui al titolo III.
10. A tutti i lavoratori subordinati che effettuano
una prestazione continuativa di lavoro a distanza,
mediante collegamento informatico e telematico,
compresi quelli di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e di cui
all'accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso
il 16 luglio 2002, si applicano le disposizioni di
cui al titolo VII, indipendentemente dall'ambito in
cui si svolge la prestazione stessa. Nell'ipotesi in
cui il datore di lavoro fornisca attrezzature
proprie, o per il tramite di terzi, tali
attrezzature devono essere conformi alle
disposizioni di cui al titolo III. I lavoratori a
distanza sono informati dal datore di lavoro circa
le politiche aziendali in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle
esigenze relative ai videoterminali ed applicano
correttamente le direttive aziendali di sicurezza.
Al fine di verificare la corretta attuazione della
normativa in materia di tutela della salute e
sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il
datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e
le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui
viene svolto il lavoro nei limiti della normativa
nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale
accesso essere subordinato al preavviso e al
consenso del lavoratore qualora la prestazione sia
svolta presso il suo domicilio. Il lavoratore a
distanza può chiedere ispezioni. Il datore di lavoro
garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire
l'isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli
altri lavoratori interni all'azienda, permettendogli
di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle
informazioni dell'azienda, nel rispetto di
regolamenti o accordi aziendali.
11. Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui
all'articolo 2222 del codice civile si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 21 e 26.
12. Nei confronti dei componenti dell'impresa
familiare di cui all'articolo 230-bis del codice
civile, dei piccoli imprenditori di cui all'articolo
2083 del codice civile e dei soci delle società
semplici operanti nel settore agricolo si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 21.
13. In considerazione della specificità
dell'attività esercitata dalle imprese medie e
piccole operanti nel settore agricolo, il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri della salute e delle politiche
agricole, alimentari e forestali, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, nel rispetto dei livelli generali di tutela
di cui alla normativa in materia di sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro, e limitatamente alle
imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno
dei quali non superi le cinquanta giornate
lavorative e per un numero complessivo di lavoratori
compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali,
provvede ad emanare disposizioni per semplificare
gli adempimenti relativi all'informazione,
formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal
presente decreto, sentite le organizzazioni
sindacali e datoriali comparativamente più
rappresentative del settore sul piano nazionale. I
contratti collettivi stipulati dalle predette
organizzazioni definiscono specifiche modalità di
attuazione delle previsioni del presente decreto
legislativo concernenti il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza nel caso le imprese
utilizzino esclusivamente la tipologia di lavoratori
stagionali di cui al precedente periodo.
Art. 4. - Computo dei lavoratori
1. Ai fini della determinazione del numero di
lavoratori dal quale il presente decreto legislativo
fa discendere particolari obblighi non sono
computati:
a) i collaboratori familiari di cui all'articolo
230-bis del codice civile;
b) i soggetti beneficiari delle iniziative di
tirocini formativi e di orientamento di cui
all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196,
e di cui a specifiche disposizioni delle leggi
regionali promosse al fine di realizzare momenti di
alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le
scelte professionali mediante la conoscenza diretta
del mondo del lavoro;
c) gli allievi degli istituti di istruzione e
universitari e i partecipanti ai corsi di formazione
professionale nei quali si faccia uso di laboratori,
attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici,
fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature
munite di videoterminali;
d) i lavoratori assunti con contratto di lavoro a
tempo determinato, ai sensi dell'articolo 1 del
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in
sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti
con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
e) i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali
di tipo accessorio ai sensi degli articoli 70, e
seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e successive modificazioni, nonché
prestazioni che esulano dal mercato del lavoro ai
sensi dell'articolo 74 del medesimo decreto.
f) i lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973,
n. 877, ove la loro attività non sia svolta in forma
esclusiva a favore del datore di lavoro committente;
g) i volontari, come definiti dalla legge 11 agosto
1991, n. 266, i volontari del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e della protezione civile e i
volontari che effettuano il servizio civile;
h) i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente
utili di cui al decreto legislativo 1° dicembre
1997, n. 468, e successive modificazioni;
i) i lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222
del codice civile, fatto salvo quanto previsto dalla
successiva lettera l);
l) i collaboratori coordinati e continuativi di cui
all'articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di
procedura civile, nonché i lavoratori a progetto di
cui agli articoli 61 e seguenti del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, ove la loro attività non sia svolta
in forma esclusiva a favore del committente.
2. I lavoratori utilizzati mediante somministrazione
di lavoro ai sensi degli articoli 20, e seguenti,
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni, e i lavoratori assunti a
tempo parziale ai sensi del decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, si
computano sulla base del numero di ore di lavoro
effettivamente prestato nell'arco di un semestre.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4,
nell'ambito delle attività stagionali definite dal
decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre
1963, n. 1525 e successive modificazioni, nonché di
quelle individuate dai contratti collettivi
nazionali stipulati dalle organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente
più rappresentative, il personale in forza si
computa a prescindere dalla durata del contratto e
dall'orario di lavoro effettuato.
4. Il numero dei lavoratori impiegati per
l'intensificazione dell'attività in determinati
periodi dell'anno nel settore agricolo e nell'ambito
di attività diverse da quelle indicate nel comma 3,
corrispondono a frazioni di unita-lavorative-anno (ULA)
come individuate sulla base della normativa
comunitaria.
Capo II - Sistema istituzionale
Art. 5. - Comitato per l'indirizzo e la valutazione
delle politiche attive e per il coordinamento
nazionale delle attività di vigilanza in materia di
salute e sicurezza sul lavoro
1. Presso il Ministero della salute, il Comitato per
l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive
e per il coordinamento nazionale delle attività di
vigilanza in materia di salute e sicurezza sul
lavoro. Il Comitato é presieduto dal Ministro della
salute ed é composto da:
a) due rappresentanti del Ministero della salute;
b) due rappresentanti del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale;
c) un rappresentante del Ministero dell'interno;
d) cinque rappresentanti delle regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano.
2. Al Comitato partecipano, con funzione consultiva,
un rappresentante dell'INAIL, uno dell'ISPESL e uno
dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo
(IPSEMA).
3. Il Comitato di cui al comma 1, al fine di
garantire la più completa attuazione del principio
di leale collaborazione tra Stato e regioni, ha il
compito di:
a) stabilire le linee comuni delle politiche
nazionali in materia di salute e sicurezza sul
lavoro;
b) individuare obiettivi e programmi dell'azione
pubblica di miglioramento delle condizioni di salute
e sicurezza dei lavoratori;
c) definire la programmazione annuale in ordine ai
settori prioritari di intervento dell'azione di
vigilanza, i piani di attività e i progetti
operativi a livello nazionale, tenendo conto delle
indicazioni provenienti dai comitati regionali di
coordinamento e dai programmi di azione individuati
in sede comunitaria;
d) programmare il coordinamento della vigilanza a
livello nazionale in materia di salute e sicurezza
sul lavoro;
e) garantire lo scambio di informazioni tra i
soggetti istituzionali al fine di promuovere
l'uniformità dell'applicazione della normativa
vigente;
f) individuare le priorità della ricerca in tema di
prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei
lavoratori.
4. Ai fini delle definizioni degli obbiettivi di cui
al comma 2, lettere a), b), e), f), le parti sociali
sono consultate preventivamente. Sull'attuazione
delle azioni intraprese é effettuata una verifica
con cadenza almeno annuale.
5. Le modalità di funzionamento del comitato sono
fissate con regolamento interno da adottarsi a
maggioranza qualificata rispetto al numero dei
componenti; le funzioni di segreteria sono svolte da
personale del Ministero della salute appositamente
assegnato.
6. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti
invitati a partecipare ai sensi del comma 1, non
spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di
missione.
Art. 6. - Commissione consultiva permanente per la
salute e sicurezza sul lavoro
1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale é istituita la Commissione consultiva
permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. La
Commissione é composta da:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale che la presiede;
b) un rappresentante del Ministero della salute;
c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo
economico;
d) un rappresentante del Ministero dell'interno;
e) un rappresentante del Ministero della difesa;
f) un rappresentante del Ministero delle
infrastrutture;
g) un rappresentante del Ministero dei trasporti;
h) un rappresentante del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali;
i) un rappresentante del Ministero della solidarietà
sociale;
l) un rappresentante della Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
m) dieci rappresentanti delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, designati
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano;
n) dieci esperti designati delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori comparativamente più
rappresentative a livello nazionale;
o) dieci esperti designati delle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro, anche
dell'artigianato e della piccola e media impresa,
comparativamente più rappresentative a livello
nazionale.
2. Per ciascun componente può essere nominato un
supplente, il quale interviene unicamente in caso di
assenza del titolare. Ai lavori della Commissione
possono altresì partecipare rappresentanti di altre
amministrazioni centrali dello Stato in ragione di
specifiche tematiche inerenti le relative
competenze, con particolare riferimento a quelle
relative alla materia dell'istruzione per le
problematiche di cui all'articolo 11, comma 1,
lettera c).
3. All'inizio di ogni mandato la Commissione può
istituire comitati speciali permanenti, dei quali
determina la composizione e la funzione.
4. La Commissione si avvale della consulenza degli
istituti pubblici con competenze in materia di
salute e sicurezza sul lavoro e può richiedere la
partecipazione di esperti nei diversi settori di
interesse.
5. I componenti della Commissione e i segretari sono
nominati con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, su designazione degli organismi
competenti e durano in carica cinque anni.
6. Le modalità di funzionamento della commissione
sono fissate con regolamento interno da adottarsi a
maggioranza qualificata rispetto al numero dei
componenti; le funzioni di segreteria sono svolte da
personale del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale appositamente assegnato.
7. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti
invitati a partecipare ai sensi del comma 1, non
spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di
missione.
8. La Commissione consultiva permanente per la
salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di:
a) esaminare i problemi applicativi della normativa
di salute e sicurezza sul lavoro e formulare
proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della
legislazione vigente;
b) esprimere pareri sui piani annuali elaborati dal
Comitato di cui all'articolo 5;
c) definire le attività di promozione e le azioni di
prevenzione di cui all'articolo 11;
d) validare le buone prassi in materia di salute e
sicurezza sul lavoro;
e) redigere annualmente, sulla base dei dati forniti
dal sistema informativo di cui all'articolo 8, una
relazione sullo stato di applicazione della
normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile
sviluppo, da trasmettere alle commissioni
parlamentari competenti e ai presidenti delle
regioni;
f) elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010,
le procedure standardizzate di effettuazione della
valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma
5, tenendo conto dei profili di rischio e degli
indici infortunistici di settore. Tali procedure
vengono recepite con decreto dei Ministeri del
lavoro e della previdenza sociale, della salute e
dell'interno acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano;
g) definire criteri finalizzati alla definizione del
sistema di qualificazione delle imprese e dei
lavoratori autonomi di cui all'articolo 27. Il
sistema di qualificazione delle imprese é
disciplinato con decreto del Presidente della
Repubblica, acquisito il parere della Conferenza per
i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da
emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto;
h) valorizzare sia gli accordi sindacali sia i
codici di condotta ed etici, adottati su base
volontaria, che, in considerazione delle specificità
dei settori produttivi di riferimento, orientino i
comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i
principi della responsabilità sociale, dei
lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai
fini del miglioramento dei livelli di tutela
definiti legislativamente;
i) valutare le problematiche connesse all'attuazione
delle direttive comunitarie e delle convenzioni
internazionali stipulate in materia di salute e
sicurezza del lavoro;
l) promuovere la considerazione della differenza di
genere in relazione alla valutazione dei rischi e
alla predisposizione delle misure di prevenzione;
m) indicare modelli di organizzazione e gestione
aziendale ai fini di cui all'articolo 30.
Art. 7. - Comitati regionali di coordinamento
1. Al fine di realizzare una programmazione
coordinata di interventi, nonché uniformità degli
stessi ed il necessario raccordo con il Comitato di
cui all'articolo 5 e con la Commissione di cui
all'articolo 6, presso ogni regione e provincia
autonoma opera il comitato regionale di
coordinamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6
febbraio 2008.
Art. 8. - Sistema informativo nazionale per la
prevenzione nei luoghi di lavoro
1. É istituito il Sistema informativo nazionale per
la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro al fine
di fornire dati utili per orientare, programmare,
pianificare e valutare l'efficacia della attività di
prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali, relativamente ai lavoratori iscritti
e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e
per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso
l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili
negli attuali sistemi informativi, anche tramite
l'integrazione di specifici archivi e la creazione
di banche dati unificate.
2. Il Sistema informativo di cui al comma 1 é
costituito dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, dal Ministero della salute, dal
Ministero dell'interno, dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano,
dall'INAIL, dall'IPSEMA e dall'ISPESL, con il
contributo del Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro (CNEL). Allo sviluppo del medesimo
concorrono gli organismi paritetici e gli istituti
di settore a carattere scientifico, ivi compresi
quelli che si occupano della salute delle donne.
3. L'INAIL garantisce la gestione tecnica ed
informatica del SINP e, a tale fine, é titolare del
trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. Con decreto dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e della salute, di concerto con
il Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, da adottarsi entro 180 giorni dalla data
dell'entrata in vigore del presente decreto
legislativo, vengono definite le regole tecniche per
la realizzazione ed il funzionamento del SINP,
nonché le regole per il trattamento dei dati. Tali
regole sono definite nel rispetto di quanto previsto
dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, così
come modificato ed integrato dal decreto legislativo
4 aprile 2006, n. 159, e dei contenuti del
Protocollo di intesa sul Sistema informativo
nazionale integrato per la prevenzione nei luoghi di
lavoro. Con il medesimo decreto sono disciplinate le
speciali modalità con le quali le forze armate e le
forze di polizia partecipano al sistema informativo
relativamente alle attività operative e addestrative.
Per tale finalità é acquisita l'intesa dei Ministri
della difesa, dell'interno e dell'economia e delle
finanze.
5. La partecipazione delle parti sociali al Sistema
informativo avviene attraverso la periodica
consultazione in ordine ai flussi informativi di cui
alle lettere a), b), c) e d) del comma 6.
6. I contenuti dei flussi informativi devono almeno
riguardare:
a) il quadro produttivo ed occupazionale;
b) il quadro dei rischi;
c) il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori;
d) il quadro degli interventi di prevenzione delle
istituzioni preposte;
e) il quadro degli interventi di vigilanza delle
istituzioni preposte.
7. La diffusione delle informazioni specifiche é
finalizzata al raggiungimento di obiettivi di
conoscenza utili per le attività dei soggetti
destinatari e degli enti utilizzatori. I dati sono
resi disponibili ai diversi destinatari e resi
pubblici nel rispetto della normativa di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
8. Le attività di cui al presente articolo sono
realizzate dalle amministrazioni di cui al comma 2
utilizzando le ordinarie risorse personali,
economiche e strumentali in dotazione.
Art. 9. - Enti pubblici aventi compiti in materia
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
1. L'ISPESL, l'INAIL e l'IPSEMA sono enti pubblici
nazionali con competenze in materia di salute e
sicurezza sul lavoro che esercitano le proprie
attività, anche di consulenza, in una logica di
sistema con il Ministero della salute, il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. L'ISPESL, l'INAIL e l'IPSEMA operano in funzione
delle attribuzioni loro assegnate dalla normativa
vigente, svolgendo in forma coordinata, per una
maggiore sinergia e complementarietà, le seguenti
attività:
a) elaborazione e applicazione dei rispettivi piani
triennali di attività;
b) interazione, per i rispettivi ruoli e competenze,
in logiche di conferenza permanente di servizio, per
assicurare apporti conoscitivi al sistema di
sostegno ai programmi di intervento in materia di
sicurezza e salute sul lavoro di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera p), per verificare l'adeguatezza
dei sistemi di prevenzione e assicurativi e per
studiare e proporre soluzioni normative e tecniche
atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle
malattie professionali;
c) consulenza alle aziende, in particolare alle
medie, piccole e micro imprese, anche attraverso
forme di sostegno tecnico e specialistico
finalizzate sia al suggerimento dei più adatti
mezzi, strumenti e metodi operativi, efficaci alla
riduzione dei livelli di
rischiosità in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, sia all'individuazione degli elementi di
innovazione tecnologica in materia con finalità
prevenzionali, raccordandosi con le altre
istituzioni pubbliche operanti nel settore e con le
parti sociali;
d) progettazione ed erogazione di percorsi formativi
in materia di salute e sicurezza sul lavoro tenuto
conto ed in conformità ai criteri e alle modalità
elaborati ai sensi degli articoli 6 e 11;
e) formazione per i responsabili e gli addetti ai
servizi di prevenzione e protezione di cui
all'articolo 32;
f) promozione e divulgazione, della cultura della
salute e della sicurezza del lavoro nei percorsi
formativi scolastici, universitari e delle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale
e coreutica, previa stipula di apposite convenzioni
con le istituzioni interessate;
g) partecipazione, con funzioni consultive, al
Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle
politiche attive e per il coordinamento nazionale
delle attività di vigilanza in materia di salute e
sicurezza del lavoro di cui all'articolo 5;
h) consulenza alla Commissione consultiva permanente
per la salute e sicurezza del lavoro di cui
all'articolo 6;
i) elaborazione, raccolta e diffusione delle buone
prassi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v);
l) predisposizione delle linee guida di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera z);
m) contributo al Sistema informativo nazionale per
la prevenzione nei luoghi di lavoro secondo quanto
previsto dall'articolo 8.
3. L'attività di consulenza di cui alla lettera c)
del comma 2, non può essere svolta dai funzionari
degli istituti di cui al presente articolo che
svolgono attività di controllo e verifica degli
obblighi nelle materie di competenza degli istituti
medesimi. I soggetti che prestano tale attività non
possono, per un periodo di tre anni dalla cessazione
dell'incarico, esercitare attività di controllo e
verifica degli obblighi nelle materie di competenza
degli istituti medesimi. Nell'esercizio
dell'attività di consulenza non vi é l'obbligo di
denuncia di cui all'articolo 331 del codice di
procedura penale o di comunicazione ad altre
Autorità competenti delle contravvenzioni rilevate
ove si riscontrino violazioni alla normativa in
materia di salute e sicurezza sul lavoro; in ogni
caso, l'esercizio dell'attività di consulenza non
esclude o limita la possibilità per l'ente di
svolgere l'attività di controllo e verifica degli
obblighi nelle materie di competenza degli istituti
medesimi. Con successivo decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro della salute per la parte concernente i
funzionari dell'ISPESL, é disciplinato lo
svolgimento dell'attività di consulenza e dei
relativi proventi, fermo restando che i compensi
percepiti per lo svolgimento dell'attività di
consulenza sono devoluti in ragione della metà
all'ente di appartenenza e nel resto al Fondo di cui
all'articolo 52, comma 1.
4. L'INAIL fermo restando quanto previsto
dall'articolo 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67,
dall'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, e dall'articolo 2, comma 130, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché da ogni altra
disposizione previgente, svolge, con la finalità di
ridurre il fenomeno infortunistico e ad integrazione
delle proprie competenze quale gestore
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali, i seguenti
compiti oltre a quanto previsto negli altri articoli
del presente decreto:
a) raccoglie e registra, a fini statistici e
informativi, i dati relativi agli infortuni sul
lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di
almeno un giorno, escluso quello dell'evento;
b) concorre alla realizzazione di studi e ricerche
sugli infortuni e sulle malattie correlate al
lavoro, coordinandosi con il Ministero della salute
e con l'ISPESL;
c) partecipa alla elaborazione, formulando pareri e
proposte, della normazione tecnica in materia;
d) eroga, previo trasferimento delle necessarie
risorse da parte del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, le prestazioni del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre
2006, n. 296. In sede di prima applicazione, le
relative prestazioni sono fornite con riferimento
agli infortuni verificatisi a fare data dal 1°
gennaio 2007.
5. L'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro - ISPESL é ente di diritto
pubblico, nel settore della ricerca, dotato di
autonomia scientifica, organizzativa, patrimoniale,
gestionale e tecnica. L'ISPESL é organo
tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale
di ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza,
assistenza, alta formazione, informazione e
documentazione in materia di prevenzione degli
infortuni e delle malattie professionali, sicurezza
sul lavoro e di promozione e tutela della salute
negli ambienti di vita e di lavoro, del quale si
avvalgono gli organi centrali dello Stato preposti
ai settori della salute, dell'ambiente, del lavoro e
della produzione e le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano.
6. L'ISPESL, nell'ambito delle sue attribuzioni
istituzionali, opera avvalendosi delle proprie
strutture centrali e territoriali, garantendo
unitarietà della azione di prevenzione nei suoi
aspetti interdisciplinari e svolge le seguenti
attività:
a) svolge e promuove programmi di studio e ricerca
scientifica e programmi di interesse nazionale nel
campo della prevenzione degli infortuni, e delle
malattie professionali, della sicurezza sul lavoro e
della promozione e tutela della salute negli
ambienti di vita e di lavoro;
b) interviene nelle materie di competenza
dell'Istituto, su richiesta degli organi centrali
dello Stato e delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei
controlli che richiedono un'elevata competenza
scientifica. Ai fini della presente lettera, esegue,
accedendo nei luoghi di lavoro, accertamenti e
indagini in materia di salute e sicurezza del
lavoro;
c) é organo tecnico-scientifico delle Autorità
nazionali preposte alla sorveglianza del mercato ai
fini del controllo della conformità ai requisiti di
sicurezza e salute di prodotti messi a disposizione
dei lavoratori;
d) svolge attività di organismo notificato per
attestazioni di conformità relative alle Direttive
per le quali non svolge compiti relativi alla
sorveglianza del mercato;
e) é titolare di prime verifiche e verifiche di
primo impianto di attrezzature di lavoro sottoposte
a tale regime;
f) fornisce consulenza al Ministero della salute,
agli altri Ministeri e alle regioni e alle province
autonome in materia salute e sicurezza del lavoro;
g) fornisce assistenza al Ministero della salute e
alle regioni e alle province autonome per
l'elaborazione del Piano sanitario nazionale, dei
piani sanitari regionali e dei piani nazionali e
regionali della prevenzione, per il monitoraggio
delle azioni poste in essere nel campo salute e
sicurezza del lavoro e per la verifica del
raggiungimento dei livelli essenziali di assistenza
in materia;
h) supporta il Servizio sanitario nazionale,
fornendo informazioni, formazione, consulenza e
assistenza alle strutture operative per la
promozione della salute, prevenzione e sicurezza
negli ambienti di lavoro;
i) svolge, congiuntamente ai servizi di prevenzione
e sicurezza nei luoghi di lavoro delle ASL,
l'attività di vigilanza sulle strutture sanitarie
del Servizio sanitario nazionale;
l) effettua il raccordo e la divulgazione dei
risultati derivanti dalle attività di prevenzione
nei luoghi di lavoro svolte dalle strutture del
Servizio sanitario nazionale;
m) partecipa alla elaborazione di norme di carattere
generale e formula, pareri e proposte circa la
congruità della norma tecnica non armonizzata ai
requisiti di sicurezza previsti dalla legislazione
nazionale vigente;
n) assicura la standardizzazione tecnico-scientifica
delle metodiche e delle procedure per la valutazione
e la gestione dei rischi e per l'accertamento dello
stato di salute dei lavoratori in relazione a
specifiche condizioni di rischio e contribuisce alla
definizione dei limiti di esposizione;
o) diffonde, previa istruttoria tecnica, le buone
prassi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v);
p) coordina il network nazionale in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in qualità
di focal point italiano nel network informativo
dell'Agenzia europea per la salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro;
q) supporta l'attività di monitoraggio del Ministero
della salute sulla applicazione dei livelli
essenziali di assistenza relativi alla sicurezza nei
luoghi di lavoro.
7. L'IPSEMA svolge, con la finalità di ridurre il
fenomeno infortunistico ed ad integrazione delle
proprie competenze quale gestore dell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali del settore marittimo, i
seguenti compiti oltre a quanto previsto negli altri
articoli del presente decreto:
a) raccoglie e registra, a fini statistici ed
informativi, i dati relativi agli infortuni sul
lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di
almeno un giorno, escluso quello dell'evento;
b) concorre alla realizzazione di studi e ricerche
sugli infortuni e sulle malattie correlate al
lavoro, raccordandosi con il Ministero della salute
e con l'ISPESL;
c) finanzia, nell'ambito e nei limiti delle proprie
spese istituzionali, progetti di investimento e
formazione in materia di salute e sicurezza sul
lavoro;
d) supporta, in raccordo con le amministrazioni
competenti in materia di salute per il settore
marittimo, anche mediante convenzioni con l'INAIL,
le prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa
per i lavoratori marittimi anche al fine di
assicurare il loro reinserimento lavorativo;
e) eroga, previo trasferimento delle necessarie
risorse da parte del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, le prestazioni del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, con riferimento agli infortuni del
settore marittimo.
In sede di prima applicazione, le relative
prestazioni sono fornite con riferimento agli
infortuni verificatisi a fare data dal 1° gennaio
2007.
Art. 10. - Informazione e assistenza in materia
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, tramite le AA.SS.LL. del SSN, il Ministero
dell'interno tramite le strutture del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, l'Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL),
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
il Ministero dello sviluppo economico per il settore
estrattivo, l'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Istituto
di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), gli
organismi paritetici e gli enti di patronato
svolgono, anche mediante convenzioni, attività di
informazione, assistenza, consulenza, formazione,
promozione in materia di sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle
imprese artigiane, delle imprese agricole e delle
piccole e medie imprese e delle rispettive
associazioni dei datori di lavoro.
Art. 11. - Attività promozionali
1. Nell'ambito della Commissione consultiva di cui
all'articolo 6 sono definite, in coerenza con gli
indirizzi individuati dal Comitato di cui
all'articolo 5, le attività promozionali della
cultura e delle azioni di prevenzione con riguardo
in particolare a:
a) finanziamento di progetti di investimento in
materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte
delle piccole, medie e micro imprese;
per l'accesso a tali finanziamenti deve essere
garantita la semplicità delle procedure;
b) finanziamento di progetti formativi
specificamente dedicati alle piccole, medie e micro
imprese, ivi compresi quelli di cui all'articolo 52,
comma 1, lettera b);
c) finanziamento delle attività degli istituti
scolastici, universitari e di formazione
professionale finalizzata all'inserimento in ogni
attività scolastica ed universitaria, nelle
istituzioni dell'alta formazione artistica e
coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione
professionale di specifici percorsi formativi
interdisciplinari alle diverse materie scolastiche
volti a favorire la conoscenza delle tematiche della
salute e della sicurezza nel rispetto delle
autonomie didattiche.
2. Ai finanziamenti di cui al comma 1 si provvede
con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo
1, comma 7-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 123,
come introdotto dall'articolo 2, comma 533, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze, dell'istruzione e dell'università e della
ricerca, acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, si
provvede al riparto annuale delle risorse tra le
attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1
e dell'articolo 52, comma 2, lettera d).
3. Le amministrazioni centrali e le regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano, nel
rispetto delle proprie competenze, concorrono alla
programmazione e realizzazione di progetti formativi
in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
attraverso modalità operative da definirsi in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo. Alla
realizzazione e allo sviluppo di quanto previsto nel
periodo precedente possono altresì concorrere le
parti sociali, anche mediante i fondi
interprofessionali.
4. Ai fini della promozione e divulgazione della
cultura della salute e sicurezza sul lavoro é
facoltà degli istituti scolastici, universitari e di
formazione professionale inserire in ogni attività
scolastica ed universitaria nelle istituzioni
dell'alta formazione artistica e coreutica e nei
percorsi di istruzione e formazione professionale,
percorsi formativi interdisciplinari alle diverse
materie scolastiche ulteriori rispetto a quelli
disciplinati dal comma 1, lettera c) e volti alle
medesime finalità. Tale attività é svolta
nell'ambito e nei limiti delle risorse disponibili
degli istituti.
5. Nell'ambito e nei limiti delle risorse di cui al
comma 2 trasferite dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, l'INAIL finanzia progetti di
investimento e formazione in materia di salute e
sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle
piccole, medie e micro imprese e progetti volti a
sperimentare soluzioni innovative e strumenti di
natura organizzativa e gestionale ispirati ai
principi di responsabilità sociale delle imprese.
Costituisce criterio di priorità per l'accesso al
finanziamento l'adozione da parte delle imprese
delle buone passi di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera v).
6. Nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali,
le amministrazioni pubbliche promuovono attività
specificamente destinate ai lavoratori immigrati o
alle lavoratrici, finalizzate a migliorare i livelli
di tutela dei medesimi negli ambienti di lavoro.
7. In sede di prima applicazione, per il primo anno
dall'entrata in vigore del presente decreto, le
risorse di cui all'articolo 1, comma 7-bis, della
legge 3 agosto 2007, n. 123, come introdotto
dall'articolo 2, comma 533, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, sono utilizzate, secondo le priorità,
ivi compresa una campagna straordinaria di
formazione, stabilite, entro sei mesi dall'entrata
in vigore del presente decreto, con accordo
adottato, previa consultazione delle parti sociali,
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e la province autonome di
Trento e di Bolzano.
Art. 12. - Interpello
1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale
degli enti territoriali e gli enti pubblici
nazionali, nonché, di propria iniziativa o su
segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale e i consigli nazionali degli ordini o
collegi professionali, possono inoltrare alla
Commissione per gli interpelli di cui al comma 2,
esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di
ordine generale sull'applicazione della normativa in
materia di salute e sicurezza del lavoro.
2. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale é istituita, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, la Commissione per gli
interpelli composta da due rappresentanti del
Ministero del lavoro e previdenza sociale, da due
rappresentanti del Ministero della salute e da
quattro rappresentanti delle regioni e delle
province autonome. Qualora la materia oggetto di
interpello investa competenze di altre
amministrazioni pubbliche la Commissione é integrata
con rappresentanti delle stesse. Ai componenti della
Commissione non spetta alcun compenso, rimborso
spese o indennità di missione.
3. Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti
di cui al comma 1 costituiscono criteri
interpretativi e direttivi per l'esercizio delle
attività di vigilanza.
Art. 13. - Vigilanza
1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione
in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro é svolta dalla azienda sanitaria locale
competente per territorio e, per quanto di specifica
competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, nonché per il settore minerario, fino
all'effettiva attuazione del trasferimento di
competenze da adottarsi ai sensi del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, dal Ministero dello sviluppo
economico, e per le industrie estrattive di seconda
categoria e le acque minerali e termali dalle
regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.
Le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono alle finalità del presente articolo,
nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto
previsto dai rispettivi ordinamenti.
2. Ferme restando le competenze in materia di
vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al
personale ispettivo del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, lo stesso personale può
esercitare l'attività di vigilanza sull'applicazione
della legislazione in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro nelle seguenti attività,
informandone preventivamente il servizio di
prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria
locale competente per territorio:
a) attività nel settore delle costruzioni edili o di
genio civile e più in particolare lavori di
costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione,
conservazione e risanamento di opere fisse,
permanenti o temporanee, in muratura e in cemento
armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche,
scavi, montaggio e smontaggio di elementi
prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie,
anche comportanti l'impiego di esplosivi;
b) lavori mediante cassoni in aria compressa e
lavori subacquei;
c) ulteriori attività lavorative comportanti rischi
particolarmente elevati, individuate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
e della salute, adottato sentito il comitato di cui
all'articolo 5 e previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, in
relazione alle quali il personale ispettivo del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale
svolge attività di vigilanza sull'applicazione della
legislazione in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro, informandone preventivamente il
servizio di prevenzione e sicurezza dell'Azienda
sanitaria locale competente per territorio.
3. In attesa del complessivo riordino delle
competenze in tema di vigilanza sull'applicazione
della legislazione in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro, restano ferme le competenze in
materia di salute e sicurezza dei lavoratori
attribuite alle autorità marittime a bordo delle
navi ed in ambito portuale, agli uffici di sanità
aerea e marittima, alle autorità portuali ed
aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei
lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in
ambito portuale ed aeroportuale nonché ai servizi
sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e
per le Forze di polizia e per i Vigili del fuoco; i
predetti servizi sono competenti altresì per le aree
riservate o operative e per quelle che presentano
analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel
che riguarda le modalità di attuazione, con decreto
del Ministro competente, di concerto con i Ministri
del lavoro e della previdenza sociale e della
salute. L'Amministrazione della giustizia può
avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate
e di polizia, anche mediante convenzione con i
rispettivi Ministeri, nonché dei servizi istituiti
con riferimento alle strutture penitenziarie.
4. La vigilanza di cui al presente articolo é
esercitata nel rispetto del coordinamento di cui
agli articoli 5 e 7.
5. Il personale delle pubbliche amministrazioni,
assegnato agli uffici che svolgono attività di
vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in
alcuna parte del territorio nazionale, attività di
consulenza.
6. L'importo delle somme che l'ASL, in qualità di
organo di vigilanza, ammette a pagare in sede
amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2,
primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre
1994, n. 758, integra l'apposito capitolo regionale
per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi
di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione
delle AA.SS.LL.
7. É fatto salvo quanto previsto dall'articolo 64
del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 303, con riferimento agli organi di
vigilanza competenti, come individuati dal presente
decreto.
Art. 14. - Disposizioni per il contrasto del
lavoro irregolare e per la tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori
1. Al fine di garantire la tutela della salute e la
sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il
fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme
restando le attribuzioni del coordinatore per
l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 92,
comma 1, lettera e), gli organi di vigilanza del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
anche su segnalazione delle amministrazioni
pubbliche secondo le rispettive competenze, possono
adottare provvedimenti di sospensione di un'attività
imprenditoriale qualora riscontrino l'impiego di
personale non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria in misura pari o
superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori
presenti sul luogo di lavoro, ovvero in caso di
reiterate violazioni della disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo
giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7
e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e
successive modificazioni, considerando le specifiche
gravità di esposizione al rischio di infortunio,
nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in
materia di tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro individuate con decreto del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, adottato sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano. In attesa della adozione del citato
decreto, le violazioni in materia di tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro che
costituiscono il presupposto per l'adozione del
provvedimento di sospensione dell'attività
imprenditoriale sono quelle individuate
nell'allegato I. L'adozione del provvedimento di
sospensione é comunicata all'Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed al Ministero
delle infrastrutture, per gli aspetti di rispettiva
competenza, al fine dell'emanazione di un
provvedimento interdittivo alla contrattazione con
le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione
a gare pubbliche di durata pari alla citata
sospensione nonché per un eventuale ulteriore
periodo di tempo non inferiore al doppio della
durata della sospensione e comunque non superiore a
due anni. Le disposizioni del presente comma si
applicano anche con riferimento ai lavori
nell'ambito dei cantieri edili. Ai provvedimenti del
presente articolo non si applicano le disposizioni
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. I poteri e gli obblighi di cui al comma 1
spettano anche agli organi di vigilanza delle
aziende sanitarie locali, con riferimento
all'accertamento della reiterazione delle violazioni
della disciplina in materia di tutela della salute e
della sicurezza sul lavoro di cui al comma 1. In
materia di prevenzione incendi trovano applicazione
le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
3. Il provvedimento di sospensione può essere
revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha
adottato.
4. É condizione per la revoca del provvedimento da
parte dell'organo di vigilanza del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti
dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria;
b) l'accertamento del ripristino delle regolari
condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate
violazioni della disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, riposo giornaliero
e settimanale, di cui al decreto legislativo 8
aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, o di
gravi e reiterate violazioni della disciplina in
materia di tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro;
c) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a
Euro 2500 rispetto a quelle di cui al comma 6.
5. É condizione per la revoca del provvedimento da
parte dell'organo di vigilanza delle aziende
sanitarie locali di cui al comma 2:
a) l'accertamento del ripristino delle regolari
condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e
reiterate violazioni delle disciplina in materia di
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
b) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a
Euro 2500 rispetto a quelle di cui al comma 6.
6. É comunque fatta salva l'applicazione delle
sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.
7. L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma
4, lettera c), integra la dotazione del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, ed é destinato al finanziamento degli
interventi di contrasto al lavoro sommerso ed
irregolare individuati con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale di cui
all'articolo 1, comma 1156, lettera g), della legge
27 dicembre 2006, n. 296.
8. L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma
5, lettera b), integra l'apposito capitolo regionale
per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi
di lavoro.
9. Avverso i provvedimenti di sospensione di cui ai
commi 1 e 2 é ammesso ricorso, entro 30 giorni,
rispettivamente, alla Direzione regionale del lavoro
territorialmente competente e al presidente della
Giunta regionale, i quali si pronunciano nel termine
di 15 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso
inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di
sospensione perde efficacia.
10. Il datore di lavoro che non ottempera al
provvedimento di sospensione di cui al presente
articolo é punito con l'arresto fino a sei mesi.
11. Nelle ipotesi delle violazioni in materia di
salute e sicurezza sul lavoro di cui al comma 1, le
disposizioni del presente articolo si applicano nel
rispetto delle competenze in tema di vigilanza in
materia.
Capo III - Gestione della prevenzione nei luoghi
di lavoro
Sezione I - MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
Art. 15. - Misure generali di tutela
1. Le misure generali di tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e
sicurezza;
b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un
complesso che integri in modo coerente nella
prevenzione le condizioni tecniche produttive
dell'azienda nonché l'influenza dei fattori
dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia
possibile, la loro riduzione al minimo in relazione
alle conoscenze acquisite in base al progresso
tecnico;
d) il rispetto dei principi ergonomici
nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei
posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e
nella definizione dei metodi di lavoro e produzione,
in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla
salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
e) la riduzione dei rischi alla fonte;
f) la sostituzione di ciò che é pericoloso con ciò
che non lo é, o é meno pericoloso;
g) la limitazione al minimo del numero dei
lavoratori che sono, o che possono essere, esposti
al rischio;
h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici
e biologici sui luoghi di lavoro;
i) la priorità delle misure di protezione collettiva
rispetto alle misure di protezione individuale;
l) il controllo sanitario dei lavoratori;
m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione
al rischio per motivi sanitari inerenti la sua
persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra
mansione;
n) l'informazione e formazione adeguate per i
lavoratori;
o) l'informazione e formazione adeguate per
dirigenti e i preposti;
p) l'informazione e formazione adeguate per i
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori;
r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
s) la partecipazione e consultazione dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
t) la programmazione delle misure ritenute opportune
per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli
di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici
di condotta e di buone prassi;
u) le misure di emergenza da attuare in caso di
primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione
dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
z) la regolare manutenzione di ambienti,
attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai
dispositivi di sicurezza in conformità alla
indicazione dei fabbricanti.
2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed
alla salute durante il lavoro non devono in nessun
caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.
Art. 16. - Delega di funzioni
1. La delega di funzioni da parte del datore di
lavoro, ove non espressamente esclusa, é ammessa con
i seguenti limiti e condizioni:
a) che essa risulti da atto scritto recante data
certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di
professionalità ed esperienza richiesti dalla
specifica natura delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri
di organizzazione, gestione e controllo richiesti
dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di
spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni
delegate;
e) che la delega sia accettata dal delegato per
iscritto.
2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data
adeguata e tempestiva pubblicità.
3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di
vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al
corretto espletamento da parte del delegato delle
funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche
attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui
all'articolo 30, comma 4.
Art. 17. - Obblighi del datore di lavoro non
delegabili
1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti
attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la
conseguente elaborazione del documento previsto
dall'articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi.
Art. 18. - Obblighi del datore di lavoro e del
dirigente
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di
cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e
dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni
e competenze ad essi conferite, devono:
a) nominare il medico competente per l'effettuazione
della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal
presente decreto legislativo.
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi
e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di
lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di
salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di
gestione dell'emergenza;
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere
conto delle capacità e delle condizioni degli stessi
in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei
dispositivi di protezione individuale, sentito il
responsabile del servizio di prevenzione e
protezione e il medico competente, ove presente;
e) prendere le misure appropriate affinché soltanto
i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni
e specifico addestramento accedano alle zone che li
espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli
lavoratori delle norme vigenti, nonché delle
disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di
igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione
collettivi e dei dispositivi di protezione
individuali messi a loro disposizione;
g) richiedere al medico competente l'osservanza
degli obblighi previsti a suo carico nel presente
decreto;
h) adottare le misure per il controllo delle
situazioni di rischio in caso di emergenza e dare
istruzioni affinché i lavoratori, in caso di
pericolo grave, immediato ed inevitabile,
abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i) informare il più presto possibile i lavoratori
esposti al rischio di un pericolo grave e immediato
circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da
prendere in materia di protezione;
l) adempiere agli obblighi di informazione,
formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e
37;
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata
da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal
richiedere ai lavoratori di riprendere la loro
attività in una situazione di lavoro in cui persiste
un pericolo grave e immediato;
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante
il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
l'applicazione delle misure di sicurezza e di
protezione della salute;
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi
e per l'espletamento della sua funzione, copia del
documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera
a), nonché consentire al medesimo rappresentante di
accedere ai dati di cui alla lettera r);
p) elaborare il documento di cui all'articolo 26,
comma 3, e, su richiesta di questi e per
l'espletamento della sua funzione, consegnarne
tempestivamente copia ai rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza;
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare
che le misure tecniche adottate possano causare
rischi per la salute della popolazione o deteriorare
l'ambiente esterno verificando periodicamente la
perdurante assenza di rischio;
r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione
alle rispettive competenze, a fini statistici e
informativi, i dati relativi agli infortuni sul
lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di
almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a
fini assicurativi, le informazioni relative agli
infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal
lavoro superiore a tre giorni;
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
t) adottare le misure necessarie ai fini della
prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di
lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e
immediato, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate
alla natura dell'attività, alle dimensioni
dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero
delle persone presenti;
u) nell'ambito dello svolgimento di attività in
regime di appalto e di subappalto, munire i
lavoratori di apposita tessera di riconoscimento,
corredata di fotografia, contenente le generalità
del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori,
convocare la riunione periodica di cui all'articolo
35;
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione
ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno
rilevanza ai fini della salute e sicurezza del
lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della
tecnica della prevenzione e della protezione;
aa) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi
dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige
l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano
adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il
prescritto giudizio di idoneità.
2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di
prevenzione e protezione ed al medico competente
informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e
l'attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi
produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli
relativi alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di
vigilanza.
3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali
e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi
del presente decreto legislativo, la sicurezza dei
locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche
amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le
istituzioni scolastiche ed educative, restano a
carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di
norme o convenzioni, alla loro fornitura e
manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal
presente decreto legislativo, relativamente ai
predetti interventi, si intendono assolti, da parte
dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici
interessati, con la richiesta del loro adempimento
all'amministrazione competente o al soggetto che ne
ha l'obbligo giuridico.
Art. 19. - Obblighi del preposto
1. In riferimento alle attività indicate
all'articolo 3, i preposti, secondo le loro
attribuzioni e competenze, devono:
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da
parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di
legge, nonché delle disposizioni aziendali in
materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso
dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi
di protezione individuale messi a loro disposizione
e, in caso di persistenza della inosservanza,
informare i loro superiori diretti;
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che
hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle
zone che li espongono ad un rischio grave e
specifico;
c) richiedere l'osservanza delle misure per il
controllo delle situazioni di rischio in caso di
emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori,
in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile,
abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d) informare il più presto possibile i lavoratori
esposti al rischio di un pericolo grave e immediato
circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da
prendere in materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate,
dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro
attività in una situazione di lavoro in cui persiste
un pericolo grave ed immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o
al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle
attrezzature di lavoro e dei dispositivi di
protezione individuale, sia ogni altra condizione di
pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle
quali venga a conoscenza sulla base della formazione
ricevuta;
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo
quanto previsto dall'articolo 37.
Art. 20. - Obblighi dei lavoratori
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria
salute e sicurezza e di quella delle altre persone
presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli
effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente
alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi
forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai
dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli
obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni
impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai
preposti, ai fini della protezione collettiva ed
individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di
lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i
mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di
sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di
protezione messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al
dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e
dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché
qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui
vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in
caso di urgenza, nell'ambito delle proprie
competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di
cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le
situazioni di pericolo grave e incombente, dandone
notizia al rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i
dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di
controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o
manovre che non sono di loro competenza ovvero che
possono compromettere la sicurezza propria o di
altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di
addestramento organizzati dal datore di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal
presente decreto legislativo o comunque disposti dal
medico competente.
3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in
regime di appalto o subappalto, devono esporre
apposita tessera di riconoscimento, corredata di
fotografia, contenente le generalità del lavoratore
e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo
grava anche in capo ai lavoratori autonomi che
esercitano direttamente la propria attività nel
medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a
provvedervi per proprio conto.
Art. 21. - Disposizioni relative ai componenti
dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis
del codice civile e ai lavoratori autonomi
1. I componenti dell'impresa familiare di cui
all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori
autonomi che compiono opere o servizi ai sensi
dell'articolo 2222 del codice civile, i piccoli
imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice
civile e i soci delle società semplici operanti nel
settore agricolo devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità
alle disposizioni di cui al titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale
ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di
cui al titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento
corredata di fotografia, contenente le proprie
generalità, qualora effettuino la loro prestazione
in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività
in regime di appalto o subappalto.
2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai
rischi propri delle attività svolte e con oneri a
proprio carico hanno facoltà di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo
le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando
gli obblighi previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati
sui rischi propri delle attività svolte, secondo le
previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando
gli obblighi previsti da norme speciali.
Art. 22. - Obblighi dei progettisti
1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e
degli impianti rispettano i principi generali di
prevenzione in materia di salute e sicurezza sul
lavoro al momento delle scelte progettuali e
tecniche e scelgono attrezzature, componenti e
dispositivi di protezione rispondenti alle
disposizioni legislative e regolamentari in materia.
Art. 23. - Obblighi dei fabbricanti e dei
fornitori
1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il
noleggio e la concessione in uso di attrezzature di
lavoro, dispositivi di protezione individuali ed
impianti non rispondenti alle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di
salute e sicurezza sul lavoro.
2. In caso di locazione finanziaria di beni
assoggettati a procedure di attestazione alla
conformità, gli stessi debbono essere accompagnati,
a cura del concedente, dalla relativa
documentazione.
Art. 24. - Obblighi degli installatori
1. Gli installatori e montatori di impianti,
attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la
parte di loro competenza, devono attenersi alle
norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle
istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.
Art. 25. - Obblighi del medico competente
1. Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il
servizio di prevenzione e protezione alla
valutazione dei rischi, anche ai fini della
programmazione, ove necessario, della sorveglianza
sanitaria, alla predisposizione della attuazione
delle misure per la tutela della salute e della
integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività
di formazione e informazione nei confronti dei
lavoratori, per la parte di competenza, e alla
organizzazione del servizio di primo soccorso
considerando i particolari tipi di lavorazione ed
esposizione e le peculiari modalità organizzative
del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e
valorizzazione di programmi volontari di «promozione
della salute», secondo i principi della
responsabilità sociale;
b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria
di cui all'articolo 41 attraverso protocolli
sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e
tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici
più avanzati;
c) istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle
sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f),
aggiorna e custodisce, sotto la propria
responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio
per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza
sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più
di 15 lavoratori il medico competente concorda con
il datore di lavoro il luogo di custodia;
d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione
dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo
possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al
decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e
con salvaguardia del segreto professionale;
e) consegna al lavoratore, alla cessazione del
rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in
suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo
la necessità di conservazione;
f) invia all'ISPESL, esclusivamente per via
telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei
casi previsti dal presente decreto legislativo, alla
cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può
chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL
anche attraverso il proprio medico di medicina
generale;
g) fornisce informazioni ai lavoratori sul
significato della sorveglianza sanitaria cui sono
sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con
effetti a lungo termine, sulla necessità di
sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la
cessazione della attività che comporta l'esposizione
a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta,
informazioni analoghe ai rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza;
h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati
della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41
e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia
della documentazione sanitaria;
i) comunica per iscritto, in occasione delle
riunioni di cui all'articolo 35, al datore di
lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione
protezione dai rischi, ai rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi
collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e
fornisce indicazioni sul significato di detti
risultati ai fini della attuazione delle misure per
la tutela della salute e della integrità
psico-fisica dei lavoratori;
l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta
all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base
alla valutazione dei rischi;
la indicazione di una periodicità diversa
dall'annuale deve essere comunicata al datore di
lavoro ai fini della sua annotazione nel documento
di valutazione dei rischi;
m) partecipa alla programmazione del controllo
dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli
sono forniti con tempestività ai fini della
valutazione del rischio e della sorveglianza
sanitaria;
n) comunica, mediante autocertificazione, il
possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo
38 al Ministero della salute entro il termine di sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Art. 26. - Obblighi connessi ai contratti
d'appalto o d'opera o di somministrazione
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei
lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori
autonomi all'interno della propria azienda, o di una
singola unità produttiva della stessa, nonché
nell'ambito dell'intero ciclo produttivo
dell'azienda medesima:
a) verifica, con le modalità previste dal decreto di
cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità
tecnico professionale delle imprese appaltatrici o
dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da
affidare in appalto o mediante contratto d'opera o
di somministrazione. Fino alla data di entrata in
vigore del decreto di cui al periodo che precede, la
verifica é eseguita attraverso le seguenti modalità:
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla
camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa
appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso
dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai
sensi dell'articolo 47 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate
informazioni sui rischi specifici esistenti
nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e
sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate
in relazione alla propria attività.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di
lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all'attuazione delle misure di
prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro
incidenti sull'attività lavorativa oggetto
dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e
prevenzione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori, informandosi reciprocamente anche al
fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze
tra i lavori delle diverse imprese coinvolte
nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la
cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2,
elaborando un unico documento di valutazione dei
rischi che indichi le misure adottate per eliminare
o, ove ciò non é possibile, ridurre al minimo i
rischi da interferenze. Tale documento é allegato al
contratto di appalto o di opera. Ai contratti
stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora
in corso alla data del 31 dicembre 2008, il
documento di cui al precedente periodo deve essere
allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del
presente comma non si applicano ai rischi specifici
propri dell'attività delle imprese appaltatrici o
dei singoli lavoratori autonomi.
4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti
in materia di responsabilità solidale per il mancato
pagamento delle retribuzioni e dei contributi
previdenziali e assicurativi, l'imprenditore
committente risponde in solido con l'appaltatore,
nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori,
per tutti i danni per i quali il lavoratore,
dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore,
non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per
il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del
presente comma non si applicano ai danni conseguenza
dei rischi specifici propri dell'attività delle
imprese appaltatrici o subappaltatrici.
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e
di somministrazione, anche qualora in essere al
momento della data di entrata in vigore del presente
decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione
dei contratti di somministrazione di beni e servizi
essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile,
devono essere dell'articolo 1418 del codice civile i
costi relativi alla sicurezza del lavoro con
particolare riferimento a quelli propri connessi
allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti
di cui al precedente periodo stipulati prima del 25
agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro
devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008,
qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a
tale data. A tali dati possono accedere, su
richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza e gli organismi locali delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori
comparativamente più rappresentative a livello
nazionale.
6. Nella predisposizione delle gare di appalto e
nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle
procedure di affidamento di appalti di lavori
pubblici, di servizi e di forniture, gli enti
aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore
economico sia adeguato e sufficiente rispetto al
costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza,
il quale deve essere specificamente indicato e
risultare congruo rispetto all'entità e alle
caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle
forniture. Ai fini del presente comma il costo del
lavoro é determinato periodicamente, in apposite
tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sulla base dei valori economici previsti
dalla contrattazione collettiva stipulata dai
sindacati comparativamente più rappresentativi,
delle norme in materia previdenziale ed
assistenziale, dei diversi settori merceologici e
delle differenti aree territoriali. In mancanza di
contratto collettivo applicabile, il costo del
lavoro é determinato in relazione al contratto
collettivo del settore merceologico più vicino a
quello preso in considerazione.
7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo
modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3
agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia
di appalti pubblici le disposizioni del presente
decreto.
8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in
regime di appalto o subappalto, il personale
occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice
deve essere munito di apposita tessera di
riconoscimento corredata di fotografia, contenente
le generalità del lavoratore e l'indicazione del
datore di lavoro.
Art. 27. - Sistema di qualificazione delle
imprese e dei lavoratori autonomi
1. Nell'ambito della Commissione di cui all'articolo
6, anche tenendo conto delle indicazioni provenienti
da organismi paritetici, vengono individuati settori
e criteri finalizzati alla definizione di un sistema
di qualificazione delle imprese e dei lavoratori
autonomi, con riferimento alla tutela della salute e
sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della
specifica esperienza, competenza e conoscenza,
acquisite anche attraverso percorsi formativi
mirati.
2. Il possesso dei requisiti per ottenere la
qualificazione di cui al comma 1 costituisce
elemento vincolante per la partecipazione alle gare
relative agli appalti e subappalti pubblici e per
l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e
contributi a carico della finanza pubblica, sempre
se correlati ai medesimi appalti o subappalti.
Sezione II - VALUTAZIONE DEI RISCHI
Art. 28. - Oggetto della valutazione dei rischi
1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1,
lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di
lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici
impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di
lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi
quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a
rischi particolari, tra cui anche quelli collegati
allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti
dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli
riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza,
secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle
differenze di genere, all'età, alla provenienza da
altri Paesi.
2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1,
lettera a), redatto a conclusione della valutazione,
deve avere data certa e contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi
per la sicurezza e la salute durante l'attività
lavorativa, nella quale siano specificati i criteri
adottati per la valutazione stessa;
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di
protezione attuate e dei dispositivi di protezione
individuali adottati, a seguito della valutazione di
cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza;
d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione
delle misure da realizzare, nonché dei ruoli
dell'organizzazione aziendale che vi debbono
provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente
soggetti in possesso di adeguate competenze e
poteri;
e) l'indicazione del nominativo del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione, del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di
quello territoriale e del medico competente che ha
partecipato alla valutazione del rischio;
f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente
espongono i lavoratori a rischi specifici che
richiedono una riconosciuta capacità professionale,
specifica esperienza, adeguata formazione e
addestramento.
3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve
altresì rispettare le indicazioni previste dalle
specifiche norme sulla valutazione dei rischi
contenute nei successivi titoli del presente
decreto.
Art. 29. - Modalità di effettuazione della
valutazione dei rischi
1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed
elabora il documento di cui all'articolo 17, comma
1, lettera a), in collaborazione con il responsabile
del servizio di prevenzione e protezione e il medico
competente, nei casi di cui all'articolo 41.
2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate
previa consultazione del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza.
3. La valutazione e il documento di cui al comma 1
debbono essere rielaborati, nel rispetto delle
modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di
modifiche del processo produttivo o
dell'organizzazione del lavoro significative ai fini
della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in
relazione al grado di evoluzione della tecnica,
della prevenzione e della protezione o a seguito di
infortuni significativi o quando i risultati della
sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A
seguito di tale rielaborazione, le misure di
prevenzione debbono essere aggiornate.
4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1,
lettera a), e quello di cui all'articolo 26, comma
3, devono essere custoditi presso l'unità produttiva
alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.
5. I datori di lavoro che occupano fino a 10
lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di
cui al presente articolo sulla base delle procedure
standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8,
lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese
successivo alla data di entrata in vigore del
decreto interministeriale di cui all'articolo 6,
comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30
giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono
autocertificare l'effettuazione della valutazione
dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo
non si applica alle attività di cui all'articolo 31,
comma 6, lettere a), b), c), d) nonche g).
6. I datori di lavoro che occupano fino a 50
lavoratori possono effettuare la valutazione dei
rischi sulla base delle procedure standardizzate di
cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more
dell'elaborazione di tali procedure trovano
applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2,
3, e 4.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si
applicano alle attività svolte nelle seguenti
aziende:
a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere
a), b), c), d), f) e g);
b) aziende in cui si svolgono attività che espongono
i lavoratori a rischi chimici, biologici, da
atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi
all'esposizione ad amianto;
c) aziende che rientrano nel campo di applicazione
del titolo IV del presente decreto.
Art. 30. - Modelli di organizzazione e di
gestione
1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo
ad avere efficacia esimente della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle
società e delle associazioni anche prive di
personalità giuridica di cui al decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed
efficacemente attuato, assicurando un sistema
aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi
giuridici relativi:
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di
legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di
lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di
predisposizione delle misure di prevenzione e
protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali
emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti,
riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei
lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al
rispetto delle procedure e delle istruzioni di
lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e
certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e
dell'efficacia delle procedure adottate.
2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al
comma 1 deve prevedere idonei sistemi di
registrazione dell'avvenuta effettuazione delle
attività di cui al comma 1.
3. Il modello organizzativo deve in ogni caso
prevedere, per quanto richiesto dalla natura e
dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di
attività svolta, un'articolazione di funzioni che
assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari
per la verifica, valutazione, gestione e controllo
del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a
sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate
nel modello.
4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere
un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del
medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle
condizioni di idoneità delle misure adottate. Il
riesame e l'eventuale modifica del modello
organizzativo devono essere adottati, quando siano
scoperte violazioni significative delle norme
relative alla prevenzione degli infortuni e
all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di
mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in
relazione al progresso scientifico e tecnologico.
5. In sede di prima applicazione, i modelli di
organizzazione aziendale definiti conformemente alle
Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione
della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28
settembre 2001 o al British Standard OHSAS
18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui
al presente articolo per le parti corrispondenti.
Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione
e gestione aziendale possono essere indicati dalla
Commissione di cui all'articolo 6.
6. L'adozione del modello di organizzazione e di
gestione di cui al presente articolo nelle imprese
fino a 50 lavoratori rientra tra le attività
finanziabili ai sensi dell'articolo 11.
Sezione III - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Art. 31. - Servizio di prevenzione e protezione
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, il datore
di lavoro organizza il servizio di prevenzione e
protezione all'interno della azienda o della unità
produttiva, o incarica persone o servizi esterni
costituiti anche presso le associazioni dei datori
di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le
regole di cui al presente articolo.
2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni
o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le
capacità e i requisiti professionali di cui
all'articolo 32, devono essere in numero sufficiente
rispetto alle caratteristiche dell'azienda e
disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo
svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non
possono subire pregiudizio a causa della attività
svolta nell'espletamento del proprio incarico.
3. Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno,
il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne
alla azienda in possesso delle conoscenze
professionali necessarie, per integrare, ove
occorra, l'azione di prevenzione e protezione del
servizio.
4. Il ricorso a persone o servizi esterni é
obbligatorio in assenza di dipendenti che,
all'interno dell'azienda ovvero dell'unità
produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 32.
5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o
servizi esterni non é per questo esonerato dalla
propria responsabilità in materia.
6. L'istituzione del servizio di prevenzione e
protezione all'interno dell'azienda, ovvero
dell'unità produttiva, é comunque obbligatoria nei
seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2
del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e
successive modificazioni, soggette all'obbligo di
notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8
del medesimo decreto;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti ed installazioni di cui agli
articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, e successive modificazioni;
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito
separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre 200
lavoratori;
f) nelle industrie estrattive con oltre 50
lavoratori;
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e
private con oltre 50 lavoratori.
7. Nelle ipotesi di cui al comma 6 il responsabile
del servizio di prevenzione e protezione deve essere
interno.
8. Nei casi di aziende con più unità produttive
nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere
istituito un unico servizio di prevenzione e
protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a
tale struttura per l'istituzione del servizio e per
la designazione degli addetti e del responsabile.
Art. 32. - Capacità e requisiti professionali
degli addetti e dei responsabili dei servizi di
prevenzione e protezione interni ed esterni
1. Le capacità ed i requisiti professionali dei
responsabili e degli addetti ai servizi di
prevenzione e protezione interni o esterni devono
essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul
luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei
soggetti di cui al comma 1, é necessario essere in
possesso di un titolo di studio non inferiore al
diploma di istruzione secondaria superiore nonché di
un attestato di frequenza, con verifica
dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione
adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo
di lavoro e relativi alle attività lavorative.
Per lo svolgimento della funzione di responsabile
del servizio prevenzione e protezione, oltre ai
requisiti di cui al precedente periodo, é necessario
possedere un attestato di frequenza, con verifica
dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione
in materia di prevenzione e protezione dei rischi,
anche di natura ergonomica e da stress
lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1, di
organizzazione e gestione delle attività tecnico
amministrative e di tecniche di comunicazione in
azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai
periodi precedenti devono rispettare in ogni caso
quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio
2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive
modificazioni.
3. Possono altresì svolgere le funzioni di
responsabile o addetto coloro che, pur non essendo
in possesso del titolo di studio di cui al comma 2,
dimostrino di aver svolto una delle funzioni
richiamate, professionalmente o alle dipendenze di
un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data
del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi
secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma
2.
4. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono
organizzati dalle regioni e dalle province autonome
di Trento e di Bolzano, dalle università, dall'ISPESL,
dall'INAIL, o dall'IPSEMA per la parte di relativa
competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco
dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola
superiore della pubblica amministrazione e dalle
altre Scuole superiori delle singole
amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei
datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi
paritetici, nonché dai soggetti di cui al punto 4
dell'accordo di cui al comma 2 nel rispetto dei
limiti e delle specifiche modalità ivi previste.
Ulteriori soggetti formatori possono essere
individuati in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
5. Coloro che sono in possesso di laurea in una
delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, di cui
al decreto del Ministro dell'università e della
ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O.
alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, o
nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel
S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre
2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel
S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno
2001, ovvero di altre lauree riconosciute
corrispondenti ai sensi della normativa vigente,
sono esonerati dalla frequenza ai corsi di
formazione di cui al comma 2, primo periodo.
Ulteriori titoli di studio possono essere
individuati in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
6. I responsabili e gli addetti dei servizi di
prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare
corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi
definiti nell'accordo Stato-regioni di cui al comma
2. É fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34.
7. Le competenze acquisite a seguito dello
svolgimento delle attività di formazione di cui al
presente articolo nei confronti dei componenti del
servizio interno sono registrate nel libretto
formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma
1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni.
8. Negli istituti di istruzione, di formazione
professionale e universitari e nelle istituzioni
dell'alta formazione artistica e coreutica, il
datore di lavoro che non opta per lo svolgimento
diretto dei compiti propri del servizio di
prevenzione e protezione dei rischi designa il
responsabile del servizio di prevenzione e
protezione, individuandolo tra:
a) il personale interno all'unità scolastica in
possesso dei requisiti di cui al presente articolo
che si dichiari a tal fine disponibile;
b) il personale interno ad una unità scolastica in
possesso dei requisiti di cui al presente articolo
che si dichiari disponibile ad operare in una
pluralità di istituti.
9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e
b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi
in maniera comune dell'opera di un unico esperto
esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in
via prioritaria con gli enti locali proprietari
degli edifici scolastici e, in via subordinata, con
enti o istituti specializzati in materia di salute e
sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno
libero professionista.
10. Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro
che si avvale di un esperto esterno per ricoprire
l'incarico di responsabile del servizio deve
comunque organizzare un servizio di prevenzione e
protezione con un adeguato numero di addetti.
Art. 33. - Compiti del servizio di prevenzione e
protezione
1. Il servizio di prevenzione e protezione dai
rischi professionali provvede:
a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla
valutazione dei rischi e all'individuazione delle
misure per la sicurezza e la salubrità degli
ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa
vigente sulla base della specifica conoscenza
dell'organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure
preventive e protettive di cui all'articolo 28,
comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le
varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e
formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di
tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché
alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui
all'articolo 36.
2. I componenti del servizio di prevenzione e
protezione sono tenuti al segreto in ordine ai
processi lavorativi di cui vengono a conoscenza
nell'esercizio delle funzioni di cui al presente
decreto legislativo.
3. Il servizio di prevenzione e protezione é
utilizzato dal datore di lavoro.
Art. 34. - Svolgimento diretto da parte del
datore di lavoro dei compiti di prevenzione e
protezione dai rischi
1. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma
6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i
compiti propri del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di
prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi
previste nell'allegato 2 dandone preventiva
informazione al rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi
successivi.
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i
compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di
formazione, di durata minima di 16 ore e massima di
48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul
luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative,
nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni
definiti mediante accordo in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, entro
il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto legislativo. Fino alla
pubblicazione dell'accordo di cui al periodo
precedente, conserva validità la formazione
effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto
ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto é
riconosciuto dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano in sede di
definizione dell'accordo di cui al periodo
precedente.
3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui
al comma 1 é altresì tenuto a frequentare corsi di
aggiornamento nel rispetto di quanto previsto
nell'accordo di cui al precedente comma. L'obbligo
di cui al precedente periodo si applica anche a
coloro che abbiano frequentato i corsi di cui
all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio
1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai
sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626.
Art. 35. - Riunione periodica
1. Nelle aziende e nelle unità produttive che
occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro,
direttamente o tramite il servizio di prevenzione e
protezione dai rischi, indice almeno una volta
all'anno una riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi;
c) il medico competente, ove nominato;
d) il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza.
2. Nel corso della riunione il datore di lavoro
sottopone all'esame dei partecipanti:
a) il documento di valutazione dei rischi;
b) l'andamento degli infortuni e delle malattie
professionali e della sorveglianza sanitaria;
c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche
e l'efficacia dei dispositivi di protezione
individuale;
d) i programmi di informazione e formazione dei
dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini
della sicurezza e della protezione della loro
salute.
3. Nel corso della riunione possono essere
individuati:
a) codici di comportamento e buone prassi per
prevenire i rischi di infortuni e di malattie
professionali;
b) obiettivi di miglioramento della sicurezza
complessiva sulla base delle linee guida per un
sistema di gestione della salute e sicurezza sul
lavoro.
4. La riunione ha altresì luogo in occasione di
eventuali significative variazioni delle condizioni
di esposizione al rischio, compresa la
programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie
che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei
lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente
articolo, nelle unità produttive che occupano fino a
15 lavoratori é facoltà del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione
di un'apposita riunione.
5. Della riunione deve essere redatto un verbale che
é a disposizione dei partecipanti per la sua
consultazione.
Sezione IV - FORMAZIONE, INFORMAZIONE E
ADDESTRAMENTO
Art. 36. - Informazione ai lavoratori
1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun
lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro
connessi alla attività della impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso,
la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di
lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di
applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti
del servizio di prevenzione e protezione, e del
medico competente.
2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché
ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi specifici cui é esposto in relazione
all'attività svolta, le normative di sicurezza e le
disposizioni aziendali in materia;
b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e
dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei
dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e
dalle norme di buona tecnica;
c) sulle misure e le attività di protezione e
prevenzione adottate.
3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di
cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere
a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'articolo
3, comma 9.
4. Il contenuto della informazione deve essere
facilmente comprensibile per i lavoratori e deve
consentire loro di acquisire le relative conoscenze.
Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati,
essa avviene previa verifica della comprensione
della lingua utilizzata nel percorso informativo.
Art. 37. - Formazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun
lavoratore riceva una formazione sufficiente ed
adeguata in materia di salute e sicurezza, anche
rispetto alle conoscenze linguistiche, con
particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione,
protezione, organizzazione della prevenzione
aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti
aziendali, organi di vigilanza, controllo,
assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili
danni e alle conseguenti misure e procedure di
prevenzione e protezione caratteristici del settore
o comparto di appartenenza dell'azienda.
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della
formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante
accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa
consultazione delle parti sociali, entro il termine
di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo.
3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che
ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente
ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai
titoli del presente decreto successivi al I. Ferme
restando le disposizioni già in vigore in materia,
la formazione di cui al periodo che precede é
definita mediante l'accordo di cui al comma 2.
4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento
specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o
dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di
somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di
lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e
preparati pericolosi.
5. L'addestramento viene effettuato da persona
esperta e sul luogo di lavoro.
6. La formazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta
in relazione all'evoluzione dei rischi o
all'insorgenza di nuovi rischi.
7. I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e
in azienda, un'adeguata e specifica formazione e un
aggiornamento periodico in relazione ai propri
compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
I contenuti della formazione di cui al presente
comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi
obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di
rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche,
organizzative e procedurali di prevenzione e
protezione.
8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1,
possono avvalersi dei percorsi formativi
appositamente definiti, tramite l'accordo di cui al
comma 2, in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
9. I lavoratori incaricati dell'attività di
prevenzione incendi e lotta antincendio, di
evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo
grave ed immediato, di salvataggio, di primo
soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza
devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e
un aggiornamento periodico; in attesa
dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3
dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione
le disposizioni di cui al decreto del Ministro
dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel
S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile
1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
10. Il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza ha diritto ad una formazione particolare
in materia di salute e sicurezza concernente i
rischi specifici esistenti negli ambiti in cui
esercita la propria rappresentanza, tale da
assicurargli adeguate competenze sulle principali
tecniche di controllo e prevenzione dei rischi
stessi.
11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici
della formazione del rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza sono stabiliti in sede di
contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto
dei seguenti contenuti minimi: a) principi giuridici
comunitari e nazionali; b) legislazione generale e
speciale in materia di salute e sicurezza sul
lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i
relativi obblighi; d) definizione e individuazione
dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi;
f) individuazione delle misure tecniche,
organizzative e procedurali di prevenzione e
protezione; g) aspetti normativi dell'attività di
rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica
della comunicazione. La durata minima dei corsi é di
32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici
presenti in azienda e le conseguenti misure di
prevenzione e protezione adottate, con verifica di
apprendimento. La contrattazione collettiva
nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di
aggiornamento periodico, la cui durata non può
essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che
occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per
le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro
rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con
gli organismi paritetici di cui all'articolo 50 ove
presenti, durante l'orario di lavoro e non può
comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
13. Il contenuto della formazione deve essere
facilmente comprensibile per i lavoratori e deve
consentire loro di acquisire le conoscenze e
competenze necessarie in materia di salute e
sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi
lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica
della comprensione e conoscenza della lingua
veicolare utilizzata nel percorso formativo.
14. Le competenze acquisite a seguito dello
svolgimento delle attività di formazione di cui al
presente decreto sono registrate nel libretto
formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma
1,
lettera i), del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni. Il
contenuto del libretto formativo é considerato dal
datore di lavoro ai fini della programmazione della
formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono
conto ai fini della verifica degli obblighi di cui
al presente decreto.
Sezione V - SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 38. - Titoli e requisiti del medico competente
1. Per svolgere le funzioni di medico competente é
necessario possedere uno dei seguenti titoli o
requisiti:
a) specializzazione in medicina del lavoro o in
medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina
preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in
tossicologia industriale o in igiene industriale o
in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del
lavoro;
c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva
o in medicina legale.
2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma
1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi
percorsi formativi universitari da definire con
apposito decreto del Ministero dell'università e
della ricerca di concerto con il Ministero della
salute. I soggetti di cui al precedente periodo i
quali, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, svolgano le attività di medico competente o
dimostrino di avere svolto tali attività per almeno
un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata
in vigore del presente decreto legislativo, sono
abilitati a svolgere le medesime funzioni.
A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione
attestazione del datore di lavoro comprovante
l'espletamento di tale attività.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico
competente é altresì necessario partecipare al
programma di educazione continua in medicina ai
sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.
229, e successive modificazioni e integrazioni, a
partire dal programma triennale successivo
all'entrata in vigore del presente decreto
legislativo. I crediti previsti dal programma
triennale dovranno essere conseguiti nella misura
non inferiore al 70 per cento del totale nella
disciplina «medicina del lavoro e sicurezza degli
ambienti di lavoro».
4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti
di cui al presente articolo sono iscritti
nell'elenco dei medici competenti istituito presso
il Ministero della salute.
Art. 39. - Svolgimento dell'attività di medico
competente
1. L'attività di medico competente é svolta secondo
i principi della medicina del lavoro e del codice
etico della Commissione internazionale di salute
occupazionale (ICOH).
2. Il medico competente svolge la propria opera in
qualità di:
a) dipendente o collaboratore di una struttura
esterna pubblica o privata, convenzionata con
l'imprenditore;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.
3. Il dipendente di una struttura pubblica,
assegnato agli uffici che svolgono attività di
vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in
alcuna parte del territorio nazionale, attività di
medico competente.
4. Il datore di lavoro assicura al medico competente
le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti
i suoi compiti garantendone l'autonomia.
5. Il medico competente può avvalersi, per
accertamenti diagnostici, della collaborazione di
medici specialisti scelti in accordo con il datore
di lavoro che ne sopporta gli oneri.
6. Nei casi di aziende con più unità produttive, nei
casi di gruppi d'imprese nonché qualora la
valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il
datore di lavoro può nominare più medici competenti
individuando tra essi un medico con funzioni di
coordinamento.
Art. 40. - Rapporti del medico competente con il
Servizio sanitario nazionale
1. Entro il primo trimestre dell'anno successivo
all'anno di riferimento il medico competente
trasmette, esclusivamente per via telematica, ai
servizi competenti per territorio le informazioni,
elaborate evidenziando le differenze di genere,
relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei
lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria
secondo il modello in allegato 3B.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano trasmettono le informazioni di cui al comma
1, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all'ISPESL.
Art. 41. - Sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria é effettuata dal
medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle
direttive europee nonché dalle indicazioni fornite
dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la
stessa sia ritenuta dal medico competente correlata
ai rischi lavorativi.
2. La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva intesa a constatare
l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il
lavoratore é destinato al fine di valutare la sua
idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato
di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di
idoneità alla mansione specifica. La periodicità di
tali accertamenti, qualora non prevista dalla
relativa normativa, viene stabilita, di norma, in
una volta l'anno. Tale periodicità può assumere
cadenza diversa, stabilita dal medico competente in
funzione della valutazione del rischio. L'organo di
vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre
contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria
differenti rispetto a quelli indicati dal medico
competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore,
qualora sia ritenuta dal medico competente correlata
ai rischi professionali o alle sue condizioni di
salute, suscettibili di peggioramento a causa
dell'attività lavorativa svolta, al fine di
esprimere il giudizio di idoneità alla mansione
specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della
mansione onde verificare l'idoneità alla mansione
specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di
lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono
essere effettuate:
a) in fase preassuntiva;
b) per accertare stati di gravidanza;
c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e
spese del datore di lavoro, comprendono gli esami
clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati
al rischio ritenuti necessari dal medico competente.
Nei casi ed alle condizioni previste
dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2,
lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla
verifica di assenza di condizioni di alcol
dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e
stupefacenti.
5. Gli esiti della visita medica devono essere
allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui
all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i
requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e
predisposta su formato cartaceo o informatizzato,
secondo quanto previsto dall'articolo 53.
6. Il medico competente, sulla base delle risultanze
delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno
dei seguenti giudizi relativi alla mansione
specifica:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con
prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.
7. Nel caso di espressione del giudizio di
inidoneità temporanea vanno precisati i limiti
temporali di validità.
8. Dei giudizi di cui al comma 6, il medico
competente informa per iscritto il datore di lavoro
e il lavoratore.
9. Avverso i giudizi del medico competente é ammesso
ricorso, entro trenta giorni dalla data di
comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di
vigilanza territorialmente competente che dispone,
dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma,
la modifica o la revoca del giudizio stesso.
Art. 42. - Provvedimenti in caso di inidoneità
alla mansione specifica
1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di
quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in
relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma
6, attua le misure indicate dal medico competente e
qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla
mansione specifica adibisce il lavoratore, ove
possibile, ad altra mansione compatibile con il suo
stato di salute.
2. Il lavoratore di cui al comma 1 che viene adibito
a mansioni inferiori conserva la retribuzione
corrispondente alle mansioni precedentemente svolte,
nonché la qualifica originaria. Qualora il
lavoratore venga adibito a mansioni equivalenti o
superiori si applicano le norme di cui all'articolo
2103 del codice civile, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
Sezione VI - GESTIONE DELLE EMERGENZE
Art. 43. - Disposizioni generali
1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera t), il datore di lavoro:
a) organizza i necessari rapporti con i servizi
pubblici competenti in materia di primo soccorso,
salvataggio, lotta antincendio e gestione
dell'emergenza;
b) designa preventivamente i lavoratori di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera b);
c) informa tutti i lavoratori che possono essere
esposti a un pericolo grave e immediato circa le
misure predisposte e i comportamenti da adottare;
d) programma gli interventi, prende i provvedimenti
e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di
pericolo grave e immediato che non può essere
evitato, possano cessare la loro attività, o
mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il
luogo di lavoro;
e) adotta i provvedimenti necessari affinché
qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed
immediato per la propria sicurezza o per quella di
altre persone e nell'impossibilità di contattare il
competente superiore gerarchico, possa prendere le
misure adeguate per evitare le conseguenze di tale
pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei
mezzi tecnici disponibili.
2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1,
lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle
dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici
dell'azienda o della unità produttiva secondo i
criteri previsti nei decreti di cui all'articolo 46.
3. I lavoratori non possono, se non per giustificato
motivo, rifiutare la designazione. Essi devono
essere formati, essere in numero sufficiente e
disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto
delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda
o dell'unità produttiva.
4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni
debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai
lavoratori di riprendere la loro attività in una
situazione di lavoro in cui persiste un pericolo
grave ed immediato.
Art. 44. - Diritti dei lavoratori in caso di
pericolo grave e immediato
1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave,
immediato e che non può essere evitato, si allontana
dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non
può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto
da qualsiasi conseguenza dannosa.
2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e
immediato e nell'impossibilità di contattare il
competente superiore gerarchico, prende misure per
evitare le conseguenze di tale pericolo, non può
subire pregiudizio per tale azione, a meno che non
abbia commesso una grave negligenza.
Art. 45. - Primo soccorso
1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura
della attività e delle dimensioni dell'azienda o
della unità produttiva, sentito il medico competente
ove nominato, prende i provvedimenti necessari in
materia di primo soccorso e di assistenza medica di
emergenza, tenendo conto delle altre eventuali
persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i
necessari rapporti con i servizi esterni, anche per
il trasporto dei lavoratori infortunati.
2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di
primo soccorso, i requisiti del personale addetto e
la sua formazione, individuati in relazione alla
natura dell'attività, al numero dei lavoratori
occupati ed ai fattori di rischio sono individuati
dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e
dai successivi decreti ministeriali di adeguamento
acquisito il parere della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
3. Con appositi decreti ministeriali, acquisito il
parere della Conferenza permanente, acquisito il
parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, vengono definite le modalità di
applicazione in ambito ferroviario del decreto
ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e successive
modificazioni.
Art. 46. - Prevenzione incendi
1. La prevenzione incendi é la funzione di
preminente interesse pubblico, di esclusiva
competenza statuale, diretta a conseguire, secondo
criteri applicativi uniformi sul territorio
nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita
umana, di incolumità delle persone e di tutela dei
beni e dell'ambiente.
2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto
legislativo devono essere adottate idonee misure per
prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità
dei lavoratori.
3. Fermo restando quanto previsto dal decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle
disposizioni concernenti la prevenzione incendi di
cui al presente decreto, i Ministri dell'interno,
del lavoro e della previdenza sociale, in relazione
ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti
nei quali sono definiti:
a) i criteri diretti atti ad individuare:
1) misure intese ad evitare l'insorgere di un
incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso
si verifichi;
2) misure precauzionali di esercizio;
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti
e delle attrezzature antincendio;
4) criteri per la gestione delle emergenze;
b) le caratteristiche dello specifico servizio di
prevenzione e protezione antincendio, compresi i
requisiti del personale addetto e la sua formazione.
4. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3,
continuano ad applicarsi i criteri generali di
sicurezza antincendio e per la gestione delle
emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del
Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998.
5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli
di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai
sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera h), del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con
decreto del Ministro dell'interno sono istituiti,
presso ogni direzione regionale dei vigili del
fuoco, dei nuclei specialistici per l'effettuazione
di una specifica attività di assistenza alle
aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure
per l'espletamento della attività di assistenza.
6. In relazione ai principi di cui ai commi
precedenti, ogni disposizione contenuta nel presente
decreto legislativo, concernente aspetti di
prevenzione incendi, sia per l'attività di
disciplina che di controllo, deve essere riferita
agli organi centrali e periferici del Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Restano
ferme le rispettive competenze di cui all'articolo
13.
7. Le maggiori risorse derivanti dall'espletamento
della funzione di controllo di cui al presente
articolo, sono rassegnate al Corpo nazionale dei
vigili per il miglioramento dei livelli di sicurezza
antincendio nei luoghi di lavoro.
Sezione VII - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
Art. 47. - Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza
1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
é istituito a livello territoriale o di comparto,
aziendale e di sito produttivo. L'elezione dei
rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le
modalità di cui al comma 6.
2. In tutte le aziende, o unità produttive, é eletto
o designato il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza.
3. Nelle aziende o unità produttive che occupano
fino a 15 lavoratori il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza é di norma eletto
direttamente dai lavoratori al loro interno oppure é
individuato per più aziende nell'ambito territoriale
o del comparto produttivo secondo quanto previsto
dall'articolo 48.
4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15
lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza é eletto o designato dai lavoratori
nell'ambito delle rappresentanze sindacali in
azienda. In assenza di tali rappresentanze, il
rappresentante é eletto dai lavoratori della azienda
al loro interno.
5. Il numero, le modalità di designazione o di
elezione del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e
gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono
stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
6. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto,
salvo diverse determinazioni in sede di
contrattazione collettiva, avviene di norma in
corrispondenza della giornata nazionale per la
salute e sicurezza sul lavoro, individuata,
nell'ambito della settimana europea per la salute e
sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale di concerto con il
Ministro della salute, sentite le confederazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate
le modalità di attuazione del presente comma.
7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti
di cui al comma 2 é il seguente: a) un
rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive
sino a 200 lavoratori; b) tre rappresentanti nelle
aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000
lavoratori; c) sei rappresentanti in tutte le altre
aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori.
In tali aziende il numero dei rappresentanti é
aumentato nella misura individuata dagli accordi
interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai
commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai
rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo
diverse intese tra le associazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale.
Art. 48. - Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza territoriale
1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
territoriale di cui all'articolo 47, comma 3,
esercita le competenze del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza di cui all'articolo 50 e
i termini e con le modalità ivi previste con
riferimento a tutte le aziende o unità produttive
del territorio o del comparto di competenza nelle
quali non sia stato eletto o designato il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Le modalità di elezione o designazione del
rappresentante di cui al comma 1 sono individuate
dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali
o di categoria, stipulati dalle associazioni dei
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza
dei predetti accordi, le modalità di elezione o
designazione sono individuate con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentite le associazioni di cui al presente comma.
3. Tutte le aziende o unità produttive nel cui
ambito non é stato eletto o designato il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
partecipano al Fondo di cui all'articolo 52.
4. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
territoriale accede ai luoghi di lavoro nel rispetto
delle modalità e del termine di preavviso non opera
in caso di infortunio grave. In tale ultima ipotesi
l'accesso avviene previa segnalazione all'organismo
paritetico.
5. Ove l'azienda impedisca l'accesso, nel rispetto
delle modalità di cui al presente articolo, al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
territoriale, questi lo comunica all'organismo
paritetico o, in sua mancanza, all'organo di
vigilanza territorialmente competente.
6. L'organismo paritetico o, in mancanza, il Fondo
di cui all'articolo 52 comunica alle aziende e ai
lavoratori interessati il nominativo del
rappresentante della sicurezza territoriale.
7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
territoriale ha diritto ad una formazione
particolare in materia di salute e sicurezza
concernente i rischi specifici esistenti negli
ambiti in cui esercita la propria rappresentanza,
tale da assicurargli adeguate competenze sulle
principali tecniche di controllo e prevenzione dei
rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti
specifici della formazione del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza territoriale sono
stabiliti in sede di contrattazione collettiva
secondo un percorso formativo di almeno 64 ore
iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di
elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento
annuale.
8. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza territoriale é
incompatibile con l'esercizio di altre funzioni
sindacali operative.
Art. 49. - Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza di sito produttivo
1. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di
sito produttivo sono individuati nei seguenti
specifici contesti produttivi caratterizzati dalla
compresenza di più aziende o cantieri:
a) i porti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere
b), c) e d), della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
sedi di autorità portuale nonché quelli sede di
autorità marittima da individuare con decreto dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei
trasporti, da adottare entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto;
b) centri intermodali di trasporto di cui alla
direttiva del Ministro dei trasporti del 18 ottobre
2006, n. 3858;
c) impianti siderurgici;
d) cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa
quale entità presunta dei cantieri, rappresentata
dalla somma delle giornate lavorative prestate dai
lavoratori, anche autonomi, previste per la
realizzazione di tutte le opere;
e) contesti produttivi con complesse problematiche
legate alla interferenza delle lavorazioni e da un
numero complessivo di addetti mediamente operanti
nell'area superiore a 500.
2. Nei contesti di cui al comma precedente il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di
sito produttivo é individuato, su loro iniziativa,
tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
delle aziende operanti nel sito produttivo.
3. La contrattazione collettiva stabilisce le
modalità di individuazione di cui al comma 2, nonché
le modalità secondo cui il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza di sito produttivo
esercita le attribuzioni di cui all'articolo 50 in
tutte le aziende o cantieri del sito produttivo in
cui non vi siano rappresentanti per la sicurezza e
realizza il coordinamento tra i rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza del medesimo sito.
Art. 50. - Attribuzioni del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza
1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di
contrattazione collettiva, il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le
lavorazioni;
b) é consultato preventivamente e tempestivamente in
ordine alla valutazione dei rischi, alla
individuazione, programmazione, realizzazione e
verifica della prevenzione nella azienda o unità
produttiva;
c) é consultato sulla designazione del responsabile
e degli addetti al servizio di prevenzione, alla
attività di prevenzione incendi, al primo soccorso,
alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico
competente;
d) é consultato in merito all'organizzazione della
formazione di cui all'articolo 37;
e) riceve le informazioni e la documentazione
aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le
misure di prevenzione relative, nonché quelle
inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi,
alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e
agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle
malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di
vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non
inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e
l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a
tutelare la salute e l'integrità fisica dei
lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e
verifiche effettuate dalle autorità competenti,
dalle quali é, di norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui
all'articolo 35;
m) fa proposte in merito alla attività di
prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi
individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora
ritenga che le misure di prevenzione e protezione
dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai
dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano
idonei a garantire la sicurezza e la salute durante
il lavoro.
2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
deve disporre del tempo necessario allo svolgimento
dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché
dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio
delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli,
anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo
18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni
informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a
causa dello svolgimento della propria attività e nei
suoi confronti si applicano le stesse tutele
previste dalla legge per le rappresentanze
sindacali.
3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui
al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione
collettiva nazionale.
4. Il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento
della sua funzione, riceve copia del documento di
cui all'articolo 17, comma 1, lettera a).
5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro
committente e delle imprese appaltatrici, su loro
richiesta e per l'espletamento della loro funzione,
ricevono copia del documento di valutazione dei
rischi di cui all'articolo 26, comma 3.
6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
é tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del
segreto industriale relativamente alle informazioni
contenute nel documento di valutazione dei rischi e
nel documento di valutazione dei rischi di cui
all'articolo 26, comma 3, nonché al segreto in
ordine ai processi lavorativi di cui vengono a
conoscenza nell'esercizio delle funzioni.
7. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza é incompatibile con la
nomina di responsabile o addetto al servizio di
prevenzione e protezione.
Art. 51. - Organismi paritetici
1. A livello territoriale sono costituiti gli
organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera ee).
2. Fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione
collettiva, gli organismi di cui al comma 1 sono
prima istanza di riferimento in merito a
controversie sorte sull'applicazione dei diritti di
rappresentanza, informazione e formazione, previsti
dalle norme vigenti.
3. Gli organismi paritetici possono supportare le
imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e
organizzative dirette a garantire e migliorare la
tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
4. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli
organismi bilaterali o partecipativi previsti da
accordi interconfederali, di categoria, nazionali,
territoriali o aziendali.
5. Agli effetti dell'articolo 9 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli organismi di
cui al comma 1 sono parificati ai soggetti titolari
degli istituti della partecipazione di cui al
medesimo articolo.
6. Gli organismi paritetici di cui al comma 1,
purché dispongano di personale con specifiche
competenze tecniche in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, possono effettuare, nei luoghi di lavoro
rientranti nei territori e nei comparti produttivi
di competenza, sopralluoghi per le finalità di cui
al comma 3.
7. Gli organismi di cui al presente articolo
trasmettono al Comitato di cui all'articolo 7 una
relazione annuale sull'attività svolta.
8. Gli organismi paritetici comunicano alle aziende
di cui all'articolo 48, comma 2, i nominativi dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
territoriale. Analoga comunicazione effettuano nei
riguardi degli organi di vigilanza territorialmente
competenti.
Art. 52. - Sostegno alla piccola e media impresa,
ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
territoriali e alla pariteticità
1. Presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) é costituito
il fondo di sostegno alla piccola e media impresa,
ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
territoriali e alla pariteticità. Il fondo opera a
favore delle realtà in cui la contrattazione
nazionale o integrativa non preveda o costituisca
sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di
pariteticità migliorativi o, almeno, di pari livello
ed ha quali obiettivi il:
a) sostegno ed il finanziamento, in misura non
inferiore al cinquanta per cento delle disponibilità
del Fondo, delle attività delle rappresentanze dei
lavoratori per la sicurezza territoriali, anche con
riferimento alla formazione;
b) finanziamento della formazione dei datori di
lavoro delle piccole e medie imprese, dei piccoli
imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice
civile, dei lavoratori stagionali del settore
agricolo e dei lavoratori autonomi;
c) sostegno delle attività degli organismi
paritetici.
2. Il fondo di cui al comma 1 é finanziato:
a) da un contributo delle aziende di cui
all'articolo 48, comma 3, in misura pari a due ore
lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso
l'azienda ovvero l'unità produttiva;
b) dalle entrate derivanti dall'irrogazione delle
sanzioni previste dal presente decreto per la parte
eccedente quanto riscosso a seguito dell'irrogazione
delle sanzioni previste dalla previgente normativa
abrogata dal presente decreto nel corso dell'anno
2007, incrementato del 10 per cento;
c) con una quota parte delle risorse di cui
all'articolo 9, comma 3;
d) relativamente all'attività formative per le
piccole e medie imprese di cui al comma 1, lettera
b), anche dalle risorse di cui all'articolo 11,
comma 2.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale e del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, adottato, previa intesa con le associazioni
dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono definiti le modalità di funzionamento
del fondo di cui al comma 1, i criteri di riparto
delle risorse tra le finalità di cui al medesimo
comma nonché il relativo procedimento amministrativo
e contabile di alimentazione.
4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
territoriale redige una relazione annuale sulla
attività svolta, da inviare al Fondo.
Sezione VIII - DOCUMENTAZIONE TECNICO
AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE
MALATTIE PROFESSIONALI
Art. 53. - Tenuta della documentazione
1. É consentito l'impiego di sistemi di elaborazione
automatica dei dati per la memorizzazione di
qualunque tipo di documentazione prevista dal
presente decreto legislativo.
2. Le modalità di memorizzazione dei dati e di
accesso al sistema di gestione della predetta
documentazione devono essere tali da assicurare che:
a) l'accesso alle funzioni del sistema sia
consentito solo ai soggetti a ciò espressamente
abilitati dal datore di lavoro;
b) la validazione delle informazioni inserite sia
consentito solo alle persone responsabili, in
funzione della natura dei dati;
c) le operazioni di validazione dei dati di cui alla
lettera b) siano univocamente riconducibili alle
persone responsabili che le hanno effettuate
mediante la memorizzazione di codice identificativo
autogenerato dagli stessi;
d) le eventuali informazioni di modifica, ivi
comprese quelle inerenti alle generalità e ai dati
occupazionali del lavoratore, siano solo aggiuntive
a quelle già memorizzate;
e) sia possibile riprodurre su supporti a stampa,
sulla base dei singoli documenti, ove previsti dal
presente decreto legislativo, le informazioni
contenute nei supporti di memoria;
f) le informazioni siano conservate almeno su due
distinti supporti informatici di memoria e siano
implementati programmi di protezione e di controllo
del sistema da codici virali;
g) sia redatta, a cura dell'esercente del sistema,
una procedura in cui siano dettagliatamente
descritte le operazioni necessarie per la gestione
del sistema medesimo. Nella procedura non devono
essere riportati i codici di accesso.
3. Nel caso in cui le attività del datore di lavoro
siano articolate su vari sedi geografiche o
organizzate in distinti settori funzionali,
l'accesso ai dati può avvenire mediante reti di
comunicazione elettronica, attraverso la
trasmissione della password in modalità criptata e
fermo restando quanto previsto al comma 2
relativamente alla immissione e validazione dei dati
da parte delle persone responsabili.
4. La documentazione, sia su supporto cartaceo che
informatico, deve essere custodita nel rispetto del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in
materia di protezione dei dati personali.
5. Tutta la documentazione rilevante in materia di
igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle
condizioni di lavoro può essere tenuta su unico
supporto cartaceo o informatico. Ferme restando le
disposizioni relative alla valutazione dei rischi,
le modalità per l'eventuale eliminazione o per la
tenuta semplificata della documentazione di cui al
periodo che precede sono definite con successivo
decreto, adottato, previa consultazione delle parti
sociali, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
6. Fino ai sei mesi successivi all'adozione del
decreto
interministeriale di cui all'articolo 8 comma 4, del
presente decreto restano in vigore le disposizioni
relative al registro infortuni ed ai registri degli
esposti ad agenti cancerogeni e biologici.
Art. 54. - Comunicazioni e trasmissione della
documentazione
1. La trasmissione di documentazione e le
comunicazioni a enti o amministrazioni pubbliche,
comunque previste dal presente decreto legislativo
possono avvenire tramite sistemi informatizzati, nel
formato e con le modalità indicati dalle strutture
riceventi.
Capo IV - Disposizioni penali
Sezione I - SANZIONI
Art. 55. - Sanzioni per il datore di lavoro e il
dirigente
1. É punito con l'arresto da quattro a otto mesi o
con l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro il datore di
lavoro:
a) che omette la valutazione dei rischi e l'adozione
del documento di cui all'articolo 17, comma 1,
lettera a), ovvero che lo adotta in assenza degli
elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f)
dell'articolo 28 e che viola le disposizioni di cui
all'articolo 18, comma 1, lettere q) e z), prima
parte;
b) che non provvede alla nomina del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettera b), salvo il caso
previsto dall'articolo 34;
2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si
applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e
sei mesi se la violazione é commessa:
a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6,
lettere a), b), c), d), f);
b) in aziende in cui si svolgono attività che
espongono i lavoratori a rischi biologici di cui
all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da
atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da
attività di manutenzione, rimozione smaltimento e
bonifica di amianto;
c) per le attività disciplinate dal titolo IV
caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la
cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a
200 uomini-giorno.
3. É punito con l'ammenda da 3.000 a 9.000 euro il
datore di lavoro che non redige il documento di cui
all'articolo 17, comma 1, lettera a), secondo le
modalità di cui all'articolo 29, commi 1, 2 e 3,
nonché nei casi in cui nel documento di valutazione
dei rischi manchino una o più delle indicazioni di
cui all'articolo 28, comma 2, lettere c) ed e).
4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da 800 a 3.000 euro per la violazione
degli articoli 18, comma 1, lettere b), e), g), i),
m), n), o), p), 34, comma 3, 36, commi 1, 2 e 3, 43,
comma 1, lettere a), b) e c); b) con l'arresto da
tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 5.000 euro
per la violazione degli articoli 18, commi 1,
lettere d), h), e v), e 2, 26, comma 1, lettera b),
43, comma 1, lettere d) ed e), 45, comma 1, 46,
comma 2;
c) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda
da 2.000 a 5.000 euro per la violazione
dell'articolo 18, comma 1, lettera c). Nei casi
previsti dal comma 2, si applica la pena
dell'arresto da quattro a otto mesi;
d) con l'arresto da quattro a otto mesi o con
l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione
degli articoli 26, comma 1, e 2, lettere a) e b),
34, commi 1 e 2;
e) con l'arresto da quattro a otto mesi o con
l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione
degli articoli 18, comma 1, lettera l), e 43, comma
4;
f) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda
da 3.000 a 10.000 euro per non aver provveduto alla
nomina di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a);
g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da
1.500 a 4.500 euro per la violazione dell'articolo
18, comma 1, lettera bb);
h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da
2.500 a 10.000 euro per la violazione degli articoli
18, comma 1, lettera u), 29, comma 4, e 35, comma 2;
i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da
2.500 a 7.500 euro per la violazione dell'articolo
18, comma 1, lettera r), con riferimento agli
infortuni superiori ai tre giorni;
l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da
1.000 a 3.000 euro per la violazione dell'articolo
18, comma 1, lettera r), con riferimento agli
infortuni superiori ad un giorno;
m) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100
a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di
violazione dell'articolo 26, comma 8;
n) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
1.000 a euro 3.000 in caso di violazione
dall'articolo 18, comma 1, lettera s);
o) con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro
500 in caso di violazione dall'articolo 18, comma 1,
lettera aa).
5. L'applicazione della sanzione di cui al comma 4,
lettera i), esclude l'applicazione delle sanzioni
conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del
testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Art. 56. - Sanzioni per il preposto
1. I preposti sono puniti nei limiti dell'attività
alla quale sono tenuti in osservanza degli obblighi
generali di cui all'articolo 19:
a) con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda
da 500 a 2.000 euro per la violazione dell'articolo
19, comma 1, lettere a), e), f);
b) con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da
300 a 900 euro per la violazione dell'articolo 19,
comma 1, lettere b), c), d);
c) con l'ammenda da 300 a 900 euro per la violazione
dell'articolo 19, comma 1, lettera g).
Art. 57. - Sanzioni per i progettisti, i
fabbricanti i fornitori e gli installatori
1. I progettisti che violano il disposto
dell'articolo 22 sono puniti con l'arresto fino a un
mese o con l'ammenda da 600 a 2.000 euro.
2. I fabbricanti e i fornitori che violano il
disposto dell'articolo 23 sono puniti con l'arresto
da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 15.000 a
45.000 euro.
3. Gli installatori che violano il disposto
dell'articolo 24 sono puniti con l'arresto fino a
tre mesi o con l'ammenda da 1.000 a 3.000 euro.
Art. 58. - Sanzioni per il medico competente
1. Il medico competente é punito:
a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da
500 a 2.500 euro per la violazione dell'articolo 25,
comma 1, lettere d), e) e f);
b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da
1.000 a 4.500 euro per la violazione dell'articolo
25, comma 1, lettere b), c) e g);
c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da
1.000 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo
25, comma 1, lettera l);
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da
1.000 a 3.000 euro per la violazione dell'articolo
25, comma 1, lettere h), i) e m), e per la
violazione dell'articolo 41, comma 5;
e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da
2.500 a 10.500 euro per la violazione dell'articolo
40, comma 1.
Art. 59. - Sanzioni per i lavoratori
1. I lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da
200 a 600 euro per la violazione dell'articolo 20,
comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i);
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a
300 euro per la violazione dell'articolo 20 comma 3;
la stessa sanzione si applica ai lavoratori autonomi
di cui alla medesima disposizione.
Art. 60. - Sanzioni per i componenti dell'impresa
familiare, i lavoratori autonomi, i piccoli
imprenditori e i soci delle società semplici
operanti nel settore agricolo
1. I soggetti di cui all'articolo 21 sono puniti:
a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300
a 2.000 euro per la violazione dell'articolo 21,
comma 1, lettere a) e b);
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a
300 euro per la violazione dell'articolo 21, comma
1, lettera c).
Sezione II - DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO
PENALE
Art. 61. - Esercizio dei diritti della persona
offesa
1. In caso di esercizio dell'azione penale per i
delitti di omicidio colposo o di lesioni personali
colpose, se il fatto é commesso con violazione delle
norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
o relative all'igiene del lavoro o che abbia
determinato una malattia professionale, il pubblico
ministero ne dà immediata notizia all'INAIL ed all'IPSEMA,
in relazione alle rispettive competenze, ai fini
dell'eventuale costituzione di parte civile e
dell'azione di regresso.
2. Le organizzazioni sindacali e le associazioni dei
familiari delle vittime di infortuni sul lavoro
hanno facoltà di esercitare i diritti e le facoltà
della persona offesa di cui agli articoli 91 e 92
del codice di procedura penale, con riferimento ai
reati commessi con violazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative
all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una
malattia professionale.
Titolo II - LUOGHI DI LAVORO
Capo I - Disposizioni generali
Art. 62. - Definizioni
1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo
I, unicamente ai fini dell'applicazione del presente
titolo, si intendono per luoghi di lavoro:
a) i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro,
ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità
produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza
dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al
lavoratore nell'ambito del proprio lavoro;
b) i campi, i boschi e altri terreni facenti parte
di un'azienda agricola o forestale.
2. Le disposizioni di cui al presente titolo non si
applicano:
a) ai mezzi di trasporto;
b) ai cantieri temporanei o mobili;
c) alle industrie estrattive;
d) ai pescherecci.
Art. 63. - Requisiti di salute e di sicurezza
1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai
requisiti indicati nell'allegato IV.
2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati
tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.
3. L'obbligo di cui al comma 2 vige in particolare
per le porte, le vie di circolazione, le scale, le
docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati
ed occupati direttamente da lavoratori disabili.
4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica
ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1°
gennaio 1993; in ogni caso devono essere adottate
misure idonee a consentire la mobilità e
l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene
personale.
5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino
agli adempimenti di cui al comma 1 il datore di
lavoro, previa consultazione del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione
dell'organo di vigilanza territorialmente
competente, adotta le misure alternative che
garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
6. I requisiti di sicurezza e di salute relativi a
campi, boschi e altri terreni facenti parte di una
azienda agricola o forestale, sono specificati nel
punto 7 dell'allegato IV.
Art. 64. - Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro provvede affinché:
a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di
cui all'articolo 63, commi 1, 2 e 3;
b) le vie di circolazione interne o all'aperto che
conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le
uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di
consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi
vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e
vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile,
i difetti rilevati che possano pregiudicare la
sicurezza e la salute dei lavoratori;
d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi
vengano sottoposti a regolare pulitura, onde
assicurare condizioni igieniche adeguate;
e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza,
destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei
pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione
e al controllo del loro funzionamento.
Art. 65. - Locali sotterranei o semisotterranei
1. É vietato destinare al lavoro locali chiusi
sotterranei o semisotterranei.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1,
possono essere destinati al lavoro locali chiusi
sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano
particolari esigenze tecniche. In tali casi il
datore di lavoro provvede ad assicurare idonee
condizioni di aerazione, di illuminazione e di
microclima.
3. L'organo di vigilanza può consentire l'uso dei
locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche
per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le
esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non
diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre
che siano rispettate le norme del presente decreto
legislativo e si sia provveduto ad assicurare le
condizioni di cui al comma 2.
Art. 66. - Lavori in ambienti sospetti di
inquinamento
1. É vietato consentire l'accesso dei lavoratori in
pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in
generale in ambienti e recipienti, condutture,
caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di
gas deleteri, senza che sia stata previamente
accertata l'assenza di pericolo per la vita e
l'integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero
senza previo risanamento dell'atmosfera mediante
ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa
esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i
lavoratori devono essere legati con cintura di
sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro
e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione.
L'apertura di accesso a detti luoghi deve avere
dimensioni tali da poter consentire l'agevole
recupero di un lavoratore privo di sensi.
Art. 67. - Notifiche all'organo di vigilanza
competente per territorio
1. La costruzione e la realizzazione di edifici o
locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché
gli ampliamenti e le ristrutturazioni di quelli
esistenti, devono essere eseguiti nel rispetto della
normativa di settore ed essere notificati all'organo
di vigilanza competente per territorio.
2. La notifica di cui al comma 1 deve indicare gli
aspetti considerati nella valutazione e relativi:
a) alla descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e
delle principali modalità di esecuzione delle
stesse;
b) alla descrizione delle caratteristiche dei locali
e degli impianti.
L'organo di vigilanza territorialmente competente
può chiedere ulteriori dati e prescrivere
modificazioni in relazione ai dati notificati.
3. La notifica di cui al presente articolo si
applica ai luoghi di lavoro ove é prevista la
presenza di più di tre lavoratori.
4. La notifica di cui al presente articolo é valida
ai fini delle eliminazioni e delle semplificazioni
di cui all'articolo 53, comma 5.
Capo II - Sanzioni
Art. 68. - Sanzioni per il datore di lavoro
1. Il datore di lavoro é punito:
a) con l'arresto da sei a dodici mesi o con
l'ammenda da 4.000 a 16.000 euro per la violazione
dell'articolo 66;
b) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda
da 2.000 a 10.000 euro per la violazione degli
articoli 64 e 65, commi 1 e 2;
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da
1.000 a 2.500 euro per la violazione dell'articolo
67, commi 1 e 2.
Titolo III - USO DELLE
ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE
Capo I - Uso delle attrezzature di lavoro
Art. 69. - Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al
presente titolo si intende per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina,
apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere
usato durante il lavoro;
b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi
operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura
di lavoro, quale la messa in servizio o fuori
servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione,
la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il
montaggio, lo smontaggio;
c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno
ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro
nella quale la presenza di un lavoratore costituisce
un rischio per la salute o la sicurezza dello
stesso;
d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si
trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;
e) operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di
una attrezzatura di lavoro.
Art. 70. - Requisiti di sicurezza
1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature
di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono
essere conformi alle specifiche disposizioni
legislative e regolamentari di recepimento delle
direttive comunitarie di prodotto.
2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di
disposizioni legislative e regolamentari di cui al
comma 1, e quelle messe a disposizione dei
lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme
legislative e regolamentari di recepimento delle
direttive comunitarie di prodotto, devono essere
conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui
all'allegato V.
3. Si considerano conformi alle disposizioni di cui
al comma 2 le attrezzature di lavoro costruite
secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali
adottati ai sensi dell'articolo 395 del decreto
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547,
ovvero dell'articolo 28 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626.
4. Qualora gli organi di vigilanza,
nell'espletamento delle loro funzioni ispettive, in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,
accertino che un'attrezzatura di lavoro messa a
disposizione dei lavoratori dopo essere stata
immessa sul mercato o messa in servizio ai sensi
della direttiva di prodotto, in tutto o in parte,
risulta non rispondente a uno o più requisiti
essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni
legislative e regolamentari di cui al comma 2, ne
informano immediatamente l'autorità nazionale di
sorveglianza del mercato competente per tipo di
prodotto. In tale caso le procedure previste dagli
articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre
1994, n. 758, vengono espletate:
a) dall'organo di vigilanza che ha rilevato la non
rispondenza in sede di utilizzo, nei confronti del
datore di lavoro utilizzatore dell'esemplare di
attrezzatura oggetto dell'accertamento, mediante
apposita prescrizione a rimuovere la situazione di
rischio determinata dalla mancata rispondenza ad uno
o più requisiti essenziali di sicurezza;
b) dall'organo di vigilanza territorialmente
competente, nei confronti del fabbricante e dei
soggetti della catena della distribuzione, alla
conclusione dell'accertamento tecnico effettuato
dall'autorità nazionale per la sorveglianza del
mercato.
Art. 71. - Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei
lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui
all'articolo precedente, idonee ai fini della salute
e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o
adattate a tali scopi che devono essere utilizzate
conformemente alle disposizioni legislative di
recepimento delle direttive comunitarie.
2. All'atto della scelta delle attrezzature di
lavoro, il datore di lavoro prende in
considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del
lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall'impiego delle
attrezzature stesse;
d) i rischi derivanti da interferenze con le altre
attrezzature già in uso.
3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo
i rischi connessi all'uso delle attrezzature di
lavoro e per impedire che dette attrezzature possano
essere utilizzate per operazioni e secondo
condizioni per le quali non sono adatte, adotta
adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le
quali quelle dell'allegato VI.
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie
affinché:
a) le attrezzature di lavoro siano:
1) installate ed utilizzate in conformità alle
istruzioni d'uso;
2) oggetto di idonea manutenzione al fine di
garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di
sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate,
ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e
libretto di manutenzione;
3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei
requisiti minimi di sicurezza stabilite con
specifico provvedimento regolamentare adottato in
relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera z);
b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del
registro di controllo delle attrezzature di lavoro
per cui lo stesso é previsto.
5. Le modifiche apportate alle macchine quali
definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459,
per migliorarne le condizioni di sicurezza non
configurano immissione sul mercato ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre
che non comportino modifiche delle modalità di
utilizzo e delle prestazioni previste dal
costruttore.
6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie
affinché il posto di lavoro e la posizione dei
lavoratori durante l'uso delle attrezzature
presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai
principi dell'ergonomia.
7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro
impiego conoscenze o responsabilità particolari in
relazione ai loro rischi specifici, il datore di
lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato
ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano
ricevuto una formazione adeguata e specifica;
b) in caso di riparazione, di trasformazione o
manutenzione, i lavoratori interessati siano
qualificati in maniera specifica per svolgere detti
compiti.
8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il
datore di lavoro provvede affinché:
1) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza
dipende dalle condizioni di installazione siano
sottoposte a un controllo iniziale (dopo
l'installazione e prima della messa in esercizio) e
ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo
cantiere o in una nuova località di impianto, al
fine di assicurarne l'installazione corretta e il
buon funzionamento;
2) le attrezzature soggette a influssi che possono
provocare deterioramenti suscettibili di dare
origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
1. a controlli periodici, secondo frequenze
stabilite in base alle indicazioni fornite dai
fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o
in assenza di queste ultime, desumibili dai codici
di buona prassi;
2. a controlli straordinari al fine di garantire il
mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni
volta che intervengano eventi eccezionali che
possano avere conseguenze pregiudizievoli per la
sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali
riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni
naturali o periodi prolungati di inattività;
c) i controlli di cui alle lettere a) e b) sono
volti ad assicurare il buono stato di conservazione
e l'efficienza a fini di sicurezza delle
attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da
persona competente.
9. I risultati dei controlli di cui al comma 8
devono essere riportati per iscritto e, almeno
quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere
conservati e tenuti a disposizione degli organi di
vigilanza.
10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al
comma 8 siano usate al di fuori della sede
dell'unità produttiva devono essere accompagnate da
un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo
controllo con esito positivo.
11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore
di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro
riportate in allegato VII a verifiche periodiche,
con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La
prima di tali verifiche é effettuata dall'ISPESL e
le successive dalle ASL. Le verifiche sono onerose e
le spese per la loro effettuazione sono a carico del
datore di lavoro.
12. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al
comma 11, le ASL e l'ISPESL possono avvalersi del
supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I
soggetti privati abilitati acquistano la qualifica
di incaricati di pubblico servizio e rispondono
direttamente alla struttura pubblica titolare della
funzione.
13. Le modalità di effettuazione delle verifiche
periodiche di cui all'allegato VII, nonché i criteri
per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati
di cui al comma precedente sono stabiliti con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale e del Ministro della salute, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
14. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentiti i Ministri della salute
e dello sviluppo economico, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra Stato,
Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e
sentita la Commissione consultiva di cui
all'articolo 6, vengono apportate le modifiche
all'allegato VII relativamente all'elenco delle
attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche
di cui al comma 11.
Art. 72. - Obblighi dei noleggiatori e dei
concedenti in uso
1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o
locazione finanziaria attrezzature di lavoro di cui
all'articolo 70, comma 2, deve attestare, sotto la
propria responsabilità, che le stesse siano
conformi, al momento della consegna a chi acquisti,
riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai
requisiti di sicurezza di cui all'allegato V.
2. Chiunque noleggi o conceda in uso ad un datore di
lavoro attrezzature di lavoro senza conduttore deve,
al momento della cessione, attestarne il buono stato
di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini
di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare
agli atti per tutta la durata del noleggio o della
concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del
datore di lavoro che riporti l'indicazione del
lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso,
i quali devono risultare formati conformemente alle
disposizioni del presente titolo.
Art. 73. - Informazione e formazione
1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli
articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede,
affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a
disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso
dispongano di ogni necessaria informazione e
istruzione e ricevano una formazione adeguata in
rapporto alla sicurezza relativamente:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare
i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante
l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle
attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente
immediatamente circostante, anche se da essi non
usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali
attrezzature.
3. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono
risultare comprensibili ai lavoratori interessati.
4. Il datore di lavoro provvede affinché i
lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature
che richiedono conoscenze e responsabilità
particolari di cui all'articolo 71, comma 7,
ricevano una formazione adeguata e specifica, tale
da consentirne l'utilizzo delle attrezzature in modo
idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che
possano essere causati ad altre persone.
5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature
di lavoro per le quali é richiesta una specifica
abilitazione degli operatori nonché le modalità per
il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti
formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti
minimi di validità della formazione.
Capo II - Uso dei dispositivi di protezione
individuale
Art. 74. - Definizioni
1. Si intende per dispositivo di protezione
individuale, di seguito denominato «DPI», qualsiasi
attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta
dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno
o più rischi suscettibili di minacciarne la
sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni
complemento o accessorio destinato a tale scopo.
2. Non costituiscono DPI:
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi
non specificamente destinati a proteggere la
sicurezza e la salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di
salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle
forze armate, delle forze di polizia e del personale
del servizio per il mantenimento dell'ordine
pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale proprie
dei mezzi di trasporto stradali;
e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini
specificamente sportivi e non per attività
lavorative;
f) i materiali per l'autodifesa o per la
dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e
segnalare rischi e fattori nocivi.
Art. 75. - Obbligo di uso
1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non
possono essere evitati o sufficientemente ridotti da
misure tecniche di prevenzione, da mezzi di
protezione collettiva, da misure, metodi o
procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
Art. 76. - Requisiti dei DPI
1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al
decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e sue
successive modificazioni.
2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza
comportare di per sé un rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul
luogo di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di
salute del lavoratore;
d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le
sue necessità.
3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso
simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro
compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso
simultaneo, la propria efficacia nei confronti del
rischio e dei rischi corrispondenti.
Art. 77. - Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi
che non possono essere evitati con altri mezzi;
b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie
affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla
lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori
fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
c) valuta, sulla base delle informazioni e delle
norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei
DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul
mercato e le raffronta con quelle individuate alla
lettera b);
d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una
variazione significativa negli elementi di
valutazione.
2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme
d'uso fornite dal fabbricante, individua le
condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie
per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione
di:
a) entità del rischio;
b) frequenza dell'esposizione al rischio;
c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun
lavoratore;
d) prestazioni del DPI.
3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni
del decreto di cui all'articolo 79, comma 2,
fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti
previsti dall'articolo 76.
4. Il datore di lavoro:
a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le
condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le
riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo
le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto
per gli usi previsti, salvo casi specifici ed
eccezionali, conformemente alle informazioni del
fabbricante;
c) fornisce istruzioni comprensibili per i
lavoratori;
d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora
le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da
parte di più persone, prende misure adeguate
affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario
e igienico ai vari utilizzatori;
e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi
dai quali il DPI lo protegge;
f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità
produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al
termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il
deposito dei DPI;
h) assicura una formazione adeguata e organizza, se
necessario, uno specifico addestramento circa l'uso
corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.
5. In ogni caso l'addestramento é indispensabile:
a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto
legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla
terza categoria;
b) per i dispositivi di protezione dell'udito.
Art. 78. - Obblighi dei lavoratori
1. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo
20, comma 2, lettera h), i lavoratori si
sottopongono al programma di formazione e
addestramento organizzato dal datore di lavoro nei
casi ritenuti necessari ai sensi dell'articolo 77
commi 4, lettera h), e 5.
2. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo
20, comma 2, lettera d), i lavoratori utilizzano i
DPI messi a loro disposizione conformemente
all'informazione e alla formazione ricevute e
all'addestramento eventualmente organizzato ed
espletato.
3. I lavoratori:
a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro
disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le
procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.
5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore
di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi
difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI
messi a loro disposizione.
Art. 79. - Criteri per l'individuazione e l'uso
1. Il contenuto dell'allegato VIII, costituisce
elemento di riferimento per l'applicazione di quanto
previsto all'articolo 77, commi 1 e 4.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, sentita la Commissione
consultiva permanente di cui all'articolo 6, tenendo
conto della natura, dell'attività e dei fattori
specifici di rischio sono indicati:
a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;
b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme
restando le priorità delle misure di protezione
collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI.
Capo III - Impianti e apparecchiature elettriche
Art. 80. - Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie
affinché i materiali, le apparecchiature e gli
impianti elettrici messi a disposizione dei
lavoratori siano progettati, costruiti, installati,
utilizzati e manutenuti in modo da salvaguardare i
lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica ed
in particolare quelli derivanti da:
a) contatti elettrici diretti;
b) contatti elettrici indiretti;
c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni
dovuti a sovratemperature pericolose, archi
elettrici e radiazioni;
d) innesco di esplosioni;
e) fulminazione diretta ed indiretta;
f) sovratensioni;
g) altre condizioni di guasto ragionevolmente
prevedibili.
2. A tale fine il datore di lavoro esegue una
valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1,
tenendo in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del
lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.
3. A seguito della valutazione del rischio elettrico
il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed
organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al
minimo i rischi presenti, ad individuare i
dispositivi di protezione collettivi ed individuali
necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed
a predisporre le procedure di uso e manutenzione
atte a garantire nel tempo la permanenza del livello
di sicurezza raggiunto con l'adozione delle misure
di cui al comma 1.
Art. 81. - Requisiti di sicurezza
1. Tutti i materiali, i macchinari e le
apparecchiature, nonché le installazioni e gli
impianti elettrici ed elettronici devono essere
progettati, realizzati e costruiti a regola d'arte.
2. Ferme restando le disposizioni legislative e
regolamentari di recepimento delle direttive
comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari,
le apparecchiature, le installazioni e gli impianti
di cui al comma precedente, si considerano costruiti
a regola d'arte se sono realizzati secondo le norme
di buona tecnica contenute nell'allegato IX.
3. Le procedure di uso e manutenzione devono essere
predisposte tenendo conto delle disposizioni
legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei
manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature
ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e
di quelle indicate nelle norme di buona tecnica
contenute nell'allegato IX.
Art. 82. - Lavori sotto tensione
1. É vietato eseguire lavori sotto tensione.
Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui
le tensioni su cui si opera sono di sicurezza,
secondo quanto previsto dallo stato della tecnica
secondo la migliore scienza ed esperienza, nonché
quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle
seguenti condizioni:
a) le procedure adottate e le attrezzature
utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle
norme di buona tecnica;
b) per tensioni nominali non superiori a 1000 V in
corrente alternata e 1500 V in corrente continua:
1) l'esecuzione di lavori su parti in tensione deve
essere affidata a lavoratori riconosciuti dal datore
di lavoro come idonei per tale attività secondo le
indicazioni della pertinente normativa tecnica;
2) le procedure adottate e le attrezzature
utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle
norme di buona tecnica;
c) per tensioni nominali superiori a 1000 V in
corrente alternata e 1500 V in corrente continua
purché:
1) i lavori su parti in tensione sono effettuati da
aziende autorizzate con specifico provvedimento dei
competenti uffici del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale ad operare sotto tensione;
2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione é
affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro
ai sensi della pertinente normativa tecnica
riconosciuti idonei per tale attività;
3) le procedure adottate e le attrezzature
utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle
norme di buona tecnica.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, da adottarsi entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio
delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera c),
numero 1).
3. Hanno diritto al riconoscimento di cui al comma 2
le aziende già autorizzate ai sensi della
legislazione vigente.
Art. 83. - Lavori in prossimità di parti attive
1. Non possono essere eseguiti lavori in prossimità
di linee elettriche o di impianti elettrici con
parti attive non protette, o che per circostanze
particolari si debbano ritenere non sufficientemente
protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti
di cui alla tabella 1 dell'allegato IX, salvo che
vengano adottate disposizioni organizzative e
procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai
conseguenti rischi.
2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1
le disposizioni contenute nella pertinente normativa
di buona tecnica.
Art. 84. - Protezioni dai fulmini
1. Il datore di lavoro provvede affinché gli
edifici, gli impianti, le strutture, le
attrezzature, siano protetti dagli effetti dei
fulmini con sistemi di protezione realizzati secondo
le norme di buona tecnica.
Art. 85. - Protezione di edifici, impianti
strutture ed attrezzature
1. Il datore di lavoro provvede affinché gli
edifici, gli impianti, le strutture, le
attrezzature, siano protetti dai pericoli
determinati dall'innesco elettrico di atmosfere
potenzialmente esplosive per la presenza o sviluppo
di gas, vapori, nebbie o polveri infiammabili, o in
caso di fabbricazione, manipolazione o deposito di
materiali esplosivi.
2. Le protezioni di cui al comma 1 si realizzano
utilizzando le specifiche disposizioni di cui al
presente decreto legislativo e le pertinenti norme
di buona tecnica di cui all'allegato IX.
Art. 86. - Verifiche
1. Ferme restando le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462,
il datore di lavoro provvede affinché gli impianti
elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini,
siano periodicamente sottoposti a controllo secondo
le indicazioni delle norme di buona tecnica e la
normativa vigente per verificarne lo stato di
conservazione e di efficienza ai fini della
sicurezza.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale e del Ministro della salute
vengono stabilite, sulla base delle disposizioni
vigenti, le modalità ed i criteri per
l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 1.
3. L'esito dei controlli di cui al comma 1 deve
essere verbalizzato e tenuto a disposizione
dell'autorità di vigilanza.
Art. 87. - Sanzioni a carico del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro é punito con la pena
dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
2.000 a 10.000 euro per la violazione:
a) dell'articolo 70, comma 1 e dell'articolo 70,
comma 2, limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6,
5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell'allegato
V, parte II;
b) dell'articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 ed 8;
c) dell'articolo 82, comma 1, 83, comma 1 e 85,
comma 1.
2. Il datore di lavoro é punito con la pena
dell'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda
da 1.000 euro a 4.000 euro per la violazione:
a) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti
2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3,
5.5.8, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.
4, dell'allegato V, parte II;
b) dell'articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti
2.6, 2.11, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1
dell'allegato VI.
3. Il datore di lavoro é punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 750 a euro 2.500
per la violazione:
a) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti
diversi da quelli indicati alle lettere a) e b)
dell'allegato V, parte II, e dell'allegato VI;
b) dell'articolo 71 commi 6 e 9 e 11;
c) dell'articolo 72, commi 1 e 2;
d) dell'articolo 86, comma 3.
Titolo IV - CANTIERI TEMPORANEI O
MOBILI
Capo I - Misure per la salute e sicurezza nei
cantieri temporanei o mobili
Art. 88. - Campo di applicazione
1. Il presente capo contiene disposizioni specifiche
relative alle misure per la tutela della salute e
per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri
temporanei o mobili quali definiti all'articolo 89,
comma 1, lettera a).
2. Le disposizioni del presente capo non si
applicano:
a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione
delle sostanze minerali;
b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle
attività minerarie esistenti entro il perimetro dei
permessi di ricerca, delle concessioni o delle
autorizzazioni;
c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono
pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni
o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i
macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla
coltivazione della miniera, le opere e gli impianti
destinati all'arricchimento dei minerali, anche se
ubicati fuori del perimetro delle concessioni;
d) ai lavori di frantumazione, vagliatura,
squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed
alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai
piazzali;
e) alle attività di prospezione, ricerca,
coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi
e gassosi nel territorio nazionale, nel mare
territoriale e nella piattaforma continentale e
nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai
poteri dello Stato;
f) ai lavori svolti in mare;
g) alle attività svolte in studi teatrali,
cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui
si effettuino riprese, purché tali attività non
implichino l'allestimento di un cantiere temporaneo
o mobile.
Art. 89. - Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al
presente capo si intendono per:
a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito
denominato: «cantiere»: qualunque luogo in cui si
effettuano lavori edili o di ingegneria civile il
cui elenco é riportato nell'allegato X.
b) committente: il soggetto per conto del quale
l'intera opera viene realizzata, indipendentemente
da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.
Nel caso di appalto di opera pubblica, il
committente é il soggetto titolare del potere
decisionale e di spesa relativo alla gestione
dell'appalto;
c) responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal
committente, della progettazione o del controllo
dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide
con il progettista per la fase di progettazione
dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase
di esecuzione dell'opera. Nel campo di applicazione
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, il responsabile dei lavori
é il responsabile unico del procedimento;
d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui
attività professionale contribuisce alla
realizzazione dell'opera senza vincolo di
subordinazione;
e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute
durante la progettazione dell'opera, di seguito
denominato coordinatore per la progettazione:
soggetto incaricato, dal committente o dal
responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti
di cui all'articolo 91;
f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute
durante la realizzazione dell'opera, di seguito
denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
soggetto incaricato, dal committente o dal
responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti
di cui all'articolo 92, che non può essere il datore
di lavoro delle imprese esecutrici o un suo
dipendente o il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato;
g) uomini-giorno: entità presunta del cantiere
rappresentata dalla somma delle giornate lavorative
prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste
per la realizzazione dell'opera;
h) piano operativo di sicurezza: il documento che il
datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in
riferimento al singolo cantiere interessato, ai
sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui
contenuti sono riportati nell'allegato XV;
i) impresa affidataria: impresa titolare del
contratto di appalto con il committente che,
nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi
di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi;
l) idoneità tecnico-professionale: possesso di
capacità organizzative, nonché disponibilità di
forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in
riferimento alla realizzazione dell'opera.
Art. 90. - Obblighi del committente o del
responsabile dei lavori
1. Il committente o il responsabile dei lavori,
nella fase di progettazione dell'opera, ed in
particolare al momento delle scelte tecniche,
nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione
delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi
e alle misure generali di tutela di cui all'articolo
15. Al fine di permettere la pianificazione
dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei
lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere
simultaneamente o successivamente tra loro, il
committente o il responsabile dei lavori prevede nel
progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.
2. Il committente o il responsabile dei lavori,
nella fase della progettazione dell'opera, valuta i
documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere
a) e b).
3. Nei cantieri in cui é prevista la presenza di più
imprese, anche non contemporanea, il committente,
anche nei casi di coincidenza con l'impresa
esecutrice, o il responsabile dei lavori,
contestualmente all'affidamento dell'incarico di
progettazione, designa il coordinatore per la
progettazione.
4. Nel caso di cui al comma 3, il committente o il
responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei
lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei
lavori, in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 98.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica
anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori
a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di
parte di essi sia affidata a una o più imprese.
6. Il committente o il responsabile dei lavori,
qualora in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni
sia di coordinatore per la progettazione sia di
coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
7. Il committente o il responsabile dei lavori
comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori
autonomi il nominativo del coordinatore per la
progettazione e quello del coordinatore per
l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono
indicati nel cartello di cantiere.
8. Il committente o il responsabile dei lavori ha
facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche
personalmente, se in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione
dei commi 3 e 4.
9. Il committente o il responsabile dei lavori,
anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica
impresa:
a) verifica l'idoneità tecnico-professionale
dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e
dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o
ai lavori da affidare, con le modalità di cui
all'allegato XVII. Nei casi di cui al comma 11, il
requisito di cui al periodo che precede si considera
soddisfatto mediante presentazione da parte delle
imprese del certificato di iscrizione alla Camera di
commercio, industria e artigianato e del documento
unico di regolarità contributiva, corredato da
autocertificazione in ordine al possesso degli altri
requisiti previsti dall'allegato XVII;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione
dell'organico medio annuo, distinto per qualifica,
corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori
effettuate all'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili,
nonché una dichiarazione relativa al contratto
collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative, applicato ai
lavoratori dipendenti. Nei casi di cui al comma 11,
il requisito di cui al periodo che precede si
considera soddisfatto mediante presentazione da
parte delle imprese del documento unico di
regolarità contributiva e dell'autocertificazione
relativa al contratto collettivo applicato;
c) trasmette all'amministrazione competente, prima
dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di
costruire o della denuncia di inizio attività, il
nominativo delle imprese esecutrici dei lavori
unitamente alla documentazione di cui alle lettere
a) e b). L'obbligo di cui al periodo che precede
sussiste anche in caso di lavori eseguiti in
economia mediante affidamento delle singole
lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori
realizzati direttamente con proprio personale
dipendente senza ricorso all'appalto. In assenza del
documento unico di regolarità contributiva, anche in
caso di variazione dell'impresa esecutrice dei
lavori, l'efficacia del titolo abilitativo é
sospesa.
10. In assenza del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 100 o del
fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera
b), quando previsti, oppure in assenza di notifica
di cui all'articolo 99, quando prevista, é sospesa
l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di
vigilanza comunica l'inadempienza
all'amministrazione concedente.
11. In caso di lavori privati, la disposizione di
cui al comma 3 non si applica ai lavori non soggetti
a permesso di costruire. Si applica in ogni caso
quanto disposto dall'articolo 92, comma 2.
Art. 91. - Obblighi del coordinatore per la
progettazione
1. Durante la progettazione dell'opera e comunque
prima della richiesta di presentazione delle
offerte, il coordinatore per la progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento
di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti
sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV;
b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono
definiti all'allegato XVI, contenente le
informazioni utili ai fini della prevenzione e della
protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
tenendo conto delle specifiche norme di buona
tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio
1993. Il fascicolo non é predisposto nel caso di
lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo
3, comma 1, lettera a) del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia
di edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), é
preso in considerazione all'atto di eventuali lavori
successivi sull'opera.
Art. 92. - Obblighi del coordinatore per
l'esecuzione dei lavori
1. Durante la realizzazione dell'opera, il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e
controllo, l'applicazione, da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle
disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100
e la corretta applicazione delle relative procedure
di lavoro;
b) verifica l'idoneità del piano operativo di
sicurezza, da considerare come piano complementare
di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento
di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza
con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 100 e il fascicolo
di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in
relazione all'evoluzione dei lavori ed alle
eventuali modifiche intervenute, valutando le
proposte delle imprese esecutrici dirette a
migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le
imprese esecutrici adeguino, se necessario, i
rispettivi piani operativi di sicurezza;
c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i
lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attività nonché la loro
reciproca informazione;
d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli
accordi tra le parti sociali al fine di realizzare
il coordinamento tra i rappresentanti della
sicurezza finalizzato al miglioramento della
sicurezza in cantiere;
e) segnala al committente e al responsabile dei
lavori, previa contestazione scritta alle imprese e
ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze
alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle
prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e
propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento
delle imprese o dei lavoratori autonomi dal
cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso
in cui il committente o il responsabile dei lavori
non adotti alcun provvedimento in merito alla
segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il
coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione
dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria
locale e alla direzione provinciale del lavoro
territorialmente competenti;
f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente,
direttamente riscontrato, le singole lavorazioni
fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti
effettuati dalle imprese interessate.
2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il
coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i
compiti di cui al comma 1, redige il piano di
sicurezza e di coordinamento e predispone il
fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere
a) e b).
Art. 93. - Responsabilità dei committenti e dei
responsabili dei lavori
1. Il committente é esonerato dalle responsabilità
connesse all'adempimento degli obblighi
limitatamente all'incarico conferito al responsabile
dei lavori. In ogni caso il conferimento
dell'incarico al responsabile dei lavori non esonera
il committente dalle responsabilità connesse alla
verifica degli adempimenti degli obblighi di cui
agli articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e 99.
2. La designazione del coordinatore per la
progettazione e del coordinatore per l'esecuzione,
non esonera il responsabile dei lavori dalle
responsabilità connesse alla verifica
dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli
91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) e d).
Art. 94. - Obblighi dei lavoratori autonomi
1. I lavoratori autonomi che esercitano la propria
attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi
di cui al presente decreto legislativo, si adeguano
alle indicazioni fornite dal coordinatore per
l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.
Art. 95. - Misure generali di tutela
1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici,
durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure
generali di tutela di cui all'articolo 15 e curano,
ciascuno per la parte di competenza, in particolare:
a) il mantenimento del cantiere in condizioni
ordinate e di soddisfacente salubrità;
b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro
tenendo conto delle condizioni di accesso a tali
posti, definendo vie o zone di spostamento o di
circolazione;
c) le condizioni di movimentazione dei vari
materiali;
d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata
in servizio e il controllo periodico degli impianti
e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che
possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei
lavoratori;
e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di
stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in
particolare quando si tratta di materie e di
sostanze pericolose;
f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del
cantiere, della durata effettiva da attribuire ai
vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori
autonomi;
h) le interazioni con le attività che avvengono sul
luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.
Art. 96. - Obblighi dei datori di lavoro, dei
dirigenti e dei preposti
1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e
delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel
cantiere operi una unica impresa, anche familiare o
con meno di dieci addetti:
a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di
cui all'allegato XIII;
b) predispongono l'accesso e la recinzione del
cantiere con modalità chiaramente visibili e
individuabili;
c) curano la disposizione o l'accatastamento di
materiali o attrezzature in modo da evitarne il
crollo o il ribaltamento;
d) curano la protezione dei lavoratori contro le
influenze atmosferiche che possono compromettere la
loro sicurezza e la loro salute;
e) curano le condizioni di rimozione dei materiali
pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con
il committente o il responsabile dei lavori;
f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei
detriti e delle macerie avvengano correttamente;
g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui
all'articolo 89, comma 1, lettera h).
2. L'accettazione da parte di ciascun datore di
lavoro delle imprese esecutrici del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100
e la redazione del piano operativo di sicurezza
costituiscono, limitatamente al singolo cantiere
interessato, adempimento alle disposizioni di cui
all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo
18, comma 1, lettera z), e all'articolo 26, commi 1,
lettera b), e 3.
Art. 97. - Obblighi del datore di lavoro
dell'impresa affidataria
1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria
vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e
sull'applicazione delle disposizioni e delle
prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte
salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma
2, sono riferiti anche al datore di lavoro
dell'impresa affidataria. Per la verifica
dell'idoneità tecnico professionale si fa
riferimento alle modalità di cui all'allegato XVII.
3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria
deve, inoltre:
a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95
e 96;
b) verificare la congruenza dei piani operativi di
sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al
proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani
operativi di sicurezza al coordinatore per
l'esecuzione.
Art. 98. - Requisiti professionali del
coordinatore per la progettazione del coordinatore
per l'esecuzione dei lavori
1. Il coordinatore per la progettazione e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono
essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea magistrale conseguita in una delle
seguenti classi:
LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui
al decreto del Ministro dell'università e della
ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157
del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica
conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a
38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245
del 19 ottobre 2000, ovvero corrispondente diploma
di laurea ai sensi del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca in
data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004, nonché
attestazione, da parte di datori di lavoro o
committenti, comprovante l'espletamento di attività
lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno
un anno;
b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8,
L9, L17, L23, di cui al predetto decreto
ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea
conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al
citato decreto ministeriale in data 4 agosto 2000,
nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o
committenti, comprovante l'espletamento di attività
lavorative nel settore delle costruzioni per almeno
due anni;
c) diploma di geometra o perito industriale o perito
agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte
di datori di lavoro o committenti, comprovante
l'espletamento di attività lavorativa nel settore
delle costruzioni per almeno tre anni.
2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere,
altresì, in possesso di attestato di frequenza, con
verifica dell'apprendimento finale, a specifico
corso in materia di sicurezza organizzato dalle
regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel
settore della prevenzione e della formazione
professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL,
dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina
sociale, dai rispettivi ordini o collegi
professionali, dalle università, dalle associazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o
dagli organismi paritetici istituiti nel settore
dell'edilizia.
3. I contenuti, le modalità e la durata dei corsi di
cui al comma 2 devono rispettare almeno le
prescrizioni di cui all'allegato XIV.
4. L'attestato di cui al comma 2 non é richiesto per
coloro che, non più in servizio, abbiano svolto
attività tecnica in materia di sicurezza nelle
costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di
pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico
servizio e per coloro che producano un certificato
universitario attestante il superamento di un esame
relativo ad uno specifico insegnamento del corso di
laurea nel cui programma siano presenti i contenuti
minimi di cui all'allegato XIV, o l'attestato di
partecipazione ad un corso di perfezionamento
universitario con i medesimi contenuti minimi.
L'attestato di cui al comma 2 non é richiesto per
coloro che sono in possesso della laurea magistrale
LM-26.
5. Le spese connesse all'espletamento dei corsi di
cui al comma 2 sono a totale carico dei
partecipanti.
6. Le regioni determinano la misura degli oneri per
il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da
esse organizzati, da porsi a carico dei
partecipanti.
Art. 99. - Notifica preliminare
1. Il committente o il responsabile dei lavori,
prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda
unità sanitaria locale e alla direzione provinciale
del lavoro territorialmente competenti la notifica
preliminare elaborata conformemente all'allegato XII,
nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti
casi:
a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti
all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di
cui alla lettera a) per effetto di varianti
sopravvenute in corso d'opera;
c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui
entità presunta di lavoro non sia inferiore a
duecento uomini-giorno.
2. Copia della notifica deve essere affissa in
maniera visibile presso il cantiere e custodita a
disposizione dell'organo di vigilanza
territorialmente competente.
3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore
delle costruzioni in attuazione dell'articolo 51
possono chiedere copia dei dati relativi alle
notifiche preliminari presso gli organi di
vigilanza.
Art. 100. - Piano di sicurezza e di coordinamento
1. Il piano é costituito da una relazione tecnica e
prescrizioni correlate alla complessità dell'opera
da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del
processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre
i rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui
all'allegato XI, nonché la stima dei costi di cui al
punto 4 dell'allegato XV. Il piano di sicurezza e
coordinamento (PSC) é corredato da tavole
esplicative di progetto, relative agli aspetti della
sicurezza, comprendenti almeno una planimetria
sull'organizzazione del cantiere e, ove la
particolarità dell'opera lo richieda, una tavola
tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di
sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della
stima dei costi della sicurezza sono definiti
all'allegato XV.
2. Il piano di sicurezza e coordinamento é parte
integrante del contratto di appalto.
3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i
lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto
previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano
operativo di sicurezza.
4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici
mettono a disposizione dei rappresentanti per la
sicurezza copia del piano di sicurezza e di
coordinamento e del piano operativo di sicurezza
almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.
5. L'impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di
presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte
di integrazione al piano di sicurezza e di
coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire
la sicurezza nel cantiere sulla base della propria
esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni
possono giustificare modifiche o adeguamento dei
prezzi pattuiti.
6. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai lavori la cui esecuzione immediata é
necessaria per prevenire incidenti imminenti o per
organizzare urgenti misure di salvataggio.
Art. 101. - Obblighi di trasmissione
1. Il committente o il responsabile dei lavori
trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a
tutte le imprese invitate a presentare offerte per
l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera
pubblica si considera trasmissione la messa a
disposizione del piano a tutti i concorrenti alla
gara di appalto.
2. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa
affidataria trasmette il piano di cui al comma 1
alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.
3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna
impresa esecutrice trasmette il proprio piano
operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la
quale, previa verifica della congruenza rispetto al
proprio, lo trasmette al coordinatore per
l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito
positivo delle suddette verifiche che sono
effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15
giorni dall'avvenuta ricezione.
Art. 102. - Consultazione dei rappresentanti per
la sicurezza
1. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e
di coordinamento di cui all'articolo 100 e delle
modifiche significative apportate allo stesso, il
datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice
consulta il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza
e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto
del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza ha facoltà di formulare proposte al
riguardo.
Art. 103. - Modalità di previsione dei livelli di
emissione sonora
1. L'emissione sonora di attrezzature di lavoro,
macchine e impianti può essere stimata in fase
preventiva facendo riferimento a livelli di rumore
standard individuati da studi e misurazioni la cui
validità é riconosciuta dalla Commissione consultiva
permanente di cui all'articolo 6, riportando la
fonte documentale cui si é fatto riferimento.
Art. 104. - Modalità attuative di particolari
obblighi
1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori é
inferiore ai duecento giorni lavorativi,
l'adempimento di quanto previsto dall'articolo 102
costituisce assolvimento dell'obbligo di riunione di
cui all'articolo 35, salvo motivata richiesta del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori é
inferiore ai 200 giorni lavorativi, e ove sia
prevista la sorveglianza sanitaria di cui
all'articolo 41, la visita del medico competente
agli ambienti di lavoro in cantieri aventi
caratteristiche analoghe a quelli già visitati dallo
stesso medico competente e gestiti dalle stesse
imprese, é sostituita o integrata, a giudizio del
medico competente, con l'esame di piani di sicurezza
relativi ai cantieri in cui svolgono la loro
attività i lavoratori soggetti alla sua
sorveglianza. Il medico competente visita almeno una
volta all'anno l'ambiente di lavoro in cui svolgono
la loro attività i lavoratori soggetti alla sua
sorveglianza.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37,
i criteri e i contenuti per la formazione dei
lavoratori e dei loro rappresentanti possono essere
definiti dalle parti sociali in sede di
contrattazione nazionale di categoria.
4. I datori di lavoro, quando é previsto nei
contratti di affidamento dei lavori che il
committente o il responsabile dei lavori organizzi
apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed
evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da quanto
previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b).
Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni
sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
Sezione I - Campo di applicazione
Art. 105. - Attività soggette
1. Le norme del presente capo si applicano alle
attività che, da chiunque esercitate e alle quali
siano addetti lavoratori subordinati o autonomi,
concernono la esecuzione dei lavori di costruzione,
manutenzione, riparazione, demolizione,
conservazione, risanamento, ristrutturazione o
equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento
o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o
temporanee, in muratura, in cemento armato, in
metallo, in legno o in altri materiali, comprese le
linee e gli impianti elettrici, le opere stradali,
ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche,
di bonifica, sistemazione forestale e di sterro.
Costituiscono, inoltre, lavori di costruzione edile
o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e
lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati
per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria
civile. Le norme del presente capo si applicano ai
lavori in quota di cui al presente capo e ad in ogni
altra attività lavorativa.
Art. 106. - Attività escluse
1. Le disposizioni del presente capo non si
applicano:
a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione
delle sostanze minerali;
b) alle attività di prospezione, ricerca,
coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi
e gassosi nel territorio nazionale, nel mare
territoriale e nella piattaforma continentale e
nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai
poteri dello Stato;
c) ai lavori svolti in mare.
Art. 107. - Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al
presente capo si intende per lavoro in quota:
attività lavorativa che espone il lavoratore al
rischio di caduta da una quota posta ad altezza
superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.
Sezione II - Disposizioni di carattere generale
Art. 108. - Viabilità nei cantieri
1. Durante i lavori deve essere assicurata nei
cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli
conformemente al punto 1 dell'allegato XVIII.
Art. 109. - Recinzione del cantiere
1. Il cantiere, in relazione al tipo di lavori
effettuati, deve essere dotato di recinzione avente
caratteristiche idonee ad impedire l'accesso agli
estranei alle lavorazioni.
Art. 110. - Luoghi di transito
1. Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo,
scale aeree e simili deve essere impedito con
barriere o protetto con l'adozione di misure o
cautele adeguate.
Art. 111. - Obblighi del datore di lavoro
nell'uso di attrezzature per lavori in quota
1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori
temporanei in quota non possono essere eseguiti in
condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche
adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo,
sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a
garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure,
in conformità ai seguenti criteri:
a) priorità alle misure di protezione collettiva
rispetto alle misure di protezione individuale;
b) dimensioni delle attrezzature di lavoro
confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle
sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione
priva di rischi.
2. Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di
sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in
quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al
dislivello e alla durata dell'impiego.
Il sistema di accesso adottato deve consentire
l'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il
passaggio da un sistema di accesso a piattaforme,
impalcati, passerelle e viceversa non deve
comportare rischi ulteriori di caduta.
3. Il datore di lavoro dispone affinché sia
utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro
in quota solo nei casi in cui l'uso di altre
attrezzature di lavoro considerate più sicure non é
giustificato a causa del limitato livello di rischio
e della breve durata di impiego oppure delle
caratteristiche esistenti dei siti che non può
modificare.
4. Il datore di lavoro dispone affinché siano
impiegati sistemi di accesso e di posizionamento
mediante funi alle quali il lavoratore é
direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in
cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta
che il lavoro può essere effettuato in condizioni di
sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di
lavoro considerata più sicura non é giustificato a
causa della breve durata di impiego e delle
caratteristiche esistenti dei siti che non può
modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede
l'impiego di un sedile munito di appositi accessori
in funzione dell'esito della valutazione dei rischi
ed, in particolare, della durata dei lavori e dei
vincoli di carattere ergonomico.
5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di
attrezzature di lavoro adottate in base ai commi
precedenti, individua le misure atte a minimizzare i
rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature
in questione, prevedendo, ove necessario,
l'installazione di dispositivi di protezione contro
le cadute. I predetti dispositivi devono presentare
una configurazione ed una resistenza tali da evitare
o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in
quota e da prevenire, per quanto possibile,
eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di
protezione collettiva contro le cadute possono
presentare interruzioni soltanto nei punti in cui
sono presenti scale a pioli o a gradini.
6. Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione
di un lavoro di natura particolare richiede
l'eliminazione temporanea di un dispositivo di
protezione collettiva contro le cadute, adotta
misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il
lavoro é eseguito previa adozione di tali misure.
Una volta terminato definitivamente o
temporaneamente detto lavoro di natura particolare,
i dispositivi di protezione collettiva contro le
cadute devono essere ripristinati.
7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei
in quota soltanto se le condizioni meteorologiche
non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei
lavoratori.
8. Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato
assumere e somministrare bevande alcoliche e
superalcoliche ai lavoratori addetti ai lavori in
quota.
Art. 112. - Idoneità delle opere provvisionali
1. Le opere provvisionali devono essere allestite
con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate
ed idonee allo scopo;
esse devono essere conservate in efficienza per la
intera durata del lavoro.
2. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di
qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica
per eliminare quelli non ritenuti più idonei ai
sensi dell'allegato XIX.
Art. 113. - Scale
1. Le scale fisse a gradini, destinate al
normale accesso agli ambienti di lavoro, devono
essere costruite e mantenute in modo da resistere ai
carichi massimi derivanti da affollamento per
situazioni di emergenza. I gradini devono avere
pedata e alzata dimensionate a regola d'arte e
larghezza adeguata alle esigenze del transito. Dette
scale ed i relativi pianerottoli devono essere
provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o
di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da
due pareti devono essere munite di almeno un
corrimano.
2. Le scale a pioli di altezza superiore a m 5,
fissate su pareti o incastellature verticali o
aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono
essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento
o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di
protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale
da impedire la caduta accidentale della persona
verso l'esterno. La parete della gabbia opposta al
piano dei pioli non deve distare da questi più di cm
60. I pioli devono distare almeno 15 centimetri
dalla parete alla quale sono applicati o alla quale
la scala é fissata. Quando l'applicazione della
gabbia alle scale costituisca intralcio
all'esercizio o presenti notevoli difficoltà
costruttive, devono essere adottate, in luogo della
gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la
caduta delle persone per un tratto superiore ad un
metro.
3. Le scale semplici portatili (a mano) devono
essere costruite con materiale adatto alle
condizioni di impiego, devono essere
sufficientemente resistenti nell'insieme e nei
singoli elementi e devono avere dimensioni
appropriate al loro uso. Dette scale, se di legno,
devono avere i pioli fissati ai montanti mediante
incastro. I pioli devono essere privi di nodi. Tali
pioli devono essere trattenuti con tiranti in ferro
applicati sotto i due pioli estremi;
nelle scale lunghe più di 4 metri deve essere
applicato anche un tirante intermedio. É vietato
l'uso di scale che presentino listelli di legno
chiodati sui montanti al posto dei pioli rotti. Esse
devono inoltre essere provviste di:
a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità
inferiori dei due montanti;
b) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli
alle estremità superiori, quando sia necessario per
assicurare la stabilità della scala.
4. Per le scale provviste alle estremità superiori
di dispositivi di trattenuta, anche scorrevoli su
guide, non sono richieste le misure di sicurezza
indicate nelle lettere a) e b) del comma 3. Le scale
a mano usate per l'accesso ai vari piani dei
ponteggi e delle impalcature non devono essere poste
l'una in prosecuzione dell'altra. Le scale che
servono a collegare stabilmente due ponti, quando
sono sistemate verso la parte esterna del ponte,
devono essere provviste sul lato esterno di un
corrimano parapetto.
5. Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o
per altre cause, comporti pericolo di sbandamento,
esse devono essere adeguatamente assicurate o
trattenute al piede da altra persona.
6. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli
siano sistemate in modo da garantire la loro
stabilità durante l'impiego e secondo i seguenti
criteri:
a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un
supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate
e immobile, in modo da garantire la posizione
orizzontale dei pioli;
b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate
in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi,
in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi
movimento di oscillazione;
c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli
portatili, durante il loro uso, deve essere impedito
con fissaggio della parte superiore o inferiore dei
montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o
ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia
equivalente;
d) le scale a pioli usate per l'accesso devono
essere tali da sporgere a sufficienza oltre il
livello di accesso, a meno che altri dispositivi
garantiscono una presa sicura;
e) le scale a pioli composte da più elementi
innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in
modo da assicurare il fermo reciproco dei vari
elementi;
f) le scale a pioli mobili devono essere fissate
stabilmente prima di accedervi.
7. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli
siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori
di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di
una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano
di pesi su una scala a pioli non deve precludere una
presa sicura.
8. Per l'uso delle scale portatili composte di due o
più elementi innestati (tipo all'italiana o simili),
oltre quanto prescritto nel comma 3, si devono
osservare le seguenti disposizioni:
a) la lunghezza della scala in opera non deve
superare i 15 metri, salvo particolari esigenze, nel
qual caso le estremità superiori dei montanti devono
essere assicurate a parti fisse;
b) le scale in opera lunghe più di 8 metri devono
essere munite di rompitratta per ridurre la freccia
di inflessione;
c) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala
quando se ne effettua lo spostamento laterale;
d) durante l'esecuzione dei lavori, una persona deve
esercitare da terra una continua vigilanza della
scala.
9. Le scale doppie non devono superare l'altezza di
m 5 e devono essere provviste di catena di adeguata
resistenza o di altro dispositivo che impedisca
l'apertura della scala oltre il limite prestabilito
di sicurezza.
10. É ammessa la deroga alle disposizioni di
carattere costruttivo di cui ai commi 3, 8 e 9 per
le scale portatili conformi all'allegato XX.
Art. 114. - Protezione dei posti di lavoro
1. Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o
del posto di caricamento e sollevamento dei
materiali vengono impastati calcestruzzi e malte o
eseguite altre operazioni a carattere continuativo
il posto di lavoro deve essere protetto da un solido
impalcato sovrastante, contro la caduta di
materiali.
2. Il posto di carico e di manovra degli argani a
terra deve essere delimitato con barriera per
impedire la permanenza ed il transito sotto i
carichi.
3. Nei lavori che possono dar luogo a proiezione di
schegge, come quelli di spaccatura o scalpellatura
di blocchi o pietre e simili, devono essere
predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa
sia delle persone direttamente addette a tali lavori
sia di coloro che sostano o transitano in vicinanza.
Tali misure non sono richieste per i lavori di
normale adattamento di pietrame nella costruzione di
muratura comune.
Art. 115. - Sistemi di protezione contro le
cadute dall'alto
1. Nei lavori in quota qualora non siano state
attuate misure di protezione collettiva come
previsto all'articolo 111, comma 1, lettera a), é
necessario che i lavoratori utilizzino idonei
sistemi di protezione composti da diversi elementi,
non necessariamente presenti contemporaneamente,
quali i seguenti:
a) assorbitori di energia;
b) connettori;
c) dispositivo di ancoraggio;
d) cordini;
e) dispositivi retrattili;
f) guide o linee vita flessibili;
g) guide o linee vita rigide;
h) imbracature.
2. Il sistema di protezione, certificato per l'uso
specifico, deve permettere una caduta libera non
superiore a 1,5 m o, in presenza di dissipatore di
energia a 4 metri.
3. Il cordino deve essere assicurato, direttamente o
mediante connettore lungo una guida o linea vita, a
parti stabili delle opere fisse o provvisionali.
4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere
munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo
dispositivo anticaduta.
Art. 116. - Obblighi dei datori di lavoro
concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di
posizionamento mediante funi
1. Il datore di lavoro impiega sistemi di
accesso e di posizionamento mediante funi in
conformità ai seguenti requisiti:
a) sistema comprendente almeno due funi ancorate
separatamente, una per l'accesso, la discesa e il
sostegno, detta fune di lavoro, e l'altra con
funzione di dispositivo ausiliario, detta fune di
sicurezza. É ammesso l'uso di una fune in
circostanze eccezionali in cui l'uso di una seconda
fune rende il lavoro più pericoloso e se sono
adottate misure adeguate per garantire la sicurezza;
b) lavoratori dotati di un'adeguata imbracatura di
sostegno collegata alla fune di sicurezza;
c) fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di
ascesa e discesa e dotata di un sistema
autobloccante volto a evitare la caduta nel caso in
cui l'utilizzatore perda il controllo dei propri
movimenti.
La fune di sicurezza deve essere munita di un
dispositivo mobile contro le cadute che segue gli
spostamenti del lavoratore;
d) attrezzi ed altri accessori utilizzati dai
lavoratori, agganciati alla loro imbracatura di
sostegno o al sedile o ad altro strumento idoneo;
e) lavori programmati e sorvegliati in modo
adeguato, anche al fine di poter immediatamente
soccorrere il lavoratore in caso di necessità. Il
programma dei lavori definisce un piano di
emergenza, le tipologie operative, i dispositivi di
protezione individuale, le tecniche e le procedure
operative, gli ancoraggi, il posizionamento degli
operatori, i metodi di accesso, le squadre di lavoro
e gli attrezzi di lavoro;
f) il programma di lavoro deve essere disponibile
presso i luoghi di lavoro ai fini della verifica da
parte dell'organo di vigilanza competente per
territorio di compatibilità ai criteri di cui
all'articolo 111, commi 1 e 2.
2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori
interessati una formazione adeguata e mirata alle
operazioni previste, in particolare in materia di
procedure di salvataggio.
3. La formazione di cui al comma 2 ha carattere
teorico-pratico e deve riguardare:
a) l'apprendimento delle tecniche operative e
dell'uso dei dispositivi necessari;
b) l'addestramento specifico sia su strutture
naturali, sia su manufatti;
c) l'utilizzo dei dispositivi di protezione
individuale, loro caratteristiche tecniche,
manutenzione, durata e conservazione;
d) gli elementi di primo soccorso;
e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e
protezione;
f) le procedure di salvataggio.
4. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed
i requisiti minimi di validità dei corsi sono
riportati nell'allegato XXI.
Art. 117. - Lavori in prossimità di parti attive
1. Quando occorre effettuare lavori in prossimità di
linee elettriche o di impianti elettrici con parti
attive non protette o che per circostanze
particolari si debbano ritenere non sufficientemente
protette, ferme restando le norme di buona tecnica,
si deve rispettare almeno una delle seguenti
precauzioni:
a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti
attive per tutta la durata dei lavori;
b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano
l'avvicinamento alle parti attive;
c) tenere in permanenza, persone, macchine
operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed
ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza.
2. La distanza di sicurezza deve essere tale che non
possano avvenire contatti diretti o scariche
pericolose per le persone tenendo conto del tipo di
lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni
presenti.
Sezione III - Scavi e fondazioni
Art. 118. - Splateamento e sbancamento
1. Nei lavori di splateamento o sbancamento eseguiti
senza l'impiego di escavatori meccanici, le pareti
delle fronti di attacco devono avere una
inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla
natura del terreno, da impedire franamenti. Quando
la parete del fronte di attacco supera l'altezza di
m 1,50, é vietato il sistema di scavo manuale per
scalzamento alla base e conseguente franamento della
parete.
2. Quando per la particolare natura del terreno o
per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o
disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o
scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura
o al consolidamento del terreno.
3. Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici
deve essere vietata la presenza degli operai nel
campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del
fronte di attacco.
4. Il posto di manovra dell'addetto all'escavatore,
quando questo non sia munito di cabina metallica,
deve essere protetto con solido riparo.
5. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto
di avvicinarsi alla base della parete di attacco e,
in quanto necessario in relazione all'altezza dello
scavo o alle condizioni di accessibilità del ciglio
della platea superiore, la zona superiore di
pericolo deve essere almeno delimitata mediante
opportune segnalazioni spostabili col proseguire
dello scavo.
Art. 119. - Pozzi, scavi e cunicoli
1. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di
m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia
sufficiente garanzia di stabilità, anche in
relazione alla pendenza delle pareti, si deve
provvedere, man mano che procede lo scavo, alla
applicazione delle necessarie armature di sostegno.
2. Le tavole di rivestimento delle pareti devono
sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30
centimetri.
3. Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di
roccia che non presenti pericolo di distacchi,
devono predisporsi idonee armature per evitare
franamenti della volta e delle pareti. Dette
armature devono essere applicate man mano che
procede il lavoro di avanzamento; la loro rimozione
può essere effettuata in relazione al progredire del
rivestimento in muratura.
4. Idonee armature e precauzioni devono essere
adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza
dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti le
cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite
dagli scavi.
5. Nella infissione di pali di fondazione devono
essere adottate misure e precauzioni per evitare che
gli scuotimenti del terreno producano lesioni o
danni alle opere vicine con pericolo per i
lavoratori.
6. Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre
3 metri deve essere disposto, a protezione degli
operai addetti allo scavo ed all'asportazione del
materiale scavato, un robusto impalcato con apertura
per il passaggio della benna.
7. Nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una
adeguata assistenza all'esterno e le loro dimensioni
devono essere tali da permettere il recupero di un
lavoratore infortunato privo di sensi.
Art. 120. - Deposito di materiali in prossimità
degli scavi
1. É vietato costituire depositi di materiali presso
il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano
necessari per le condizioni del lavoro, si deve
provvedere alle necessarie puntellature.
Art. 121. - Presenza di gas negli scavi
1. Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne,
cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere
adottate idonee misure contro i pericoli derivanti
dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti,
infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla
natura geologica del terreno o alla vicinanza di
fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di
compressione e di decompressione, metanodotti e
condutture di gas, che possono dar luogo ad
infiltrazione di sostanze pericolose.
2. Quando sia accertata o sia da temere la presenza
di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità
dell'aria ambiente e non sia possibile assicurare
una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i
lavoratori devono essere provvisti di idonei
dispositivi di protezione individuale delle vie
respiratore, ed essere muniti di idonei dispositivi
di protezione individuale collegati ad un idoneo
sistema di salvataggio, che deve essere tenuto
all'esterno dal personale addetto alla sorveglianza.
Questo deve mantenersi in continuo collegamento con
gli operai all'interno ed essere in grado di
sollevare prontamente all'esterno il lavoratore
colpito dai gas.
3. Possono essere adoperate le maschere
respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo
quando, accertate la natura e la concentrazione dei
gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano
garanzia di sicurezza e sempreché sia assicurata una
efficace e continua aerazione.
4. Quando si sia accertata la presenza di gas
infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla
bonifica dell'ambiente mediante idonea ventilazione;
deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se
siano da temere emanazioni di gas pericolosi, l'uso
di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di
apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme
o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas.
5. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4, i
lavoratori devono essere abbinati nell'esecuzione
dei lavori.
Sezione IV - Ponteggi e impalcature in legname
Art. 122. - Ponteggi ed opere provvisionali
1. Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza
superiore ai m 2, devono essere adottate, seguendo
lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature
o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque
precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta
di persone e di cose conformemente al punto 2
dell'allegato XVIII.
Art. 123. - Montaggio e smontaggio delle opere
provvisionali
1. Il montaggio e lo smontaggio delle opere
provvisionali devono essere eseguiti sotto la
diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.
Art. 124. - Deposito di materiali sulle
impalcature
1. Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in
genere é vietato qualsiasi deposito, eccettuato
quello temporaneo dei materiali ed attrezzi
necessari ai lavori.
2. Il peso dei materiali e delle persone deve essere
sempre inferiore a quello che é consentito dalla
resistenza strutturale del ponteggio; lo spazio
occupato dai materiali deve consentire i movimenti e
le manovre necessarie per l'andamento del lavoro.
Art. 125. - Disposizione dei montanti
1. I montanti devono essere costituiti con elementi
accoppiati, i cui punti di sovrapposizione devono
risultare sfalsati di almeno un metro; devono
altresì essere verticali o leggermente inclinati
verso la costruzione.
2. Per le impalcature fino ad 8 metri di altezza
sono ammessi montanti singoli in un sol pezzo; per
impalcature di altezza superiore, soltanto per gli
ultimi 7 metri i montanti possono essere ad elementi
singoli.
3. Il piede dei montanti deve essere solidamente
assicurato alla base di appoggio o di infissione in
modo che sia impedito ogni cedimento in senso
verticale ed orizzontale.
4. L'altezza dei montanti deve superare di almeno
metri 1,20 l'ultimo impalcato o il piano di gronda.
5. La distanza tra due montanti consecutivi non deve
essere superiore a m 3,60; può essere consentita una
maggiore distanza quando ciò sia richiesto da
evidenti motivi di esercizio del cantiere, purché,
in tale caso, la sicurezza del ponteggio risulti da
un progetto redatto da un ingegnere o architetto
corredato dai relativi calcoli di stabilità.
6. Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato
alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni
due piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con
disposizione di ancoraggi a rombo o di pari
efficacia.
Art. 126. - Parapetti
1. Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle,
le andatoie, che siano posti ad un'altezza maggiore
di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati
verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato
di conservazione.
Art. 127. - Ponti a sbalzo
1. Nei casi in cui particolari esigenze non
permettono l'impiego di ponti normali, possono
essere consentiti ponti a sbalzo purché la loro
costruzione risponda a idonei procedimenti di
calcolo e ne garantisca la solidità e la stabilità.
Art. 128. - Sottoponti
1. Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un
sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a
distanza non superiore a m 2,50.
2. La costruzione del sottoponte può essere omessa
per i ponti sospesi, per i ponti a sbalzo e quando
vengano eseguiti lavori di manutenzione e di
riparazione di durata non superiore a cinque giorni.
Art. 129. - Impalcature nelle costruzioni in
conglomerato cementizio
1. Nella esecuzione di opere a struttura in
conglomerato cementizio, quando non si provveda alla
costruzione da terra di una normale impalcatura con
montanti, prima di iniziare la erezione delle
casseforme per il getto dei pilastri perimetrali,
deve essere sistemato, in corrispondenza al piano
raggiunto, un regolare ponte di sicurezza a sbalzo,
avente larghezza utile di almeno m 1,20.
2. Le armature di sostegno del cassero per il getto
della successiva soletta o della trave perimetrale,
non devono essere lasciate sporgere dal filo del
fabbricato più di 40 centimetri per l'affrancamento
della sponda esterna del cassero medesimo. Come
sotto ponte può servire l'impalcato o ponte a sbalzo
costruito in corrispondenza al piano sottostante.
3. In corrispondenza ai luoghi di transito o
stazionamento deve essere sistemato, all'altezza del
solaio di copertura del piano terreno, un impalcato
di sicurezza (mantovana) a protezione contro la
caduta di materiali dall'alto. Tale protezione può
essere sostituita con una chiusura continua in
graticci sul fronte del ponteggio, qualora presenti
le stesse garanzie di sicurezza, o con la
segregazione dell'area sottostante.
Art. 130. - Andatoie e passerelle
1. Le andatoie devono avere larghezza non minore
di m 0,60, quando siano destinate soltanto al
passaggio di lavoratori e di m 1,20, se destinate al
trasporto di materiali. La loro pendenza non deve
essere maggiore del 50 per cento.
2. Le andatoie lunghe devono essere interrotte da
pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli;
sulle tavole delle andatoie devono essere fissati
listelli trasversali a distanza non maggiore del
passo di un uomo carico.
Sezione V - Ponteggi fissi
Art. 131. - Autorizzazione alla costruzione ed
all'impiego
1. La costruzione e l'impiego dei ponteggi
realizzati con elementi portanti prefabbricati,
metallici o non, sono disciplinati dalle norme della
presente sezione.
2. Per ciascun tipo di ponteggio, il fabbricante
chiede al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale l'autorizzazione alla costruzione ed
all'impiego, corredando la domanda di una relazione
nella quale devono essere specificati gli elementi
di cui all'articolo seguente.
3. Il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, in aggiunta all'autorizzazione di cui al
comma 2 attesta, a richiesta e a seguito di esame
della documentazione tecnica, la rispondenza del
ponteggio già autorizzato anche alle norme UNI EN
12810 e UNI EN 12811 o per i giunti alla norma UNI
EN 74.
4. Possono essere autorizzati alla costruzione ed
all'impiego ponteggi aventi interasse qualsiasi tra
i montanti della stessa fila a condizione che i
risultati adeguatamente verificati delle prove di
carico condotte su prototipi significativi degli
schemi funzionali garantiscano la sussistenza dei
gradi di sicurezza previsti dalle norme di buona
tecnica.
5. L'autorizzazione é soggetta a rinnovo ogni dieci
anni per verificare l'adeguatezza del ponteggio
all'evoluzione del progresso tecnico.
6. Chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi
rilasciare dal fabbricante copia della
autorizzazione di cui al comma 2 e delle istruzioni
e schemi elencati al comma 1, lettere d), e), f) e
g) dell'articolo 132.
7. Il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale si avvale anche dell'ISPESL per il controllo
delle caratteristiche tecniche dei ponteggi
dichiarate dal titolare dell'autorizzazione,
attraverso controlli a campione presso le sedi di
produzione.
Art. 132. - Relazione tecnica
1. La relazione di cui all'articolo 131 deve
contenere:
a) descrizione degli elementi che costituiscono il
ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze
ammissibili e schema dell'insieme;
b) caratteristiche di resistenza dei materiali
impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i
singoli materiali;
c) indicazione delle prove di carico, a cui sono
stati sottoposti i vari elementi;
d) calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di
impiego;
e) istruzioni per le prove di carico del ponteggio;
f) istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio
del ponteggio;
g) schemi-tipo di ponteggio con l'indicazione dei
massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei
ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali
non sussiste l'obbligo del calcolo per ogni singola
applicazione.
Art. 133. - Progetto
1. I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e
quelli per i quali nella relazione di calcolo non
sono disponibili le specifiche configurazioni
strutturali utilizzate con i relativi schemi di
impiego, nonché le altre opere provvisionali,
costituite da elementi metallici o non, oppure di
notevole importanza e complessità in rapporto alle
loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere
eretti in base ad un progetto comprendente:
a) calcolo di resistenza e stabilità eseguito
secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione
ministeriale;
b) disegno esecutivo.
2. Dal progetto, che deve essere firmato da un
ingegnere o architetto abilitato a norma di legge
all'esercizio della professione, deve risultare
quanto occorre per definire il ponteggio nei
riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e
dell'esecuzione.
3. Copia dell'autorizzazione ministeriale di cui
all'articolo 131 e copia del progetto e dei disegni
esecutivi devono essere tenute ed esibite, a
richiesta degli organi di vigilanza, nei cantieri in
cui vengono usati i ponteggi e le opere
provvisionali di cui al comma 1.
Art. 134. - Documentazione
1. Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve
essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi
di vigilanza, copia della documentazione di cui al
comma 6 dell'articolo 131 e copia del piano di
montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in caso di
lavori in quota, i cui contenuti sono riportati
nell'allegato XXII del presente Titolo.
2. Le eventuali modifiche al ponteggio, che devono
essere subito riportate sul disegno, devono restare
nell'ambito dello schema-tipo che ha giustificato
l'esenzione dall'obbligo del calcolo.
Art. 135. - Marchio del fabbricante
1. Gli elementi dei ponteggi devono portare
impressi, a rilievo o ad incisione, e comunque in
modo visibile ed indelebile il marchio del
fabbricante.
Art. 136.Montaggio e smontaggio
1. Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede
a redigere a mezzo di persona competente un piano di
montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione
della complessità del ponteggio scelto, con la
valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate
attraverso l'adozione degli specifici sistemi
utilizzati nella particolare realizzazione e in
ciascuna fase di lavoro prevista. Tale piano può
assumere la forma di un piano di applicazione
generalizzata integrato da istruzioni e progetti
particolareggiati per gli schemi speciali
costituenti il ponteggio, ed é messo a disposizione
del preposto addetto alla sorveglianza e dei
lavoratori interessati.
2. Nel serraggio di più aste concorrenti in un nodo
i giunti devono essere collocati strettamente l'uno
vicino all'altro.
3. Per ogni piano di ponte devono essere applicati
due correnti, di cui uno può fare parte del
parapetto.
4. Il datore di lavoro assicura che:
a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di un
ponteggio é impedito tramite fissaggio su una
superficie di appoggio, o con un dispositivo
antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di
efficacia equivalente;
b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio
hanno una capacità portante sufficiente;
c) il ponteggio é stabile;
d) dispositivi appropriati impediscono lo
spostamento involontario dei ponteggi su ruote
durante l'esecuzione dei lavori in quota;
e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli
impalcati di un ponteggio sono idonee alla natura
del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da
sopportare e tali da consentire un'esecuzione dei
lavori e una circolazione sicure;
f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi é tale
da impedire lo spostamento degli elementi componenti
durante l'uso, nonché la presenza di spazi vuoti
pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli
impalcati e i dispositivi verticali di protezione
collettiva contro le cadute.
5. Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le
parti di ponteggio non pronte per l'uso, in
particolare durante le operazioni di montaggio,
smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di
avvertimento di pericolo generico e delimitandole
con elementi materiali che impediscono l'accesso
alla zona di pericolo, ai sensi del titolo V.
6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano
montati, smontati o trasformati sotto la diretta
sorveglianza di un preposto, a regola d'arte e
conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori
che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata
alle operazioni previste.
7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere
teorico-pratico e deve riguardare:
a) la comprensione del piano di montaggio,
smontaggio o trasformazione del ponteggio;
b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio,
smontaggio o trasformazione del ponteggio con
riferimento alla legislazione vigente;
c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di
persone o di oggetti;
d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento
delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla
sicurezza del ponteggio;
e) le condizioni di carico ammissibile;
f) qualsiasi altro rischio che le suddette
operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione
possono comportare.
8. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed
i requisiti minimi di validità dei corsi sono
riportati nell'allegato XXI.
Art. 137. - Manutenzione e revisione
1. Il responsabile del cantiere, ad intervalli
periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche
o prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi
della verticalità dei montanti, del giusto serraggio
dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei
controventi, curando l'eventuale sostituzione o il
rinforzo di elementi inefficienti.
2. I vari elementi metallici devono essere difesi
dagli agenti nocivi esterni con idonei sistemi di
protezione.
Art. 138. - Norme particolari
1. Le tavole che costituiscono l'impalcato devono
essere fissate in modo che non possano scivolare sui
traversi metallici.
2. É consentito un distacco delle tavole del piano
di calpestio dalla muratura non superiore a 30
centimetri.
3. É fatto divieto di gettare dall'alto gli elementi
del ponteggio.
4. É fatto divieto di salire e scendere lungo i
montanti.
5. Per i ponteggi di cui alla presente sezione
valgono, in quanto applicabili, le disposizioni
relative ai ponteggi in legno. Sono ammesse deroghe:
a) alla disposizione di cui all'articolo 125, comma
4, a condizione che l'altezza dei montanti superi di
almeno 1 metro l'ultimo impalcato o il piano di
gronda;
b) alla disposizione di cui all'articolo 126, comma
1, a condizione che l'altezza del parapetto sia non
inferiore a 95 cm rispetto al piano di calpestio;
c) alla disposizione di cui all'articolo 126, comma
1, a condizione che l'altezza del fermapiede sia non
inferiore a 15 cm rispetto al piano di calpestio;
d) alla disposizione di cui all'articolo 128, comma
1, nel caso di ponteggi di cui all'articolo 131,
commi 2 e 3, che prevedano specifici schemi-tipo
senza sottoponte di sicurezza.
Sezione VI - Ponteggi movibili
Art. 139. - Ponti su cavalletti
1. I ponti su cavalletti non devono aver altezza
superiore a metri 2 e non devono essere montati
sugli impalcati dei ponteggi.
Art. 140. - Ponti su ruote a torre
1. I ponti su ruote devono avere base ampia in modo
da resistere, con largo margine di sicurezza, ai
carichi ed alle oscillazioni cui possono essere
sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di
vento e in modo che non possano essere ribaltati.
2. Il piano di scorrimento delle ruote deve
risultare livellato; il carico del ponte sul terreno
deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o
altro mezzo equivalente.
3. Le ruote del ponte in opera devono essere
saldamente bloccate con cunei dalle due parti o
sistemi equivalenti.
4. I ponti su ruote devono essere ancorati alla
costruzione almeno ogni due piani; é ammessa deroga
a tale obbligo per i ponti su ruote a torre conformi
all'allegato XXIII.
5. La verticalità dei ponti su ruote deve essere
controllata con livello o con pendolino.
6. I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le
linee elettriche di contatto, non devono essere
spostati quando su di essi si trovano lavoratori o
carichi.
Sezione VII - Costruzioni edilizie
Art. 141. - Strutture speciali
1. Durante la costruzione o il consolidamento di
cornicioni di gronda e di opere sporgenti dai muri,
devono essere adottate precauzioni per impedirne la
caduta, ponendo armature provvisorie atte a
sostenerle fino a che la stabilità dell'opera sia
completamente assicurata.
Art. 142. - Costruzioni di archi, volte e simili
1. Le armature provvisorie per la esecuzione di
manufatti, quali archi, volte, architravi,
piattabande, solai, scale e di qualsiasi altra opera
sporgente dal muro, in cemento armato o in muratura
di ogni genere, devono essere costruite in modo da
assicurare, in ogni fase del lavoro, la necessaria
solidità e con modalità tali da consentire, a getto
o costruzione ultimata, il loro progressivo
abbassamento e disarmo.
2. Le armature provvisorie per grandi opere, come
centine per ponti ad arco, per coperture ad ampia
luce e simili, che non rientrino negli schemi di uso
corrente, devono essere eseguite su progetto redatto
da un ingegnere o architetto, corredato dai relativi
calcoli di stabilità.
3. I disegni esecutivi, firmati dal progettista di
cui al comma precedente, devono essere esibiti sul
posto di lavoro a richiesta degli organi di
vigilanza.
Art. 143. - Posa delle armature e delle centine
1. Prima della posa delle armature e delle centine
di sostegno delle opere di cui all'articolo
precedente, é fatto obbligo di assicurarsi della
resistenza del terreno o delle strutture sulle quali
esse debbono poggiare, in modo da prevenire
cedimenti delle armature stesse o delle strutture
sottostanti, con particolare riguardo a possibili
degradazioni per presenza d'acqua.
Art. 144. - Resistenza delle armature
1. Le armature devono sopportare con sicurezza,
oltre il peso delle strutture, anche quello delle
persone e dei sovraccarichi eventuali, nonché le
sollecitazioni dinamiche che possano dar luogo a
vibrazioni durante l'esecuzione dei lavori e quelle
prodotte dalla spinta del vento e dell'acqua.
2. Il carico gravante al piede dei puntelli di
sostegno deve essere opportunamente distribuito.
Art. 145. - Disarmo delle armature
1. Il disarmo delle armature provvisorie di cui al
comma 2 dell'articolo 142 deve essere effettuato con
cautela dai lavoratori che hanno ricevuto una
formazione adeguata e mirata alle operazioni
previste sotto la diretta sorveglianza del capo
cantiere e sempre dopo che il direttore dei lavori
ne abbia data l'autorizzazione.
2. É fatto divieto di disarmare qualsiasi tipo di
armatura di sostegno quando sulle strutture
insistano carichi accidentali e temporanei.
3. Nel disarmo delle armature delle opere in
calcestruzzo devono essere adottate le misure
precauzionali previste dalle norme per la esecuzione
delle opere in conglomerato cementizio.
Art. 146. - Difesa delle aperture
1. Le aperture lasciate nei solai o nelle
piattaforme di lavoro devono essere circondate da
normale parapetto e da tavola fermapiede oppure
devono essere coperte con tavolato solidamente
fissato e di resistenza non inferiore a quella del
piano di calpestio dei ponti di servizio.
2. Qualora le aperture vengano usate per il
passaggio di materiali o di persone, un lato del
parapetto può essere costituito da una barriera
mobile non asportabile, che deve essere aperta
soltanto per il tempo necessario al passaggio.
3. Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani
che abbiano una profondità superiore a m 0,50 devono
essere munite di normale parapetto e tavole
fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate
in modo da impedire la caduta di persone.
Art. 147. - Scale in muratura
1. Lungo le rampe ed i pianerottoli delle scale
fisse in costruzione, fino alla posa in opera delle
ringhiere, devono essere tenuti parapetti normali
con tavole fermapiede fissati rigidamente a
strutture resistenti.
2. Il vano-scala deve essere coperto con una robusta
impalcatura posta all'altezza del pavimento del
primo piano a difesa delle persone transitanti al
piano terreno contro la caduta dei materiali.
3. Sulle rampe delle scale in costruzione ancora
mancanti di gradini, qualora non siano sbarrate per
impedirvi il transito, devono essere fissati
intavolati larghi almeno 60 centimetri, sui quali
devono essere applicati trasversalmente listelli di
legno posti a distanza non superiore a 40
centimetri.
Art. 148. - Lavori speciali
1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori
su lucernari, tetti, coperture e simili, deve essere
accertato che questi abbiano resistenza sufficiente
per sostenere il peso degli operai e dei materiali
di impiego.
2. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza,
devono essere adottati i necessari apprestamenti
atti a garantire la incolumità delle persone
addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole
sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di
idonei dispositivi di protezione individuale
anticaduta.
Art. 149. - Paratoie e cassoni
1. Paratoie e cassoni devono essere:
a) ben costruiti, con materiali appropriati e solidi
dotati di resistenza sufficiente;
b) provvisti dell'attrezzatura adeguata per
consentire ai lavoratori di ripararsi in caso di
irruzione d'acqua e di materiali.
2. La costruzione, la sistemazione, la
trasformazione o lo smantellamento di una paratoia o
di un cassone devono essere effettuati soltanto
sotto la diretta sorveglianza di un preposto.
3. Il datore di lavoro assicura che le paratoie e i
cassoni vengano ispezionati ad intervalli regolari.
Sezione VIII - Demolizioni
Art. 150. - Rafforzamento delle strutture
1. Prima dell'inizio di lavori di demolizione é
fatto obbligo di procedere alla verifica delle
condizioni di conservazione e di stabilità delle
varie strutture da demolire.
2. In relazione al risultato di tale verifica devono
essere eseguite le opere di rafforzamento e di
puntellamento necessarie ad evitare che, durante la
demolizione, si verifichino crolli intempestivi.
Art. 151. - Ordine delle demolizioni
1. I lavori di demolizione devono procedere con
cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto
la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera
da non pregiudicare la stabilità delle strutture
portanti o di collegamento e di quelle eventuali
adiacenti.
2. La successione dei lavori deve risultare da
apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto
di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve
essere tenuto a disposizione degli organi di
vigilanza.
Art. 152. - Misure di sicurezza
1. La demolizione dei muri effettuata con
attrez-zature manuali deve essere fatta servendosi
di ponti di servizio indipendenti dall'opera in
demolizione.
2. É vietato lavorare e fare lavorare gli operai sui
muri in demolizione.
3. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 non sussistono
quando trattasi di muri di altezza inferiore ai due
metri.
Art. 153. - Convogliamento del materiale di
demolizione
1. Il materiale di demolizione non deve essere
gettato dall'alto, ma deve essere trasportato oppure
convogliato in appositi canali, il cui estremo
inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di
due metri dal livello del piano di raccolta.
2. I canali suddetti devono essere costruiti in modo
che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli
eventuali raccordi devono essere adeguatamente
rinforzati.
3. L'imboccatura superiore del canale deve essere
realizzata in modo che non possano cadervi
accidentalmente persone.
4. Ove sia costituito da elementi pesanti od
ingombranti, il materiale di demolizione deve essere
calato a terra con mezzi idonei.
5. Durante i lavori di demolizione si deve
provvedere a ridurre il sollevamento della polvere,
irrorando con acqua le murature ed i materiali di
risulta.
Art. 154. - Sbarramento della zona di demolizione
1. Nella zona sottostante la demolizione deve essere
vietata la sosta ed il transito, delimitando la zona
stessa con appositi sbarramenti.
2. L'accesso allo sbocco dei canali di scarico per
il caricamento ed il trasporto del materiale
accumulato deve essere consentito soltanto dopo che
sia stato sospeso lo scarico dall'alto.
Art. 155. - Demolizione per rovesciamento
1. Salvo l'osservanza delle leggi e dei regolamenti
speciali e locali, la demolizione di parti di
strutture aventi altezza sul terreno non superiore a
5 metri può essere effettuata mediante rovesciamento
per trazione o per spinta.
2. La trazione o la spinta deve essere esercitata in
modo graduale e senza strappi e deve essere eseguita
soltanto su elementi di struttura opportunamente
isolati dal resto del fabbricato in demolizione in
modo da non determinare crolli intempestivi o non
previsti di altre parti.
3. Devono inoltre essere adottate le precauzioni
necessarie per la sicurezza del lavoro quali:
trazione da distanza non minore di una volta e mezzo
l'altezza del muro o della struttura da abbattere e
allontanamento degli operai dalla zona interessata.
4. Il rovesciamento per spinta può essere effettuato
con martinetti solo per opere di altezza non
superiore a 3 metri, con l'ausilio di puntelli
sussidiari contro il ritorno degli elementi smossi.
5. Deve essere evitato in ogni caso che per lo
scuotimento del terreno in seguito alla caduta delle
strutture o di grossi blocchi possano derivare danni
o lesioni agli edifici vicini o ad opere adiacenti
pericolose per i lavoratori addetti.
Art. 156. - Verifiche
1. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentita la Commissione consultiva
permanente, può stabilire l'obbligo di sottoporre a
verifiche ponteggi e attrezzature per costruzioni,
stabilendo le modalità e l'organo tecnico
incaricato.
Capo III - Sanzioni
Art. 157. - Sanzioni per i committenti e i
responsabili dei lavori
1. Il committente o il responsabile dei lavori sono
puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda
da 2.500 a 10.000 euro per la violazione degli
articoli 90, commi 1, secondo periodo, 3, 4 e 5;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da 1.250 a 5.000 euro per la violazione
dell'articolo 90, comma 9, lettera a);
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da
1.200 a 3.600 euro per la violazione dell'articolo
101, comma 1, primo periodo;
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da
2.000 a 6.000 euro per la violazione dell'articolo
90, comma 9, lettera c).
Art. 158. - Sanzioni per i coordinatori
1. Il coordinatore per la progettazione é punito con
l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000
a 12.000 euro per la violazione dell'articolo 91,
comma 1.
2. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori é
punito:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda
da 3.000 a 12.000 euro per la violazione
dell'articolo 92, comma 1, lettere a), b), c), e) ed
f), e con l'arresto da tre a sei mesi o con
l'ammenda da 3.000 a 8.000 euro per la violazione
dell'articolo 92,
comma 2;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da 1.250 a 5.000 euro per la violazione
dell'articolo 92, comma 1, lettera d).
Art. 159. - Sanzioni per i datori di lavoro, i
dirigenti e i preposti
1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda
da 3.000 a 12.000 euro per la violazione degli
articoli 96, comma 1, lettere a), b), c) e g), 97,
comma 1, 100, comma 3, 117, 118, 121, 126, 128,
comma 1, 145, commi 1 e 2, 148;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da 1.500 a 5.000 euro per la violazione
degli articoli 112, 119, 122, 123, 125, commi 1, 2 e
3, 127, 129, comma 1, 136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6,
151, comma 1, 152, comma 1, 154;
c) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da
500 a 2.000 euro per la violazione degli articoli
96, comma 1, lettera d), e 97, comma 3, nonché per
la violazione delle disposizioni del capo II del
presente titolo non altrimenti sanzionate;
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da
1.200 a 3.600 euro per la violazione degli articoli
100, comma 4, e 101, commi 2 e 3.
2. Il preposto é punito nei limiti dell'attività
alla quale é tenuto in osservanza degli obblighi
generali di cui all'articolo 19:
a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da
500 a 2.000 euro per la violazione degli articoli
96, comma 1, lettera a), 100, comma 3, 121, 136,
commi 5 e 6, 137, comma 1, 145, commi 1 e 2;
b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da
300 a 900 euro per la violazione degli articoli 118,
commi 3 e 5, 123, 140, commi 3 e 6, 152, comma 2.
Art. 160. - Sanzioni per i lavoratori
1. I lavoratori autonomi sono puniti:
a) con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da 1.000 a 5.000 euro per la violazione
dell'articolo 100, comma 3;
b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da
500 a 2.000 euro per la violazione dell'articolo 94.
2. I lavoratori sono puniti con l'arresto fino a un
mese o con l'ammenda da 150 a 600 euro per la
violazione degli articoli 124, 138, commi 3 e 4,
152, comma 2.
Titolo V - SEGNALETICA DI SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO
Capo I - Disposizioni generali
Art. 161. - Campo di applicazione
1. Il presente titolo stabilisce le prescrizioni per
la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di
lavoro.
2. Le disposizioni del presente decreto non si
applicano alla segnaletica impiegata per regolare il
traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo
ed aereo.
Art. 162. - Definizioni
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di
lavoro, di seguito indicata «segnaletica di
sicurezza»: una segnaletica che, riferita ad un
oggetto, ad una attività o ad una situazione
determinata, fornisce una indicazione o una
prescrizione concernente la sicurezza o la salute
sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei
casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o
acustico, una comunicazione verbale o un segnale
gestuale;
b) segnale di divieto: un segnale che vieta un
comportamento che potrebbe far correre o causare un
pericolo;
c) segnale di avvertimento: un segnale che avverte
di un rischio o pericolo;
d) segnale di prescrizione: un segnale che prescrive
un determinato comportamento;
e) segnale di salvataggio o di soccorso: un segnale
che fornisce indicazioni relative alle uscite di
sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
f) segnale di informazione: un segnale che fornisce
indicazioni diverse da quelle specificate alle
lettere da b) ad e);
g) cartello: un segnale che, mediante combinazione
di una forma geometrica, di colori e di un simbolo o
pittogramma, fornisce una indicazione determinata,
la cui visibilità é garantita da una illuminazione
di intensità sufficiente;
h) cartello supplementare: un cartello impiegato
assieme ad un cartello del tipo indicato alla
lettera g) e che fornisce indicazioni complementari;
i) colore di sicurezza: un colore al quale é
assegnato un significato determinato;
l) simbolo o pittogramma: un'immagine che
rappresenta una situazione o che prescrive un
determinato comportamento, impiegata su un cartello
o su una superficie luminosa;
m) segnale luminoso: un segnale emesso da un
dispositivo costituito da materiale trasparente o
semitrasparente, che é illuminato dall'interno o dal
retro in modo da apparire esso stesso come una
superficie luminosa;
n) segnale acustico: un segnale sonoro in codice
emesso e diffuso da un apposito dispositivo, senza
impiego di voce umana o di sintesi vocale;
o) comunicazione verbale: un messaggio verbale
predeterminato, con impiego di voce umana o di
sintesi vocale;
p) segnale gestuale: un movimento o posizione delle
braccia o delle mani in forma convenzionale per
guidare persone che effettuano manovre implicanti un
rischio o un pericolo attuale per i lavoratori.
Art. 163. - Obblighi del datore di lavoro
1. Quando, anche a seguito della valutazione
effettuata in conformità all'articolo 28, risultano
rischi che non possono essere evitati o
sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero
sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi
tecnici di protezione collettiva, il datore di
lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza,
conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati
da XXIV a XXXII.
2. Qualora sia necessario fornire mediante la
segnaletica di sicurezza indicazioni relative a
situazioni di rischio non considerate negli allegati
da XXIV a XXXII, il datore di lavoro, anche in
riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le
misure necessarie, secondo le particolarità del
lavoro, l'esperienza e la tecnica.
3. Il datore di lavoro, per regolare il traffico
all'interno dell'impresa o dell'unità produttiva, fa
ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista
dalla legislazione vigente relativa al traffico
stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo,
fatto salvo quanto previsto nell'allegato XXVIII.
Art. 164. - Informazione e formazione
1. Il datore di lavoro provvede affinché:
a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
e i lavoratori siano informati di tutte le misure da
adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza
impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unità
produttiva;
b) i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in
particolare sotto forma di istruzioni precise, che
deve avere per oggetto specialmente il significato
della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando
questa implica l'uso di gesti o di parole, nonché i
comportamenti generali e specifici da seguire.
Capo II - Sanzioni
Art. 165. - Sanzioni a carico del datore di lavoro
e del dirigente
1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda
da 2.000 a 10.000 euro per la violazione degli
articoli 163 e 164, comma 1, lettera b);
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da 1.000 a 4.500 euro per la violazione
dell'articolo 164, comma 1, lettera a).
Art. 166. - Sanzioni a carico del preposto
1. Il preposto é punito nei limiti dell'attività
alla quale é tenuto in osservanza degli obblighi
generali di cui all'articolo 19:
a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da
400 a 1.200 euro per la violazione dell'articolo
163;
b) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da
150 a 600 euro per la violazione dell'articolo 164,
comma 1, lettera a).
Titolo VI - MOVIMENTAZIONE MANUALE
DEI CARICHI
Capo I - Disposizioni generali
Art. 167. - Campo di applicazione
1. Le norme del presente titolo si applicano alle
attività lavorative di movimentazione manuale dei
carichi che comportano per i lavoratori rischi di
patologie da sovraccarico biomeccanico, in
particolare dorso-lombari.
2. Ai fini del presente titolo, s'intendono:
a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni
di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di
uno o più lavoratori, comprese le azioni del
sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o
spostare un carico, che, per le loro caratteristiche
o in conseguenza delle condizioni ergonomiche
sfavorevoli, comportano rischi di patologie da
sovraccarico biomeccanico, in particolare
dorso-lombari;
b) patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie
delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e
nervovascolari.
Art. 168. - Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro adotta le misure
organizzative necessarie e ricorre ai mezzi
appropriati, in particolare attrezzature meccaniche,
per evitare la necessità di una movimentazione
manuale dei carichi da parte dei lavoratori.
2. Qualora non sia possibile evitare la
movimentazione manuale dei carichi ad opera dei
lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure
organizzative necessarie, ricorre ai mezzi
appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi
adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che
comporta la movimentazione manuale di detti carichi,
tenendo conto dell'allegato XXXIII, ed in
particolare:
a) organizza i posti di lavoro in modo che detta
movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e
salute;
b) valuta, se possibile anche in fase di
proget-tazione, le condizioni di sicurezza e di
salute connesse al lavoro in questione tenendo conto
dell'allegato XXXIII;
c) evita o riduce i rischi, particolarmente di
patologie dorso-lombari, adottando le misure
adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori
individuali di rischio, delle caratteristiche
dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale
attività comporta, in base all'allegato XXXIII;
d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza
sanitaria di cui all'articolo 41, sulla base della
valutazione del rischio e dei fattori individuali di
rischio di cui all'allegato XXXIII.
3. Le norme tecniche costituiscono criteri di
riferimento per le finalità del presente articolo e
dell'allegato XXXIII, ove applicabili. Negli altri
casi si può fare riferimento alle buone prassi e
alle linee guida.
Art. 169. - Informazione, formazione e
addestramento
1. Tenendo conto dell'allegato XXXIII, il datore di
lavoro:
a) fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate
relativamente al peso ed alle altre caratteristiche
del carico movimentato;
b) assicura ad essi la formazione adeguata in
relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di
corretta esecuzione delle attività.
2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori
l'addestramento adeguato in merito alle corrette
manovre e procedure da adottare nella movimentazione
manuale dei carichi.
Capo II - Sanzioni
Art. 170. - Sanzioni a carico del datore di lavoro
e del dirigente
1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda
da euro 2.000 fino ad euro 10.000 per la violazione
dell'articolo 168, commi 1 e 2, 169, comma 1,
lettera b);
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.500 per la
violazione dell'articolo 169, comma 1, lettera a).
Art. 171. - Sanzioni a carico del preposto
1. Il preposto é punito nei limiti dell'attività
alla quale é tenuto in osservanza degli obblighi
generali di cui all'articolo 19:
a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da
euro 400 ad euro 1.200 per la violazione
dell'articolo 168, commi 1 e 2;
b) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da
euro 150 ad euro 600 per la violazione dell'articolo
169, comma 1, lettera a).
Titolo VII - ATTREZZATURE MUNITE
DI VIDEOTERMINALI
Capo I - Disposizioni generali
Art. 172. - Campo di applicazione
1. Le norme del presente titolo si applicano alle
attività lavorative che comportano l'uso di
attrezzature munite di videoterminali.
2. Le norme del presente titolo non si applicano ai
lavoratori addetti:
a) ai posti di guida di veicoli o macchine;
b) ai sistemi informatici montati a bordo di un
mezzo di trasporto;
c) ai sistemi informatici destinati in modo
prioritario all'utilizzazione da parte del pubblico;
d) alle macchine calcolatrici, ai registratori di
cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo
dispositivo di visualizzazione dei dati o delle
misure, necessario all'uso diretto di tale
attrezzatura;
e) alle macchine di videoscrittura senza schermo
separato.
Art. 173. - Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo si
intende per:
a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o
grafico a prescindere dal tipo di procedimento di
visualizzazione utilizzato;
b) posto di lavoro: l'insieme che comprende le
attrezzature munite di videoterminale, eventualmente
con tastiera ovvero altro sistema di immissione
dati, incluso il mouse, il software per
l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori
opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti
l'unità a dischi, il telefono, il modem, la
stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il
piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro
immediatamente circostante;
c) lavoratore: il lavoratore che utilizza
un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo
sistematico o abituale, per venti ore settimanali,
dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175.
Capo II - Obblighi del datore di lavoro, dei
dirigenti e dei preposti
Art. 174. - Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro, all'atto della valutazione
del rischio di cui all'articolo 28, analizza i posti
di lavoro con particolare riguardo:
a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
b) ai problemi legati alla postura ed
all'affaticamento fisico o mentale;
c) alle condizioni ergonomiche e di igiene
ambientale.
2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate
per ovviare ai rischi riscontrati in base alle
valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della
somma ovvero della combinazione della incidenza dei
rischi riscontrati.
3. Il datore di lavoro organizza e predispone i
posti di lavoro di cui all'articolo 173, in
conformità ai requisiti minimi di cui all'allegato
XXXIV.
Art. 175. - Svolgimento quotidiano del lavoro
1. Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione
della sua attività mediante pause ovvero cambiamento
di attività.
2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite
dalla contrattazione collettiva anche aziendale.
3. In assenza di una disposizione contrattuale
riguardante l'interruzione di cui al comma 1, il
lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di
quindici minuti ogni centoventi minuti di
applicazione continuativa al videoterminale.
4. Le modalità e la durata delle interruzioni
possono essere stabilite temporaneamente a livello
individuale ove il medico
competente ne evidenzi la necessità.
5. É comunque esclusa la cumulabilità delle
interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di
lavoro.
6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono
compresi i tempi di attesa della risposta da parte
del sistema elettronico, che sono considerati, a
tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il
lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.
7. La pausa é considerata a tutti gli effetti parte
integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non é
riassorbibile all'interno di accordi che prevedono
la riduzione dell'orario complessivo di lavoro.
Art. 176. - Sorveglianza sanitaria
1. I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza
sanitaria di cui all'articolo 41, con particolare
riferimento:
a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
b) ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico.
2. Sulla base delle risultanze degli accertamenti di
cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati ai
sensi dell'articolo 41, comma 6.
3. Salvi i casi particolari che richiedono una
frequenza diversa stabilita dal medico competente,
la periodicità delle visite di controllo é biennale
per i lavoratori classificati come idonei con
prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che
abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età;
quinquennale negli altri casi.
4. Per i casi di inidoneità temporanea il medico
competente stabilisce il termine per la successiva
visita di idoneità.
5. Il lavoratore é sottoposto a visita di controllo
per i rischi di cui al comma 1 a sua richiesta,
secondo le modalità previste all'articolo 41, comma
2, lettera c).
6. Il datore di lavoro fornisce a sue spese ai
lavoratori i dispositivi speciali di correzione
visiva, in funzione dell'attività svolta, quando
l'esito delle visite di cui ai commi 1, 3 e 4 ne
evidenzi la necessità e non sia possibile utilizzare
i dispositivi normali di correzione.
Art. 177. - Informazione e formazione
1. In ottemperanza a quanto previsto in via generale
dall'articolo 18, comma 1, lettera l), il datore di
lavoro:
a) fornisce ai lavoratori informazioni, in
particolare per quanto riguarda:
1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base
all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174;
2) le modalità di svolgimento dell'attività;
3) la protezione degli occhi e della vista;
b) assicura ai lavoratori una formazione adeguata in
particolare in ordine a quanto indicato al comma 1,
lettera a).
Capo III - Sanzioni
Art. 178. - Sanzioni a carico del datore di lavoro
e del dirigente
1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda
da euro 2.000 fino ad euro 10.000 per la violazione
dell'articolo 174, comma 2 e 3, 175, 176, commi 1,
3, 5, 177, comma 1, lettera b);
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.500 per la
violazione dell'articolo 177, comma 1, lettera a).
Art. 179. - Sanzioni a carico del preposto
1. Il preposto é punito nei limiti dell'attività
alla quale é tenuto in osservanza degli obblighi
generali di cui all'articolo 19:
a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da
euro 400 ad euro 1.200 per la violazione
dell'articolo 174, comma 2 e 3, 175;
b) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da
euro 150 ad euro 600 per la violazione dell'articolo
174, comma 1, lettera a).
Titolo VIII - AGENTI FISICI
Capo I - Disposizioni generali
Art. 180. - Definizioni e campo di applicazione
1. Ai fini del presente decreto legislativo per
agenti fisici si intendono il rumore, gli
ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni
meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni
ottiche, di origine artificiale, il microclima e le
atmosfere iperbariche che possono comportare rischi
per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
2. Fermo restando quanto previsto dal presente capo,
per le attività comportanti esposizione a rumore si
applica il capo II, per quelle comportanti
esposizione a vibrazioni si applica il capo III, per
quelle comportanti esposizione a campi
elettromagnetici si applica il capo IV, per quelle
comportanti esposizione a radiazioni ottiche
artificiali si applica il capo V.
3. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni
ionizzanti é disciplinata unicamente dal decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e sue successive
modificazioni.
Art. 181. - Valutazione dei rischi
1. Nell'ambito della valutazione di cui all'articolo
28, il datore di lavoro valuta tutti i rischi
derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da
identificare e adottare le opportune misure di
prevenzione e protezione con particolare riferimento
alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi.
2. La valutazione dei rischi derivanti da
esposizioni ad agenti fisici é programmata ed
effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da
personale qualificato nell'ambito del servizio di
prevenzione e protezione in possesso di specifiche
conoscenze in materia. La valutazione dei rischi é
aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti
che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i
risultati della sorveglianza sanitaria rendano
necessaria la sua revisione. I dati ottenuti dalla
valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di
esposizione costituiscono parte integrante del
documento di valutazione del rischio.
3. Il datore di lavoro nella valutazione dei rischi
precisa quali misure di prevenzione e protezione
devono essere adottate. La valutazione dei rischi é
riportata sul documento di valutazione di cui
all'articolo 28, essa può includere una
giustificazione del datore di lavoro secondo cui la
natura e l'entità dei rischi non rendono necessaria
una valutazione dei rischi più dettagliata.
Art. 182. - Disposizioni miranti ad eliminare o
ridurre i rischi
1. Tenuto conto del progresso tecnico e della
disponibilità di misure per controllare il rischio
alla fonte, i rischi derivanti dall'esposizione agli
agenti fisici sono eliminati alla fonte o ridotti al
minimo. La riduzione dei rischi derivanti
dall'esposizione agli agenti fisici si basa sui
principi generali di prevenzione contenuti nel
presente decreto.
2. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti
a valori superiori ai valori limite di esposizione
definiti nei capi II, I II, IV e V. Allorché,
nonostante i provvedimenti presi dal datore di
lavoro in applicazione del presente capo i valori
limite di esposizione risultino superati, il datore
di lavoro adotta misure immediate per riportare
l'esposizione al di sotto dei valori limite di
esposizione, individua le cause del superamento dei
valori limite di esposizione e adegua di conseguenza
le misure di protezione e prevenzione per evitare un
nuovo superamento.
Art. 183. - Lavoratori particolarmente sensibili
1. Il datore di lavoro adatta le misure di cui
all'articolo 182 alle esigenze dei lavoratori
appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al
rischio, incluse le donne in stato di gravidanza ed
i minori.
Art. 184. - Informazione e formazione dei
lavoratori
1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli
36 e 37, il datore di lavoro provvede affinché i
lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti
fisici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti
vengano informati e formati in relazione al
risultato della valutazione dei rischi con
particolare riguardo:
a) alle misure adottate in applicazione del presente
titolo;
b) all'entità e al significato dei valori limite di
esposizione e dei valori di azione definiti nei Capi
II, III, IV e V, nonché ai potenziali rischi
associati;
c) ai risultati della valutazione, misurazione o
calcolo dei livelli di esposizione ai singoli agenti
fisici;
d) alle modalità per individuare e segnalare gli
effetti negativi dell'esposizione per la salute;
e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno
diritto a una sorveglianza sanitaria e agli
obiettivi della stessa;
f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al
minimo i rischi derivanti dall'esposizione;
g) all'uso corretto di adeguati dispositivi di
protezione individuale e alle relative indicazioni e
controindicazioni sanitarie all'uso.
Art. 185. - Sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti
agli agenti fisici viene svolta secondo i principi
generali di cui all'articolo 41, ed é effettuata dal
medico competente nelle modalità e nei casi previsti
ai rispettivi capi del presente titolo sulla base
dei risultati della valutazione del rischio che gli
sono trasmessi dal datore di lavoro per il tramite
del servizio di prevenzione e protezione.
2. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli
in un lavoratore un'alterazione apprezzabile dello
stato di salute correlata ai rischi lavorativi il
medico competente ne informa il lavoratore e, nel
rispetto del segreto professionale, il datore di
lavoro, che provvede a:
a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi;
b) sottoporre a revisione le misure predisposte per
eliminare o ridurre i rischi;
c) tenere conto del parere del medico competente
nell'attuazione delle misure necessarie per
eliminare o ridurre il rischio.
Art. 186. - Cartella sanitaria e di rischio
1. Nella cartella di cui all'articolo 25, comma 1,
lettera c), il medico competente riporta i dati
della sorveglianza sanitaria, ivi compresi i valori
di esposizione individuali, ove previsti negli
specifici capi del presente titolo, comunicati dal
datore di lavoro per il tramite del servizio di
prevenzione e protezione.
Capo II - Protezione dei lavoratori contro i rischi
di esposizione al rumore durante il lavoro
Art. 187. - Campo di applicazione
1. Il presente capo determina i requisiti minimi per
la protezione dei lavoratori contro i rischi per la
salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al
rumore durante il lavoro e in particolare per
l'udito.
Art. 188. - Definizioni
1. Ai fini del presente capo si intende per:
a) pressione acustica di picco (ppeak): valore
massimo della pressione acustica istantanea
ponderata in frequenza «C»;
b) livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h):
[dB(A) riferito a 20 \muPa]: valore medio, ponderato
in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al
rumore per una giornata lavorativa nominale di otto
ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999:
1990 punto 3.6. Si riferisce a tutti i rumori sul
lavoro, incluso il rumore impulsivo;
c) livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,w):
valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei
livelli di esposizione giornaliera al rumore per una
settimana nominale di cinque giornate lavorative di
otto ore, definito dalla norma internazionale ISO
1999: 1990 punto 3.6, nota 2.
Art. 189. - Valori limite di esposizione e valori
di azione
1. I valori limite di esposizione e i valori di
azione, in relazione al livello di esposizione
giornaliera al rumore e alla pressione acustica di
picco, sono fissati a:
a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX
= 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20
\muPa);
b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX =
85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 \muPa);
c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX =
80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 \muPa).
2. Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche
della attività lavorativa l'esposizione giornaliera
al rumore varia significativamente, da una giornata
di lavoro all'altra, é possibile sostituire, ai fini
dell'applicazione dei valori limite di esposizione e
dei valori di azione, il livello di esposizione
giornaliera al rumore con il livello di esposizione
settimanale a condizione che:
a) il livello di esposizione settimanale al rumore,
come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda
il valore limite di esposizione di 87 dB(A);
b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al
minimo i rischi associati a tali attività.
3. Nel caso di variabilità del livello di
esposizione settimanale va considerato il livello
settimanale massimo ricorrente.
Art. 190. - Valutazione del rischio
1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 181,
il datore di lavoro valuta l'esposizione dei
lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in
considerazione in particolare:
a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione,
ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
b) i valori limite di esposizione e i valori di
azione di cui all'articolo 189;
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza
dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore,
con particolare riferimento alle donne in gravidanza
e i minori;
d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli
effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori
derivanti da interazioni fra rumore e sostanze
ototossiche connesse con l'attività svolta e fra
rumore e vibrazioni;
e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla
sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni
fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni
che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di
infortuni;
f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite
dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in
conformità alle vigenti disposizioni in materia;
g) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative
progettate per ridurre l'emissione di rumore;
h) il prolungamento del periodo di esposizione al
rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali
di cui é responsabile;
i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza
sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle
reperibili nella letteratura scientifica;
l) la disponibilità di dispositivi di protezione
dell'udito con adeguate caratteristiche di
attenuazione.
2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma
1, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori
di azione possono essere superati, il datore di
lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori
sono esposti, i cui risultati sono riportati nel
documento di valutazione.
3. I metodi e le strumentazioni utilizzati devono
essere adeguati alle caratteristiche del rumore da
misurare, alla durata dell'esposizione e ai fattori
ambientali secondo le indicazioni delle norme
tecniche. I metodi utilizzati possono includere la
campionatura, purché sia rappresentativa
dell'esposizione del lavoratore.
4. Nell'applicare quanto previsto nel presente
articolo, il datore di lavoro tiene conto
dell'incertezza delle misure determinate secondo la
prassi metrologica.
5. La valutazione di cui al comma 1 individua le
misure di prevenzione e protezione necessarie ai
sensi degli articoli 192, 193, 194, 195 e 196 ed é
documentata in conformità all'articolo 28, comma 2.
Art. 191. - Valutazione di attività a livello di
esposizione molto variabile
1. Fatto salvo il divieto al superamento dei valori
limite di esposizione, per attività che comportano
un'elevata fluttuazione dei livelli di esposizione
personale dei lavoratori, il datore di lavoro può
attribuire a detti lavoratori un'esposizione al
rumore al di sopra dei valori superiori di azione,
garantendo loro le misure di prevenzione e
protezione conseguenti e in particolare: a) la
disponibilità dei dispositivi di protezione
individuale dell'udito;
b) l'informazione e la formazione; c) il controllo
sanitario. In questo caso la misurazione associata
alla valutazione si limita a determinare il livello
di rumore prodotto dalle attrezzature nei posti
operatore ai fini dell'identificazione delle misure
di prevenzione e protezione e per formulare il
programma delle misure tecniche e organizzative di
cui all'articolo 192, comma 2.
2. Sul documento di valutazione di cui all'articolo
28, a fianco dei nominativi dei lavoratori così
classificati, va riportato il riferimento al
presente articolo.
Art. 192. - Misure di prevenzione e protezione
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182,
il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li
riduce al minimo mediante le seguenti misure:
a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano
una minore esposizione al rumore;
b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto
conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor
rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere
disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro
conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui
obiettivo o effetto é di limitare l'esposizione al
rumore;
c) progettazione della struttura dei luoghi e dei
posti di lavoro;
d) adeguata informazione e formazione sull'uso
corretto delle attrezzature di lavoro in modo da
ridurre al minimo la loro esposizione al rumore;
e) adozione di misure tecniche per il contenimento:
1) del rumore trasmesso per via aerea, quali
schermature, involucri o rivestimenti realizzati con
materiali fonoassorbenti;
2) del rumore strutturale, quali sistemi di
smorzamento o di isolamento;
f) opportuni programmi di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei
sistemi sul posto di lavoro;
g) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione
della durata e dell'intensità dell'esposizione e
l'adozione di orari di lavoro appropriati, con
sufficienti periodi di riposo.
2. Se a seguito della valutazione dei rischi di cui
all'articolo 190 risulta che i valori inferiori di
azione sono superati, il datore di lavoro elabora ed
applica un programma di misure tecniche e
organizzative volte a ridurre l'esposizione al
rumore, considerando in particolare le misure di cui
al comma 1.
3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono
essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori
superiori di azione sono indicati da appositi
segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e
l'accesso alle stesse é limitato, ove ciò sia
tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di
esposizione.
4. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il
lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di
riposo messi a disposizione dal datore di lavoro, il
rumore in questi locali é ridotto a un livello
compatibile con il loro scopo e le loro condizioni
di utilizzo.
Art. 193. - Uso dei dispositivi di protezione
individuali
1. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo
18, comma 1, lettera c), il datore di lavoro, nei
casi in cui i rischi derivanti dal rumore non
possono essere evitati con le misure di prevenzione
e protezione di cui all'articolo 192, fornisce i
dispositivi di protezione individuali per l'udito
conformi alle disposizioni contenute nel titolo III,
capo II, e alle seguenti condizioni:
a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i
valori inferiori di azione il datore di lavoro mette
a disposizione dei lavoratori dispositivi di
protezione individuale dell'udito;
b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari
o al di sopra dei valori superiori di azione esige
che i lavoratori utilizzino i dispositivi di
protezione individuale dell'udito;
c) sceglie dispositivi di protezione individuale
dell'udito che consentono di eliminare il rischio
per l'udito o di ridurlo al minimo, previa
consultazione dei lavoratori o dei loro
rappresentanti;
d) verifica l'efficacia dei dispositivi di
protezione individuale dell'udito.
2. Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione
prodotta dai dispositivi di protezione individuale
dell'udito indossati dal lavoratore solo ai fini di
valutare l'efficienza dei DPI uditivi e il rispetto
del valore limite di esposizione. I mezzi
individuali di protezione dell'udito sono
considerati adeguati ai fini delle presenti norme
se, correttamente usati, mantengono un livello di
rischio uguale od inferiore ai livelli inferiori di
azione.
Art. 194. - Misure per la limitazione
dell'esposizione
1. Fermo restando l'obbligo del non superamento dei
valori limite di esposizione, se, nonostante
l'adozione delle misure prese in applicazione del
presente capo, si individuano esposizioni superiori
a detti valori, il datore di lavoro:
a) adotta misure immediate per riportare
l'esposizione al di sotto dei valori limite di
esposizione;
b) individua le cause dell'esposizione eccessiva;
c) modifica le misure di protezione e di prevenzione
per evitare che la situazione si ripeta.
Art. 195. - Informazione e formazione dei
lavoratori
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 184
nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e
37, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori
esposti a valori uguali o superiori ai valori
inferiori di azione vengano informati e formati in
relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al
rumore.
Art. 196. - Sorveglianza sanitaria
1. Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza
sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore
eccede i valori superiori di azione. La sorveglianza
viene effettuata periodicamente, di norma una volta
l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico
competente, con adeguata motivazione riportata nel
documento di valutazione dei rischi e resa nota ai
rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in
funzione della valutazione del rischio. L'organo di
vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre
contenuti e periodicità della sorveglianza diversi
rispetto a quelli forniti dal medico competente.
2. La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 é
estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai
valori inferiori di azione, su loro richiesta e
qualora il medico competente ne confermi
l'opportunità.
Art. 197. - Deroghe
1. Il datore di lavoro può richiedere deroghe
all'uso dei dispositivi di protezione individuale e
al rispetto del valore limite di esposizione,
quando, per la natura del lavoro, l'utilizzazione di
tali dispositivi potrebbe comportare rischi per la
salute e sicurezza dei lavoratori maggiori rispetto
a quanto accadrebbe senza la loro utilizzazione.
2. Le deroghe di cui al comma 1 sono concesse,
sentite le parti sociali, per un periodo massimo di
quattro anni dall'organo di vigilanza
territorialmente competente che provvede anche a
darne comunicazione, specificando le ragioni e le
circostanze che hanno consentito la concessione
delle stesse, al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale. Le circostanze che giustificano
le deroghe di cui al comma 1 sono riesaminate ogni
quattro anni e, in caso di venire meno dei relativi
presupposti, riprende immediata applicazione la
disciplina regolare.
3. La concessione delle deroghe di cui al comma 2 é
condizionata dall'intensificazione della
sorveglianza sanitaria e da condizioni che
garantiscano, tenuto conto delle particolari
circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al
minimo. Il datore di lavoro assicura
l'intensificazione della sorveglianza sanitaria ed
il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.
4. Il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale trasmette ogni quattro anni alla Commissione
della Unione europea un prospetto globale e motivato
delle deroghe concesse ai sensi del presente
articolo.
Art. 198. - Linee Guida per i settori della
musica delle attività ricreative e dei call center
1. Su proposta della Commissione permanente per la
prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro di
cui all'articolo 6, sentite la parti sociali, entro
un anno dalla data di entrata in vigore del presente
capo, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano definisce le linee guida per
l'applicazione del presente capo nei settori della
musica, delle attività ricreative e dei call center.
Capo III - Protezione dei lavoratori dai rischi di
esposizione a vibrazioni
Art. 199. - Campo di applicazione
1. Il presente capo prescrive le misure per la
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori
che sono esposti o possono essere esposti a rischi
derivanti da vibrazioni meccaniche. Nei riguardi dei
soggetti indicati all'articolo 3, comma 2, del
presente decreto legislativo le disposizioni del
presente capo sono applicate tenuto conto delle
particolari esigenze connesse al servizio espletato,
quali individuate dai decreti ivi previsti.
Art. 200. - Definizioni
1. Ai fini del presente capo, si intende per:
a) vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: le
vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema
mano-braccio nell'uomo, comportano un rischio per la
salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare
disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o
muscolari;
b) vibrazioni trasmesse al corpo intero: le
vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo
intero, comportano rischi per la salute e la
sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e
traumi del rachide;
c) esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al
sistema mano-braccio A(8): [ms-2]: valore mediato
nel tempo, ponderato in frequenza, delle
accelerazioni misurate per una giornata lavorativa
nominale di otto ore;
d) esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al
corpo intero A(8): [ms-2]: valore mediato nel tempo,
ponderato, delle accelerazioni misurate per una
giornata lavorativa nominale di otto ore.
Art. 201. - Valori limite di esposizione e valori
d'azione
1. Ai fini del presente capo, si definiscono i
seguenti valori limite di esposizione e valori di
azione.
a) per le vibrazioni trasmesse al sistema
mano-braccio:
1) il valore limite di esposizione giornaliero,
normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, é
fissato a 5 m/s2; mentre su periodi brevi é pari a
20 m/s2;
2) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un
periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare
l'azione, é fissato a 2,5 m/s2.
b) per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:
1) il valore limite di esposizione giornaliero,
normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, é
fissato a 1,0 m/s2; mentre su periodi brevi é pari a
1,5 m/s2;
2) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un
periodo di riferimento di 8 ore, é fissato a 0,5
m/s2.
2. Nel caso di variabilità del livello di
esposizione giornaliero va considerato il livello
giornaliero massimo ricorrente.
Art. 202. - Valutazione dei rischi
1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 181,
il datore di lavoro valuta e, quando necessario,
misura, i livelli di vibrazioni meccaniche cui i
lavoratori sono esposti.
2. Il livello di esposizione alle vibrazioni
meccaniche può essere valutato mediante
l'osservazione delle condizioni di lavoro specifiche
e il riferimento ad appropriate informazioni sulla
probabile entità delle vibrazioni per le
attrezzature o i tipi di attrezzature nelle
particolari condizioni di uso reperibili presso
banche dati dell'ISPESL o delle regioni o, in loro
assenza, dalle informazioni fornite in materia dal
costruttore delle attrezzature. Questa operazione va
distinta dalla misurazione, che richiede l'impiego
di attrezzature specifiche e di una metodologia
appropriata e che resta comunque il metodo di
riferimento.
3. L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni
trasmesse al sistema mano-braccio é valutata o
misurata in base alle disposizioni di cui
all'allegato XXXV, parte A.
4. L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni
trasmesse al corpo intero é valutata o misurata in
base alle disposizioni di cui all'allegato XXXV,
parte B.
5. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il
datore di lavoro tiene conto, in particolare, dei
seguenti elementi:
a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione,
ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni
intermittenti o a urti ripetuti;
b) i valori limite di esposizione e i valori
d'azione specificati nell'articolo 201;
c) gli eventuali effetti sulla salute e sulla
sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili
al rischio con particolare riferimento alle donne in
gravidanza e ai minori;
d) gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e
salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra
le vibrazioni meccaniche, il rumore e l'ambiente di
lavoro o altre attrezzature;
e) le informazioni fornite dal costruttore
dell'attrezzatura di lavoro;
f) l'esistenza di attrezzature alternative
progettate per ridurre i livelli di esposizione alle
vibrazioni meccaniche;
g) il prolungamento del periodo di esposizione a
vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle
ore lavorative, in locali di cui é responsabile;
h) condizioni di lavoro particolari, come le basse
temperature, il bagnato, l'elevata umidità o il
sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del
rachide;
i) informazioni raccolte dalla sorveglianza
sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle
reperibili nella letteratura scientifica.
Art. 203. - Misure di prevenzione e protezione
1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 182,
in base alla valutazione dei rischi di cui
all'articolo 202, quando sono superati i valori
d'azione, il datore di lavoro elabora e applica un
programma di misure tecniche o organizzative, volte
a ridurre al minimo l'esposizione e i rischi che ne
conseguono, considerando in particolare quanto
segue:
a) altri metodi di lavoro che richiedono una minore
esposizione a vibrazioni meccaniche;
b) la scelta di attrezzature di lavoro adeguate
concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che
producono, tenuto conto del lavoro da svolgere, il
minor livello possibile di vibrazioni;
c) la fornitura di attrezzature accessorie per
ridurre i rischi di lesioni provocate dalle
vibrazioni, quali sedili che attenuano efficacemente
le vibrazioni trasmesse al corpo intero e maniglie o
guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al
sistema mano-braccio;
d) adeguati programmi di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro, dei
sistemi sul luogo di lavoro e dei DPI;
e) la progettazione e l'organizzazione dei luoghi e
dei posti di lavoro;
f) l'adeguata informazione e formazione dei
lavoratori sull'uso corretto e sicuro delle
attrezzature di lavoro e dei DPI, in modo da ridurre
al minimo la loro esposizione a vibrazioni
meccaniche;
g) la limitazione della durata e dell'intensità
dell'esposizione;
h) l'organizzazione di orari di lavoro appropriati,
con adeguati periodi di riposo;
i) la fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti
per la protezione dal freddo e dall'umidità.
2. Se, nonostante le misure adottate, il valore
limite di esposizione é stato superato, il datore di
lavoro prende misure immediate per riportare
l'esposizione al di sotto di tale valore, individua
le cause del superamento e adatta, di conseguenza,
le misure di prevenzione e protezione per evitare un
nuovo superamento.
Art. 204. - Sorveglianza sanitaria
1. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni
superiori ai valori d'azione sono sottoposti alla
sorveglianza sanitaria. La sorveglianza viene
effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno
o con periodicità diversa decisa dal medico
competente con adeguata motivazione riportata nel
documento di valutazione dei rischi e resa nota ai
rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori in
funzione della valutazione del rischio. L'organo di
vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre
contenuti e periodicità della sorveglianza diversi
rispetto a quelli forniti dal medico competente.
2. I lavoratori esposti a vibrazioni sono altresì
sottoposti alla sorveglianza sanitaria quando,
secondo il medico competente, si verificano una o
più delle seguenti condizioni: l'esposizione dei
lavoratori alle vibrazioni é tale da rendere
possibile l'individuazione di un nesso tra
l'esposizione in questione e una malattia
identificabile o ad effetti nocivi per la salute ed
é probabile che la malattia o gli effetti
sopraggiungano nelle particolari condizioni di
lavoro del lavoratore ed esistono tecniche
sperimentate che consentono di individuare la
malattia o gli effetti nocivi per la salute.
Art. 205. - Deroghe
1. Nei settori della navigazione marittima e aerea,
il datore di lavoro, in circostanze debitamente
giustificate, può richiedere la deroga,
limitatamente al rispetto dei valori limite di
esposizione per il corpo intero qualora, tenuto
conto della tecnica e delle caratteristiche
specifiche dei luoghi di lavoro, non sia possibile
rispettare tale valore limite nonostante le misure
tecniche e organizzative messe in atto.
2. Nel caso di attività lavorative in cui
l'esposizione di un lavoratore a vibrazioni
meccaniche é abitualmente inferiore ai valori di
azione, ma può occasionalmente superare il valore
limite di esposizione, il datore di lavoro può
richiedere la deroga al rispetto dei valori limite a
condizione che il valore medio dell'esposizione
calcolata su un periodo di 40 ore sia inferiore al
valore limite di esposizione e dimostri, con
elementi probanti, che i rischi derivanti dal tipo
di esposizione cui é sottoposto il lavoratore sono
inferiori a quelli derivanti dal livello di
esposizione corrispondente al valore limite.
3. Le deroghe di cui ai commi 1 e 2 sono concesse,
per un periodo massimo di quattro anni, dall'organo
di vigilanza territorialmente competente che
provvede anche a darne comunicazione, specificando
le ragioni e le circostanze che hanno consentito la
concessione delle stesse, al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale. Le deroghe sono
rinnovabili e possono essere revocate quando vengono
meno le circostanze che le hanno giustificate.
4. La concessione delle deroghe di cui ai commi 1 e
2 é condizionata all'intensificazione della
sorveglianza sanitaria e da condizioni che
garantiscano, tenuto conto delle particolari
circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al
minimo. Il datore di lavoro assicura
l'intensificazione della sorveglianza sanitaria ed
il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.
5. Il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale trasmette ogni quattro anni alla Commissione
della Unione europea un prospetto dal quale emergano
circostanze e motivi delle deroghe concesse ai sensi
del presente articolo.
Capo IV - Protezione dei lavoratori dai rischi di
esposizione a campi elettromagnetici
Art. 206. - Campo di applicazione
1. Il presente capo determina i requisiti minimi per
la protezione dei lavoratori contro i rischi per la
salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione ai
campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), come
definiti dall'articolo 207, durante il lavoro. Le
disposizioni riguardano la protezione dai rischi per
la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli
effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo
umano derivanti dalla circolazione di correnti
indotte e dall'assorbimento di energia, e da
correnti di contatto.
2. Il presente capo non riguarda la protezione da
eventuali effetti a lungo termine e i rischi
risultanti dal contatto con i conduttori in
tensione.
Art. 207. - Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni del presente capo
si intendono per:
a) campi elettromagnetici: campi magnetici statici e
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari a
300 GHz;
b) valori limite di esposizione: limiti
all'esposizione a campi elettromagnetici che sono
basati direttamente sugli effetti sulla salute
accertati e su considerazioni biologiche. Il
rispetto di questi limiti garantisce che i
lavoratori esposti ai campi elettromagnetici sono
protetti contro tutti gli effetti nocivi a breve
termine per la salute conosciuti;
c) valori di azione: l'entità dei parametri
direttamente misurabili, espressi in termini di
intensità di campo elettrico (E), intensità di campo
magnetico (H), induzione magnetica (B) e densità di
potenza (S), che determina l'obbligo di adottare una
o più delle misure specificate nel presente capo. Il
rispetto di questi valori assicura il rispetto dei
pertinenti valori limite di esposizione.
Art. 208. - Valori limite di esposizione e valori
d'azione
1. I valori limite di esposizione sono riportati
nell'allegato XXXVI, lettera A, tabella 1.
2. I valori di azione sono riportati nell'allegato
XXXVI, lettera B, tabella 2.
Art. 209. - Identificazione dell'esposizione e
valutazione dei rischi
1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di
cui all'articolo 181, il datore di lavoro valuta e,
quando necessario, misura o calcola i livelli dei
campi elettromagnetici ai quali sono esposti i
lavoratori. La valutazione, la misurazione e il
calcolo devono essere effettuati in conformità alle
norme europee standardizzate del Comitato europeo di
normalizzazione elettrotecnica (CENELEC). Finché le
citate norme non avranno contemplato tutte le
pertinenti situazioni per quanto riguarda la
valutazione, misurazione e calcolo dell'esposizione
dei lavoratori ai campi elettromagnetici, il datore
di lavoro adotta le specifiche linee guida
individuate od emanate dalla Commissione consultiva
permanente per la prevenzione degli infortuni e per
l'igiene del lavoro, o, in alternativa, quelle del
Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), tenendo
conto, se necessario, dei livelli di emissione
indicati dai fabbricanti delle attrezzature.
2. A seguito della valutazione dei livelli dei campi
elettromagnetici effettuata in conformità al comma
1, qualora risulti che siano superati i valori di
azione di cui all'articolo 208, il datore di lavoro
valuta e, quando necessario, calcola se i valori
limite di esposizione sono stati superati.
3. La valutazione, la misurazione e il calcolo di
cui ai commi 1 e 2 non devono necessariamente essere
effettuati in luoghi di lavoro accessibili al
pubblico, purché si sia già proceduto ad una
valutazione conformemente alle disposizioni relative
alla limitazione dell'esposizione della popolazione
ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz e
risultino rispettate per i lavoratori le restrizioni
previste dalla raccomandazione 1999/519/CE del
Consiglio, del 12 luglio 1999, e siano esclusi
rischi relativi alla sicurezza.
4. Nell'ambito della valutazione del rischio di cui
all'articolo 181, il datore di lavoro presta
particolare attenzione ai seguenti elementi:
a) il livello, lo spettro di frequenza, la durata e
il tipo dell'esposizione;
b) i valori limite di esposizione e i valori di
azione di cui all'articolo 208;
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza
dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio;
d) qualsiasi effetto indiretto quale:
1) interferenza con attrezzature e dispositivi
medici elettronici (compresi stimolatori cardiaci e
altri dispositivi impiantati);
2) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in
campi magnetici statici con induzione magnetica
superiore a 3 mT;
3) innesco di dispositivi elettro-esplosivi
(detonatori);
4) incendi ed esplosioni dovuti all'accensione di
materiali infiammabili provocata da scintille
prodotte da campi indotti, correnti di contatto o
scariche elettriche;
e) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative
progettate per ridurre i livelli di esposizione ai
campi elettromagnetici;
f) la disponibilità di azioni di risanamento volte a
minimizzare i livelli di esposizione ai campi
elettromagnetici;
g) per quanto possibile, informazioni adeguate
raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria,
comprese le informazioni reperibili in pubblicazioni
scientifiche;
h) sorgenti multiple di esposizione;
i) esposizione simultanea a campi di frequenze
diverse.
5. Il datore di lavoro nel documento di valutazione
del rischio di cui all'articolo 28 precisa le misure
adottate, previste dall'articolo 210.
Art. 210. - Misure di prevenzione e protezione
1. A seguito della valutazione dei rischi, qualora
risulti che i valori di azione di cui all'articolo
208 sono superati, il datore di lavoro, a meno che
la valutazione effettuata a norma dell'articolo 209,
comma 2, dimostri che i valori limite di esposizione
non sono superati e che possono essere esclusi
rischi relativi alla sicurezza, elabora ed applica
un programma d'azione che comprenda misure tecniche
e organizzative intese a prevenire esposizioni
superiori ai valori limite di esposizione, tenendo
conto in particolare:
a) di altri metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione ai campi elettromagnetici;
b) della scelta di attrezzature che emettano campi
elettromagnetici di intensità inferiore, tenuto
conto del lavoro da svolgere;
c) delle misure tecniche per ridurre l'emissione dei
campi elettromagnetici, incluso se necessario l'uso
di dispositivi di sicurezza, schermature o di
analoghi meccanismi di protezione della salute;
d) degli appropriati programmi di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle
postazioni di lavoro;
e) della progettazione e della struttura dei luoghi
e delle postazioni di lavoro;
f) della limitazione della durata e dell'intensità
dell'esposizione;
g) della disponibilità di adeguati dispositivi di
protezione individuale.
2. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono
essere esposti a campi elettromagnetici che superano
i valori di azione devono essere indicati con
un'apposita segnaletica. Tale obbligo non sussiste
nel caso che dalla valutazione effettuata a norma
dell'articolo 209, comma 2, il datore di lavoro
dimostri che i valori limite di esposizione non sono
superati e che possono essere esclusi rischi
relativi alla sicurezza. Dette aree sono inoltre
identificate e l'accesso alle stesse é limitato
laddove ciò sia tecnicamente possibile e sussista il
rischio di un superamento dei valori limite di
esposizione.
3. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti
a valori superiori ai valori limite di esposizione.
Allorché, nonostante i provvedimenti presi dal
datore di lavoro in applicazione del presente capo,
i valori limite di esposizione risultino superati,
il datore di lavoro adotta misure immediate per
riportare l'esposizione al di sotto dei valori
limite di esposizione, individua le cause del
superamento dei valori limite di esposizione e
adegua di conseguenza le misure di protezione e
prevenzione per evitare un nuovo superamento.
4. A norma dell'articolo 209, comma 4, lettera c),
il datore di lavoro adatta le misure di cui al
presente articolo alle esigenze dei lavoratori
esposti particolarmente sensibili al rischio.
Art. 211. - Sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria viene effettuata
periodicamente, di norma una volta l'anno o con
periodicità inferiore decisa dal medico competente
con particolare riguardo ai lavoratori
particolarmente sensibili al rischio di cui
all'articolo 183, tenuto conto dei risultati della
valutazione dei rischi trasmessi dal datore di
lavoro. L'organo di vigilanza, con provvedimento
motivato, può disporre contenuti e periodicità
diversi da quelli forniti dal medico competente.
2. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito
dall'articolo 182, sono tempestivamente sottoposti a
controllo medico i lavoratori per i quali é stata
rilevata un'esposizione superiore ai valori di
azione di cui all'articolo 208, comma 2.
Art. 212. - Linee guida
1. Il Ministero della salute, avvalendosi degli
organi tecnico-scientifici del Servizio sanitario
nazionale, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, entro due anni
dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, elabora le linee guida per l'applicazione
del presente capo nello specifico settore
dell'utilizzo in ambito sanitario delle attrezzature
di risonanza magnetica.
Capo V - Protezione dei lavoratori dai rischi di
esposizione a radiazioni ottiche artificiali
Art. 213. - Campo di applicazione
1. Il presente capo stabilisce prescrizioni minime
di protezione dei lavoratori contro i rischi per la
salute e la sicurezza che possono derivare,
dall'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali
durante il lavoro con particolare riguardo ai rischi
dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute.
Art. 214. - Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni del presente capo
si intendono per:
a) radiazioni ottiche: tutte le radiazioni
elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d'onda
compresa tra 100 ¯Fm e 1 mm. Lo spettro delle
radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni
ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni
infrarosse:
1) radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche a
lunghezza d'onda compresa tra 100 e 400 ¯Fm. La
banda degli ultravioletti é suddivisa in UVA
(315-400 ¯Fm), UVB (280-315 ¯Fm) e UVC (100-280 ¯Fm);
2) radiazioni visibili: radiazioni ottiche a
lunghezza d'onda compresa tra 380 e 780 ¯Fm;
3) radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche a
lunghezza d'onda compresa tra 780 ¯Fm e 1 mm. La
regione degli infrarossi é suddivisa in IRA
(780-1400 ¯Fm), IRB (1400-3000 ¯Fm) e IRC (3000
¯Fm-1 mm);
b) laser (amplificazione di luce mediante emissione
stimolata di radiazione): qualsiasi dispositivo al
quale si possa far produrre o amplificare le
radiazioni elettromagnetiche nella gamma di
lunghezze d'onda delle radiazioni ottiche,
soprattutto mediante il processo di emissione
stimolata controllata;
c) radiazione laser: radiazione ottica prodotta da
un laser;
d) radiazione non coerente: qualsiasi radiazione
ottica diversa dalla radiazione laser;
e) valori limite di esposizione: limiti di
esposizione alle radiazioni ottiche che sono basati
direttamente sugli effetti sulla salute accertati e
su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi
limiti garantisce che i lavoratori esposti a
sorgenti artificiali di radiazioni ottiche siano
protetti contro tutti gli effetti nocivi sugli occhi
e sulla cute conosciuti;
f) irradianza (E) o densità di potenza: la potenza
radiante incidente per unità di area su una
superficie espressa in watt su metro quadrato (W
m-2);
g) esposizione radiante (H): integrale nel tempo
dell'irradianza espresso in joule su metro quadrato
(J m-2);
h) radianza (L): il flusso radiante o la potenza per
unità d'angolo solido per unità di superficie,
espressa in watt su metro quadrato su steradiante (W
m-2 sr-1);
i) livello: la combinazione di irradianza,
esposizione radiante e radianza alle quali é esposto
un lavoratore.
Art. 215. - Valori limite di esposizione
1. I valori limite di esposizione per le
radiazioni incoerenti sono riportati nell'allegato
XXXVII, parte I.
2. I valori limite di esposizione per le radiazioni
laser sono riportati nell'allegato XXXVII, parte II.
Art. 216. - Identificazione dell'esposizione e
valutazione dei rischi
1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui
all'articolo 181, il datore di lavoro valuta e,
quando necessario, misura e/o calcola i livelli
delle radiazioni ottiche a cui possono essere
esposti i lavoratori. La metodologia seguita nella
valutazione, nella misurazione e/o nel calcolo
rispetta le norme della Commissione elettrotecnica
internazionale (IEC), per quanto riguarda le
radiazioni laser, le raccomandazioni della
Commissione internazionale per l'illuminazione (CIE)
e del Comitato europeo di normazione (CEN) per
quanto riguarda le radiazioni incoerenti. Nelle
situazioni di esposizione che esulano dalle suddette
norme e raccomandazioni, fino a quando non saranno
disponibili norme e raccomandazioni adeguate
dell'Unione europea, il datore di lavoro adotta le
specifiche linee guida individuate od emanate dalla
Commissione consultiva permanente per la prevenzione
degli infortuni e per l'igiene del lavoro o, in
subordine, linee guida nazionali o internazionali
scientificamente fondate. In tutti i casi di
esposizione, la valutazione tiene conto dei dati
indicati dai fabbricanti delle attrezzature, se
contemplate da pertinenti direttive comunitarie di
prodotto.
2. Il datore di lavoro, in occasione della
valutazione dei rischi, presta particolare
attenzione ai seguenti elementi:
a) il livello, la gamma di lunghezze d'onda e la
durata dell'esposizione a sorgenti artificiali di
radiazioni ottiche;
b) i valori limite di esposizione di cui
all'articolo 215;
c) qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza
dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente
sensibili al rischio;
d) qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla
sicurezza dei lavoratori risultante dalle
interazioni sul posto di lavoro tra le radiazioni
ottiche e le sostanze chimiche foto-sensibilizzanti;
e) qualsiasi effetto indiretto come l'accecamento
temporaneo, le esplosioni o il fuoco;
f) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative
progettate per ridurre i livelli di esposizione alle
radiazioni ottiche artificiali;
g) la disponibilità di azioni di risanamento volte a
minimizzare i livelli di esposizione alle radiazioni
ottiche;
h) per quanto possibile, informazioni adeguate
raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria,
comprese le informazioni pubblicate;
i) sorgenti multiple di esposizione alle radiazioni
ottiche artificiali;
l) una classificazione dei laser stabilita
conformemente alla pertinente norma IEC e, in
relazione a tutte le sorgenti artificiali che
possono arrecare danni simili a quelli di un laser
della classe 3B o 4, tutte le classificazioni
analoghe;
m) le informazioni fornite dai fabbricanti delle
sorgenti di radiazioni ottiche e delle relative
attrezzature di lavoro in conformità delle
pertinenti direttive comunitarie.
3. Il datore di lavoro nel documento di valutazione
dei rischi deve precisare le misure adottate
previste dagli articoli 217 e 218.
Art. 217. - Disposizioni miranti ad eliminare o a
ridurre i rischi
1. Se la valutazione dei rischi di cui all'articolo
17, comma 1, lettera a), mette in evidenza che i
valori limite d'esposizione possono essere superati,
il datore di lavoro definisce e attua un programma
d'azione che comprende misure tecniche e/o
organizzative destinate ad evitare che l'esposizione
superi i valori limite, tenendo conto in
particolare:
a) di altri metodi di lavoro che comportano una
minore esposizione alle radiazioni ottiche;
b) della scelta di attrezzature che emettano meno
radiazioni ottiche, tenuto conto del lavoro da
svolgere;
c) delle misure tecniche per ridurre l'emissione
delle radiazioni ottiche, incluso, quando
necessario, l'uso di dispositivi di sicurezza,
schermatura o analoghi meccanismi di protezione
della salute;
d) degli opportuni programmi di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle
postazioni di lavoro;
e) della progettazione e della struttura dei luoghi
e delle postazioni di lavoro;
f) della limitazione della durata e del livello
dell'esposizione;
g) della disponibilità di adeguati dispositivi di
protezione individuale;
h) delle istruzioni del fabbricante delle
attrezzature.
2. In base alla valutazione dei rischi di cui
all'articolo 216, i luoghi di lavoro in cui i
lavoratori potrebbero essere esposti a livelli di
radiazioni ottiche che superino i valori di azione
devono essere indicati con un'apposita segnaletica.
Dette aree sono inoltre identificate e l'accesso
alle stesse é limitato, laddove ciò sia tecnicamente
possibile.
3. Il datore di lavoro adatta le misure di cui al
presente articolo alle esigenze dei lavoratori
appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al
rischio.
Art. 218. - Sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria viene effettuata
periodicamente, di norma una volta l'anno o con
periodicità inferiore decisa dal medico competente
con particolare riguardo ai lavoratori
particolarmente sensibili al rischio, tenuto conto
dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi
dal datore di lavoro. La sorveglianza sanitaria é
effettuata con l'obiettivo di prevenire e scoprire
tempestivamente effetti negativi per la salute,
nonché prevenire effetti a lungo termine negativi
per la salute e rischi di malattie croniche
derivanti dall'esposizione a radiazioni ottiche.
2. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito
dall'articolo 182 e di quanto previsto al comma 1,
sono tempestivamente sottoposti a controllo medico i
lavoratori per i quali é stata rilevata
un'esposizione superiore ai valori limite di cui
all'articolo 215.
3. Laddove i valori limite sono superati, oppure
sono identificati effetti nocivi sulla salute:
a) il medico o altra persona debitamente qualificata
comunica al lavoratore i risultati che lo
riguardano. Il lavoratore riceve in particolare le
informazioni e i pareri relativi al controllo
sanitario cui dovrebbe sottoporsi dopo la fine
dell'esposizione;
b) il datore di lavoro é informato di tutti i dati
significativi emersi dalla sorveglianza sanitaria
tenendo conto del segreto professionale.
Capo VI - Sanzioni
Art. 219. - Sanzioni a carico del datore di lavoro
e del dirigente
1. Il datore di lavoro é punito con l'arresto da
quattro a otto mesi o con l'ammenda da 4.000 a
12.000 euro per la violazione degli articoli 181,
comma 2, 190, commi 1 e 5, 209, commi 1 e 5, 216,
comma 1.
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con arresto da quattro a otto mesi o con
l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione
degli articoli 182, comma 2, 184, 185, 190, commi 2
e 3, 192, comma 2, 193, comma 1, 195, 197, comma 3,
202, 203, 205, comma 4, 209, commi 2 e 4, 210, comma
1, e 217, comma 1;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.500 per la
violazione degli articoli 210, commi 2 e 3, e 217,
commi 2 e 3.
Art. 220. - Sanzioni a carico del medico
competente
1. Il medico competente é punito con l'arresto fino
tre mesi o con l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000
per la violazione degli articoli 185 e 186.
Titolo IX - SOSTANZE PERICOLOSE
Capo I - Protezione da agenti chimici
Art. 221. - Campo di applicazione
1. Il presente capo determina i requisiti minimi per
la protezione dei lavoratori contro i rischi per la
salute e la sicurezza che derivano, o possono
derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti
sul luogo di lavoro o come risultato di ogni
attività lavorativa che comporti la presenza di
agenti chimici.
2. I requisiti individuati dal presente capo si
applicano a tutti gli agenti chimici pericolosi che
sono presenti sul luogo di lavoro, fatte salve le
disposizioni relative agli agenti chimici per i
quali valgono provvedimenti di protezione
radiologica regolamentati dal decreto legislativo
del 17 marzo 1995, n. 230, e successive
modificazioni.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano
altresì al trasporto di agenti chimici pericolosi,
fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei
decreti ministeriali 4 settembre 1996, 15 maggio
1997, 28 settembre 1999 e nel decreto legislativo 13
gennaio 1999, n. 41, nelle disposizioni del codice
IMDG del codice IBC e nel codice IGC, quali definite
dall'articolo 2 della direttiva 93/75/CEE, del
Consiglio, del 13 settembre 1993, nelle disposizioni
dell'accordo europeo relativo al trasporto
internazionale di merci pericolose per vie
navigabili interne (ADN) e del regolamento per il
trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR),
quali incorporate nella normativa comunitaria e
nelle istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di
merci pericolose emanate alla data del 25 maggio
1998.
4. Le disposizioni del presente capo non si
applicano alle attività comportanti esposizione ad
amianto che restano disciplinate dalle norme
contenute al capo III del presente titolo.
Art. 222. - Definizioni
1. Ai fini del presente capo si intende per:
a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti
chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo
stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti,
compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante
qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti
intenzionalmente o no e siano immessi o no sul
mercato;
b) agenti chimici pericolosi:
1) agenti chimici classificati come sostanze
pericolose ai sensi del decreto legislativo 3
febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni,
nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di
classificazione come sostanze pericolose di cui al
predetto decreto.
Sono escluse le sostanze pericolose solo per
l'ambiente;
2) agenti chimici classificati come preparati
pericolosi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo
2003, n. 65, e successive modificazioni, nonché gli
agenti che rispondono ai criteri di classificazione
come preparati pericolosi di cui al predetto
decreto.
Sono esclusi i preparati pericolosi solo per
l'ambiente;
3) agenti chimici che, pur non essendo
classifi-cabili come pericolosi, in base ai numeri
1) e 2), possono comportare un rischio per la
sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro
proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche
e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul
luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui é
stato assegnato un valore limite di esposizione
professionale;
c) attività che comporta la presenza di agenti
chimici: ogni attività lavorativa in cui sono
utilizzati agenti chimici, o se ne prevede
l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi
la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento,
il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei
rifiuti, o che risultino da tale attività
lavorativa;
d) valore limite di esposizione professionale: se
non diversamente specificato, il limite della
concentrazione media ponderata nel tempo di un
agente chimico nell'aria all'interno della zona di
respirazione di un lavoratore in relazione ad un
determinato periodo di riferimento; un primo elenco
di tali valori é riportato nell'allegato XXXVIII;
e) valore limite biologico: il limite della
concentrazione del relativo agente, di un suo
metabolita, o di un indicatore di effetto,
nell'appropriato mezzo biologico; un primo elenco di
tali valori é riportato nell'allegato XXXIX;
f) sorveglianza sanitaria: la valutazione dello
stato di salute del singolo lavoratore in funzione
dell'esposizione ad agenti chimici sul luogo di
lavoro;
g) pericolo: la proprietà intrinseca di un agente
chimico di poter produrre effetti nocivi;
h) rischio: la probabilità che si raggiunga il
potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione
o esposizione.
Art. 223. - Valutazione dei rischi
1. Nella valutazione di cui all'articolo 28, il
datore di lavoro determina, preliminarmente
l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi
sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla
presenza di tali agenti, prendendo in considerazione
in particolare:
a) le loro proprietà pericolose;
b) le informazioni sulla salute e sicurezza
comunicate dal responsabile dell'immissione sul
mercato tramite la relativa scheda di sicurezza
predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3
febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e
successive modifiche;
c) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione;
d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in
presenza di tali agenti, compresa la quantità degli
stessi;
e) i valori limite di esposizione professionale o i
valori limite biologici; di cui un primo elenco é
riportato negli allegati XXXVIII e XXXIX;
f) gli effetti delle misure preventive e protettive
adottate o da adottare;
g) se disponibili, le conclusioni tratte da
eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già
intraprese.
2. Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro
indica quali misure sono state adottate ai sensi
dell'articolo 224 e, ove applicabile, dell'articolo
225. Nella valutazione medesima devono essere
incluse le attività, ivi compresa la manutenzione e
la pulizia, per le quali é prevedibile la
possibilità di notevole esposizione o che, per altri
motivi, possono provocare effetti nocivi per la
salute e la sicurezza, anche dopo l'adozione di
tutte le misure tecniche.
3. Nel caso di attività lavorative che comportano
l'esposizione a più agenti chimici pericolosi, i
rischi sono valutati in base al rischio che comporta
la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici.
4. Fermo restando quanto previsto dai decreti
legislativi
3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e
successive modificazioni, il responsabile
dell'immissione sul mercato di agenti chimici
pericolosi é tenuto a fornire al datore di lavoro
acquirente tutte le ulteriori informazioni
necessarie per la completa valutazione del rischio.
5. La valutazione del rischio può includere la
giustificazione che la natura e l'entità dei rischi
connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono
non necessaria un'ulteriore valutazione maggiormente
dettagliata dei rischi.
6. Nel caso di un'attività nuova che comporti la
presenza di agenti chimici pericolosi, la
valutazione dei rischi che essa presenta e
l'attuazione delle misure di prevenzione sono
predisposte preventivamente. Tale attività comincia
solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei
rischi che essa presenta e all'attuazione delle
misure di prevenzione.
7. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la
valutazione e, comunque, in occasione di notevoli
mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero
quando i risultati della sorveglianza medica ne
mostrino la necessità.
Art. 224. - Misure e principi generali per la
prevenzione dei rischi
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15,
i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi
devono essere eliminati o ridotti al minimo mediante
le seguenti misure:
a) progettazione e organizzazione dei sistemi di
lavorazione sul luogo di lavoro;
b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro
specifico e relative procedure di manutenzione
adeguate;
c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che
sono o potrebbero essere esposti;
d) riduzione al minimo della durata e dell'intensità
dell'esposizione;
e) misure igieniche adeguate;
f) riduzione al minimo della quantità di agenti
presenti sul luogo di lavoro in funzione delle
necessità della lavorazione;
g) metodi di lavoro appropriati comprese le
disposizioni che garantiscono la sicurezza nella
manipolazione, nell'immagazzinamentoe nel trasporto
sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi
nonché dei rifiuti che contengono detti agenti
chimici.
2. Se i risultati della valutazione dei rischi
dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità
di un agente chimico pericoloso e alle modalità e
frequenza di esposizione a tale agente presente sul
luogo di lavoro, vi é solo un rischio basso per la
sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori
e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a
ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni
degli articoli 225, 226, 229, 230.
Art. 225. - Misure specifiche di protezione e di
prevenzione
1. Il datore di lavoro, sulla base dell'attività e
della valutazione dei rischi di cui all'articolo
223, provvede affinché il rischio sia eliminato o
ridotto mediante la sostituzione, qualora la natura
dell'attività lo consenta, con altri agenti o
processi che, nelle condizioni di uso, non sono o
sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori.
Quando la natura dell'attività non consente di
eliminare il rischio attraverso la sostituzione il
datore di lavoro garantisce che il rischio sia
ridotto mediante l'applicazione delle seguenti
misure da adottarsi nel seguente ordine di priorità:
a) progettazione di appropriati processi lavorativi
e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e
materiali adeguati;
b) appropriate misure organizzative e di protezione
collettive alla fonte del rischio;
c) misure di protezione individuali, compresi i
dispositivi di protezione individuali, qualora non
si riesca a prevenire con altri mezzi l'esposizione;
d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma
degli articoli 229 e 230.
2. Salvo che possa dimostrare con altri mezzi il
conseguimento di un adeguato livello di prevenzione
e di protezione, il datore di lavoro, periodicamente
ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che
possono influire sull'esposizione, provvede ad
effettuare la misurazione degli agenti che possono
presentare un rischio per la salute, con metodiche
standardizzate di cui é riportato un elenco
meramente indicativo nell'allegato XLI o in loro
assenza, con metodiche appropriate e con particolare
riferimento ai valori limite di esposizione
professionale e per periodi rappresentativi
dell'esposizione in termini spazio temporali.
3. Quando sia stato superato un valore limite di
esposizione professionale stabilito dalla normativa
vigente il datore di lavoro identifica e rimuove le
cause che hanno cagionato tale superamento
dell'evento, adottando immediatamente le misure
appropriate di prevenzione e protezione.
4. I risultati delle misurazioni di cui al comma 2
sono allegati ai documenti di valutazione dei rischi
e resi noti ai rappresentanti per la sicurezza dei
lavoratori. Il datore di lavoro tiene conto delle
misurazioni effettuate ai sensi del comma 2 per
l'adempimento degli obblighi conseguenti alla
valutazione dei rischi di cui all'articolo 223.
Sulla base della valutazione dei rischi e dei
principi generali di prevenzione e protezione, il
datore di lavoro adotta le misure tecniche e
organizzative adeguate alla natura delle operazioni,
compresi l'immagazzinamento, la manipolazione e
l'isolamento di agenti chimici incompatibili fra di
loro; in particolare, il datore di lavoro previene
sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni
pericolose di sostanze infiammabili o quantità
pericolose di sostanze chimicamente instabili.
5. Laddove la natura dell'attività lavorativa non
consenta di prevenire sul luogo di lavoro la
presenza di concentrazioni pericolose di sostanze
infiammabili o quantità pericolose di sostanze
chimicamente instabili, il datore di lavoro deve in
particolare:
a) evitare la presenza di fonti di accensione che
potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni, o
l'esistenza di condizioni avverse che potrebbero
provocare effetti fisici dannosi ad opera di
sostanze o miscele di sostanze chimicamente
instabili;
b) limitare, anche attraverso misure procedurali ed
organizzative previste dalla normativa vigente, gli
effetti pregiudizievoli sulla salute e la sicurezza
dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione
dovuti all'accensione di sostanze infiammabili, o
gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele
di sostanze chimicamente instabili.
6. Il datore di lavoro mette a disposizione
attrezzature di lavoro ed adotta sistemi di
protezione collettiva ed individuale conformi alle
disposizioni legislative e regolamentari pertinenti,
in particolare per quanto riguarda l'uso dei
suddetti mezzi in atmosfere potenzialmente
esplosive.
7. Il datore di lavoro adotta misure per assicurare
un sufficiente controllo degli impianti, apparecchi
e macchinari, anche mettendo a disposizione sistemi
e dispositivi finalizzati alla limitazione del
rischio di esplosione o dispositivi per limitare la
pressione delle esplosioni.
8. Il datore di lavoro informa i lavoratori del
superamento dei valori limite di esposizione
professionale, delle cause dell'evento e delle
misure di prevenzione e protezione adottate e ne dà
comunicazione, senza indugio, all'organo di
vigilanza.
Art. 226. - Disposizioni in caso di incidenti o
di emergenze
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli
articoli 43 e 44, nonché quelle previste dal decreto
del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, il datore di
lavoro, al fine di proteggere la salute e la
sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di
incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di
agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro,
predispone procedure di intervento adeguate da
attuarsi al verificarsi di tali eventi. Tali misure
comprendono esercitazioni di sicurezza da
effettuarsi a intervalli connessi alla tipologia di
lavorazione e la messa a disposizione di appropriati
mezzi di pronto soccorso.
2. Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore
di lavoro adotta immediate misure dirette ad
attenuarne gli effetti ed in particolare, di
assistenza, di evacuazione e di soccorso e ne
informa i lavoratori. Il datore di lavoro adotta
inoltre misure adeguate per porre rimedio alla
situazione quanto prima.
3. Ai lavoratori cui é consentito operare nell'area
colpita o ai lavoratori indispensabili
all'effettuazione delle riparazioni e delle attività
necessarie, sono forniti indumenti protettivi,
dispositivi di protezione individuale ed idonee
attrezzature di intervento che devono essere
utilizzate sino a quando persiste la situazione
anomala.
4. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie
per approntare sistemi d'allarme e altri sistemi di
comunicazione necessari per segnalare
tempestivamente l'incidente o l'emergenza.
5. Le misure di emergenza devono essere contenute
nel piano previsto dal decreto di cui al comma 1. In
particolare nel piano vanno inserite:
a) informazioni preliminari sulle attività
pericolose, sugli agenti chimici pericolosi, sulle
misure per l'identificazione dei rischi, sulle
precauzioni e sulle procedure, in modo tale che
servizi competenti per le situazioni di emergenza
possano mettere a punto le proprie procedure e
misure precauzionali;
b) qualunque altra informazione disponibile sui
rischi specifici derivanti o che possano derivare
dal verificarsi di incidenti o situazioni di
emergenza, comprese le informazioni sulle procedure
elaborate in base al presente articolo.
6. Nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti
non protetti devono immediatamente abbandonare la
zona interessata.
Art. 227. - Informazione e formazione per i
lavoratori
1. Fermo restando quanto previsto agli articoli
36 e 37, il datore di lavoro garantisce che i
lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di:
a) dati ottenuti attraverso la valutazione del
rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta
modifiche importanti sul luogo di lavoro determinino
un cambiamento di tali dati;
b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi
presenti sul luogo di lavoro, quali l'identità degli
agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i
relativi valori limite di esposizione professionale
e altre disposizioni normative relative agli agenti;
c) formazione ed informazioni su precauzioni ed
azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro
stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro;
d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza
messa a disposizione dal responsabile
dell'immissione sul mercato ai sensi dei decreti
legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003,
n. 65, e successive modificazioni.
2. Il datore di lavoro assicura che le informazioni
siano:
a) fornite in modo adeguato al risultato della
valutazione del rischio di cui all'articolo 223.
Tali informazioni possono essere costituite da
comunicazioni orali o dalla formazione e
dall'addestramento individuali con il supporto di
informazioni scritte, a seconda della natura e del
grado di rischio rivelato dalla valutazione del
rischio;
b) aggiornate per tener conto del cambiamento delle
circostanze.
3. Laddove i contenitori e le condutture per gli
agenti chimici pericolosi utilizzati durante il
lavoro non siano contrassegnati da segnali di
sicurezza in base a quanto disposto dal titolo V, il
datore di lavoro provvede affinché la natura del
contenuto dei contenitori e delle condutture e gli
eventuali rischi connessi siano chiaramente
identificabili.
4. Il responsabile dell'immissione sul mercato
devono trasmettere ai datori di lavoro tutte le
informazioni concernenti gli agenti chimici
pericolosi prodotti o forniti secondo quanto
stabilito dai decreti legislativi 3 febbraio 1997,
n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive
modificazioni.
Art. 228. - Divieti
1. Sono vietate la produzione, la lavorazione e
l'impiego degli agenti chimici sul lavoro e le
attività indicate all'allegato XL.
2. Il divieto non si applica se un agente é presente
in un preparato, o quale componente di rifiuti,
purché la concentrazione individuale sia inferiore
al limite indicato nell'allegato stesso.
3. In deroga al divieto di cui al comma 1, possono
essere effettuate, previa autorizzazione da
rilasciarsi ai sensi del comma 5, le seguenti
attività:
a) attività a fini esclusivi di ricerca e
sperimentazione scientifica, ivi comprese le
analisi;
b) attività volte ad eliminare gli agenti chimici
che sono presenti sotto forma di sottoprodotto o di
rifiuti;
c) produzione degli agenti chimici destinati ad
essere usati come intermedi.
4. Ferme restando le disposizioni di cui al presente
capo, nei casi di cui al comma 3, lettera c), il
datore di lavoro evita l'esposizione dei lavoratori,
stabilendo che la produzione e l'uso più rapido
possibile degli agenti come prodotti intermedi
avvenga in un sistema chiuso dal quale gli stessi
possono essere rimossi soltanto nella misura
necessaria per il controllo del processo o per la
manutenzione del sistema.
5. Il datore di lavoro che intende effettuare le
attività di cui al comma 3 deve inviare una
richiesta di autorizzazione al Ministero del lavoro
e della previdenza sociale che la rilascia sentito
il Ministero della salute e la regione interessata.
La richiesta di autorizzazione é corredata dalle
seguenti informazioni:
a) i motivi della richiesta di deroga;
b) i quantitativi dell'agente da utilizzare
annualmente;
c) il numero dei lavoratori addetti;
d) descrizione delle attività e delle reazioni o
processi;
e) misure previste per la tutela della salute e
sicurezza e per prevenire l'esposizione dei
lavoratori.
Art. 229. - Sorveglianza sanitaria
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 224,
comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria
di cui all'articolo 41 i lavoratori esposti agli
agenti chimici pericolosi per la salute che
rispondono ai criteri per la classificazione come
molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti,
corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo
riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3.
2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:
a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che
comporta l'esposizione;
b) periodicamente, di norma una volta l'anno o con
periodicità diversa decisa dal medico competente con
adeguata motivazione riportata nel documento di
valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti
per la sicurezza dei lavoratori, in funzione della
valutazione del rischio e dei risultati della
sorveglianza sanitaria;
c) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.
In tale occasione il medico competente deve fornire
al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle
prescrizioni mediche da osservare.
3. Il monitoraggio biologico é obbligatorio per i
lavoratori esposti agli agenti per i quali é stato
fissato un valore limite biologico. Dei risultati di
tale monitoraggio viene informato il lavoratore
interessato. I risultati di tale monitoraggio, in
forma anonima, vengono allegati al documento di
valutazione dei rischi e comunicati ai
rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.
4. Gli accertamenti sanitari devono essere a basso
rischio per il lavoratore.
5. Il datore di lavoro, su parere conforme del
medico competente, adotta misure preventive e
protettive particolari per i singoli lavoratori
sulla base delle risultanze degli esami clinici e
biologici effettuati. Le misure possono comprendere
l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure
dell'articolo 42.
6. Nel caso in cui all'atto della sorveglianza
sanitaria si evidenzi, in un lavoratore o in un
gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad
uno stesso agente, l'esistenza di effetti
pregiudizievoli per la salute imputabili a tale
esposizione o il superamento di un valore limite
biologico, il medico competente informa
individualmente i lavoratori interessati ed il
datore di lavoro.
7. Nei casi di cui al comma 6, il datore di lavoro
deve:
a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi
effettuata a norma dell'articolo 223;
b) sottoporre a revisione le misure predisposte per
eliminare o ridurre i rischi;
c) tenere conto del parere del medico competente
nell'attuazione delle misure necessarie per
eliminare o ridurre il rischio;
d) prendere le misure affinché sia effettuata una
visita medica straordinaria per tutti gli altri
lavoratori che hanno subito un'esposizione simile.
8. L'organo di vigilanza, con provvedimento
motivato, può disporre contenuti e periodicità della
sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli
definiti dal medico competente.
Art. 230. - Cartelle sanitarie e di rischio
1. Il medico competente, per ciascuno dei
lavoratori di cui all'articolo 229 istituisce ed
aggiorna la cartella sanitaria secondo quanto
previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera c), e
fornisce al lavoratore interessato tutte le
informazioni previste dalle lettere g) ed h) del
comma 1 del medesimo articolo. Nella cartella di
rischio sono, tra l'altro, indicati i livelli di
esposizione professionale individuali forniti dal
Servizio di prevenzione e protezione.
2. Su richiesta, é fornita agli organi di vigilanza
copia dei documenti di cui al comma 1.
Art. 231. - Consultazione e partecipazione dei
lavoratori
1. La consultazione e partecipazione dei lavoratori
o dei loro rappresentanti sono attuate ai sensi
delle disposizioni di cui all'articolo 50.
Art. 232. - Adeguamenti normativi
1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e della salute, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, é istituito senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, un comitato consultivo per
la determinazione e l'aggiornamento dei valori
limite di esposizione professionale e dei valori
limite biologici relativi agli agenti chimici. Il
Comitato é composto da nove membri esperti nazionali
di chiara fama in materia tossicologica e sanitaria
di cui tre in rappresentanza del Ministero della
salute, su proposta dell'Istituto superiore di
sanità, dell'ISPESL e della Commissione
tossicologica nazionale, tre in rappresentanza della
Conferenza dei Presidenti delle regioni e tre in
rappresentanza del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
Il Comitato si avvale del supporto organizzativo e
logistico della Direzione generale della tutela
delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale.
2. Con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e
della previdenza sociale e della salute d'intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome, sentiti il
Ministro dello sviluppo economico, il Comitato di
cui al comma 1 e le parti sociali, sono recepiti i
valori di esposizione professionale e biologici
obbligatori predisposti dalla Commissione europea,
sono altresì stabiliti i valori limite nazionali
anche tenuto conto dei valori limite indicativi
predisposti dalla Commissione medesima e sono
aggiornati gli allegati XXXVIII, XXXIX, XL e XLI in
funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di
normative e specifiche comunitarie o internazionali
e delle conoscenze nel settore degli agenti chimici
pericolosi.
3. Con i decreti di cui al comma 2 é inoltre
determinato il rischio basso per la sicurezza e
irrilevante per la salute dei lavoratori di cui
all'articolo 224, comma 2, in relazione al tipo,
alle quantità ed alla esposizione di agenti chimici,
anche tenuto conto dei valori limite indicativi
fissati dalla Unione europea e dei parametri di
sicurezza.
4. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al
comma 2, con uno o più decreti dei Ministri del
lavoro e della previdenza sociale e della salute,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, possono essere stabiliti, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, i parametri per
l'individuazione del rischio basso per la sicurezza
e irrilevante per la salute dei lavoratori di cui
all'articolo 224, comma 2, sulla base di proposte
delle associazioni di categoria dei datori di lavoro
interessate comparativamente rappresentative,
sentite le associazioni dei prestatori di lavoro
interessate comparativamente rappresentative.
Scaduto inutilmente il termine di cui al presente
articolo, la valutazione del rischio moderato é
comunque effettuata dal datore di lavoro.
Capo II - Protezione da agenti cancerogeni e
mutageni
Sezione I - Disposizioni generali
Art. 233. - Campo di applicazione
1. Fatto salvo quanto previsto per le attività
disciplinate dal capo III e per i lavoratori esposti
esclusivamente alle radiazioni previste dal trattato
che istituisce la Comunità europea dell'energia
atomica, le norme del presente titolo si applicano a
tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o
possono essere esposti ad agenti cancerogeni o
mutageni a causa della loro attività lavorativa.
Art. 234. - Definizioni
1. Agli effetti del presente decreto si intende per:
a) agente cancerogeno:
1) una sostanza che risponde ai criteri relativi
alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o
2, stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3
febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;
2) un preparato contenente una o più sostanze di cui
al numero 1), quando la concentrazione di una o più
delle singole sostanze risponde ai requisiti
relativi ai limiti di concentrazione per la
classificazione di un preparato nelle categorie
cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai
decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14
marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni;
3) una sostanza, un preparato o un processo di cui
all'allegato XLII, nonché una sostanza od un
preparato emessi durante un processo previsto
dall'allegato XLII;
b) agente mutageno:
1) una sostanza che risponde ai criteri relativi
alla classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2,
stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1997,
n. 52, e successive modificazioni;
2) un preparato contenente una o più sostanze di cui
al punto 1), quando la concentrazione di una o più
delle singole sostanze risponde ai requisiti
relativi ai limiti di concentrazione per la
classificazione di un preparato nelle categorie
mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai
decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14
marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni;
c) valore limite: se non altrimenti specificato, il
limite della concentrazione media, ponderata in
funzione del tempo, di un agente cancerogeno o
mutageno nell'aria, rilevabile entro la zona di
respirazione di un lavoratore, in relazione ad un
periodo di riferimento determinato stabilito
nell'allegato XLIII.
Sezione II - Obblighi del datore di lavoro
Art. 235. - Sostituzione e riduzione
1. Il datore di lavoro evita o riduce
l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno
sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, se
tecnicamente possibile, con una sostanza o un
preparato o un procedimento che nelle condizioni in
cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta
meno nocivo per la salute e la sicurezza dei
lavoratori.
2. Se non é tecnicamente possibile sostituire
l'agente cancerogeno o mutageno il datore di lavoro
provvede affinché la produzione o l'utilizzazione
dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in un
sistema chiuso purché tecnicamente possibile.
3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non é
tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede
affinché il livello di esposizione dei lavoratori
sia ridotto al più basso valore tecnicamente
possibile.
L'esposizione non deve comunque superare il valore
limite dell'agente stabilito nell'allegato XLIII.
Art. 236. - Valutazione del rischio
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 235, il
datore di lavoro effettua una valutazione
dell'esposizione a agenti cancerogeni o mutageni, i
risultati della quale sono riportati nel documento
di cui all'articolo 17.
2. Detta valutazione tiene conto, in particolare,
delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro
durata e della loro frequenza, dei quantitativi di
agenti cancerogeni o mutageni prodotti ovvero
utilizzati, della loro concentrazione, della
capacità degli stessi di penetrare nell'organismo
per le diverse vie di assorbimento, anche in
relazione al loro stato di aggregazione e, qualora
allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie
o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una
matrice solida che ne riduce o ne impedisce la
fuoriuscita. La valutazione deve tener conto di
tutti i possibili modi di esposizione, compreso
quello in cui vi é assorbimento cutaneo.
3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati
della valutazione di cui al comma 1, adotta le
misure preventive e protettive del presente capo,
adattandole alle particolarità delle situazioni
lavorative.
4. Il documento di cui all'articolo 28, comma 2, o
l'autocertificazione dell'effettuazione della
valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma
5, sono integrati con i seguenti dati:
a) le attività lavorative che comportano la presenza
di sostanze o preparati cancerogeni o mutageni o di
processi industriali di cui all'allegato XLII, con
l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati
agenti cancerogeni;
b) i quantitativi di sostanze ovvero preparati
cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati,
ovvero presenti come impurità o sottoprodotti;
c) il numero dei lavoratori esposti ovvero
potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni o
mutageni;
d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e
il grado della stessa;
e) le misure preventive e protettive applicate ed il
tipo dei dispositivi di protezione individuale
utilizzati;
f) le indagini svolte per la possibile sostituzione
degli agenti cancerogeni e le sostanze e i preparati
eventualmente utilizzati come sostituti.
5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la
valutazione di cui al comma 1 in occasione di
modifiche del processo produttivo significative ai
fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in
ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima
valutazione effettuata.
6. Il rappresentante per la sicurezza può richiedere
i dati di cui al comma 4, fermo restando l'obbligo
di cui all'articolo 50, comma 6.
Art. 237. - Misure tecniche, organizzative,
procedurali
1. Il datore di lavoro:
a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro
adeguati, che nelle varie operazioni lavorative sono
impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o
mutageni non superiori alle necessità delle
lavorazioni e che gli agenti cancerogeni o mutageni
in attesa di impiego, in forma fisica tale da
causare rischio di introduzione, non sono accumulati
sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle
necessità predette;
b) limita al minimo possibile il numero dei
lavoratori esposti o che possono essere esposti ad
agenti cancerogeni o mutageni, anche isolando le
lavorazioni in aree predeterminate provviste di
adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza,
compresi i segnali «vietato fumare», ed accessibili
soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi per
motivi connessi con la loro mansione o con la loro
funzione. In dette aree é fatto divieto di fumare;
c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in
modo che non vi é emissione di agenti cancerogeni o
mutageni nell'aria. Se ciò non é tecnicamente
possibile, l'eliminazione degli agenti cancerogeni o
mutageni deve avvenire il più vicino possibile al
punto di emissione mediante aspirazione localizzata,
nel rispetto dell'articolo 18, comma 1, lettera q).
L'ambiente di lavoro deve comunque essere dotato di
un adeguato sistema di ventilazione generale;
d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni o
mutageni per verificare l'efficacia delle misure di
cui alla lettera c) e per individuare precocemente
le esposizioni anomale causate da un evento non
prevedibile o da un incidente, con metodi di
campionatura e di misurazione conformi alle
indicazioni dell'allegato XLI del presente decreto
legislativo;
e) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei
locali, delle attrezzature e degli impianti;
f) elabora procedure per i casi di emergenza che
possono comportare esposizioni elevate;
g) assicura che gli agenti cancerogeni o mutageni
sono conservati, manipolati, trasportati in
condizioni di sicurezza;
h) assicura che la raccolta e l'immagazzinamento, ai
fini dello smaltimento degli scarti e dei residui
delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni,
avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare
utilizzando contenitori ermetici etichettati in modo
chiaro, netto, visibile;
i) dispone, su conforme parere del medico
competente, misure protettive particolari con quelle
categorie di lavoratori per i quali l'esposizione a
taluni agenti cancerogeni o mutageni presenta rischi
particolarmente elevati.
Art. 238. - Misure tecniche
1. Il datore di lavoro:
a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi
igienici appropriati ed adeguati;
b) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione
idonei indumenti protettivi da riporre in posti
separati dagli abiti civili;
c) provvede affinché i dispositivi di protezione
individuale siano custoditi in luoghi determinati,
controllati e puliti dopo ogni utilizzazione,
provvedendo altresì a far riparare o sostituire
quelli difettosi o deteriorati, prima di ogni nuova
utilizzazione.
2. Nelle zone di lavoro di cui all'articolo 237,
comma 1, lettera b), é vietato assumere cibi e
bevande, fumare, conservare cibi destinati al
consumo umano, usare pipette a bocca e applicare
cosmetici.
Art. 239. - Informazione e formazione
1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla
base delle conoscenze disponibili, informazioni ed
istruzioni, in particolare per quanto riguarda:
a) gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei
cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per
la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i
rischi supplementari dovuti al fumare;
b) le precauzioni da prendere per evitare
l'esposizione;
c) le misure igieniche da osservare;
d) la necessità di indossare e impiegare indumenti
di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di
protezione ed il loro corretto impiego;
e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti
e le misure da adottare per ridurre al minimo le
conseguenze.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una
formazione adeguata in particolare in ordine a
quanto indicato al comma 1.
3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1
e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano
adibiti alle attività in questione e vengono
ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e
comunque ogni qualvolta si verificano nelle
lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura
e sul grado dei rischi.
4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli
impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti
agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati in
maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I
contrassegni utilizzati e le altre indicazioni
devono essere conformi al disposto dei decreti
legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003,
n. 65, e successive modificazioni.
Art. 240. - Esposizione non prevedibile
1. Qualora si verifichino eventi non prevedibili o
incidenti che possono comportare un'esposizione
anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni o
mutageni, il datore di lavoro adotta quanto prima
misure appropriate per identificare e rimuovere la
causa dell'evento e ne informa i lavoratori e il
rappresentante per la sicurezza.
2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente
l'area interessata, cui possono accedere soltanto
gli addetti agli interventi di riparazione ed ad
altre operazioni necessarie, indossando idonei
indumenti protettivi e dispositivi di protezione
delle vie respiratorie, messi a loro disposizione
dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei
dispositivi di protezione non può essere permanente
e la sua durata, per ogni lavoratore, é limitata al
tempo strettamente necessario.
3. Il datore di lavoro comunica senza indugio
all'organo di vigilanza il verificarsi degli eventi
di cui al comma 1 indicando analiticamente le misure
adottate per ridurre al minimo le conseguenze
dannose o pericolose.
Art. 241. - Operazioni lavorative particolari
1. Per le operazioni lavorative, quale quella di
manutenzione, per le quali é prevedibile, nonostante
l'adozione di tutte le misure di prevenzione
tecnicamente applicabili, un'esposizione rilevante
dei lavoratori addetti ad agenti cancerogeni o
mutageni, il datore di lavoro previa consultazione
del rappresentante per la sicurezza:
a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno
accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove
tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse
ed alla loro identificazione mediante appositi
contrassegni;
b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e
dispositivi di protezione individuale che devono
essere indossati dai lavoratori adibiti alle
suddette operazioni.
2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei
lavoratori addetti é in ogni caso ridotta al tempo
strettamente necessario con riferimento alle
lavorazioni da espletare.
Sezione III - Sorveglianza sanitaria
Art. 242. - Accertamenti sanitari e norme
preventive e protettive specifiche
1. I lavoratori per i quali la valutazione di cui
all'articolo 236 ha evidenziato un rischio per la
salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del
medico competente, adotta misure preventive e
protettive per i singoli lavoratori sulla base delle
risultanze degli esami clinici e biologici
effettuati.
3. Le misure di cui al comma 2 possono comprendere
l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure
dell'articolo 42.
4. Ove gli accertamenti sanitari abbiano
evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo
ad uno stesso agente, l'esistenza di una anomalia
imputabile a tale esposizione, il medico competente
ne informa il datore di lavoro.
5. A seguito dell'informazione di cui al comma 4 il
datore di lavoro effettua:
a) una nuova valutazione del rischio in conformità
all'articolo 236;
b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione
della concentrazione dell'agente in aria per
verificare l'efficacia delle misure adottate.
6. Il medico competente fornisce ai lavoratori
adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria
cui sono sottoposti, con particolare riguardo
all'oppor-tunità di sottoporsi ad accertamenti
sanitari anche dopo la cessazione dell'attività
lavorativa.
Art. 243. - Registro di esposizione e cartelle
sanitarie
1. I lavoratori di cui all'articolo 242 sono
iscritti in un registro nel quale é riportata, per
ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente
cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il
valore dell'esposizione a tale agente. Detto
registro é istituito ed aggiornato dal datore di
lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del
medico competente. Il responsabile del servizio di
prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza
hanno accesso a detto registro.
2. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori
di cui all'articolo 242, provvede ad istituire e
aggiornare una cartella sanitaria e di rischio
secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 1,
lettera c).
3. Il datore di lavoro comunica ai lavoratori
interessati, su richiesta, le relative annotazioni
individuali contenute nel registro di cui al comma 1
e, tramite il medico competente, i dati della
cartella sanitaria e di rischio.
4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il
datore di lavoro invia all'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza sul lavoro - ISPESL la
cartella sanitaria e di rischio del lavoratore
interessato unitamente alle annotazioni individuali
contenute nel registro e ne consegna copia al
lavoratore stesso.
5. In caso di cessazione di attività dell'azienda,
il datore di lavoro consegna il registro di cui al
comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio all'ISPESL.
6. Le annotazioni individuali contenute nel registro
di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di
rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno
fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL
fino a quarant'anni dalla cessazione di ogni
attività che espone ad agenti cangerogeni o
mutageni.
7. I registri di esposizione, le annotazioni
individuali e le cartelle sanitarie e di rischio
sono custoditi e trasmessi con salvaguardia del
segreto professionale e del trattamento dei dati
personali e nel rispetto del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.
8. Il datore di lavoro, in caso di esposizione del
lavoratore ad agenti cancerogeni, oltre a quanto
previsto ai commi da 1 a 7:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1
all'ISPESL ed all'organo di vigilanza competente per
territorio, e comunica loro ogni tre anni, e
comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano
richiesta, le variazioni intervenute;
b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di
sanità copia del registro di cui al comma 1;
c) in caso di cessazione di attività dell'azienda,
consegna copia del registro di cui al comma 1
all'organo di vigilanza competente per territorio;
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in
precedenza esercitato attività con esposizione ad
agenti cancerogeni, il datore di lavoro chiede all'ISPESL
copia delle annotazioni individuali contenute nel
registro di cui al comma 1, nonché copia della
cartella sanitaria e di rischio, qualora il
lavoratore non ne sia in possesso ai sensi del comma
4.
9. I modelli e le modalità di tenuta del registro e
delle cartelle sanitarie e di rischio sono
determinati dal decreto del Ministro della salute 12
luglio 2007, n. 155, ed aggiornati con decreto dello
stesso Ministro, adottato di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con
il Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, sentita la commissione
consultiva permanente.
10. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero
della salute dati di sintesi relativi al contenuto
dei registri di cui al comma 1 ed a richiesta li
rende disponibili alle regioni.
Art. 244. - Registrazione dei tumori
1. L'ISPESL, tramite una rete completa di Centri
operativi regionali (COR) e nei limiti delle
ordinarie risorse di bilancio, realizza sistemi di
monitoraggio dei rischi occupazionali da esposizione
ad agenti chimici cancerogeni e dei danni alla
salute che ne conseguono, anche in applicazione di
direttive e regolamenti comunitari. A tale scopo
raccoglie, registra, elabora ed analizza i dati,
anche a carattere nominativo, derivanti dai flussi
informativi di cui all'articolo 8 e dai sistemi di
registrazione delle esposizioni occupazionali e
delle patologie comunque attivi sul territorio
nazionale, nonché i dati di carattere occupazionale
rilevati, nell'ambito delle rispettive attività
istituzionali, dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale, dall'Istituto nazionale di
statistica, dall'Istituto nazionale contro gli
infortuni sul lavoro, e da altre amministrazioni
pubbliche. I sistemi di monitoraggio di cui al
presente comma altresì integrano i flussi
informativi di cui all'articolo 8.
2. I medici e le strutture sanitarie pubbliche e
private, nonché gli istituti previdenziali ed
assicurativi pubblici o privati, che identificano
casi di neoplasie da loro ritenute attribuibili ad
esposizioni lavorative ad agenti cancerogeni, ne
danno segnalazione all'ISPESL, tramite i Centri
operativi regionali (COR) di cui al comma 1,
trasmettendo le informazioni di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre
2002, n. 308, che regola le modalità di tenuta del
registro, di raccolta e trasmissione delle
informazioni.
3. Presso l'ISPESL é costituito il registro
nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine
professionale, con sezioni rispettivamente dedicate:
a) ai casi di mesotelioma, sotto la denominazione di
Registro nazionale dei mesoteliomi (ReNaM);
b) ai casi di neoplasie delle cavità nasali e dei
seni paranasali, sotto la denominazione di Registro
nazionale dei tumori nasali e sinusali (ReNaTuNS);
c) ai casi di neoplasie a più bassa frazione
eziologia riguardo alle quali, tuttavia, sulla base
dei sistemi di elaborazione ed analisi dei dati di
cui al comma 1, siano stati identificati cluster di
casi possibilmente rilevanti ovvero eccessi di
incidenza ovvero di mortalità di possibile
significatività epidemiologica in rapporto a rischi
occupazionali.
4. L'ISPESL rende disponibili al Ministero della
salute, al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, all'INAIL ed alle regioni e province
autonome i risultati del monitoraggio con
periodicità annuale.
5. I contenuti, le modalità di tenuta, raccolta e
trasmissione delle informazioni e di realizzazione
complessiva dei sistemi di monitoraggio di cui ai
commi 1 e 3 sono determinati dal Ministero della
salute, d'intesa con le regioni e province autonome.
Art. 245. - Adeguamenti normativi
1. La Commissione consultiva tossicologica nazionale
individua periodicamente le sostanze cancerogene,
mutagene e tossiche per la riproduzione che, pur non
essendo classificate ai sensi del decreto
legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, rispondono ai
criteri di classificazione ivi stabiliti e fornisce
consulenza ai Ministeri del lavoro e della
previdenza sociale e della salute, su richiesta, in
tema di classificazione di agenti chimici
pericolosi.
2. Con decreto dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e della salute, sentita la
commissione consultiva permanente e la Commissione
consultiva tossicologica nazionale:
a) sono aggiornati gli allegati XLII e XLIII in
funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di
normative e specifiche comunitarie o internazionali
e delle conoscenze nel settore degli agenti
cancerogeni o mutageni;
b) é pubblicato l'elenco delle sostanze in funzione
dell'individuazione effettuata ai sensi del comma 1.
Capo III - Protezione dai rischi connessi
all'esposizione all'amianto
Sezione I - Disposizioni generali
Art. 246. - Campo di applicazione
1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 27
marzo 1992, n. 257, le norme del presente decreto si
applicano alle rimanenti attività lavorative che
possono comportare, per i lavoratori, il rischio di
esposizione ad amianto, quali manutenzione,
rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti
amianto, smaltimento e trattamento dei relativi
rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate.
Art. 247. - Definizioni
l. Ai fini del presente capo il termine amianto
designa i seguenti silicati fibrosi:
a) l'actinolite d'amianto, n. CAS 77536-66-4;
b) la grunerite d'amianto (amosite), n. CAS
12172-73-5;
c) l'antofillite d'amianto, n. CAS 77536-67-5;
d) il crisotilo, n. CAS 12001-29-5;
e) la crocidolite, n. CAS 12001-28-4;
f) la tremolite d'amianto, n. CAS 77536-68-6.
Sezione II - Obblighi del datore di lavoro
Art. 248. - Individuazione della presenza di
amianto
1. Prima di intraprendere lavori di demolizione o di
manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche
chiedendo informazioni ai proprietari dei locali,
ogni misura necessaria volta ad individuare la
presenza di materiali a potenziale contenuto
d'amianto.
2. Se vi é il minimo dubbio sulla presenza di
amianto in un materiale o in una costruzione, si
applicano le disposizioni previste dal presente
capo.
Art. 249. - Valutazione del rischio
l. Nella valutazione di cui all'articolo 28, il
datore di lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere
proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti
amianto, al fine di stabilire la natura e il grado
dell'esposizione e le misure preventive e protettive
da attuare.
2. Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole
intensità e a condizione che risulti chiaramente
dalla valutazione dei rischi di cui al comma 1 che
il valore limite di esposizione all'amianto non é
superato nell'aria dell'ambiente di lavoro, non si
applicano gli articoli 250, 259 e 260, comma 1,
nelle seguenti attività:
a) brevi attività non continuative di manutenzione
durante le quali il lavoro viene effettuato solo su
materiali non friabili;
b) rimozione senza deterioramento di materiali non
degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente
legate ad una matrice;
c) incapsulamento e confinamento di materiali
contenenti amianto che si trovano in buono stato;
d) sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei
campioni ai fini dell'individuazione della presenza
di amianto in un determinato materiale.
3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la
valutazione ogni qualvolta si verifichino modifiche
che possono comportare un mutamento significativo
dell'esposizione dei lavoratori alla polvere
proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti
amianto.
4. La Commissione consultiva permanente di cui
all'articolo 6 provvede a definire orientamenti
pratici per la determinazione delle esposizioni
sporadiche e di debole intensità, di cui al comma 2.
Art. 250. - Notifica
1. Prima dell'inizio dei lavori di cui
all'articolo 246, il datore di lavoro presenta una
notifica all'organo di vigilanza competente per
territorio.
2. La notifica di cui al comma l comprende almeno
una descrizione sintetica dei seguenti elementi:
a) ubicazione del cantiere;
b) tipi e quantitativi di amianto manipolati;
c) attività e procedimenti applicati;
d) numero di lavoratori interessati;
e) data di inizio dei lavori e relativa durata;
f) misure adottate per limitare l'esposizione dei
lavoratori all'amianto.
3. Il datore di lavoro provvede affinché i
lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso,
a richiesta, alla documentazione oggetto della
notifica di cui ai commi l e 2.
4. Il datore di lavoro, ogni qualvolta una modifica
delle condizioni di lavoro possa comportare un
aumento significativo dell'esposizione alla polvere
proveniente dall'amianto o da materiali contenenti
amianto, effettua una nuova notifica.
Art. 251. - Misure di prevenzione e protezione
1. In tutte le attività di cui all'articolo 246,
l'esposizione dei lavoratori alla polvere
proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti
amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al
minimo e, in ogni caso, al di sotto del valore
limite fissato nell'articolo 254, in particolare
mediante le seguenti misure:
a) il numero dei lavoratori esposti o che possono
essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto
o da materiali contenenti amianto deve essere
limitato al numero più basso possibile;
b) i lavoratori esposti devono sempre utilizzare
dispositivi di protezione individuale (DPI) delle
vie respiratorie con fattore di protezione operativo
adeguato alla concentrazione di amianto nell'aria e
tale da garantire all'utilizzatore in ogni caso che
l'aria filtrata presente all'interno del DPI sia non
superiore ad un decimo del valore limite indicato
all'articolo 254;
c) l'utilizzo dei DPI deve essere intervallato da
periodo di riposo adeguati all'impegno fisico
richiesto dal lavoro, l'accesso alle aree di riposo
deve essere preceduto da idonea decontaminazione di
cui all'articolo 256, comma 4, lettera d);
d) per la protezione dei lavoratori addetti alle
lavorazioni previste dall'articolo 249, comma 3, si
applica quanto previsto al comma 1, lettera b), del
presente articolo;
e) i processi lavorativi devono essere concepiti in
modo tale da evitare di produrre polvere di amianto
o, se ciò non é possibile, da evitare emissione di
polvere di amianto nell'aria;
f) tutti i locali e le attrezzature per il
trattamento dell'amianto devono poter essere
sottoposti a regolare pulizia e manutenzione;
g) l'amianto o i materiali che rilasciano polvere di
amianto o che contengono amianto devono essere
stoccati e trasportati in appositi imballaggi
chiusi;
h) i rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal
luogo di lavoro il più presto possibile in
appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta
un'etichettatura indicante che contengono amianto.
Detti rifiuti devono essere successivamente trattati
in conformità alla vigente normativa in materia di
rifiuti pericolosi.
Art. 252. - Misure igieniche
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 249,
comma 2, per tutte le attività di cui all'articolo
246, il datore di lavoro adotta le misure
appropriate affinché:
a) i luoghi in cui si svolgono tali attività siano:
1) chiaramente delimitati e contrassegnati da
appositi cartelli;
2) accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi
debbano accedere a motivo del loro lavoro o della
loro funzione;
3) oggetto del divieto di fumare;
b) siano predisposte aree speciali che consentano ai
lavoratori di mangiare e bere senza rischio di
contaminazione da polvere di amianto;
c) siano messi a disposizione dei lavoratori
adeguati indumenti di lavoro o adeguati dispositivi
di protezione individuale;
d) detti indumenti di lavoro o protettivi restino
all'interno dell'impresa. Essi possono essere
trasportati all'esterno solo per il lavaggio in
lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni,
in contenitori chiusi, qualora l'impresa stessa non
vi provveda o in caso di utilizzazione di indumenti
monouso per lo smaltimento secondo le vigenti
disposizioni;
e) gli indumenti di lavoro o protettivi siano
riposti in un luogo separato da quello destinato
agli abiti civili;
f) i lavoratori possano disporre di impianti
sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di
operazioni in ambienti polverosi;
g) l'equipaggiamento protettivo sia custodito in
locali a tale scopo destinati e controllato e pulito
dopo ogni utilizzazione: siano prese misure per
riparare o sostituire l'equipaggiamento difettoso o
deteriorato prima di ogni utilizzazione.
Art. 253. - Controllo dell'esposizione
1. Al fine di garantire il rispetto del valore
limite fissato all'articolo 254 e in funzione dei
risultati della valutazione iniziale dei rischi, il
datore di lavoro effettua periodicamente la
misurazione della concentrazione di fibre di amianto
nell'aria del luogo di lavoro tranne nei casi in cui
ricorrano le condizioni previste dal comma 2
dell'articolo 249. I risultati delle misure sono
riportati nel documento di valutazione dei rischi.
2. Il campionamento deve essere rappresentativo
dell'esposizione personale del lavoratore alla
polvere proveniente dall'amianto o dai materiali
contenenti amianto.
3. I campionamenti sono effettuati previa
consultazione dei lavoratori ovvero dei loro
rappresentanti.
4. Il prelievo dei campioni deve essere effettuato
da personale in possesso di idonee qualifiche
nell'ambito del servizio di cui all'articolo 31. I
campioni prelevati sono successivamente analizzati
ai sensi del decreto del Ministro della sanità in
data 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 178 del 25 ottobre 1996.
5. La durata dei campionamenti deve essere tale da
consentire di stabilire un'esposizione
rappresentativa, per un periodo di riferimento di
otto ore tramite misurazioni o calcoli ponderati nel
tempo.
6. Il conteggio delle fibre di amianto é effettuato
di preferenza tramite microscopia a contrasto di
fase, applicando il metodo raccomandato
dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nel
1997 o qualsiasi altro metodo che offra risultati
equivalenti.
7. Ai fini della misurazione dell'amianto nell'aria,
di cui al comma l, si prendono in considerazione
unicamente le fibre che abbiano una lunghezza
superiore a cinque micrometri e una larghezza
inferiore a tre micrometri e il cui rapporto
lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1.
Art. 254. - Valore limite
1. Il valore limite di esposizione per l'amianto
é fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria,
misurato come media ponderata nel tempo di
riferimento di otto ore. I datori di lavoro
provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a
una concentrazione di amianto nell'aria superiore al
valore limite.
2. Quando il valore limite fissato al comma l viene
superato, il datore di lavoro individua le cause del
superamento e adotta il più presto possibile le
misure appropriate per ovviare alla situazione. Il
lavoro può proseguire nella zona interessata solo se
vengono prese misure adeguate per la protezione dei
lavoratori interessati.
3. Per verificare l'efficacia delle misure di cui al
comma 2, il datore di lavoro procede immediatamente
ad una nuova determinazione della concentrazione di
fibre di amianto nell'aria.
4. In ogni caso, se l'esposizione non può essere
ridotta con altri mezzi é necessario l'uso di un
dispositivo di protezione individuale delle vie
respiratorie con fattore di protezione operativo
tale da garantire tutte le condizioni previste
dall'articolo 251, comma 1, lettera b); l'utilizzo
dei DPI deve essere intervallato da periodi di
riposo adeguati all'impegno fisico richiesto dal
lavoro; l'accesso alle aree di riposo deve essere
preceduto da idonea decontaminazione di cui
all'articolo 256, comma 4, lettera d).
5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, il datore di
lavoro, previa consultazione con i lavoratori o i
loro rappresentanti, assicura i periodi di riposo
necessari, in funzione dell'impegno fisico e delle
condizioni climatiche.
Art. 255. - Operazioni lavorative particolari
1. Nel caso di determinate operazioni lavorative in
cui, nonostante l'adozione di misure tecniche
preventive per limitare la concentrazione di amianto
nell'aria, é prevedibile che questa superi il valore
limite di cui all'articolo 254, il datore di lavoro
adotta adeguate misure per la protezione dei
lavoratori addetti, ed in particolare:
a) fornisce ai lavoratori un adeguato dispositivo di
protezione delle vie respiratorie e altri
dispositivi di protezione individuali tali da
garantire le condizioni previste dall'articolo 251,
comma 1, lettera b);
b) provvede all'affissione di cartelli per segnalare
che si prevede il superamento del valore limite di
esposizione;
c) adotta le misure necessarie per impedire la
dispersione della polvere al di fuori dei locali o
luoghi di lavoro;
d) consulta i lavoratori o i loro rappresentanti di
cui all'articolo 46 sulle misure da adottare prima
di procedere a tali attività.
Art. 256. - Lavori di demolizione o rimozione
dell'amianto
1. I lavori di demolizione o di rimozione
dell'amianto possono essere effettuati solo da
imprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo
30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22.
2. Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori
di demolizione o di rimozione dell'amianto o di
materiali contenenti amianto da edifici, strutture,
apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di
trasporto, predispone un piano di lavoro.
3. Il piano di cui al comma 2 prevede le misure
necessarie per garantire la sicurezza e la salute
dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione
dell'ambiente esterno.
4. Il piano, in particolare, prevede e contiene
informazioni sui seguenti punti:
a) rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti
amianto prima dell'applicazione delle tecniche di
demolizione, a meno che tale rimozione non possa
costituire per i lavoratori un rischio maggiore di
quello rappresentato dal fatto che l'amianto o i
materiali contenenti amianto vengano lasciati sul
posto;
b) fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di
protezione individuale;
c) verifica dell'assenza di rischi dovuti
all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al
termine dei lavori di demolizione o di rimozione
dell'amianto;
d) adeguate misure per la protezione e la
decontaminazione del personale incaricato dei
lavori;
e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per
la raccolta e lo smaltimento dei materiali;
f) adozione, nel caso in cui sia previsto il
superamento dei valori limite di cui all'articolo
254, delle misure di cui all'articolo 255,
adattandole alle particolari esigenze del lavoro
specifico;
g) natura dei lavori e loro durata presumibile;
h) luogo ove i lavori verranno effettuati;
i) tecniche lavorative adottate per la rimozione
dell'amianto;
l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi
che si intendono utilizzare per attuare quanto
previsto dalle lettere d) ed e).
5. Copia del piano di lavoro é inviata all'organo di
vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei
lavori.
6. L'invio della documentazione di cui al comma 5
sostituisce gli adempimenti di cui all'articolo 50.
7. Il datore di lavoro provvede affinché i
lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso
alla documentazione di cui al comma 4.
Art. 257. - Informazione dei lavoratori
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36,
il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, prima
che essi siano adibiti ad attività comportanti
esposizione ad amianto, nonché ai loro
rappresentanti, informazioni su:
a) i rischi per la salute dovuti all'esposizione
alla polvere proveniente dall'amianto o dai
materiali contenenti amianto;
b) le specifiche norme igieniche da osservare, ivi
compresa la necessità di non fumare;
c) le modalità di pulitura e di uso degli indumenti
protettivi e dei dispositivi di protezione
individuale;
d) le misure di precauzione particolari da prendere
nel ridurre al minimo l'esposizione;
e) l'esistenza del valore limite di cui all'articolo
254 e la necessità del monitoraggio ambientale.
2. Oltre a quanto previsto al comma l, qualora dai
risultati delle misurazioni della concentrazione di
amianto nell'aria emergano valori superiori al
valore limite fissato dall'articolo 254, il datore
di lavoro informa il più presto possibile i
lavoratori interessati e i loro rappresentanti del
superamento e delle cause dello stesso e li consulta
sulle misure da adottare o, nel caso in cui ragioni
di urgenza non rendano possibile la consultazione
preventiva, il datore di lavoro informa
tempestivamente i lavoratori interessati e i loro
rappresentanti delle misure adottate.
Art. 258. - Formazione dei lavoratori
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
37, il datore di lavoro assicura che tutti i
lavoratori esposti o potenzialmente esposti a
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