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MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 15 luglio 2003, n.388
Regolamento recante disposizioni sul pronto
soccorso aziendale,
in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto
legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visti gli articoli 12, comma 1, lettere b) e c) e
l'articolo 15, comma 3 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni,
che demanda ai Ministri della sanità, del lavoro e
della previdenza sociale, della funzione pubblica e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il
compito di individuare le caratteristiche minime delle
attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del
personale addetto e la sua formazione, in relazione
alla natura dell'attività', al numero dei lavoratori
occupati e ai fattori di rischio;
Visto l'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni
per la determinazione dei livelli di assistenza
sanitaria di emergenza, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo
1992;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in
particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;
Visto il decreto del Ministro della sanità 15 maggio
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del
25 maggio 1992, concernente i criteri ed i requisiti
per la codificazione degli interventi di emergenza;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni;
Visto l'atto di intesa tra Stato e Regioni recante
l'approvazione delle linee guida sul sistema di
emergenza sanitaria dell'11 aprile 1996, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 1996;
Sentita la Commissione consultiva permanente per la
prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, di
cui all'articolo 26 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano;
Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza del 26 marzo 2001;
Adottano il seguente regolamento:
Art. 1. Classificazione delle aziende
1. Le aziende ovvero le unità produttive sono
classificate, tenuto conto della tipologia di attività
svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei
fattori di rischio, in tre gruppi.
Gruppo A:
I) Aziende o unità produttive con attività
industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o
notifica, di cui all'articolo 2, del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali
termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui
agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre
attività minerarie definite dal decreto legislativo 25
novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956,
n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi,
polveri e munizioni;
II) Aziende o unità produttive con oltre cinque
lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi
tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità
permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle
statistiche nazionali INAIL relative al triennio
precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun
anno. Le predette
statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale;
III) Aziende o unità produttive con oltre cinque
lavoratori a tempo indeterminato del comparto
dell'agricoltura.
Gruppo B: aziende o unità produttive con tre o più
lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di tre
lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
2. Il datore di lavoro, sentito il medico competente,
ove previsto, identifica la categoria di appartenenza
della propria azienda od unità produttiva e, solo nel
caso appartenga al gruppo A, la comunica all'Azienda
Unità Sanitaria Locale competente sul territorio in
cui si svolge l'attività' lavorativa, per la
predisposizione degli interventi di emergenza del
caso. Se l'azienda o unità produttiva svolge attività
lavorative comprese in gruppi diversi, il datore di
lavoro deve riferirsi all'attività' con indice più
elevato.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 15, comma 3, del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' riportato
nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 12, comma 1, lettere b) e c) del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni (Attuazione della direttiva
89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della
direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE,
della direttiva 90/269/CEE, della direttiva
90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della
direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della
direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della
direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE e della
direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il
lavoro), e' il seguente:
«Art. 12 (Disposizioni generali).
1. Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 4, comma
5, lettera q), il datore di lavoro:
a) (Omissis);
b) designa preventivamente i lavoratori incaricati di
attuare le misure di cui all'art. 4, comma 5, lettera
a);
c) informa tutti i lavoratori che possono essere
esposti ad un pericolo grave ed immediato circa le
misure predisposte ed i comportamenti da adottare;».
- Il testo dell'art. 15, comma 3 del citato decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' il seguente:
«Art. 15 (Pronto soccorso).
(Omissis).
3. Le caratteristiche minime delle attrezzature di
pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e
la sua formazione sono individuati in relazione alla
natura dell'attività', al numero dei lavoratori
occupati e ai fattori di rischio, con decreto dei
Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza
sociale, della funzione pubblica e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentiti la commissione
consultiva permanente e il Consiglio superiore di
sanità.».
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei
Ministri), e' il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti).
(Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o
di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di più
Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessità di
apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non
possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere
comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri
prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare
la denominazione di "regolamento", sono adottati
previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al
visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.».
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni concerne: «Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
della
legge 23 ottobre 1992, n. 421.».
- Il testo dell'art. 26, del citato decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' il seguente:
«Art. 26 (Commissione consultiva permanente per la
prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro).
1. L'art. 393 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 393 (Costituzione della commissione).
1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e' istituita una commissione consultiva
permanente per la prevenzione degli infortuni e per
l'igiene del lavoro. Essa e' presieduta dal Ministro
del lavoro e della previdenza sociale o dal direttore
generale della Direzione generale dei rapporti di
lavoro da lui delegato, ed e' composta da:
a) cinque funzionari esperti designati dal Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di cui tre
ispettori del lavoro, laureati uno in ingegneria, uno
in medicina e chirurgia e uno in chimica o fisica;
b) il direttore e tre funzionari dell'Istituto
superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;
c) un funzionario dell'Istituto superiore di sanità;
d) il direttore generale competente del Ministero
della sanità ed un funzionario per ciascuno dei
seguenti Ministeri: industria, commercio ed
artigianato; interno; difesa; trasporti; risorse
agricole alimentari e forestali; ambiente e della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica e degli affari regionali;
e) sei rappresentanti delle regioni e province
autonome designati dalla Conferenza Stato-regioni;
f) un rappresentante dei seguenti organismi: Istituto
nazionale assicurazioni e infortuni sul lavoro; Corpo
nazionale dei vigili del fuoco; Consiglio nazionale
delle ricerche; UNI; CEI; Agenzia nazionale protezione
ambiente; Istituto italiano di medicina sociale;
g) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale su designazione delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative a livello nazionale;
h) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale su designazione delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, anche
dell'artigianato e della piccola e media impresa,
maggiormente rappresentative a livello nazionale;
i) un esperto nominato dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale su designazione delle
organizzazioni sindacali dei dirigenti d'azienda
maggiormente rappresentative a livello nazionale. Ai
predetti componenti, per le riunioni o giornate di
lavoro, non spetta il gettone di presenza di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio
1956, n. 5, e successive modificazioni.
2. Per ogni rappresentante effettivo e' designato un
membro supplente.
3. All'inizio di ogni mandato la commissione può
istituire comitati speciali permanenti dei quali
determina la composizione e la funzione.
4. La commissione può chiamare a far parte dei
comitati di cui al comma 3 persone particolarmente
esperte, anche su designazione delle associazioni
professionali, dell'università' e degli enti di
ricerca, in relazione alle materie trattate.
5. Le funzioni inerenti alla segreteria della
commissione sono disimpegnate da due funzionari del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
6. I componenti della commissione consultiva
permanente ed i segretari sono nominati con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su
designazione degli organismi competenti e durano in
carica tre anni.".
2. L'art. 394 del decreto Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n. 547, e' sostituito dal seguente:
"Art. 394 (Compiti della commissione).
2. La commissione consultiva permanente ha il compito
di:
a) esaminare i problemi applicativi della normativa in
materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro e
predisporre una relazione annuale al riguardo;
b) formulare proposte per lo sviluppo e il
perfezionamento della legislazione vigente e per il
suo coordinamento con altre disposizioni concernenti
la
sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori,
nonché per il coordinamento degli organi preposti alla
vigilanza;
c) esaminare le problematiche evidenziate dai comitati
regionali sulle misure preventive e di controllo dei
rischi adottate nei luoghi di lavoro;
d) proporre linee guida applicative della normativa di
sicurezza;
e) esprimere parere sugli adeguamenti di natura
strettamente tecnica relativi alla normativa CEE da
attuare a livello nazionale;
f) esprimere parere sulle richieste di deroga previste
dall'art. 48 del decreto legislativo 15 agosto 1991,
n. 277;
g) esprimere parere sulle richieste di deroga previste
dall'art. 8 del decreto legislativo 25 gennaio 1992,
n. 77;
h) esprimere parere sul riconoscimento della
conformità alle vigenti norme per la sicurezza e la
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e
sistemi di
sicurezza;
i) esprimere il parere sui ricorsi avverso le
disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro
nell'esercizio della vigilanza, sulle attività
comportanti
rischi particolarmente elevati, individuate ai sensi
dell'art. 43, comma 1, lettera g), n. 4, della legge
19 febbraio 1992, n. 142, secondo le modalità di cui
all'art. 402;
l) esprimere parere, su richiesta del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale o del Ministero
della sanità o delle regioni, su qualsiasi questione
relativa
alla sicurezza del lavoro e alla protezione della
salute dei lavoratori.
2. La relazione di cui al comma precedente, lettera
a), e' resa pubblica ed e' trasmessa alle commissioni
parlamentari competenti ed ai presidenti delle
regioni.
3. La commissione, per l'espletamento dei suoi
compiti, può chiedere dati o promuovere indagini e, su
richiesta o autorizzazione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, effettuare sopralluoghi.".
3. L'art. 395 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e' soppresso.».
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2, del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva
96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di
incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose), e' il seguente:
«Art. 2 (Ambito di applicazione).
1. Il presente decreto si applica agli stabilimenti in
cui sono presenti sostanze pericolose in quantità
uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I.
2. Ai fini del presente decreto si intende per
"presenza di sostanze pericolose" la presenza di
queste, reale o prevista, nello stabilimento, ovvero
quelle che si reputa possano essere generate, in caso
di perdita di controllo di un processo industriale, in
quantità uguale o superiore a quelle indicate
nell'allegato I.
3. Agli stabilimenti industriali non rientranti tra
quelli indicati al comma 1, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 5.
4. Salvo che non sia diversamente stabilito rimangono
ferme le disposizioni di cui ai seguenti decreti:
a) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
31 marzo 1989 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
93 del 21 aprile 1989, limitatamente agli articoli 1,
3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10;
b) decreto del Ministro dell'ambiente del 20 maggio
1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del
31 maggio 1991, limitatamente agli articoli 1, 3 e 4;
c) decreto dei Ministri dell'ambiente e della sanità
23 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 15 del 20 gennaio 1994;
d) i criteri di cui all'allegato del decreto del
Ministro dell'ambiente 13 maggio 1996, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio 1996;
e) decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996,
pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta
Ufficiale n. 155 del 4 luglio 1996;
f) decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9
luglio 1996;
g) decreto del Ministro dell'ambiente 5 novembre 1997,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998;
h) decreto del Ministro dell'ambiente 5 novembre 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3
febbraio 1998;
i) decreto del Ministro dell'ambiente 16 marzo 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo
1998;
l) decreto del Ministro dell'ambiente 20 ottobre 1998,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 262 del 9 novembre 1998.
5. Le disposizioni di cui al presente decreto non
pregiudicano l'applicazione delle disposizioni in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo
di lavoro.».
- Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom,
90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in
materia di radiazioni ionizzanti), e' il seguente:
«Art. 7 (Definizioni concernenti particolari impianti
nucleari e documenti relativi).
1. Per l'applicazione del presente decreto valgono le
seguenti definizioni di particolari impianti nucleari,
documenti e termini relativi:
a) reattore nucleare: ogni apparato destinato ad usi
pacifici progettato od usato per produrre una reazione
nucleare a catena, capace di autosostenersi in
condizioni normali, anche in assenza di sorgenti
neutroniche;
b) complesso nucleare sottocritico: ogni apparato
progettato od usato per produrre una reazione nucleare
a catena, incapace di autosostenersi in assenza di
sorgenti di neutroni, in condizioni normali o
accidentali;
c) impianto nucleare di potenza: ogni impianto
industriale, dotato di un reattore nucleare, avente
per scopo la utilizzazione dell'energia o delle
materie fissili
prodotte a fini industriali;
d) impianto nucleare di ricerca: ogni impianto dotato
di un reattore nucleare in cui l'energia o le materie
fissili prodotte non sono utilizzate a fini
industriali;
e) impianto nucleare per il trattamento di
combustibili irradiati: ogni impianto progettato o
usato per trattare materiali contenenti combustibili
nucleari irradiati. Sono esclusi gli impianti
costituiti essenzialmente da laboratori per studi e
ricerche che contengono meno di 37 TBq (1000 curie) di
prodotti di fissione e quelli a fini industriali che
trattano materie che non presentano un'attività' di
prodotti di fissione superiore a 9,25 MBq (0,25
millicurie) per grammo di Uranio 235 ed una
concentrazione di Plutonio inferiore a 10-6 grammi per
grammo di Uranio 235, i quali ultimi sono considerati
aggregati agli impianti di cui alla lettera f);
f) impianto per la preparazione e per la fabbricazione
delle materie fissili speciali e dei combustibili
nucleari: ogni impianto destinato a preparare o a
fabbricare materie fissili speciali e combustibili
nucleari; sono inclusi gli impianti di separazione
isotopica. Sono esclusi gli impianti costituiti
essenzialmente da laboratori per studi e ricerche che
non contengono più di 350 grammi di uranio 235 o di
200 grammi di Plutonio o Uranio 233 o quantità totale
equivalente;
g) deposito di materie fissili speciali o di
combustibili nucleari: qualsiasi locale che, senza far
parte degli impianti di cui alle lettere precedenti,
e' destinato al deposito di materie fissili speciali o
di combustibili nucleari al solo scopo
dell'immagazzinamento in quantità totali superiori a
350 grammi di Uranio 235, oppure 200 grammi di
Plutonio o Uranio 233 o quantità totale equivalente;
h) rapporto preliminare, rapporto intermedio e
rapporto finale di sicurezza: documenti o serie di
documenti tecnici contenenti le informazioni
necessarie per l'analisi e la valutazione della
installazione e dell'esercizio di un reattore o
impianto nucleare, dal punto di vista della sicurezza
nucleare e della protezione sanitaria dei lavoratori e
della popolazione contro i pericoli delle radiazioni
ionizzanti, e contenenti inoltre una analisi ed una
valutazione di tali pericoli. In particolare i
documenti debbono contenere una trattazione degli
argomenti seguenti:
1) ubicazione e sue caratteristiche fisiche,
meteorologiche, demografiche, agronomiche ed
ecologiche;
2) edifici ed eventuali strutture di contenimento;
3) descrizione tecnica dell'impianto nel suo insieme e
nei suoi sistemi componenti ausiliari, inclusa la
strumentazione nucleare e non nucleare, i sistemi di
controllo e i dispositivi di protezione ed i sistemi
di raccolta, allontanamento e smaltimento (trattamento
e scarico) dei rifiuti radioattivi;
4) studio analitico di possibili incidenti derivanti
da mal funzionamento di apparecchiature o da errori di
operazione, e delle conseguenze previste, in relazione
alla sicurezza nucleare e alla protezione sanitaria;
5) studio analitico delle conseguenze previste, in
relazione alla protezione sanitaria, di scarichi
radioattivi durante le fasi di normale esercizio e in
caso di situazioni accidentali o di emergenza;
6) misure previste ai fini della prevenzione e
protezione antincendio;
7) il rapporto e' denominato preliminare se riferito
al progetto di massima; finale, se riferito al
progetto definitivo. Il rapporto intermedio precede il
rapporto finale e contiene le informazioni, l'analisi
e la valutazione di cui sopra e' detto, con ipotesi
cautelative rispetto a quelle del rapporto finale;
i) regolamento di esercizio: documento che specifica
l'organizzazione e le funzioni in condizioni normali
ed eccezionali del personale addetto alla direzione,
alla conduzione e alla manutenzione di un impianto
nucleare, nonché alle sorveglianze fisica e medica
della protezione, in tutte le fasi, comprese quelle di
collaudo, avviamento, e disattivazione;
l) manuale di operazione: l'insieme delle disposizioni
e procedure operative relative alle varie fasi di
esercizio normale e di manutenzione dell'impianto, nel
suo insieme e nei suoi sistemi componenti, nonché le
procedure da seguire in condizioni eccezionali;
m) specifica tecnica di prova: documento che descrive
le procedure e le modalità che debbono essere
applicate per l'esecuzione della prova ed i risultati
previsti. Ogni specifica tecnica di prova, oltre una
breve descrizione della parte di impianto e del
macchinario impiegato nella prova, deve indicare:
1) lo scopo della prova;
2) la procedura della prova;
3) l'elenco dei dati da raccogliere durante la prova;
4) gli eventuali valori minimi e massimi previsti
delle variabili considerate durante la prova;
n) prescrizione tecnica: l'insieme dei limiti e
condizioni concernenti i dati e i parametri relativi
alle caratteristiche e al funzionamento di un impianto
nucleare nel suo complesso e nei singoli componenti,
che hanno importanza per la sicurezza nucleare e per
la protezione sanitaria;
o) registro di esercizio: documento sul quale si
annotano i particolari delle operazioni effettuate
sull'impianto, i dati rilevati nel corso di tali
operazioni, nonché ogni altro avvenimento di interesse
per l'esercizio dell'impianto stesso;
p) disattivazione: insieme delle azioni pianificate,
tecniche e gestionali, da effettuare su un impianto
nucleare a seguito del suo definitivo spegnimento o
della
cessazione definitiva dell'esercizio, nel rispetto dei
requisiti di sicurezza e di protezione dei lavoratori,
della popolazione e dell'ambiente, sino allo
smantellamento finale o comunque al rilascio del sito
esente da vincoli di natura radiologica.».
- Il testo degli articoli 28 e 33, del citato decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e' il seguente:
«Art. 28 (Impiego di categoria A).
1. L'impiego di categoria A e' soggetto a nulla osta
preventivo da parte del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato di concerto con i
Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e
della previdenza sociale, della sanità, sentite l'ANPA
e le regioni territorialmente competenti, in relazione
all'ubicazione delle installazioni, all'idoneità' dei
locali, delle strutture di radioprotezione, delle
modalità di esercizio, delle attrezzature e della
qualificazione del personale addetto, alle conseguenze
di eventuali incidenti nonché delle modalità
dell'eventuale allontanamento o smaltimento
nell'ambiente dei rifiuti radioattivi. Copia del nulla
osta e' inviata dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato ai Ministeri concertanti,
al presidente della regione o provincia autonoma
interessata, al sindaco, al prefetto, al comando
provinciale dei Vigili del fuoco competenti per
territorio e all'ANPA.
2. Nel nulla osta possono essere stabilite particolari
prescrizioni per gli aspetti connessi alla
costruzione, per le prove e per l'esercizio, nonché
per l'eventuale disattivazione degli impianti.
(Omissis).
Art. 33 (Nulla osta per installazioni di deposito o di
smaltimento di rifiuti radioattivi).
- 1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia
di dichiarazione di compatibilità ambientale, la
costruzione, o comunque la costituzione, e l'esercizio
delle installazioni per il deposito o lo smaltimento
nell'ambiente, nonché di quelle per il trattamento e
successivo deposito o smaltimento nell'ambiente, di
rifiuti radioattivi provenienti da altre
installazioni, anche proprie, sono soggetti a nulla
osta preventivo del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con i
Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e
della previdenza sociale e della sanità, sentite la
regione o la provincia autonoma interessata e l'ANPA.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri
dell'ambiente e della sanità e di concerto con i
Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza
sociale, sentita l'ANPA, sono stabiliti i livelli di
radioattività o di concentrazione ed i tipi di rifiuti
per cui si applicano le disposizioni del presente
articolo, nonché le disposizioni procedurali per il
rilascio del nulla osta, in relazione alle diverse
tipologie di installazione. Nel decreto può essere
prevista, in relazione a tali tipologie, la
possibilità di articolare in fasi distinte, compresa
quella di chiusura, il rilascio del nulla osta nonché
di stabilire particolari prescrizioni per ogni fase,
ivi incluse le prove e l'esercizio.».
- Il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624,
concerne: «Attuazione della direttiva 92/91/CEE
relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle
industrie
estrattive per trivellazione e della direttiva
92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei
lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o
sotterranee».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1956, n. 320, concerne: «Norme per la prevenzione
degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo».
Art. 2. Organizzazione di pronto soccorso
1. Nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di
gruppo B, il datore di lavoro deve garantire le
seguenti attrezzature:
a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun
luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo
facilmente accessibile ed individuabile con
segnaletica appropriata, contenente la dotazione
minima indicata nell'allegato 1, che fa parte del
presente decreto, da integrare sulla base dei rischi
presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del
medico competente, ove previsto, e del sistema di
emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale,
e della quale
sia costantemente assicurata, la completezza ed il
corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;
b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare
rapidamente il sistema di emergenza del Servizio
Sanitario Nazionale.
2. Nelle aziende o unità produttive di gruppo C, il
datore di lavoro deve garantire le seguenti
attrezzature:
a) pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun
luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente
individuabile, contenente la dotazione minima indicata
nell'allegato 2, che fa parte del presente decreto, da
integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di
lavoro, della quale sia costantemente assicurata, in
collaborazione con il medico competente, ove previsto,
la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi
ivi contenuti;
b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare
rapidamente il sistema di emergenza del Servizio
Sanitario Nazionale;
3. Il contenuto minimo della cassetta di pronto
soccorso e del pacchetto di medicazione, di cui agli
allegati 1 e 2, e' aggiornato con decreto dei Ministri
della salute e del lavoro e delle politiche sociali
tenendo conto dell'evoluzione tecnico-scientifica.
4. Nelle aziende o unità produttive di gruppo A, anche
consorziate, il datore di lavoro, sentito il medico
competente, quando previsto, oltre alle attrezzature
di cui al precedente comma 1, e' tenuto a garantire il
raccordo tra il sistema di pronto soccorso interno ed
il sistema di emergenza sanitaria di cui al decreto
del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992 e
successive modifiche.
5. Nelle aziende o unità produttive che hanno
lavoratori che prestano la propria attività in luoghi
isolati, diversi dalla sede aziendale o unità
produttiva, il datore di lavoro e' tenuto a fornire
loro il pacchetto di medicazione di cui all'allegato
2, che fa parte del presente decreto, ed un mezzo di
comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda al
fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza
del Servizio Sanitario Nazionale.
Nota all'art. 2:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica del
27 marzo 1992, e successive modifiche, si veda in note
alle premesse.
Art. 3. Requisiti e formazione degli addetti al
pronto soccorso
1. Gli addetti al pronto soccorso, designati ai sensi
dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono formati
con istruzione teorica e pratica per l'attuazione
delle misure di primo intervento interno e per
l'attivazione degli interventi di pronto soccorso.
2. La formazione dei lavoratori designati e' svolta da
personale medico, in collaborazione, ove possibile,
con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario
Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della
formazione il medico può avvalersi della
collaborazione di personale infermieristico o di altro
personale specializzato.
3. Per le aziende o unità produttive di gruppo A i
contenuti e i tempi minimi del corso di formazione
sono riportati nell'allegato 3, che fa parte del
presente decreto e devono prevedere anche la
trattazione dei rischi specifici dell'attività'
svolta.
4. Per le aziende o unità produttive di gruppo B e di
gruppo C i contenuti ed i tempi minimi del corso di
formazione sono riportati nell'allegato 4, che fa
parte del presente decreto.
5. Sono validi i corsi di formazione per gli addetti
al pronto soccorso ultimati entro la data di entrata
in vigore del presente decreto. La formazione dei
lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza
triennale almeno per quanto attiene alla capacità di
intervento pratico.
Nota all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 12, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, si veda
in note alle premesse.
Art. 4. Attrezzature minime per gli interventi di
pronto soccorso
1. Il datore di lavoro, in collaborazione con il
medico competente, ove previsto, sulla base dei rischi
specifici presenti nell'azienda o unità produttiva,
individua e rende disponibili le attrezzature minime
di equipaggiamento ed i dispositivi di protezione
individuale per gli addetti al primo intervento
interno ed al pronto soccorso.
2. Le attrezzature ed i dispositivi di cui al comma 1
devono essere appropriati rispetto ai rischi specifici
connessi all'attività' lavorativa dell'azienda e
devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e
di pronto impiego e custoditi in luogo idoneo e
facilmente accessibile.
Art. 5. Abrogazioni
Il decreto ministeriale del 2 luglio 1958 e' abrogato.
Art. 6. Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare
come legge dello Stato.
Roma, 15 luglio 2003
Il Ministro della salute Sirchia
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro per la funzione pubblica Mazzella
Il Ministro delle attivita' produttive Marzano
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei
servizi alla persona e dei beni culturali, registro n.
5, foglio n. 78
Nota all'art. 6:
- Il decreto ministeriale 28 luglio 1958 concerne:
«Presidi chirurgici e farmaceutici aziendali».
Allegato 1
CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
Guanti sterili monouso (5 paia).
Visiera paraschizzi
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di
iodio da 1 litro (1).
Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0,
9%) da 500 ml (3).
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole
(10).
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole
(2).
Teli sterili monouso (2).
Pinzette da medicazione sterili monouso (2).
Confezione di rete elastica di misura media (1).
Confezione di cotone idrofilo (1).
Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso
(2).
Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).
Un paio di forbici.
Lacci emostatici (3).
Ghiaccio pronto uso (due confezioni).
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
(2).
Termometro.
Apparecchio per la misurazione della pressione
arteriosa.
Allegato 2
CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE
Guanti sterili monouso (2 paia).
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di
iodio da 125 ml (1).
Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%)
da 250 ml (1).
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole
(1).
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole
(3).
Pinzette da medicazione sterili monouso (1).
Confezione di cotone idrofilo (1).
Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso
(1).
Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).
Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).
Un paio di forbici (1).
Un laccio emostatico (1).
Confezione di ghiaccio pronto uso (1).
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
(1).
Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di
prestare i
primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.
Allegato 3
• pag. 30
• pag. 31
Allegato 4
• pag. 32
• pag. 33
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