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Decreto Presidente Repubblica 19
marzo 1956 Numero 303
Norme generali per l'igiene del lavoro
Supplemento Ordinario Gazzetta
Ufficiale Numero 105 /19 56
In vigore dal 01.07.1956
Disposizioni
generali
Disposizioni relative alle
aziende industriali e commerciali
Disposizioni
relative alle aziende agricole
Norme
penali
Disposizioni
transitorie e finali
Allegato
DISPOSIZIONI GENERALI
CAMPO DI APPLICAZIONE
Articolo 1 (Attività soggette)
Le norme del presente decreto si applicano a tutte le
attività alle quali sono addetti lavoratori
subordinati o ad essi equiparati ai sensi del
successivo articolo 3, comprese quelle esercitate
dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai
Comuni, da altri Enti pubblici e dagli istituti di
istruzione e di beneficenza, salve le limitazioni
espressamente indicate.
Nei riguardi delle Ferrovie dello Stato e di quelle
esercitate da privati in regime di concessione le
disposizioni del presente decreto saranno applicate
adattandole alle particolari esigenze dell'esercizio
ferroviario.
Articolo 2 (Attività escluse)
Le norme del presente decreto non si applicano ai
lavori a bordo delle navi mercantili e a bordo degli
aeromobili, nonchè all'esercizio delle miniere, delle
cave e delle torbiere.
Sono escluse altresì le imprese industriali e
commerciali gestite direttamente dal titolare con il
solo aiuto dei membri della famiglia con lui
conviventi e le aziende agricole indicate nel secondo
comma dell'articolo 49.
Articolo 3 (Definizione di lavoratore subordinato)
Agli effetti dell'articolo 1, per lavoratore
subordinato si intende colui che fuori del proprio
domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e
sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione,
anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte
od una professione.
Sempre agli effetti dell'articolo 1 sono equiparati ai
lavoratori subordinati i soci di società e di enti in
genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la
loro attività per conto delle società o degli enti
stessi.
OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO, DEI DIRIGENTI, DEI
PREPOSTI E DEI LAVORATORI
Articolo 4 (Obblighi dei datori di lavoro,
dei dirigenti e dei preposti)
Implicitamente abrogato dall'art. 4 del DLvo 626
I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti che
esercitano, dirigono o sovrintendono alle attività
indicate all'articolo 1, devono, nell'ambito delle
rispettive attribuzioni e competenze:
a) attuare le misure di igiene previste nel presente
decreto;
b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici
cui sono esposti e portare a loro conoscenza i modi di
prevenire i danni derivanti dai rischi predetti;
c) fornire ai lavoratori i necessari mezzi di
protezione;
d) disporre ed esigere che i singoli lavoratori
osservino le norme di igiene ed usino i mezzi di
protezione messi a loro disposizione.
Articolo 5 (Obblighi dei lavoratori)
Implicitamente abrogato dall'art. 5 della 626
I lavoratori devono:
a) osservare, oltre le norme del presente decreto le
misure disposte dal datore di lavoro ai fini
dell'igiene;
b) usare con cura i dispositivi tecnico-sanitari e gli
altri mezzi di protezione predisposti o forniti dal
datore di lavoro;
c) segnalare al datore di lavoro, al dirigente o ai
preposti le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di
protezione suddetti;
d) non rimuovere o modificare detti dispositivi e
mezzi di protezione, senza averne ottenuta
l'autorizzazione.
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