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Leggi e decreti sulla sicurezza > D.P.R. 303 del 19/03/1956

Decreto Presidente Repubblica 19 marzo 1956 Numero 303
Norme generali per l'igiene del lavoro

Supplemento Ordinario Gazzetta Ufficiale Numero 105 /19 56
In vigore dal 01.07.1956

Disposizioni generali
Disposizioni relative alle aziende industriali e commerciali

Disposizioni relative alle aziende agricole

Norme penali

Disposizioni transitorie e finali

Allegato


DISPOSIZIONI GENERALI

CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 (Attività soggette)
Le norme del presente decreto si applicano a tutte le attività alle quali sono addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi del successivo articolo 3, comprese quelle esercitate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, da altri Enti pubblici e dagli istituti di istruzione e di beneficenza, salve le limitazioni espressamente indicate.
Nei riguardi delle Ferrovie dello Stato e di quelle esercitate da privati in regime di concessione le disposizioni del presente decreto saranno applicate adattandole alle particolari esigenze dell'esercizio ferroviario.


Articolo 2 (Attività escluse)
Le norme del presente decreto non si applicano ai lavori a bordo delle navi mercantili e a bordo degli aeromobili, nonchè all'esercizio delle miniere, delle cave e delle torbiere.
Sono escluse altresì le imprese industriali e commerciali gestite direttamente dal titolare con il solo aiuto dei membri della famiglia con lui conviventi e le aziende agricole indicate nel secondo comma dell'articolo 49.


Articolo 3 (Definizione di lavoratore subordinato)
Agli effetti dell'articolo 1, per lavoratore subordinato si intende colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte od una professione.
Sempre agli effetti dell'articolo 1 sono equiparati ai lavoratori subordinati i soci di società e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società o degli enti stessi.


OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO, DEI DIRIGENTI, DEI PREPOSTI E DEI LAVORATORI

Articolo 4  (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti) 
Implicitamente abrogato dall'art. 4 del DLvo 626
I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti che esercitano, dirigono o sovrintendono alle attività indicate all'articolo 1, devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:
a) attuare le misure di igiene previste nel presente decreto;
b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti;
c) fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione;
d) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di igiene ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione.


Articolo 5 (Obblighi dei lavoratori)
Implicitamente abrogato dall'art. 5 della 626
I lavoratori devono:
a) osservare, oltre le norme del presente decreto le misure disposte dal datore di lavoro ai fini dell'igiene;
b) usare con cura i dispositivi tecnico-sanitari e gli altri mezzi di protezione predisposti o forniti dal datore di lavoro;
c) segnalare al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di protezione suddetti;
d) non rimuovere o modificare detti dispositivi e mezzi di protezione, senza averne ottenuta l'autorizzazione.

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