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Decreto Presidente Repubblica 19
marzo 1956 Numero 303
Norme generali per l'igiene del lavoro
Disposizioni
generali
Disposizioni relative alle aziende industriali e
commerciali
Disposizioni
relative alle aziende agricole
Norme
penali
Disposizioni
transitorie e finali
Allegato
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AZIENDE INDUSTRIALI E
COMMERCIALI
Si
riportano in rosso le modifiche introdotte dal decreto
legislativo approvato dal governo il 18 marzo 1996.
AMBIENTI
DI LAVORO
Articolo
6 (Altezza, cubatura e superficie)
1.
I limiti minimi per l'altezza, cubatura e superficie
dei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro
nelle aziende industriali che occupano più di 5
lavoratori, e in ogni caso in quelle che eseguono le
lavorazioni indicate nell'articolo 33, devono essere i
seguenti:
a) altezza netta non inferiore a metri 3;
b) cubatura non inferiore a mc. 10 per lavoratore;
c) ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve
disporre di una superficie di almeno mq. 2.
2. I valori relativi alla cubatura e alla
superficie s'intendono lordi cioè senza deduzione dei
mobili, macchine e impianti fissi.
3. L'altezza netta dei locali deve essere
misurata dal pavimento all'altezza media della
copertura dei soffitti o delle volte.
4. Quando necessità tecniche aziendali lo
richiedano, l'organo di
vigilanza competente per territorio, può
consentire altezze minime inferiori a quelle sopra
indicate e prescrivere che siano adottati adeguati
mezzi di ventilazione dell'ambiente.
L'osservanza dei limiti stabiliti dal presente
articolo circa l'altezza, la cubatura e superficie dei
locali chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende
industriali che occupano meno di 5 lavoratori quando
le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute,
a giudizio dell'Ispettorato del lavoro,
pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati.
5. Per i locali destinati o da
destinarsi a uffici, indipendentemente dal tipo di
azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i
limiti di altezza sono quelli individuati dalla
normativa urbanistica vigente.
Articolo
7 (Coperture, pavimento, pareti ed aperture)
A
meno che non sia richiesto diversamente dalle
necessità della lavorazione, è vietato adibire a
lavori continuativi i locali chiusi i quali non
rispondono alle seguenti condizioni:
a) essere ben difesi contro gli agenti atmosferici ed
avere aperture sufficienti per un rapido ricambio
dell'aria;
b) essere ben asciutti e ben difesi contro l'umidità;
c) avere pavimento e pareti la cui superficie sia
sistemata in guisa da permettere una facile pulizia.
Qualora non ostino particolari condizioni tecniche, le
pareti dei locali di lavoro devono essere a tinta
chiara.
Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano
sul pavimento sostanze putrescibili o liquidi, il
pavimento deve avere superficie unita ed impermeabile
e pendenza sufficiente per avviare rapidamente i
liquidi verso i punti di raccolta e scarico.
Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di
passaggio si mantenga bagnato, esso deve essere munito
a permanenza di palchetti o di graticolato, se i
lavoratori non sono forniti di zoccoli o di
soprascarpe impermeabili.
Articolo
8 (Locali sotterranei)
E'
vietato adibire al lavoro locali chiusi sotterranei o
semisotterranei.
In deroga alle disposizioni del precedente comma,
possono essere destinati al lavoro locali sotterranei
o semisotterranei, quando ricorrano particolari
esigenze tecniche.
In tali casi si deve provvedere con mezzi idonei alla
aerazione, alla illuminazione ed alla protezione
contro l'umidità.
L'Ispettorato del lavoro, d'intesa con l'ufficiale
sanitario, può consentire l'uso dei locali
sotterranei e semisotterranei anche per altre
lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze
tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad
emanazioni nocive e non espongano i lavoratori a
temperature eccessive, sempre ché siano rispettate le
altre norme del presente decreto e sia provveduto, con
mezzi idonei, alla aerazione, alla illuminazione e
alla protezione contro l'umidità.
Articolo
9 (Ricambio dell'aria)
L'aria
dei locali di lavoro deve essere convenientemente e
frequentemente rinnovata.
Qualunque sia il mezzo adottato per il ricambio
dell'aria, si deve evitare che le correnti colpiscano
direttamente i lavoratori addetti a posti fissi di
lavoro.
Articolo
10 (Illuminazione naturale e artificiale)
A
meno che non sia richiesto diversamente dalle
necessità della lavorazione e salvo che non si tratti
di locali sotterranei, i locali di lavoro devono
essere convenientemente illuminati a luce naturale
diretta.
Anche le vie di comunicazione tra i vari locali e fra
questi e l'esterno, come i passaggi, i corridoi e le
scale, devono essere ben illuminati, quando è
possibile, a luce naturale.
L'illuminazione artificiale deve essere idonea per
intensità, qualità e distribuzione delle sorgenti
luminose alla natura del lavoro.
Per quanto riguarda l'intensità, ove esigenze
tecniche non ostino, devono essere assicurati i valori
minimi seguenti:
|
per
ambienti destinati a deposito di materiali
grossi: |
10
lux |
|
per
i passaggi, corridoi e scale: |
20
lux |
|
per
lavori grossolani: |
40
lux |
|
per
lavori di media finezza: |
100
lux |
|
per
lavori fini: |
200
lux |
|
per
lavori finissimi: |
300
lux |
Per
i lavori di media finezza, fini e finissimi, i
suddetti valori possono essere conseguiti mediante
sistemi di illuminazione localizzata sui singoli posti
di lavoro; in tal caso si deve provvedere a che il
livello medio di illuminazione generale dell'ambiente
non sia inferiore ad un quinto di quello esistente nei
posti di lavoro.
Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di
illuminazione artificiale devono essere tenuti
costantemente in buone condizioni di pulizia e di
efficienza.
Articolo
11 (Temperatura)
La
temperatura dei locali chiusi di lavoro deve essere
mantenuta entro i limiti convenienti alla buona
esecuzione dei lavori e ad evitare pregiudizio alla
salute dei lavoratori.
Quando non sia conveniente modificare la temperatura
di tutto l'ambiente, si deve provvedere alla difesa
dei lavoratori contro le temperature troppo alte o
troppo basse mediante misure tecniche localizzate o
mezzi personali di protezione.
Nel giudizio sulla temperatura conveniente per i
lavoratori si deve tenere conto della influenza che
possono esercitare sopra di essa il grado di umidità
ed il movimento dell'aria concomitanti.
Articolo
12 (Apparecchi di riscaldamento)
Gli
apparecchi a fuoco diretto destinati al riscaldamento
dell'ambiente nei locali chiusi di lavoro di cui al
precedente articolo, devono essere muniti di condotti
del fumo privi di valvole regolatrici ed avere
tiraggio sufficiente per evitare la corruzione
dell'aria con i prodotti della combustione, ad
eccezione dei casi in cui, per l'ampiezza del locale,
tale impianto non sia necessario.
Articolo
13 (Umidità)
Nei
locali chiusi di lavoro delle aziende industriali nei
quali l'aria è soggetta ad inumidirsi notevolmente
per ragioni di lavoro, si deve evitare, per quanto è
possibile, la formazione della nebbia, mantenendo la
temperatura e l'umidità nei limiti compatibili con le
esigenze tecniche.
Articolo
14 (Sedili)
Nei
locali in cui si compiono lavori non continuativi,
interrotti cioè da periodi di riposo, il datore di
lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori
sedie o panche idonee in numero sufficiente perchè
possano sedersi durante tali periodi.
L'Ispettorato del lavoro può prescrivere che, anche
nei lavori continuativi, il datore di lavoro dia modo
ai dipendenti di lavorare stando a sedere ogni
qualvolta ciò non pregiudichi la normale esecuzione
del lavoro.
Articolo
15 (Pulizia dei locali)
Il
datore di lavoro deve mantenere puliti i locali di
lavoro, facendo eseguire la pulizia, per quanto è
possibile, fuori dell'orario di lavoro e in modo da
ridurre al minimo il sollevamento della polvere
nell'ambiente, oppure mediante aspiratori.
Articolo
16 (Sistemazione dei terreni scoperti dipendenti dai
locali di lavoro)
I
terreni scoperti costituenti una dipendenza dei locali
di lavoro devono essere sistemati in modo da ottenere
lo scolo delle acque di pioggia e di quelle di altra
provenienza.
Articolo
17 (Depositi di immondizie, di rifiuti e di materiali
insalubri)
Nelle
adiacenze dei locali di lavoro e delle loro
dipendenze, il datore di lavoro non può tenere
depositi di immondizie o di rifiuti e di altri
materiali solidi o liquidi capaci di svolgere
emanazioni insalubri, a meno che non vengano adottati
mezzi efficaci per evitare le molestie o i danni che
tali depositi possono arrecare ai lavoratori ed al
vicinato.
Per lo scarico dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi,
devono essere osservate le norme speciali dettate
dalle leggi e dai regolamenti sanitari.
DIFESA
DAGLI AGENTI NOCIVI
Articolo
18 (Difesa dalle sostanze nocive)
Ferme
restando le norme di cui al regio decreto 9 gennaio
1927, numero 157 e successive modificazioni, le
materie prime non in corso di lavorazione, i prodotti
ed i rifiuti, che abbiano proprietà tossiche o
caustiche, specialmente se sono allo stato liquido o
se sono facilmente solubili o volatili, devono essere
custoditi in recipienti a tenuta e muniti di buona
chiusura.
I recipienti devono portate una scritta che ne indichi
il contenuto ed avere le indicazioni e i contrassegni
di cui all'articolo 355 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, numero 547.
Le materie in corso di lavorazione che siano
fermentescibili o possano essere nocive alla salute o
svolgere emanazioni sgradevoli, non devono essere
accumulate nei locali di lavoro in quantità superiore
a quella strettamente necessaria per la lavorazione.
I recipienti e gli apparecchi che servono alla
lavorazione oppure al trasporto dei materiali
putrescibili o suscettibili di dare emanazioni
sgradevoli, devono essere lavati frequentemente e, ove
occorra, disinfettati.
Articolo
19 (Separazione dei lavori nocivi)
Il
datore di lavoro è tenuto ad effettuare, ogni
qualvolta è possibile, in luoghi separati le
lavorazioni pericolose o insalubri allo scopo di non
esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre
lavorazioni.
Articolo
20 (Difesa dell'aria dagli inquinamenti con prodotti
nocivi)
Nei
lavori in cui si svolgono gas o vapori irrespirabili o
tossici od infiammabili, ed in quelli nei quali si
sviluppano normalmente odori o fumi di qualunque
specie, il datore di lavoro deve adottare
provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per
quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione.
L'aspirazione dei gas, vapori, odori o fumi deve
farsi, per quanto è possibile, immediatamente vicino
al luogo dove si producono.
Articolo
21 (Difesa contro le polveri)
Nei
lavori che danno luogo normalmente alla formazione di
polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è
tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o
a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la
diffusione nell'ambiente di lavoro.
Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto
della natura delle polveri e della loro concentrazione
nella atmosfera.
Ove non sia possibile sostituire il materiale di
lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti
lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di
sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri,
atti ad impedirne la dispersione.
L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è
possibile, immediatamente vicino al luogo di
produzione delle polveri.
Quando non siano attuabili le misure tecniche di
prevenzione indicate nel comma precedente, e la natura
del materiale polveroso lo consenta, si deve
provvedere all'inumidimento del materiale stesso.
Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la
eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è
tenuto ad impedire che esse possano rientrare
nell'ambiente di lavoro.
Nei lavori all'aperto e nei lavori di breve durata e
quando la natura e la concentrazione delle polveri non
esigano l'attuazione dei provvedimenti tecnici
indicati ai comma precedenti, e non possano essere
causa di danno o di incomodo al vicinato,
l'Ispettorato del lavoro può esonerare il datore di
lavoro dagli obblighi previsti dai comma precedenti,
prescrivendo, in sostituzione, ove sia necessario,
mezzi personali di protezione.
I mezzi personali possono altresì essere prescritti
dall'Ispettorato del lavoro, ad integrazione dei
provvedimenti previsti al comma terzo e quarto del
presente articolo, in quelle operazioni in cui, per
particolari difficoltà d'ordine tecnico, i predetti
provvedimenti non sono atti a garantire efficacemente
la protezione dei lavoratori contro le polveri.
Articolo
22 (Difesa dalle radiazioni nocive)
Il
datore di lavoro deve provvedere affinché i
lavoratori esposti in modo continuativo a radiazioni
calorifiche siano protetti mediante l'adozione di
mezzi personali e di schermi, ogni qualvolta non sia
possibile attuare sistemi tecnici di isolamento o
altre misure generali di protezione.
Quando le radiazioni calorifiche sono accompagnate da
luce viva, i mezzi indicati al comma precedente devono
essere atti a proteggere efficacemente gli occhi.
Parimenti protetti devono essere i lavoratori contro
le radiazioni ultraviolette mediante occhiali, schermi
ed indumenti idonei.
Articolo
23 (Difesa contro le radiazioni ionizzanti)
Nei
procedimenti lavorativi che esigono l'impiego dei
raggi X o di sostanze che emettono radiazioni
ionizzanti, il datore di lavoro è tenuto ad adottare
le misure necessarie a tutelare efficacemente la
salute dei lavoratori contro le radiazioni e le
emanazioni nocive.
Con decreto del Presidente della Repubblica saranno
stabilite le modalità d'impiego dei raggi X e delle
sostanze che emettono radiazioni ionizzanti, le
cautele da osservarsi nel loro uso e le misure di
protezione, tenuto conto della natura delle radiazioni
nocive, della loro intensità, nonché della entità e
della durata della esposizione e della estensione
della superficie corporea esposta.
Il datore di lavoro è tenuto altresì a provvedere
affinché i residui e i rifiuti delle lavorazioni,
aventi proprietà ionizzanti, siano convenientemente
eliminati o resi innocui.
Articolo
24 (Rumori e scuotimenti)
Nelle
lavorazioni che producono scuotimenti, vibrazioni e
rumori dannosi ai lavoratori, devono adottarsi i
provvedimenti consigliati dalla tecnica per diminuirne
l'intensità.
Articolo
25 (Lavori in ambienti sospetti di inquinamento)
E'
vietato far entrare i lavoratori nei pozzi neri, nelle
fogne, nei camini, come pure in fosse, in gallerie, ed
in generale in ambienti ed in recipienti, condutture,
caldaie e simili, dove possano esservi gas deleteri,
se non sia stata preventivamente accertata l'esistenza
delle condizioni necessarie per la vita, oppure se
l'atmosfera non sia stata sicuramente risanata
mediante ventilazione o con altri mezzi.
Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità
dell'atmosfera, i lavoratori devono essere legati con
cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del
lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di
protezione.
Articolo
26 (Mezzi personali di protezione)
I
mezzi personali di protezione forniti ai lavoratori,
quando possano diventare veicolo di contagio, devono
essere individuali e contrassegnati col nome
dell'assegnatario o con un numero.
SERVIZI
SANITARI
Articolo
27 (Pronto soccorso)
Nelle
aziende industriali, e in quelle commerciali che
occupano più di 25 dipendenti, il datore di lavoro
deve tenere i presidi sanitari indispensabili per
prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti
o colpiti da malore improvviso.
Detti presidi devono essere contenuti in un pacchetto
di medicazione o in una cassetta di pronto soccorso o
in una camera di medicazione.
Con decreto del Ministro per il lavoro e per la
previdenza sociale, sentito il Consiglio superiore di
sanità, saranno indicata le quantità e la specie dei
presidi chirurgici e farmaceutici.
Articolo
28 (Pacchetto di medicazione)
Sono
obbligate a tenere un pacchetto di medicazione le
aziende industriali che non si trovano nelle
condizioni indicate nei successivi articoli 29 e 30,
nonché le aziende commerciali che occupano più di 25
dipendenti.
Articolo
29 (Cassetta di pronto soccorso)
Sono
obbligate a tenere una cassetta di pronto soccorso:
a) le aziende industriali, che occupano fino a 5
dipendenti, quando siano ubicate lontano dai centri
abitati provvisti di posto pubblico permanente di
pronto soccorso e le attività che in esse si svolgono
presentino rischi di scoppio, di asfissia, di
infezione o di avvelenamento;
b) le aziende industriali, che occupano fino a 50
dipendenti, quando siano ubicate in località di
difficile accesso o lontane da posti pubblici
permanenti di pronto soccorso e le attività che in
esse si svolgono non presentino i rischi considerati
alla lettera a);
c) le aziende industriali, che occupano oltre 5
dipendenti, quando siano ubicate nei centri abitati
provvisti di posto pubblico permanente di pronto
soccorso e le attività che in esse si svolgono
presentino rischi di scoppio, di asfissia, di
infezione o di avvelenamento;
d) le aziende industriali, che occupano oltre 50
dipendenti, ovunque ubicate che non presentano i
rischi particolari sopra indicati.
Articolo
30 (Camera di medicazione)
Sono
obbligate a tenere la camera di medicazione le aziende
industriali che occupano più di 5 dipendenti quando
siano ubicate lontano dai posti pubblici permanenti di
pronto soccorso e le attività che in esse si svolgono
presentino rischi di scoppio, di asfissia, di
infezione o di avvelenamento.
Quando, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro,
ricorrano particolari condizioni di rischio e di
ubicazione, le aziende di cui al precedente articolo
29, in luogo della cassetta di pronto soccorso, sono
obbligate ad allestire la camera di medicazione.
Sono obbligate a tenere la camera di medicazione anche
le aziende industriali che occupano più di 50
dipendenti soggetti all'obbligo delle visite mediche
preventive e periodiche a norma degli articoli 33, 34
e 35 del presente decreto.
La camera di medicazione, oltre a contenere i presidi
sanitari previsti dall'articolo 27, deve essere
convenientemente aerata ed illuminata, riscaldata
nella stagione fredda e fornita di un lettino con
cuscino e due coperte di lana;
di acqua per bere e per lavarsi;
di sapone e asciugamani.
Articolo
31 (Decentramento del pronto soccorso)
Nei
complessi industriali, ove la distanza dei vari
reparti di lavoro dal posto di pronto soccorso della
azienda è tale da non garantire la necessaria
tempestività delle cure, l'Ispettorato del lavoro
può prescrivere che l'azienda, oltre a disporre del
posto centrale di pronto soccorso, provveda ad
istituirne altri localizzati nei reparti più lontani
o di più difficile accesso.
Detti posti di soccorso, quando le lavorazioni non
presentino particolari rischi, devono essere dotati
del pacchetto di medicazione.
L'Ispettorato del lavoro, in relazione al numero degli
operai occupati nel reparto ed alla lontananza di
questo dal posto di pronto soccorso, può prescrivere
che sia tenuta, in luogo del pacchetto di medicazione,
la cassetta del pronto soccorso.
Quando le lavorazioni eseguite nei vari reparti
presentino rischi specifici, l'Ispettorato del lavoro
può altresì prescrivere che vi siano sul posto i
presidi e le apparecchiature di pronto soccorso
ritenuti necessari in relazione alla natura e alla
pericolosità delle lavorazioni.
Articolo
32 (Personale sanitario)
Nelle
aziende che eseguono le lavorazioni indicate al
successivo articolo 33 deve essere affisso in luogo
ben visibile un cartello indicante il nome, il cognome
e il domicilio od il recapito del medico a cui si può
ricorrere ed eventualmente il numero del suo telefono,
oppure il posto di soccorso pubblico più vicino
all'azienda.
Nelle aziende di cui agli articoli 29 e 30, un
infermiere od, in difetto, una persona pratica dei
servizi di infermeria, deve essere incaricato di
curare la buona conservazione dei locali, degli arredi
e dei materiali destinati al pronto soccorso.
Articolo
33 (Visite mediche)
Nelle
lavorazioni industriali che espongono all'azione di
sostanze tossiche o infettanti o che risultano
comunque nocive, indicate nella tabella allegata al
presente decreto, i lavoratori devono essere visitati
da un medico competente:
a) prima della loro ammissione al lavoro per
constatare se essi abbiano i requisiti di idoneità al
lavoro al quale sono destinati;
b) successivamente nei periodi indicati nella tabella,
per constatare il loro stato di salute.
Per le lavorazioni che presentano più cause di
rischio e che pertanto sono indicate in più di una
voce della tabella, i periodi da prendere a base per
le visite mediche sono quelli più brevi.
L'Ispettorato del lavoro può prescrivere la
esecuzione di particolari esami medici, integrativi
della visita, quando li ritenga indispensabili per
l'accertamento delle condizioni fisiche dei
lavoratori.
Articolo
34
I
lavoratori occupati nella stessa azienda in
lavorazioni diverse da quelle indicate nella tabella,
quando esse siano eseguite nello stesso ambiente di
lavoro ed espongano, a giudizio dell'Ispettorato del
lavoro, a rischi della medesima natura, devono essere
sottoposti alle visite mediche previste dall'articolo
precedente.
Le visite mediche sono altresì obbligatorie per i
lavoratori occupati in lavorazioni diverse da quelle
previste nella tabella, ma che espongono a rischi
della medesima natura, quando le lavorazioni stesse
siano soggette all'assicurazione obbligatoria contro
le malattie professionali ai sensi della legge 15
novembre 1952, numero 1967 e, per le condizioni in cui
si svolgono, risultino, a giudizio dell'Ispettorato
del lavoro, particolarmente pregiudizievoli alla
salute dei lavoratori che vi sono addetti.
Articolo
35
Il
datore di lavoro può essere autorizzato
dall'Ispettorato del lavoro a far eseguire le visite
mediche periodiche a intervalli più lunghi di quelli
prescritti nella tabella allegata, ma non superiori al
doppio del periodo indicato, quando i provvedimenti
adottati nella azienda siano tali da diminuire
notevolmente i pericoli igienici della lavorazione.
L'Ispettorato del lavoro può altresì esentare il
datore di lavoro dall'obbligo delle visite mediche,
qualora, per la esiguità del materiale o dell'agente
nocivo trattato e per la efficacia delle misure
preventive adottate, ovvero per il carattere
occasionale del lavoro insalubre, possa fondatamente
ritenersi irrilevante il rischio per la salute dei
lavoratori.
SERVIZI
IGIENICO - ASSISTENZIALI
Articolo
36 (Acqua)
Nei
luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve
essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in
quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto
per lavarsi.
Per la provvista, la conservazione e la distribuzione
dell'acqua devono osservarsi le norme igieniche atte
ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione
di malattie.
Articolo
37 (Lavandini)
La
distribuzione dell'acqua per lavarsi deve essere fatta
in modo da evitare l'uso di vaschette o di catinelle
con acqua ferma.
I lavandini devono essere in numero di almeno uno per
ogni 5 dipendenti occupati in un turno, ed i lavandini
collettivi devono disporre di uno spazio di almeno 60
centimetri per ogni posto.
Agli operai che si trovano nelle condizioni indicate
dall'articolo 38 il datore di lavoro deve fornire
anche adatti mezzi detersivi e per asciugarsi.
Articolo
38 (Docce)
Il
presente articolo è stato abrogato il 18 marzo 1996.
Nelle
aziende industriali occupanti più di 20 operai,
quando questi siano esposti a materie particolarmente
insudicianti, o lavorino in ambienti molto polverosi,
o nei quali si sviluppino normalmente fumi o vapori
contenenti in sospensione sostanze untuose od
incrostanti, nonché in quelli dove si usino
abitualmente sostanze venefiche, corrosive od
infettanti, qualunque sia il numero degli operai,
l'Ispettorato del lavoro può prescrivere che il
datore di lavoro metta a disposizione dei lavoratori
docce per fare il bagno appena terminato l'orario di
lavoro e fissare le condizioni alle quali devono
rispondere i locali da bagno, tenuto conto
dell'importanza e della natura dell'azienda.
Le docce devono essere fornite di acqua calda e fredda
in quantità sufficiente ed essere provviste di mezzi
detersivi e per asciugarsi.
Le docce devono essere individuali ed in locali
distinti per i due sessi.
I locali dei bagni devono essere riscaldati nella
stagione fredda.
L'Ispettorato del lavoro può prescrivere determinati
requisiti costruttivi e modalità di uso dei bagni,
tenuto conto dell'importanza della azienda e della
natura dei rischi igienici presenti.
I lavoratori sono obbligati a fare il bagno per la
tutela della loro salute in relazione ai rischi cui
sono esposti.
Articolo
39 (Latrine e orinatoi)
Nelle
aziende industriali e commerciali, e nelle loro
immediate adiacenze, deve esservi almeno una latrina a
disposizione dei lavoratori.
Nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso
in numero non inferiore a 10, vi devono essere di
regola latrine separate per uomini e per donne.
Il numero delle latrine nell'azienda non deve essere
inferiore ad una per ogni 40 persone in essa occupate.
Nelle nuove costruzioni, il numero delle latrine non
deve essere inferiore ad una per ogni 30 persone
occupate per un turno.
I locali delle latrine non devono, di norma,
comunicare direttamente coi locali di lavoro;
le pareti divisorie e le porte delle latrine devono
essere di altezza sufficiente a salvaguardare la
decenza.
Le condizioni igieniche delle latrine, degli orinatoi,
delle condutture, dei bottini, come pure la vuotatura
ed il trasporto delle materie in questi contenute,
devono rispondere alle norme consigliate dalla
ingegneria sanitaria.
Articolo
40 (Spogliatoi)
Le
aziende che occupano più di 50 dipendenti, quelle che
si trovano nelle condizioni indicate all'articolo 38,
e quelle dove gli abiti dei lavoratori possono essere
bagnati durante il lavoro devono possedere locali
appositamente destinati ad uso spogliatoio, distinti
per i due sessi e convenientemente arredati.
I locali destinati ad uso di spogliatoio devono essere
possibilmente vicini ai locali di lavoro, aerati,
illuminati, ben difesi dalle intemperie e riscaldati
durante la stagione fredda.
Articolo
41 (Refettorio)
Salvo
quanto è disposto dall'articolo 43 per i lavori
all'aperto, le aziende nelle quali più di 30
dipendenti rimangono nell'azienda durante gli
intervalli di lavoro, per la refezione, e quelle che
si trovano nelle condizioni indicate dall'articolo 38
devono avere uno o più ambienti destinati ad uso di
refettorio, muniti di sedili e di tavoli.
I refettori devono essere ben illuminati, aerati e
riscaldati nella stagione fredda.
Il pavimento non deve essere polveroso e le pareti
devono essere intonacate ed imbiancate.
L'Ispettorato del lavoro può in tutto o in parte
esonerare il datore di lavoro dall'obbligo di cui al
primo comma, quando riconosce che non sia necessario.
Nelle aziende che si trovano nelle condizioni indicate
dall'articolo 38 e nei casi in cui l'Ispettorato
ritiene opportuno prescriverlo, in relazione alla
natura della lavorazione, è vietato ai lavoratori di
consumare i pasti nei locali di lavoro ed anche di
rimanervi durante il tempo destinato alla refezione.
Articolo
42 (Conservazione vivande e somministrazione bevande)
Ai
lavoratori deve essere dato il mezzo di conservare in
adatti posti fissi le loro vivande, di riscaldarle e
di lavare i relativi recipienti.
E' vietata la somministrazione di vino, di birra e di
altre bevande alcoliche nell'interno dell'azienda.
E' tuttavia consentita la somministrazione di modiche
quantità di vino e di birra nei locali di refettorio
durante l'orario dei pasti.
Articolo
43 (Locali di ricovero e di riposo)
Nei
lavori eseguiti normalmente all'aperto deve essere
messo a disposizione dei lavoratori un locale in cui
possano ricoverarsi durante le intemperie e nelle ore
dei pasti o dei riposi.
Detto locale deve essere fornito di sedili e di un
tavolo, e deve essere riscaldato durante la stagione
fredda.
Articolo
44 (Dormitori stabili)
I
locali forniti dal datore di lavoro ai lavoratori per
uso di dormitorio stabile devono possedere i requisiti
di abitabilità prescritti per le case di abitazione
della località ed avere l'arredamento necessario
rispondente alle esigenze dell'igiene.
Essi devono essere riscaldati nella stagione fredda ed
essere forniti di luce artificiale in quantità
sufficiente, di latrine, di acqua per bere e per
lavarsi e di cucina, in tutto rispondenti alle stesse
condizioni indicate nel presente decreto per gli
impianti analoghi annessi ai locali di lavoro.
In detti locali è vietata l'illuminazione a gas,
salvo casi speciali e con l'autorizzazione e le
cautele che saranno prescritte dall'Ispettorato del
lavoro.
I dormitori per gli uomini devono essere separati da
quelli per le donne e i dormitori per i fanciulli di
sesso maschile sotto i quindici anni da quelli per gli
adulti.
A ciascun lavoratore deve essere assegnato un letto
individuale;
è vietato l'uso di letti sovrapposti.
Annesso ai dormitori che ricoverano più di 50
individui, vi deve essere un ambiente separato ad uso
eventuale di infermeria contenente almeno due letti.
Nelle zone acquitrinose infestate dalla presenza di
insetti alati i dormitori devono essere difesi dalla
penetrazione di essi.
Articolo
45 (Dormitori di fortuna)
Per
i lavori in aperta campagna, lontano dalle abitazioni,
quando i lavoratori debbano pernottare sul luogo, il
datore di lavoro deve loro fornire dormitori capaci di
difenderli efficacemente contro gli agenti
atmosferici.
Nel caso che la durata dei lavori non superi i 15
giorni nella stagione fredda ed i 30 giorni nelle
altre stagioni, possono essere destinate ad uso di
dormitorio costruzioni di fortuna costruite in tutto o
in parte di legno o di altri materiali idonei ovvero
tende, a condizione che siano ben difese dall'umidità
del suolo e dagli agenti atmosferici.
Articolo
46 (Dormitori temporanei)
Quando
la durata dei lavori ecceda i limiti indicati
dall'articolo 45, il datore di lavoro deve provvedere
ai dormitori mediante mezzi più idonei, quali
baracche in legno od altre costruzioni equivalenti.
Le costruzioni per dormitorio devono rispondere alle
seguenti condizioni:
a) gli ambienti per adulti devono essere separati da
quelli per fanciulli e da quelli per donne, a meno che
non siano destinati esclusivamente ai membri di una
stessa famiglia;
b) essere sollevate dal terreno, oppure basate sopra
terreno bene asciutto e sistemato in guisa da non
permettere né la penetrazione dell'acqua nelle
costruzioni, né il ristagno di essa in una zona del
raggio di almeno 10 metri attorno;
c) essere costruite in tutte le loro parti in modo da
difendere bene l'ambiente interno contro gli agenti
atmosferici ed essere riscaldate durante la stagione
fredda;
d) avere aperture sufficienti per ottenere una attiva
ventilazione dell'ambiente, ma munite di buona
chiusura;
e) essere fornite di lampade per l'illuminazione
notturna;
f) nelle zone acquitrinose infestate dalla presenza di
insetti alati le aperture devono essere difese contro
la penetrazione di essi.
La superficie dei dormitori non può essere inferiore
a 3,50 metri quadrati per persona.
A ciascun lavoratore deve essere assegnato un letto,
una branda o una cuccetta arredate con materasso o
saccone, cuscino, lenzuola, federe e coperte
sufficienti ed inoltre di sedile, un attaccapanni ed
una mensolina.
Anche per i dormitori di cui al comma precedente vale
la norma prevista dal quarto comma dell'articolo 44.
In vicinanza dei dormitori, oppure facenti corpo con
essi, vi devono essere convenienti locali per uso di
cucina e di refettorio, latrine adatte e mezzi per la
pulizia personale.
Articolo
47 (Pulizia delle installazioni igienico -
assistenziali)
Le
installazioni e gli arredi destinati ai refettori,
agli spogliatoi, ai bagni, alle latrine, ai dormitori
ed in genere ai servizi di igiene e di benessere per i
lavoratori, devono essere mantenuti in stato di
scrupolosa pulizia, a cura del datore di lavoro.
I lavoratori devono usare con cura e proprietà i
locali, le installazioni e gli arredi indicati al
comma precedente.
NUOVI
IMPIANTI
Articolo
48 (Notifiche all'Ispettorato del lavoro)
Chi
intende costruire, ampliare od adattare un edificio od
un locale per adibirlo a lavorazioni industriali cui
debbano presumibilmente essere addetti più di 3
operai, è tenuto a darne notizia all'Ispettorato del
lavoro, mediante lettera raccomandata od in altro modo
equipollente.
La notifica deve contenere una descrizione
dell'oggetto delle lavorazioni, delle principali
modalità delle stesse e delle caratteristiche dei
locali e degli impianti, corredata da disegni di
massima, in quanto occorrano.
L'Ispettorato del lavoro può chiedere ulteriori dati
e prescrivere modificazioni ai progetti dei locali,
degli impianti e alle modalità delle lavorazioni
quando le ritenga necessarie per l'osservanza delle
norme contenute nel presente decreto.
L'Ispettorato del lavoro tiene conto, nelle sue
determinazioni, delle cautele che possono essere
necessarie per la tutela del vicinato, prendendo
all'uopo gli opportuni accordi col medico provinciale
o con l'ufficiale sanitario, al fine di coordinare
l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.
Qualora l'Ispettorato del lavoro non faccia
prescrizioni entro i 30 giorni dalla notifica, gli
interessati possono eseguire i lavori, ferma restando
però la loro responsabilità per quanto riguarda la
osservanza delle disposizioni del presente decreto. |