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Decreto Presidente Repubblica 19
marzo 1956 Numero 303
Norme generali per l'igiene del lavoro
Disposizioni
generali
Disposizioni relative alle
aziende industriali e commerciali
Disposizioni
relative alle aziende agricole
Norme
penali
Disposizioni
transitorie e finali
Allegato
DISPOSIZIONI
RELATIVE ALLE AZIENDE AGRICOLE
Articolo
49 (Aziende e lavori soggetti al presente titolo)
Le
disposizioni contenute nel presente titolo si
applicano alle aziende in cui si compiono non solo i
lavori attinenti direttamente all'esercizio
dell'agricoltura, della boschicoltura e della
pastorizia, ma anche quelli di carattere industriale e
commerciale che hanno per scopo la preparazione, la
conservazione ed il trasporto dei loro prodotti,
quando siano compiuti esclusivamente da lavoratori
della terra o da quelli addetti alla custodia ed al
governo del bestiame.
Le disposizioni stesse non si applicano alle aziende
agrarie gestite dal proprietario, affittuario od
enfiteuta, che coltivi direttamente il fondo con
l'aiuto dei membri della famiglia seco lui conviventi,
anche se per brevi periodi di tempo occupi mano
d'opera per lavori stagionali.
Articolo
50 (Abitazioni e dormitori)
Ferme
restando le disposizioni relative alle condizioni di
abitabilità delle case rurali, contenute nel testo
unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, numero 1265, è vietato di
adibire ad abitazioni di lavoratori stabili o a
dormitorio di lavoratori assunti per lavori stagionali
di carattere periodico:
a) grotte naturali od artificiali o costruzioni di
qualunque specie le cui pareti o coperture sono
costituite in tutto od in parte dalla roccia;
b) capanne costruite in tutto o in parte con paglia,
fieno, canne, frasche o simili, oppure anche tende od
altre costruzioni di ventura.
E' fatta eccezione per i ricoveri diurni e per i soli
lavori non continuativi, nè periodici che si devono
eseguire in località distanti più di cinque
chilometri dal centro abitato, per il qual caso si
applicano le disposizioni dell'articolo 45.
E' fatta pure eccezione per i ricoveri dei pastori,
quando siano destinati ad essere abitati per la sola
durata del pascolo e si debbano cambiare col mutare
delle zone a questo di mano in mano assegnate.
Articolo
51 (Dormitori temporanei)
Le costruzioni fisse o mobili, adibite ad uso di
dormitorio dei lavoratori assunti per lavori
stagionali di carattere periodico, devono rispondere
alle condizioni prescritte per le costruzioni di cui
all'articolo 46 del presente decreto.
L'Ispettorato del lavoro può prescrivere che i
dormitori dispongano dei servizi accessori previsti
dall'ultimo comma del predetto articolo 46, quando li
ritenga necessari in relazione alla natura e alla
durata dei lavori, nonché alle condizioni locali.
Articolo
52 (Acqua)
Per la
provvista, la conservazione e la distribuzione
dell'acqua potabile ai lavoratori devono essere
osservate le norme igieniche atte ad evitarne
l'inquinamento e ad impedire la diffusione di
malattie.
Articolo
53 (Acquai e latrine)
Le
abitazioni stabili assegnate dal datore di lavoro ad
ogni famiglia di lavoratori devono essere provviste di
acquaio e di latrina.
Gli scarichi degli acquai, dei lavatoi e degli
abbeveratoi devono essere costruiti in modo che le
acque siano versate nel terreno a distanza non
inferiore a 25 metri dall'abitazione, nonchè dai
depositi e dalle condutture dell'acqua potabile.
Gli scarichi delle latrine devono essere raccolti in
bottini impermeabili e muniti di tubo sfogatore di
gas.
I locali delle latrine non devono comunicare
direttamente con le stanze di abitazione, a meno che
le latrine non siano a chiusura idraulica.
Articolo
54 (Stalle e concimaie)
Le stalle
non devono comunicare direttamente con i locali di
abitazione o con i dormitori.
Quando le stalle siano situate sotto i locali predetti
devono avere solaio costruito in modo da impedire il
passaggio del gas.
Le stalle devono avere pavimento impermeabile ed
essere munite di fossetti di scolo per le deiezioni
liquide, da raccogliersi in appositi bottini collocati
fuori dalle stalle stesse secondo le norme consigliate
dalla igiene.
Nei locali di nuova costruzione le stalle non devono
avere aperture nella stessa facciata ove si aprono le
finestre delle abitazioni o dei dormitori a distanza
minore di 3 metri in linea orizzontale.
Le concimaie devono essere normalmente situate a
distanza non minore di 25 metri dalle abitazioni o dai
dormitori nonché dai depositi e dalle condutture
dell'acqua potabile.
Qualora, per difficoltà provenienti dalla ubicazione,
non sia possibile mantenere la distanza suddetta,
l'Ispettorato del lavoro può consentire che la
concimaia venga situata anche a distanze minori.
Articolo
55 (Locali sotterranei)
E' vietato
eseguire in locali sotterranei o nelle stalle le
lavorazioni di carattere industriale o commerciale
indicate al primo comma dell'articolo 49.
Possono però essere compiute nelle cantine la
preparazione e le successive manipolazioni dell'olio e
del vino.
In tali casi devono essere adottate opportune misure
per il ricambio dell'aria.
Articolo
56 (Mezzi di pronto soccorso e di profilassi)
Le aziende
che occupano almeno cinque lavoratori, devono tenere
il pacchetto di medicazione di cui all'articolo 27;
quando il numero dei lavoratori superi i cinquanta, le
aziende devono tenere la cassetta di pronto soccorso
di cui all'articolo predetto.
Le aziende devono altresì tenere a disposizione dei
lavoratori addetti alla custodia del bestiame i mezzi
di disinfezione necessari per evitare il contagio
delle malattie infettive.
Articolo
57
Nelle
attività concernenti il diserbamento, la distruzione
dei parassiti delle piante, dei semi e degli animali,
la distruzione dei topi o di altri animali nocivi,
nonché in quelle concernenti la prevenzione e la cura
delle malattie infettive del bestiame e le
disinfezioni da eseguire nei luoghi e sugli oggetti
infetti ed, in genere, nei lavori in cui si adoperano
o si producono sostanze asfissianti, tossiche,
infettanti o comunque nocive alla salute dei
lavoratori, devono essere osservate le disposizioni
contenute nell'articolo 18.
Nei casi in cui per la difesa della salute dei
lavoratori si debba fare uso di mezzi individuali di
protezione devono essere applicate le disposizioni di
cui all'articolo 26. |