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Decreto Presidente Repubblica 19
marzo 1956 Numero 303
Norme generali per l'igiene del lavoro
Disposizioni
generali
Disposizioni relative alle
aziende industriali e commerciali
Disposizioni
relative alle aziende agricole
Norme
penali
Disposizioni
transitorie e finali
Allegato
NORME
PENALI
Si
riportano in rosso le modifiche introdotte dal decreto
legislativo approvato dal governo il 18 marzo 1996.
Articolo
58 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e
dai dirigenti)
I datori di
lavoro e i dirigenti sono puniti:
a) con l'arresto da tre mesi a
sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire
otto milioni per l'inosservanza delle norme di cui
agli articoli 4 lettera c), 6, comma primo e terzo; 7,
commi 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 e 13; 8; 9, commi 1,2
e 4; 10, commi 1,2 e 3; 13; 18, commi 1,3 e 4; 20; 21,
primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma; 22; 23,
primo e terzo comma, 25; 52. Alle stesse penalità
soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti che non
osservano le prescrizioni rilasciate dall'organo di
vigilanza ai sensi degli articoli 6 quarto comma, 21
sesto e settimo comma;
b) con l'arresto da due mesi a quattro mesi o con
l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per
l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4
lettera b); 10 comma 4; 11; 12; 14, commi 1,2,3,4,5 e
7; 16; 17, primo comma; 18; secondo comma, 19; 24; 28;
29; 30; 36; 37; 39; 40, 41 primo e secondo comma, 43;
44; 45; 46; 47, primo comma, 48, primo e secondo
comma, 50, primo comma, 51, primo comma, 53; 55; 65,
secondo comma. Alle stesse penalità soggiacciono i
datori di lavoro ed i dirigenti che non osservano le
prescrizioni rilasciate dall'organo di vigilanza ai
sensi degli articoli 14; sesto comma; 31, terzo comma;
48, terzo comma; 51, secondo comma;
c) con l'arresto fini a tre mesi o con l'ammenda da
lire cinquecentomila a lire due milioni, per
l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4
lettera d); 7, quintoo comma; 9, terzo comma; 15; 31,
secondo comma; 32; 42, primo e secondo comma; 54,
primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma; 56. Alle
stesse penalità soggiacciono i datori di lavoro ed i
dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate
dall'organo di vigilanza ai sensi degli articoli 31,
primo e secondo comma; 33, terzo comma;
d) con l'arresto fini a due mesi o con l'ammenda fino
a lire due milioni per l'inosservanza delle norme di
cui agli articoli 26, 33 primo comma, 34.
Articolo
59 (Contravvenzioni commesse dai preposti)
I preposti
sono puniti:
a) con l'arresto da uno a tre
mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro
milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli
articoli 4 lettera b); 9, commi 1,2,4; 11; 13; 18,
primo, terzo e quarto comma; 20, secondo comma; 21,
terzo e quarto comma; 25.
b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino
a lire due milione per l'inosservanza delle norme di
cui agli articoli 4 lettera d); 9, comma 3; 18,
secondo comma; 36, secondo comma; 50, primo comma.
Articolo
60 (Contravvenzioni commesse dai lavoratori)
I
lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino ad un mese
o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un
milionecinquecentomila per l'inosservanza delle norme
di cui agli articoli 5 lettera d), 20 secondo comma,
21 terzo comma, 47 secondo comma.
b) con l'arresto fino a quindici giorni o con
l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila
per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5
lettere a), b) e c), 41 quarto comma. |