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Leggi e decreti sulla sicurezza > D.P.R. 303 del 19/03/1956

Decreto Presidente Repubblica 19 marzo 1956 Numero 303
Norme generali per l'igiene del lavoro

Disposizioni generali
Disposizioni relative alle aziende industriali e commerciali

Disposizioni relative alle aziende agricole

Norme penali

Disposizioni transitorie e finali

Allegato


DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

DEROGHE

 

Articolo 61 (Deroghe di carattere generale)

Le disposizioni del presente decreto non si applicano per il periodo da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, numero 547, per gli edifici, locali, impianti e loro parti, preesistenti o in corso di costruzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativamente alle attività industriali, commerciali ed agricole per le quali ricorrano esigenze tecniche o di esercizio o altri motivi eccezionali, sempre che sussistano o vengano adottate idonee misure sostitutive per la tutela igienico-sanitaria dei lavoratori.

 

Articolo 62 (Deroghe particolari)
Gli Ispettorati del lavoro competenti per territorio hanno facoltà di concedere alle singole aziende, che ne facciano apposita richiesta, deroghe temporanee per l'attuazione di determinate norme del presente decreto, quando non sia possibile in impianti o loro parti preesistenti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, l'applicazione di dette norme, per riconosciute esigenze tecniche o di esercizio o per altri motivi eccezionali, e sempre che siano adottate opportune misure igienico-sanitarie.

 

 

APPLICAZIONE DELLE NORME

 

Articolo 63 (Vigilanza)
La vigilanza sull'applicazione del presente decreto è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita a mezzo dell'Ispettorato del lavoro.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale potrà anche stabilire che la vigilanza sia esercitata, per le aziende agricole e forestali, sotto la direzione degli Ispettorati del lavoro, dal personale tecnico del Ministero dell'agricoltura e dal Corpo forestale dello Stato.
Per la vigilanza nelle aziende esercitate direttamente dallo Stato, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale prenderà accordi con le Amministrazioni dalle quali tali aziende dipendono.
L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato esercita direttamente sulle ferrovie stesse, a mezzo dei propri organi tecnici ed ispettivi, la vigilanza per l'applicazione del presente decreto.

 

Articolo 64 (Ispezioni)
Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di visitare, in qualsiasi momento ed in ogni parte, i luoghi di lavoro e le relative dipendenze, di sottoporre a visita medica il personale occupato, di prelevare campioni di materiali o prodotti ritenuti nocivi, e altresì di chiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti ed ai lavoratori le informazioni che ritengano necessarie per l'adempimento del loro compito, in esse comprese quelle sui processi di lavorazione.
Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di prendere visione, presso gli ospedali, ed eventualmente di chiedere copia, della documentazione clinica dei lavoratori ricoverati per malattie dovute a cause lavorative o presunte tali.
Gli ispettori del lavoro devono mantenere il segreto sopra i processi di lavorazione e sulle notizie e documenti dei quali vengono a conoscenza per ragioni di ufficio.

 

Articolo 65 (Prescrizioni)
Le prescrizioni impartite dagli ispettori del lavoro per l'applicazione del presente decreto sono compilate, di norma, in sede di ispezione, su apposito foglio in doppio, firmato dall'ispettore e dal datore di lavoro, o dalla persona che lo rappresenta all'atto della visita, al quale viene consegnata una delle copie.
Il datore di lavoro è tenuto a conservare il foglio sul luogo del lavoro e a presentarlo su richiesta nelle successive visite di ispezione.
Quando siano assenti il datore di lavoro o la persona che lo rappresenti, o quando costoro rifiutino di firmare il foglio di prescrizione, quest'ultimo potrà essere inviato d'ufficio.

 

Articolo 66 (Ricorsi)
Le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di igiene del lavoro sono esecutive.
Contro le disposizioni di cui al comma precedente è ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il termine di giorni 30 dalla data di comunicazione delle disposizioni medesime.
Il ricorso deve essere inoltrato al Ministero predetto tramite l'Ispettorato del lavoro competente per territorio.
Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo i casi in cui la sospensione sia disposta dal capo dell'Ispettorato del lavoro di cui al comma precedente o dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
E' altresì ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro il termine e con le modalità di cui al secondo comma, avverso le determinazioni adottate dagli Ispettorati del lavoro in materia di deroghe temporanee ai sensi dell'articolo 62.

 

Articolo 67 (Contravvenzioni)
I verbali di contravvenzione devono determinare con chiarezza e precisione i dati di fatto costituenti le infrazioni e le altre informazioni necessarie per il giudizio sulla contravvenzione.
Il processo verbale deve essere compilato dall'ispettore del lavoro e firmato da lui e dal datore di lavoro o da chi lo rappresenta in quel momento, oppure dal lavoratore nel caso di violazioni da lui commesse.
La persona a cui viene contestata la contravvenzione ha il diritto di fare inserire nel processo verbale le dichiarazioni che riterrà convenienti nel proprio interesse.
Qualora la persona stessa si rifiuti di firmare il processo verbale, l'ispettore del lavoro ne fa menzione indicandone le ragioni.

 

Articolo 68 (Coordinamento della vigilanza)
Nulla è innovato per quanto riguarda la competenza delle autorità sanitarie nell'applicazione dei provvedimenti relativi alla tutela dell'igiene e della sanità pubblica.
I Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria e del commercio, dei trasporti e delle poste e delle telecomunicazioni, nonché l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità stabiliranno d'accordo le norme per coordinare l'azione dei rispettivi funzionari dipendenti.
L'Ispettorato del lavoro collabora con le autorità sanitarie per impedire che l'esercizio delle aziende industriali e commerciali sia causa di diffusione di malattie infettive oppure di danni o di incomodi al vicinato.
In caso di dissenso fra gli uffici sanitari comunali e l'Ispettorato del lavoro, circa la natura dei provvedimenti da adottarsi, giudicherà il prefetto, con decreto motivato, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

 

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

Articolo 69 (Coordinamento con le disposizioni speciali vigenti in materia)
Le disposizioni in materia di igiene del lavoro contenute nelle vigenti leggi e regolamenti speciali restano ferme in quanto non incompatibili con le norme del presente decreto, o riguardanti settori o materie da questo non espressamente disciplinati.

 

Articolo 70 (Decorrenza)

Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 1956.
A decorrere da tale data il regolamento generale per l'igiene del lavoro, approvato con regio decreto 14 aprile 1927, numero 530, è abrogato.

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