|
Decreto Presidente Repubblica 19
marzo 1956 Numero 303
Norme generali per l'igiene del lavoro
Disposizioni
generali
Disposizioni relative alle
aziende industriali e commerciali
Disposizioni
relative alle aziende agricole
Norme
penali
Disposizioni
transitorie e finali
Allegato
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI
DEROGHE
Articolo
61 (Deroghe di carattere generale)
Le
disposizioni del presente decreto non si applicano per
il periodo da stabilirsi con decreto del Ministro per
il lavoro e la previdenza sociale, sentita la
Commissione consultiva permanente di cui all'articolo
393 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, numero 547, per gli edifici, locali,
impianti e loro parti, preesistenti o in corso di
costruzione alla data di entrata in vigore del
presente decreto, relativamente alle attività
industriali, commerciali ed agricole per le quali
ricorrano esigenze tecniche o di esercizio o altri
motivi eccezionali, sempre che sussistano o vengano
adottate idonee misure sostitutive per la tutela
igienico-sanitaria dei lavoratori.
Articolo
62 (Deroghe particolari)
Gli Ispettorati del lavoro competenti per territorio
hanno facoltà di concedere alle singole aziende, che
ne facciano apposita richiesta, deroghe temporanee per
l'attuazione di determinate norme del presente
decreto, quando non sia possibile in impianti o loro
parti preesistenti alla data di entrata in vigore del
decreto medesimo, l'applicazione di dette norme, per
riconosciute esigenze tecniche o di esercizio o per
altri motivi eccezionali, e sempre che siano adottate
opportune misure igienico-sanitarie.
APPLICAZIONE
DELLE NORME
Articolo
63 (Vigilanza)
La vigilanza sull'applicazione del presente decreto è
affidata al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, che la esercita a mezzo dell'Ispettorato del
lavoro.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
potrà anche stabilire che la vigilanza sia
esercitata, per le aziende agricole e forestali, sotto
la direzione degli Ispettorati del lavoro, dal
personale tecnico del Ministero dell'agricoltura e dal
Corpo forestale dello Stato.
Per la vigilanza nelle aziende esercitate direttamente
dallo Stato, il Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale prenderà accordi con le Amministrazioni dalle
quali tali aziende dipendono.
L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato esercita
direttamente sulle ferrovie stesse, a mezzo dei propri
organi tecnici ed ispettivi, la vigilanza per
l'applicazione del presente decreto.
Articolo
64 (Ispezioni)
Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di visitare,
in qualsiasi momento ed in ogni parte, i luoghi di
lavoro e le relative dipendenze, di sottoporre a
visita medica il personale occupato, di prelevare
campioni di materiali o prodotti ritenuti nocivi, e
altresì di chiedere al datore di lavoro, ai
dirigenti, ai preposti ed ai lavoratori le
informazioni che ritengano necessarie per
l'adempimento del loro compito, in esse comprese
quelle sui processi di lavorazione.
Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di prendere
visione, presso gli ospedali, ed eventualmente di
chiedere copia, della documentazione clinica dei
lavoratori ricoverati per malattie dovute a cause
lavorative o presunte tali.
Gli ispettori del lavoro devono mantenere il segreto
sopra i processi di lavorazione e sulle notizie e
documenti dei quali vengono a conoscenza per ragioni
di ufficio.
Articolo
65 (Prescrizioni)
Le prescrizioni impartite dagli ispettori del lavoro
per l'applicazione del presente decreto sono
compilate, di norma, in sede di ispezione, su apposito
foglio in doppio, firmato dall'ispettore e dal datore
di lavoro, o dalla persona che lo rappresenta all'atto
della visita, al quale viene consegnata una delle
copie.
Il datore di lavoro è tenuto a conservare il foglio
sul luogo del lavoro e a presentarlo su richiesta
nelle successive visite di ispezione.
Quando siano assenti il datore di lavoro o la persona
che lo rappresenti, o quando costoro rifiutino di
firmare il foglio di prescrizione, quest'ultimo potrà
essere inviato d'ufficio.
Articolo
66 (Ricorsi)
Le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro
in materia di igiene del lavoro sono esecutive.
Contro le disposizioni di cui al comma precedente è
ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale entro il termine di giorni 30 dalla
data di comunicazione delle disposizioni medesime.
Il ricorso deve essere inoltrato al Ministero predetto
tramite l'Ispettorato del lavoro competente per
territorio.
Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo i casi in
cui la sospensione sia disposta dal capo
dell'Ispettorato del lavoro di cui al comma precedente
o dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
E' altresì ammesso ricorso al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, entro il termine e con le
modalità di cui al secondo comma, avverso le
determinazioni adottate dagli Ispettorati del lavoro
in materia di deroghe temporanee ai sensi
dell'articolo 62.
Articolo
67 (Contravvenzioni)
I verbali di contravvenzione devono determinare con
chiarezza e precisione i dati di fatto costituenti le
infrazioni e le altre informazioni necessarie per il
giudizio sulla contravvenzione.
Il processo verbale deve essere compilato
dall'ispettore del lavoro e firmato da lui e dal
datore di lavoro o da chi lo rappresenta in quel
momento, oppure dal lavoratore nel caso di violazioni
da lui commesse.
La persona a cui viene contestata la contravvenzione
ha il diritto di fare inserire nel processo verbale le
dichiarazioni che riterrà convenienti nel proprio
interesse.
Qualora la persona stessa si rifiuti di firmare il
processo verbale, l'ispettore del lavoro ne fa
menzione indicandone le ragioni.
Articolo
68 (Coordinamento della vigilanza)
Nulla è innovato per quanto riguarda la competenza
delle autorità sanitarie nell'applicazione dei
provvedimenti relativi alla tutela dell'igiene e della
sanità pubblica.
I Ministeri del lavoro e della previdenza sociale,
dell'industria e del commercio, dei trasporti e delle
poste e delle telecomunicazioni, nonché l'Alto
Commissariato per l'igiene e la sanità stabiliranno
d'accordo le norme per coordinare l'azione dei
rispettivi funzionari dipendenti.
L'Ispettorato del lavoro collabora con le autorità
sanitarie per impedire che l'esercizio delle aziende
industriali e commerciali sia causa di diffusione di
malattie infettive oppure di danni o di incomodi al
vicinato.
In caso di dissenso fra gli uffici sanitari comunali e
l'Ispettorato del lavoro, circa la natura dei
provvedimenti da adottarsi, giudicherà il prefetto,
con decreto motivato, sentito il Consiglio provinciale
di sanità.
DISPOSIZIONI
FINALI
Articolo
69 (Coordinamento con le disposizioni speciali vigenti
in materia)
Le disposizioni in materia di igiene del lavoro
contenute nelle vigenti leggi e regolamenti speciali
restano ferme in quanto non incompatibili con le norme
del presente decreto, o riguardanti settori o materie
da questo non espressamente disciplinati.
Articolo
70 (Decorrenza)
Il presente
decreto entra in vigore il 1° luglio 1956.
A decorrere da tale data il regolamento generale per
l'igiene del lavoro, approvato con regio decreto 14
aprile 1927, numero 530, è abrogato. |