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Decreto Presidente Repubblica 22
ottobre 2001 Numero 462
Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.
Gazzetta Ufficiale N. 6 del 08 Gennaio 2002
Capo I - Disposizioni generali
Capo II - Impianti elettrici di messa a terra
e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche
Capo III - Impianti in luoghi con pericolo di esplosione
Capo IV - Disposizioni comuni ai capi precedenti
Capo V - Disposizioni transitorie e finali
Capo I - Disposizioni generali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 11;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile
1955, n. 547, recante norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro;
Visto il decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
in data 12 settembre 1959 recante attribuzione dei compiti e
determinazione delle modalità e delle documentazioni relative
all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di
prevenzione degli infortuni sul lavoro, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 299 dell'11 dicembre 1959;
Vista la normativa tecnica comunitaria UNI CEI;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 447, concernente regolamento recante norme di semplificazione dei
procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento,
la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per
l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la
determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a
norma dell'articolo 20, com-ma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 2 marzo 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2001;
Sentita la Conferenza Stato-regioni il 22 marzo 2001;
Acquisito il parere della Camera dei deputati - XI commissione, e
del Senato della Repubblica - XI commissione, approvati nelle sedute,
rispettivamente, del 26 luglio 2001 e del 1 agosto 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 ottobre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri delle
attività produttive, del lavoro e delle politiche sociali e della
salute;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1. - Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti relativi alle
installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le scariche
atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli
impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei
luoghi di lavoro.
2. Con uno o più decreti del Ministero della salute, di concerto
con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero
delle attività produttive, sono dettate disposizioni volte ad
adeguare le vigenti prescrizioni in materia di realizzazione degli
impianti di cui al comma 1. In particolare, tali decreti individuano
i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, gli
impianti elettrici di messa a terra e gli impianti relativi alle
installazioni elettriche in luoghi con pericolo di esplosione.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al preambolo:
- L'art. 87, quinto comma della Costituzione conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attività' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"2. - Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari".
- Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):
"Art. 20. -
1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni
anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la
delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coninvolgenti amministrazioni
centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della
potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto
previsto dalla lettera a) del comma 5. In allegato al disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di
attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.
2. Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione, i regolamenti di delegificazione
trovano applicazione solo fino a quando la regione non
provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della
presente legge e dall'art. 7 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa
acquisizione del parere delle competenti Commissioni
parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario,
promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta
giorni dalla richiesta di parere delle commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto
dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni
intervenenti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le
funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica
procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in un
unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze
di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni
provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo
di porre in essere le procedure stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione
delle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di
disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi anche decisionali, che non richiedano, in
ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con
conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;
g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non
più corrispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che
risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi
più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell'attività' amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;
g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale
dell'attività' e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere
generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;
g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte la fasi del procedimento;
g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.
5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli
elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato
1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del
presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.
6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti
sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle
norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 e dalle leggi annuali di
semplificazione nel rispetto dei principi desumibili dalle
disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi
generali sull'ordinamento giuridico. Tali disposizioni
operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a
quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi
ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge
medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e
modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono
emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto, n. 400, per
disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla
presente legge, nonché le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 254, e
successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo
sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del
sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di
un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,
con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire
l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e
meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono
degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico
degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello
Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di
equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del
nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive
condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui
alla presente lettera sono soggette a revisione biennale,
sentite le competenti commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per
ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge
24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle università
di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o
prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c), sono emanati previo parere delle commissioni
parlamentari competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui
al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2
dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della
Costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli
studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di
delega ovvero di legificazione necessarie alla compilazione
di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare
riferimento alle materie interessate dalla attuazione della
presente legge, il Governo e' delegato ad emanare, entro il
termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per
la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma
4, lettera c), non coperte da riserva assoluta di legge,
nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori
di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera c) anche attraverso le necessarie modifiche internazionali o
abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli
articoli 14 e 17 del presente articolo".
- Si riporta il n. 11 dell'allegato 1 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59:
"11. - Procedimento per la denuncia di installazioni e
dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche,
di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici, di
impianti elettrici pericolosi:
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, articoli 38, 39, 40, 336 e 338;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
legge 5 marzo 1990, n. 46;
decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447;".
- Il decreto ministeriale 12 settembre 1959, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 299
dell'11 dicembre 1959, reca: "Attribuzione dei compiti e
determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli
previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul
lavoro".
- Il decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1998, n. 447 "Regolamento recante norme di
semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la
realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la
riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di
opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione
delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma
dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
Capo II - Impianti elettrici di messa a terra
e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche
Art. 2. - Messa in esercizio e omologazione dell'impianto
1. La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra
e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non
può essere effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore che rilascia la dichiarazione di
conformità ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione di
conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto.
2. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il
datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità
all'ISPESL ed all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti.
3. Nei comuni singoli o associati ove e' stato attivato lo
sportello unico per le attività produttive la dichiarazione di cui
al comma 2 e' presentata allo stesso.
Art. 3. - Verifiche a campione
1. L'ISPESL effettua a campione la prima verifica sulla
conformità alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le
scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli
impianti elettrici e trasmette le relative risultanze
all'ASL o ARPA.
2. Le verifiche a campione sono stabilite annualmente
dall'ISPESL, d'intesa con le singole regioni sulla base dei seguenti criteri:
a) localizzazione dell'impianto in relazione alle caratteristiche
urbanistiche ed ambientali del luogo in cui e' situato l'impianto;
b) tipo di impianto soggetto a verifica;
c) dimensione dell'impianto.
3. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione
sono a carico del datore di lavoro.
Art. 4. - Verifiche periodiche - Soggetti abilitati
1. Il datore di lavoro e' tenuto ad effettuare regolari
manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a
verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli
installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli
ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la
periodicità e' biennale.
2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si
rivolge all'ASL o all'ARPA o ad eventuali organismi individuati dal
Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti
dalla normativa tecnica europea UNI CEI.
3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il
relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo
a richiesta degli organi di vigilanza.
4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione
sono a carico del datore di lavoro.
Capo III - Impianti in luoghi con pericolo di esplosione
Art. 5. Messa in esercizio e omologazione
1. La messa in esercizio degli impianti in luoghi con pericolo di
esplosione non può essere effettuata prima della verifica di
conformità rilasciata al datore di lavoro ai sensi del comma 2.
2. Tale verifica e' effettuata dallo stesso installatore
dell'impianto, il quale rilascia la dichiarazione di conformità
ai sensi della normativa vigente.
3. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il
datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità
all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti.
4. L'omologazione e' effettuata dalle ASL o dall'ARPA competenti
per territorio, che effettuano la prima verifica sulla
conformità alla normativa vigente di tutti gli impianti denunciati.
5. Nei comuni singoli o associati ove e' stato attivato lo
sportello unico per le attività produttive la dichiarazione di cui
al comma 3 e' presentata allo sportello.
6. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione
sono a carico del datore di lavoro.
Art. 6. - Verifiche periodiche - Soggetti abilitati
1. Il datore di lavoro e' tenuto ad effettuare regolari
manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a
verifica periodica ogni due anni.
2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si
rivolge all'ASL o all'ARPA od ad eventuali organismi individuati dal
Ministero delle attivita' produttive, sulla base di criteri stabiliti
dalla normativa tecnica europea UNI CEI.
3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il
relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo
a richiesta degli organi di vigilanza.
4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione
sono a carico del datore di lavoro.
Capo IV - Disposizioni comuni ai capi precedenti
Art. 7. - Verifiche straordinarie
1. Le verifiche straordinarie sono effettuate dall'ASL o dall'ARPA
o dagli organismi individuati dal Ministero delle attività
produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa europea
UNI CEI.
2. Le verifiche straordinarie sono, comunque, effettuate nei casi
di:
a) esito negativo della verifica periodica;
b) modifica sostanziale dell'impianto;
c) richiesta del datore del lavoro.
Art. 8. - Variazioni relative agli impianti
1. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all'ufficio
competente per territorio dell'ISPESL e alle ASL o alle ARPA
competenti per territorio la cessazione dell'esercizio, le modifiche
sostanziali preponderanti e il trasferimento o spostamento degli
impianti.
Capo V - Disposizioni transitorie e finali
Art. 9. - Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) gli articoli 40 e 328 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
b) gli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Ministro per il lavoro e
la previdenza sociale in data 12 settembre 1959, nonché
i modelli A, B e C allegati al medesimo decreto.
2. I riferimenti alle disposizioni abrogate contenute in altri
testi normativi si intendono riferiti alle disposizioni del presente
regolamento.
3. Il presente regolamento si applica anche ai procedimenti
pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Nota all'art. 9:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, reca: "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro".
Art. 10. - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 22 ottobre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro per la funzione pubblica
Marzano, Ministro delle attività produttive
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Sirchia, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 14, foglio n. 170
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